AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.324
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00324
Lugano 26 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa appellabile OA.95.1221 (inc. n. 853) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 27 luglio 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 15’930.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 22 novembre 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 13 dicembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 29 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice in data 21 agosto 1991 ha firmato una conferma d’ordine per un apparecchio per l’analisi dei gas di fumo __________ 5000/002 al prezzo di fr. 15’930.-- (doc. 1).
In base a questo documento la convenuta per tale importo ha ottenuto con sentenza 9 luglio 1992 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attrice.
B. Con la petizione che ci occupa l’attrice ha chiesto il disconoscimento di tale debito, asserendo di essere incorsa in errore essenziale, oppure sostenendo l’inadempienza della convenuta, per il fatto che solo dopo l’ordinazione l’attrice avrebbe appreso che la manutenzione dell’apparecchio non sarebbe stata curata dalla convenuta, o da altra ditta svizzera, ma direttamente dal fabbricante di __________
C. Nella risposta del 5 aprile 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando la propria pretesa inadempienza, come pure l’esistenza di un vizio nella volontà contrattuale della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha negato l’esistenza di un preventivo impegno dell’attrice all’effettuazione della manutenzione o di eventuali riparazioni di cui l’apparecchio venduto potesse necessitare, così che non la si potrebbe per questo motivo ritenere inadempiente ai sensi dell’art. 82 CO.
Nemmeno potrebbe ammettersi l’esistenza di un errore essenziale, così che l’attrice sarebbe in definitiva effettivamente debitrice del prezzo dell’oggetto vendutole.
Da ciò la reiezione della petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 13 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore avrebbe esaminato in maniera insufficiente l’offerta contrattuale della convenuta (doc. 1 dell’incarto di procedura sommaria), così che gli sarebbe sfuggito che essa avrebbe effettivamente promesso di fornire tutte le prestazioni necessarie alla corretta manutenzione dell’apparecchio oggetto del contratto.
L’accettazione dell’offerta da parte dell’attrice si estenderebbe perciò anche alle prestazioni di manutenzione, la cui disponibilità era per l’attrice una condizione indispensabile per l’acquisto. Sarebbe perciò a torto che il Pretore ha respinto l’eccezione di errore essenziale.
F. Delle osservazioni 29 gennaio 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
In effetti -contrariamente a quanto essa sostiene a favore dell’eccezione di errore essenziale (appello, pag. 7)- tra le parti non si è perfezionato alcun contratto avente per oggetto le prestazioni necessarie alla manutenzione dell’apparecchio venduto e descritte alle pagine 3 e 4 dell’offerta 27 giugno 1991 della convenuta (doc. 1 inc. 1242/92 RO).
Come giustamente ritenuto dal Pretore (consid. 4b), tali prestazioni figurano nell’offerta a titolo meramente indicativo, onde permettere al potenziale cliente di valutare l’apparecchio offertogli anche dal profilo della semplicità di manutenzione e, di riflesso, del costo di esercizio.
Si trattava del resto di prestazioni necessarie solo dopo 800 ore di servizio dell’apparecchio oppure dopo 12 mesi, di modo che sarebbe stato privo di senso stipulare tale contratto per un apparecchio appena fornito.
E’ perciò ovvio che la convenuta non abbia fatturato tale prestazione (doc. 4), e che l’attrice non l’abbia mai sollecitata, limitandosi a lamentarne l’asserita futura indisponibilità (doc. 2 inc. 1242/92 RO).
Di conseguenza, il mancato perfezionamento di un tale contratto rende concettualmente improponibile l’eccezione di cui all’art. 82 CO.
L’errore è in particolare essenziale anche quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 20 marzo 1995 in re I. SA/E. SA; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 20-23 ad art. 24 CO).
In altre parole, l’attrice attribuiva grande importanza alla garanzia di un pronto servizio da parte di una ditta svizzera (petizione, punto 4, pag. 3; cfr. anche conclusioni, punto 6, pag. 6), e sostiene che se avesse conosciuto questa circostanza non avrebbe acquistato l’apparecchio.
Siffatta circostanza non si è tuttavia verificata nella specie: la convenuta nello scritto del 17 gennaio 1992 (doc. 5, punto 5, pag. 2), il cui contenuto non è in alcun modo stato messo in dubbio dall’attrice, ha infatti comunicato all’attrice di rimanere a sua disposizione “pour le service après-vente ainsi que pour l’envoi des appareils chez les spécialistes du fabricant s’il en est besoin”.
Tale disponibilità è poi stata ribadita nel corso della presente causa (risposta, punto 5, pag. 4).
L’attrice, in altri termini, confonde il mero aspetto formale della cessazione di un rapporto ufficiale di rappresentanza del costruttore dell’apparecchio da parte della ditta convenuta -irrilevante ai fini della volontà contrattuale- con il problema sostanziale -in concreto non realizzatosi essendo rimasto allo stadio di puro parlato- costituito dall’effettiva mancanza di assistenza per un apparecchio di una certa complessità.
Dovendosi ritenere che nulla prova che in caso di bisogno l’attrice non riceverebbe, con la medesima sollecitudine, la medesima assistenza che avrebbe potuto ottenere se il rapporto di rappresentanza tra la convenuta e la ditta fabbricante fosse proseguito, se ne deve concludere che l’intera eccezione di errore essenziale poggia su fatti non dimostrati o non verificati, e non può perciò essere accolta.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 dicembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’attrice, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 900.-- per ripetibili di appello .
III. Intimazione: - __________ - __________ __________ ;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster