AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.331
Data decisione, Autorità: 10.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00331
Lugano 10 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.848 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 marzo 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 5 dicembre 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23 dicembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 22 gennaio 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice con la petizione sostiene che la convenuta sottoscrivendo per accettazione la lettera inviatale il 20 aprile 1990 da __________ (doc. D) si sarebbe impegnata a versarle fr. 100’000.-- nel caso in cui l’attrice il 30 agosto 1990 avesse liberato e riconsegnato in perfetto ordine a __________ i locali da lei condotti a __________.
Avendo l’attrice provveduto a quanto richiestole, le sarebbe dovuta la somma in questione.
B. Nella risposta del 12 marzo 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che l’attrice non avrebbe ossequiato la condizione impostale dal doc. D, visto che i locali in questione sarebbero stati riconsegnati in ritardo sul termine stabilito, sporchi e ingombri di attrezzature dell’attrice.
C. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la convenuta avrebbe stipulato con __________ un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 CO, nel quale l’attrice avrebbe avuto diritto a richiedere direttamente la prestazione pecuniaria in suo favore al verificarsi di determinate condizioni.
Una di queste condizioni, radicata negli accordi tra la convenuta e ____________________sarebbe stata quella di un preavviso di 120 giorni sulla data di consegna dell’immobile, condizione che non si sarebbe verificata, così che la petizione sarebbe da respingere senza necessità di esaminare il verificarsi dell’altra condizione (o controprestazione), costituita dalla riconsegna dei locali al 30 agosto 1990.
E. Con tempestivo gravame datato 23 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il doc. D costituirebbe contratto tra le parti qui in causa, nel quale la convenuta si sarebbe obbligata al pagamento di fr. 100’000.-- e l’attrice a liberare i locali da lei condotti entro il 30 agosto 1990, senza altre condizioni, ed in particolare non quella di un preavviso di 120 giorni.
Inoltre, dalla sequenza degli scritti in atti si dovrebbe concludere che la condizione dei 120 giorni, alla quale l’attrice era peraltro estranea, sarebbe stata superata proprio dall’accordo doc. D, circostanza che si evincerebbe anche dalla successiva lettera della convenuta doc. 8.
Avendo l’attrice correttamente adempito alla propria prestazione, le dovrebbe essere riconosciuto l’importo dedotto in causa.
F. Nelle osservazioni del 22 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’attrice contesta in sostanza l’accertamento del Pretore sulla natura giuridica degli accordi risultanti agli atti, negando la tesi del contratto a favore di terzi in favore di quella secondo cui tra le parti qui in causa esisterebbe un rapporto contrattuale diretto, per il quale la convenuta si è impegnata a pagare all’attrice la somma di fr. 100’000.-- in cambio dell’abbandono del capannone avuto in locazione da __________ alla fine dell’agosto del 1990.
Le argomentazioni dell’attrice si rivelano tuttavia manifestamente infondate, posto che la tesi secondo cui lo scritto doc. D, apparentemente stipulato da altre parti, sarebbe da interpretare come un contratto tra attrice e convenuta è stata chiaramente smentita da unanimi risultanze istruttorie, rettamente rammentate nel giudizio impugnato, secondo le quali le parti in causa non avrebbero avuto alcun contratto diretto sul tema (cfr. le deposizioni __________, __________, __________).
Non potendosi nemmeno ammettere che __________ abbia agito come rappresentante diretto di una o dell’altra parte -nessuna parte ha del resto sostenuto una simile tesi-, si deve necessariamente concludere per l'inesistenza del rapporto contrattuale diretto con la convenuta sostenuto dall’attrice.
Quale controprestazione per l’uscita anticipata, __________ ha promesso all’attrice la prestazione di __________ consistente nel versamento di fr. 100’000.--, prestazione da effettuarsi al momento della riconsegna dei locali (doc. D, punto 2).
Secondo l’esplicito tenore di detta norma, stante l’adempimento da parte dell’attrice, ne seguirebbe l’obbligo per __________ di risarcire il danno derivatole in conseguenza del mancato pagamento da parte della convenuta.
E’ però pacifico che, in linea di principio, la promessa effettuata da __________ all’attrice non vincola contrattualmente il terzo di cui si è promessa la prestazione, che non per il motivo di detta promessa diviene parte contrattuale o debitore della prestazione, e non può perciò essere con successo convenuto in causa (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 2 ad art. 111 CO).
5.1 A mente di questa Camera, tale firma non può che costituire l’esternazione a quelle parti del proprio consenso sul contenuto delle pattuizioni di cui al medesimo doc. D. La convenuta ha perciò fatto proprio l’impegno al pagamento di fr. 100’000.-- promesso all’attrice da ____________________
Dal punto di vista di __________ ciò significava che la convenuta dichiarava di assumere il di lui debito nei confronti dell’attrice ai sensi dell’art 175 cpv. 1 CO, mentre l’attrice poteva a sua volta ragionevolmente intendere che la convenuta confermava e si assumeva l’impegno dichiarato dal __________, con la conseguenza di diventare anch’essa debitrice dell’attrice.
5.2 Al medesimo risultato per il quale la convenuta è divenuta debitrice dell’attrice, si giungerebbe del resto con la diversa costruzione giuridica, fatta propria dal Pretore, secondo cui __________ per adempiere alla promessa fatta all’attrice nel doc. D, ha concluso con la convenuta un contratto in favore dell’attrice ai sensi dell’art. 112 CO, contratto risultante dalla precedente corrispondenza tra quelle due parti (cfr. in particolare il doc. 5), e ribadito dallo stesso doc. D.
6.1 L’eccezione ex art. 82 CO dell’inadempienza dell’attrice all’impegno di riconsegnare i locali in questione a __________ non merita protezione.
Infatti, l’attrice ha d’un lato adempiuto al proprio obbligo di restituzione con soddisfazione del locatore (cfr. la deposizione di __________, secondo cui “lo stato in cui __________ha lasciato i locali era uno stato normale”).
E’ d’altro lato vero che vi è stato ritardo di un giorno nella consegna, ma dalla limitata mora dell’attrice nessuno ha tratto conseguenze, non essendo stato tempestivamente pronunciato il recesso dal contratto doc. D, ammesso e non concesso che ciò fosse possibile ex art. 108 cifra 3 CO (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerische Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 151 e 152), e non essendo per tale ritardo derivato a __________ o alla convenuta un danno passibile di essere risarcito dall’attrice (art. 102 cpv. 2 CO, 103 cpv. 1 CO, 107 cpv. 2 CO; Von Thur/Escher, opera citata, pag. 144 e 145).
6.2 Del tutto infondata è anche l’eccezione della convenuta, accolta dal Pretore, secondo cui sarebbe stato necessario un preavviso di 120 giorni prima del momento della riconsegna.
Tale condizione, effettivamente esistita nei rapporti tra __________ e la convenuta, è però stata modificata da quelle parti nel senso che la convenuta si è dichiarata disposta ad attendere sino al 17 aprile 1990 per conoscere la data in cui l’attrice avrebbe liberato i locali (doc. 6).
Questo termine è stato ossequiato proprio in conseguenza dell’accordo verbale raggiunto il 12 aprile 1990 tra __________ e l’attrice, accordo in seguito riassunto dal doc. D, accettato anche dalla convenuta.
Anche se così non fosse, la condizione non sarebbe in buona fede opponibile all’attrice, potendo questa contare sull’incondizionata approvazione da parte della convenuta dei termini di cui al doc. D, e questo nel maggio del 1990, ovvero allorché alla data pattuita mancavano meno di 120 giorni.
Non a caso, nella lettera 7 maggio 1990 della convenuta a __________ (doc. 8) nulla si dice o si obietta a proposito di tale termine, essendosi la convenuta in quell’occasione limitata a restituire da lei controfirmato l’accordo doc. D, dal quale risultava che il termine di consegna era il successivo 30 agosto.
Gli interessi di mora al 5% possono decorrere dal 31 agosto 1990, data della consegna del locali.
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 dicembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a ____________________fr. 100’000.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 1990.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’11 febbraio 1993 dell’UE di Lugano.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster