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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.35
Data decisione, Autorità:
18.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00035
Lugano
18 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile appellabile inc. n. 12'323 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 15 dicembre 1992 da
arch.
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 12'604.-- oltre interessi a titolo di mercede
dell'appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore
con sentenza 12 dicembre 1994;
Appellante l'attore, che con atto di appello del 17
gennaio 1995 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere
la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 28 febbraio
1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l'appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il convenuto nel 1989 ha appaltato all'attore le opere
necessarie alla sistemazione di un terreno annesso alla sua abitazione di
Oggetto
del contendere è un importo di fr. 12'604.-- relativo allo sgombero dal terreno
in questione di un cumulo di terra proveniente da un vicino fondo di proprietà
del fratello del convenuto, opera non prevista nelle offerte dell'attore dal
momento che il materiale sgomberato sarebbe stato depositato sul terreno del
convenuto in un momento successivo a quello della presentazione delle offerte.
B. Il convenuto nella risposta del 2 marzo 1993 si è
opposto alla petizione.
Effettivamente
egli avrebbe fatto depositare sul suo terreno 48 m3 di terra vegetale
proveniente da lavori di scavo effettuati sul fondo sul fratello.
Si
sarebbe trattato di terra destinata alla sistemazione del suo fondo, ragione
per cui non vi sarebbe stato motivo di asportarla, opera alla quale il
convenuto non avrebbe infatti acconsentito.
Inoltre
le parti avrebbero pattuito una liquidazione globale dei rapporti di dare e
avere nella quale sarebbe senz'altro stata inclusa anche la pretesa qui in
esame, che dovrebbe perciò essere respinta.
C. L'attore in sede di replica ha ribadito la propria
pretesa, precisando che il cumulo di terra rimosso avrebbe avuto un volume non
inferiore a 700 m3 e non sarebbe stato adatto alla sistemazione del terreno del
convenuto, il quale avrebbe peraltro consentito alla sua rimozione.
Nessuna
liquidazione globale sarebbe inoltre stata pattuita dalle parti.
Il
convenuto ha per sua parte mantenuto le sue tesi e domande.
D. Il Pretore nella sentenza del 12 dicembre 1994, pur
ritenuta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha escluso che il
committente abbia ordinato o approvato lo sgombero del materiale in questione.
Non
potendosi nemmeno ammettere l'urgente necessità di rimuovere e sostituire il
materiale, verosimilmente di buona qualità, senza avvertire il committente, ne
discenderebbe necessariamente la reiezione della petizione, soluzione
confortata anche dall'avvenuta liquidazione globale delle pretese
dell'appaltatore sulla base di fr. 82'000.-- senza che l'attore avesse ad
eccepire l'esistenza di ulteriori pretese.
E. Con
tempestivo gravame datato 17 gennaio 1995 l'attore ha chiesto la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il
Pretore avrebbe applicato a torto le norme legali sul contratto di appalto, dal
momento che la rimozione del cumulo di terra non era prestazione prevista in
tale contratto.
Si
sarebbe però trattato di opera indispensabile per poter procedere a quelle
pattuite contrattualmente, ritenuto che tale materiale era inutilizzabile.
Detta
opera sarebbe stata ratificata dal committente, il quale giorno dopo giorno
avrebbe assistito alla sua esecuzione senza sollevare eccezioni di sorta.
Tra
le parti si sarebbe perciò perfezionato un contratto di mandato nella forma
degli atti concludenti, o comunque il convenuto sarebbe debitore dell'attore in
applicazione delle norme sulla gestione d'affari senza mandato.
F. Delle osservazioni 28 febbraio 1995 del convenuto,
nelle quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- In ossequio al principio della libertà contrattuale,
le parti di un contratto, se lo desiderano, sono in ogni momento libere di
modificare il contenuto della pattuizione originaria in ordine alle rispettive
prestazioni.
In
particolare, secondo l’art. 115 CO un credito mediante convenzione può essere
annullato del tutto o in parte senza necessità di osservare una forma speciale,
e questo anche se essa fosse imposta dalla legge o scelta dalle parti per la
costituzione dell’obbligazione.
Questo
è quanto è avvenuto nella fattispecie.
- Dall’esame della fattura 26 ottobre 1989 della ditta
dell’attore (doc. 4, pag. 2) risulta in effetti che fino a quel momento, a
ragione o a torto, egli considerava le prestazioni subappaltate alla ditta
__________ come escluse da quelle oggetto del preventivo.
Questa
attitudine si è però successivamente modificata a seguito delle rimostranze del
convenuto per l’elevato importo della suddetta fattura.
Nel
suo scritto dell’11 dicembre 1989 (doc. 6), redatto allorché l’attore era già
in possesso della fattura della ditta __________ l’appaltatore concorda sul
fatto che il preventivo iniziale è stato superato “in maniera forte”, e propone
una “liquidazione globale” dei rapporti tra le parti sulla base dell’importo di
fr. 90’000.--, poi ulteriormente ridotto a fr. 82’000.--.
- Alla pagina 2 della lettera in questione, l’attore si
è comunque sentito in dovere di giustificare il superamento del preventivo
elencando una serie di lavori supplementari che egli avrebbe eseguito per il
committente.
Fra
queste opere supplementari vi è l’inequivocabile riferimento a ”tutto il
materiale di scavo del posteggio di vostro fratello”.
E’
indiscutibile, come risulta da tutta una serie di convergenti elementi
istruttori, che detto materiale è sicuramente quello oggetto della fattura
della ditta __________ (non vi è del resto alcuna altra ragionevole
alternativa, né le parti affermano qualcosa di diverso).
E’
altrettanto pacifico che tale riferimento non può essere interpretato nel senso
che le opere supplementari ivi elencate sarebbero state oggetto di separata
fatturazione, cosa che in effetti non è avvenuta se non per quella oggetto del
litigio, ma al contrario, si deve ammettere che l’attore ha inteso includere
nella mercede globale di fr. 90’000.-- tutte le sue prestazioni, tra le quali
-esplicitamente- quelle evidenziate in quella lettera.
- Ne consegue che nella misura in cui l’attore avesse
avuto diritto a mercedi supplementari, questione che non occorre più
approfondire, egli ai sensi dell’art 115 CO ne ha concordato la rinuncia con il
convenuto.
Con
riferimento alla prestazione in esame, ciò vale ovviamente qualunque sia
l’impostazione giuridica da dare ai rapporti tra le parti.
Risulta
perciò un inutile esercizio di stile la ricerca della risposta al quesito a
sapere se l’importo dedotto in causa era riconducibile ad un contratto di
appalto piuttosto che a uno di mandato o a gestione di affari senza mandato,
così come sostenuto nel gravame.
Ne
consegue la reiezione dell’appello, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC la TG
dichiara
e pronuncia
-
L'appello
17 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall'attore, restano a suo carico.
L'attore
rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d'appello.
- Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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