AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.43
Data decisione, Autorità: 09.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00043
Lugano 9 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari (inc. no. 4366 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città), promossa con istanza 22 febbraio 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’400.- oltre interessi (pretesa derivante da contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta, la quale in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto che controparte fosse condannata a versarle fr. 8’880.40 oltre accessori;
domanda riconvenzionale integralmente avversata dall’istante;
sulle quali il Pretore con sentenza 4 gennaio 1995 si è così pronunciato:
§ Di conseguenza la convenuta __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 5’400.-, oltre interessi al 5% a partire dal 26 ottobre 1994.
La domanda riconvenzionale della __________ è respinta.
Non si prelevano né tasse, né spese.
La __________ rifonderà all’istante l’importo di fr. 1’800.- a titolo di ripetibili.
Appellante la parte convenuta che con atto d’appello del 16 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte istante con osservazioni del 6 febbraio 1995 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. __________ è stato alle dipendenze della __________. dal 1° marzo 1991 al 4 luglio 1992, data del suo licenziamento in tronco per motivi gravi (doc. A e B): in base al contratto di lavoro concluso oralmente tra le parti egli era impiegato in qualità di cuoco del Ristorante __________ di __________ anche se in realtà si occupava in modo autonomo -fino al novembre 1991 congiuntamente con __________ ed in seguito da solo- della gestione di quell’esercizio pubblico.
B. Con istanza 22 febbraio 1993 __________ ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’400.- oltre interessi.
Egli contesta innanzitutto l’esistenza di gravi motivi giustificanti il suo licenziamento in tronco, ritenendo pertanto di aver diritto al salario per i tre mesi del normale termine di disdetta (fr. 9’000.-); egli chiede inoltre il pagamento del salario per il mese di giugno 1992 (fr. 3’000.-), a suo dire non ancora soluto; infine, asserendo di aver goduto di un solo giorno libero settimanale, invece dei due a cui avrebbe avuto diritto, pretende che i giorni da lui non usufruiti gli siano compensati in denaro (fr. 2’400.-).
C. Nel corso dell’udienza di discussione del 21 settembre 1993 la convenuta si è opposta integralmente all’istanza, protestando spese e ripetibili.
Mentre, a suo dire, il licenziamento in tronco era giustificato sia dalle gravi irregolarità commesse dall’istante nella gestione dell’esercizio pubblico, sia dal fatto che questi aveva cucinato ed offerto nel ristorante dei biscotti all’hascisc, le ulteriori pretese per i giorni di libero e per il salario di giugno 1992 -quest’ultimo per altro regolarmente versato- erano del tutto contestate.
In via riconvenzionale la convenuta ha a sua volta chiesto che controparte fosse tenuta a pagarle fr. 8’880.40 oltre interessi al 7% dal 4 luglio 1992, somma che è stata a suo tempo addebitata al conto __________ della convenuta a seguito di pagamenti privati da parte dell’istante (doc. C pt. 7 e 9).
D. Con la risposta riconvenzionale l’istante ha contestato gli addebiti mossigli di malversazioni, facendo tra l’altro osservare che i prelevamenti effettuati servivano per pagare i fornitori e i creditori della società; egli ha tuttavia ammesso di aver eseguito 4 ordini permanenti sul conto __________ per spese private, opponendo però in compensazione un importo di fr. 5’000.- da lui versato quale caparra per l’acquisto dell’inventario del ristorante (doc. F).
E. Con la replica e la duplica dell’azione principale e di quella riconvenzionale, come pure nei memoriali conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. In sede di conclusioni la parte istante ha posto in compensazione un ulteriore credito di fr. 15’000.- derivante da investimenti da lei effettuati nel ristorante.
F. Con sentenza 4 gennaio 1995 il Pretore, accogliendo parzialmente l’istanza e respingendo la domanda riconvenzionale, ha condannato la convenuta a pagare alla parte istante la somma di fr. 5’400.- oltre interessi ed a rifondere alla controparte fr. 1’800.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto giustificato il licenziamento in tronco dell’istante, segnatamente per il fatto che quest’ultimo distribuì dei biscotti all’hascisc nell’esercizio pubblico, ha accolto sia la richiesta di pagamento del salario del mese di giugno 1992 (fr. 3’000.-) rilevando come lo stesso non fosse stato pagato, sia quella per i giorni di libero non goduti (fr. 2’400.-) non avendo la convenuta provato che l’istante avesse effettivamente usufruito dei due giorni liberi settimanali previsti dal CCL; la pretesa fatta valere con la domanda riconvenzionale è stata per contro respinta, in quanto compensata dagli investimenti per fr. 15’000.- effettuati nel ristorante dal dipendente.
G. Con appello 16 gennaio 1995 la convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante rileva innanzitutto che dal doc. C e dal doc. I° si evinceva con una certa chiarezza che il dipendente era stato pagato anche nel mese di giugno 1992 e che in ogni caso non andava dimenticato che, se vi era difficoltà da parte sua nel provare l’effettuazione di tale pagamento, lo si doveva al fatto che la stessa controparte, contravvenendo ai suoi obblighi, aveva omesso di tenere il registro cassa; nulla sarebbe inoltre dovuto all’istante per quanto riguardava i giorni di libero, atteso che dall’istruttoria di causa risultava che questi apriva e chiudeva l’esercizio pubblico quando ne aveva voglia: ne discendeva che l’istanza doveva essere respinta.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale il Pretore -sempre a suo dire- avrebbe ammesso a torto la compensazione di una pretesa di fr. 15’000.- formulata dalla controparte per la prima volta e perciò irritualmente in sede conclusionale, pretesa che in ogni caso non sussisterebbe neppure nel merito, in quanto titolare della stessa era semmai il signor __________, il quale non risultava per altro averla in seguito ceduta all’istante.
H. Delle osservazioni 6 febbraio 1995 della parte istante con cui si postula la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
A parte il fatto che il Pretore non ha minimamente preso in considerazione l’eventualità -tutt’altro che remota- che le parti nell’ambito del contratto di lavoro concluso oralmente avessero convenuto un pagamento anticipato del salario, già un semplice esame delle cifre dei salari consente di giungere ad una conclusione diversa da quella adottata del primo giudice: ritenuto da un lato che dalla scheda dei salari AVS (doc. I°) si evince che nel 1991 l’istante ha percepito un salario mensile netto di fr. 2’664.25 (per 10 mesi), mentre dal 1° gennaio 1992 la sua remunerazione è aumentata a fr. 3’000.- netti e che dall’altro dalla medesima scheda come pure dalla perizia __________ (doc. C pt. 2) - commissionata dalle parti ad una fiduciaria e della cui fedefacenza non vi è motivo di dubitare (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 11 ad art. 90)- nel 1992 risultavano 6 pagamenti di fr. 3’000.- ciascuno, è del tutto evidente che, indipendentemente dalla data degli avvenuti pagamenti, gli stessi costituissero la remunerazione per i primi sei mesi dell’anno 1992, giugno compreso.
A torto, quindi, il Pretore ha fatto astrazione sia dalla perizia di parte, sia dalle schede dei salari AVS, dalle quali risultava inequivocabilmente che il salario di giugno era stato effettivamente pagato.
L’appellante non ha contestato nel caso concreto né l’applicazione del CCL, né il fatto che l’onere della prova circa l’effettuazione dei giorni liberi del dipendente le incombesse (art. 82 cpv. 5 CCL; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 4 ad art. 329 CO), limitandosi per contro ad osservare che -a suo dire- l’istante aveva goduto dei giorni liberi che gli spettavano, in quanto dall’istruttoria risultava che egli “apriva e chiudeva l’esercizio pubblico quando ne aveva voglia” (teste __________ p. 13).
