AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.5
Data decisione, Autorità: 24.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00005
Lugano 24 luglio 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini, segretario
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11’323 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione 12 ottobre 1988 da
(__________)
contro
(patrocinata dall’avv. __________ o)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’546.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda aumentata a fr. 8’802.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 novembre 1994 ha accolto per fr. 8’026.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 2 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 13 febbraio 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 gennaio 1988 l’attrice ha incaricato la convenuta di recuperare la propria autovettura dalla scarpata in cui era scivolata in territorio di __________.
Ritenendo che l’intervento della convenuta abbia arrecato gravi danni alla vettura, con la petizione in rassegna l’attrice ne ha chiesto il risarcimento.
B. Nella risposta del 12 dicembre 1988 la convenuta si è opposta alla petizione, negando di avere causato danni, che sarebbero invece conseguenti all’incidente in cui è incorsa l’attrice, o comunque di doverne sopportare la responsabilità, espressamente declinata, alla luce delle circostanze, e segnatamente dell’esigenza di procedere in tempi brevi ad una difficile operazione di recupero.
C. Nel giudizio impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato, è giunto alla conclusione secondo cui la convenuta avrebbe eseguito l’incarico ricevuto in maniera negligente, causando un danno di fr. 8’026.-- oltre interessi che sarebbe giustificato porre a suo carico.
D. Con tempestivo gravame datato 2 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il referto peritale, posto dal Pretore a base del giudizio impugnato, sarebbe contraddittorio ed inattendibile, in quanto non sarebbe altro che una personale ed ipotetica ricostruzione degli avvenimenti, sprovvista del necessario fondamento scientifico.
Ritenute anche le risultanze testimoniali, non si potrebbe perciò ritenere provato l’avvenuto danneggiamento in occasione dell’operazione di recupero della vettura, così che dovrebbero essere respinte le pretese dell’attrice.
E. Nelle osservazioni del 13 febbraio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. A questo stadio della causa è incontestato che i rapporti tra le parti devono essere disciplinati dalle norme sul contratto di mandato.
In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 2 febbraio 1995 in re B./R.):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
L’esame rigoroso di queste premesse consente di affermare che la sentenza impugnata non va esente da critiche.
2.1 L’attrice in sede di petizione ha chiesto il risarcimento di fr. 8’546.--, ritenendo tale importo ascrivibile al comportamento della convenuta.
L’importo corrisponde a quello della fattura doc. F, e riguarda unicamente danni riportati dalla parte destra del suo veicolo.
Siffatta richiesta era peraltro perfettamente coerente con la versione della dinamica del sinistro fornita dall’attrice, secondo la quale il veicolo avrebbe inevitabilmente subito “il parziale danneggiamento del tetto, del cofano, del parabrezza, nonché diverse ammaccature lungo tutta la fiancata sinistra” (cfr. petizione, punto 5, pag. 3).
Di conseguenza l’attrice dichiarava che “i summenzionati danni non formano e non possono neppure formare l’oggetto della presente vertenza” (petizione, ibidem).
2.2 Con istanza di modifica del petitum del 31 agosto 1993 l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’802.40 oltre interessi.
Tale richiesta, motivata dalle risultanze della perizia, sembrerebbe a prima vista una semplice estensione di poche centinaia di franchi della domanda principale ex art. 75 lit. b CPC, ma è in realtà una vera e propria mutazione dell’azione giusta l’art. 74 CPC, dato che all’importo stabilito dal perito si giungeva ammettendo tra l’altro la responsabilità della convenuta, ancorché parziale, per i danni al cofano, al tetto, al parabrezza (cfr. perizia, punto 3.3.2.4, pag. 22), questioni manifestamente ed esplicitamente sottratte al contraddittorio nella prima parte del processo.
La convenuta con osservazioni del 23 settembre 1993 ha manifestato la propria opposizione alla richiesta di aumento del petitum, per cui il Pretore in calce a detta lettera ha avvisato che la discussione dell’istanza di modifica del petitum sarebbe avvenuta all’udienza del 21 ottobre 1993, prevista per l’audizione del perito. A quell’udienza, proseguita il 25 ottobre 1993, la questione non è tuttavia stata discussa, ed in seguito essa non è più stata sollevata dalle parti o dal giudice.
Essendo l’irricevibilità di una domanda in conseguenza dell’illecita mutazione dell’azione questione che il giudice non esamina d’ufficio, ma solo su eccezione della parte (IICCTF 3 novembre 1994 in re R./R.), sarebbe lecito chiedersi se vi siano a questo stadio della causa gli estremi per respingere parte delle richieste dell’attrice già solo per motivi procedurali, questione che però, come si vedrà più avanti, può nella specie rimanere aperta.
2.3 Sempre in tema di danno -ma a ben vedere è anche una questione di nesso causale- ci si deve chiedere come sia da trattare l’eventualità in cui la stessa parte dell’auto dell’attrice sia stata danneggiata prima dall’uscita di strada, ed in seguito anche dalle operazioni di recupero della vettura.
Il perito nei casi in cui ha ravvisato il verificarsi dei due eventi dannosi sulla medesima parte del veicolo è partito dal costo di riparazione e l’ha ripartito tra i responsabili degli eventi dannosi in percentuali corrispondenti alla gravità dei danni arrecati dal singolo evento dannoso (cfr. p. es. per il tetto il punto 3.3.1.4 della perizia alla pag. 19).
Siffatto procedere non è però necessariamente corretto dal profilo giuridico: premesso che alla convenuta non incombe responsabilità alcuna per i danni causati dall’attrice, non è sufficiente ai fini risarcitori che l’attrice dimostri astrattamente che una parte meccanica o di carrozzeria è stata danneggiata per il 60% da una parte e per il 40% dall’altra; l’attrice doveva piuttosto dimostrare che la parte di danno arrecata dalla convenuta ha reso necessaria una maggiore spesa, aggiuntiva a quella occorrente al ripristino dei danni arrecati dall’attrice stessa.
Le due formulazioni sembrano identiche, ma contengono in realtà una profonda divergenza: se ad esempio il danno subito dal tetto nell’incidente (secondo il perito, pag. 19: “30%” ) ne avesse richiesto da solo la sostituzione per il motivo che la riparazione non era possibile o, come è assai frequente per le automobili, avrebbe avuto un costo superiore a quello del pezzo nuovo, ne conseguirebbe che la sola parte di danno causata dall’attrice al tetto ne avrebbe azzerato il valore, così che ogni successivo danno arrecatovi dalla convenuta sarebbe giuridicamente irrilevante poiché non modificherebbe l’ammontare del danno, essendo oramai acquisita la necessità di sostituire il pezzo.
In altri termini, quando il perito suddivide degli importi di denaro in base a valutazioni percentuali, egli non ci spiega se intende semplicemente dire che la convenuta ha provocato 6 piuttosto che 7 graffi su 10 al cofano o al tetto, valutazione che da sola è giuridicamente irrilevante, oppure se intende stabilire che la parte di danno arrecata dall’attrice poteva essere riparata con la cifra messa a suo carico, mentre il successivo danno causato dalla convenuta ha causato le spese a lei attribuite.
A non averne dubbi, il perito ha scelto la via più facile, la quale non aiuta però l’attrice a fornire una prova attendibile del danno.
Oltre all’esplicita indicazione del perito di voler optare per una più facile ripartizione complessiva, che egli stesso dichiara essere ampiamente opinabile (cfr. punto 3.3.2.2, pag. 21), l’inattendibilità delle suddivisioni percentuali risulta con tutta evidenza dalla ripartizione in parti uguali del costo di sostituzione del vetro laterale fisso (pag. 22), che è invece stato interamente rotto dall’una o dall’altra delle parti, oppure dal fatto che la ripartizione è stata utilizzata quando non vi era certezza sul responsabile (p. es. punto 3.3.1.5, pag. 20), oppure ancora dal fatto -assolutamente impossibile nella valutazione dei danni effettivamente arrecati dalle rispettive parti- che la somma degli importi messi a loro carico corrisponde sempre al costo di sostituzione dei pezzi inservibili.
3.1 In primo luogo non può sicuramente essere messa a carico della convenuta alcuna percentuale dei cosiddetti “danni non meglio attribuiti” (perizia, punto 3.3.2.5, pag. 22), in quanto per siffatti danni è manifesto che l’attrice non ha portato la prova certa che gli stessi sono stati causati dall’intervento della convenuta.
La convenuta è perciò liberata dall’obbligo di pagare il 30% di fr. 980.70 (perizia, ibidem), pari a fr. 294.20.
3.2 Analoghe considerazioni valgono per tutti gli altri danni che il perito ha ripartito tra le parti per non averli saputi attribuire ad uno piuttosto che all’altro evento dannoso, e meglio per il piantone posteriore sinistro del tetto (perizia, punto 3.3.1.5, pag. 20), conteggiato al punto successivo, per il vetro laterale fisso fr. 16.50, per i pannelli e sedili fr. 63.--, per l’inquadratura dei montanti fr. 264.60 e per paraurti anteriore fr. 62.55 (complemento a perizia, pag. 40) il che comporta una riduzione del danno ascrivibile alla convenuta di fr. 406.65.
3.3 Devono poi essere defalcati tutti gli importi messi a carico della convenuta per i danni al tetto, al cofano, al parabrezza, e alla fiancata sinistra.
Questo non perché tale pretesa è stata formulata dall’attrice in maniera proceduralmente non corretta, ma perché essa ha di fatto espressamente ammesso la propria responsabilità per quei danni (petizione, punto 5, pag. 3).
E’ vero che l’attrice ha in seguito di fatto ritrattato la propria ammissione aumentando il petitum sulla scorta delle risultanze peritali, ma a mente di questa Camera tali risultanze si prestano ad equivoci poiché fondate su un’errata nozione del concetto giuridico di danno. In particolare esse, come si è detto, non costituiscono la prova certa del fatto che le suddette parti di carrozzeria potevano essere riparate con la sola somma messa a carico dell’attrice, e che quanto addebitato alla convenuta costituisce invece il costo della riparazione dell’aggravamento del danno da lei commesso su quelle stesse parti della vettura.
In assenza di tale prova, non può che conseguirne la reiezione delle relative pretese, ammesse dal Pretore in misura di fr. 1’030.-- per il parabrezza, fr. 1’784.60 per il tetto, fr. 1’108.70 per il cofano, fr. 222.35 per il parafango posteriore sinistro e piantone, il tutto per complessivi fr. 4’145.65.
Analoga certezza sulle cause del danno è data anche per il meccanismo dei fari, il quale era senz’altro funzionante dopo l’incidente e prima del recupero (teste __________).
Posto che la convenuta in questa sede non mette seriamente in discussione l’accertamento della sua negligenza nell’esecuzione della manovra di recupero, va perciò confermata la sua condanna al risarcimento dei seguenti danni:
(complemento alla perizia, pag. 40) fr. 267.80
profili fiancata destra fr. 73.50
retrovisore esterno destro fr. 363.80
portiera destra fr. 1’580.40
maniglia esterna fr. 59.--
raschiavetro e vetro porta destra fr. 193.--
lamiera frontale fr. 288.90
meccanismo fari fr. 283.50
palpebre fari fr. 69.60
Totale fr. 3’179.50
Ne conseguono in tale misura il parziale accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 2 gennaio 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 novembre 1994 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
“1. La petizione è parzialmente accolta.
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 3’179.50 oltre interessi al 5% dal 19 maggio 1988.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 450.-- per parte di ripetibili.”
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per i 2/5 e per 3/5 sono a carico dell’attrice.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
__________;
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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