Ora, a prescindere dal fatto che l’affermazione del teste __________ ancora non prova minimamente che l’istante abbia goduto dei giorni liberi stabiliti dal CCL, non potendosi evincere dalla stessa quali e quanti giorni il ristorante sia rimasto chiuso, va rilevato che tale circostanza è stata contraddetta dalla teste __________ la quale ha dichiarato che “la chiusura e apertura dell’esercizio pubblico avveniva ad orari normali e regolari. Il giorno di riposo era la domenica” (teste __________ p. 20): per costante giurisprudenza di questa Camera, la presenza di due deposizioni così discordanti impone nella loro valutazione la loro reciproca elisione, con la conseguenza di non poter dare per provato il fatto che si voleva accertare (Cocchi/Trezzini, N. 7 ad art. 90; IICCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co, 12 aprile 1994 in re S./ Z. V.).
Ne discende che l’appellante, non avendo validamente provato che l’istante aveva effettuato i due giorni di libero settimanali previsti dal CCL, sarà tenuta a corrispondergli un’indennità in denaro nella misura accertata dal primo giudice.
Mentre la censura sollevata dall’appellante, secondo cui la compensazione di quel credito non poteva entrare in linea di conto già per motivi formali in quanto la stessa era stata formulata per la prima volta con le conclusioni, non può trovare accoglimento, dato che in prima istanza la procedura per mercedi e salari è retta dalla massima ufficiale (art. 343 cpv. 4 CO, art. 417 lett. c CPC; cfr. per analogia IICCA 16 agosto 1994 in re S./S.L. SA); nemmeno la censura secondo cui la stessa debba essere respinta per motivi sostanziali può essere accolta.
L’istruttoria di causa ha infatti permesso di accertare che nel corso del 1991 l’istante ed il signor __________ effettuarono all’interno del ristorante tutta una serie di investimenti, segnatamente acquistando utensili mancanti dal piccolo inventario, comprando mobilio e curando il rifacimento del bar (teste __________ p. 18): questi investimenti, che dovevano essere a carico di metà ciascuno, comportarono una spesa complessiva di circa fr. 30’000.- (teste Lonni p. 18), somma che venne anticipata dal solo __________ mentre l’istante si era impegnato a rifondergli la sua parte sottoscrivendo dei riconoscimenti di debito (cfr. ad es. doc. C pt. 6 e doc. E). Quando __________ decise di lasciare al solo istante la gerenza del ristorante, egli si disse disposto a cedere a quest’ultimo la sua quota, che comprendeva evidentemente anche la parte degli investimenti da lui effettuati, chiedendo quale contropartita la somma di fr. 21’200.- (fr. 15’000.- + fr. 6’200.-, cfr. doc. D): accettando la proposta, l’istante divenne così il solo titolare degli investimenti effettuati (teste __________ p. 18).
A ragione, quindi, il primo giudice ha ritenuto che in base all’art. 327 cpv. 2 CO l’istante avesse diritto ad un indennizzo da parte del datore di lavoro per aver messo a disposizione, con l’accordo tacito di quest’ultimo, utensili o materiale per l’esecuzione del lavoro; pure a ragione, egli ha inoltre ritenuto che l’indennizzo dovuto al lavoratore dovesse essere almeno uguale al credito di fr. 8’880.40 vantato da controparte. Contrariamente a quanto asserito dall’appellante, non vi era invece l’esigenza di una nuova cessione di credito da parte del signor __________ atteso che a seguito della dichiarazione del 14 novembre 1992 (doc. D) l’istante era già divenuto il solo titolare degli investimenti effettuati.
In via del tutto abbondanziale va altresì rilevato che, se non fosse entrata in considerazione una compensazione sulla base della menzionata normativa, la stessa sarebbe in ogni caso stata possibile in virtù delle norme circa l’indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO).
Le ripetibili di primo e di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), atteso che nell’azione principale l’istante risulta ora soccombente nella misura di 5/6, mentre nella domanda riconvenzionale il convenuto è ancora integralmente soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 gennaio 1995 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
§ Di conseguenza la convenuta __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 2’400.-, oltre interessi al 5% a partire dal 26 ottobre 1994.
La domanda riconvenzionale della __________ è respinta.
Non si prelevano né tasse, né spese.
§ __________ rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 1’000.- per parti di ripetibili per l’azione principale.
§§ La __________ rifonderà all’istante l’importo di fr. 1’300.- a titolo di ripetibili per l’azione riconvenzionale.
II. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d’appello.
L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 300.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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