AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.53
Data decisione, Autorità: 28.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00053
Lugano 28 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4408 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 20 aprile 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
Comunione dei comproprietari della PPP di cui al fondo __________di __________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’850.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 gennaio 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
L’attrice non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. All’inizio del 1990 __________ __________ ha appaltato all’attrice l’esecuzione delle opere di cui ai doc. B e C contro una mercede di complessivi fr. 9’850.--, somma rimasta impagata e oggetto della presente causa.
B. L’attrice ha convenuto la Comunione dei comproprietari della proprietà per piani, ritenendo che sia stata lei, per mezzo di __________, proprietario di tutte le quote di comproprietà fino al 1989 e ritenuto comunque rappresentante dei comproprietari, ad appaltare le opere in questione.
C. La parte convenuta si è opposta alla petizione negando di avere commissionato all’attrice l’esecuzione di qualsivoglia opera, ritenuto comunque che si sarebbe trattato di opere atte solo ad abbellire l’oggetto o a renderne più comodo l’uso.
D. Del giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che dagli atti non emergerebbe in maniera evidente per conto di chi __________ ha appaltato le opere all’attrice.
Si potrebbe però ritenere, senza cadere in arbitrio, che il predetto studio di architettura fosse al corrente dell’identità dell’amministratrice del condominio (in concreto la __________) e che l’attrice potesse perciò in buona fede ammettere di essere stata incaricata da persona che aveva il potere di farlo, così che sarebbe lecito concludere per l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti qui in causa.
Ciò varrebbe però unicamente per i lavori utili e necessari di cui al doc. B, mentre per i lavori di rivestimento della cabina, e come tali di abbellimento (doc. C), andrebbe ammesso il diritto dell’attrice ad un’indennità ex art. 672 CC, indennizzo in concreto pari all’intero importo fatturato.
Da ciò l’accoglimento della petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 23 gennaio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Non si potrebbe in alcun caso ammettere l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, né potrebbe essere ammessa una responsabilità extracontrattuale della convenuta ex art. 671 e 672 CC.
Errata, infine, anche la decorrenza degli interessi di mora.
F. L’attrice non ha presentato osservazioni al gravame della parte avversaria.
Considerato
in diritto:
E’ inoltre assodato (deposizione teste __________) che dal 1988 fino al 1990, cioè fino all’esecuzione delle opere in questione, non fu più eseguito alcun intervento di manutenzione, così che l’ascensore non era più funzionante, tant’è vero che all’attrice venne espressamente richiesto “di mettere in funzione l’impianto” (teste __________), cosa che essa ha fatto.
Si tratta di una tesi infondata.
Se in effetti -secondo il ragionamento del Pretore- vi era tra le parti un contratto di appalto per almeno parte delle opere eseguite, non può essere ammessa l’applicazione dell’art. 672 CC per eventuali opere non comprese nel consenso contrattuale (DTF 99 II 138; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 887).
Questo sarebbe in particolare da ammettere se l’appalto fosse stato conferito dall’amministratore della proprietà per piani (all’epoca la __________), dovendosi in tal caso ammettere, come rettamente osserva il Pretore, la facoltà dell’amministratore di vincolare la comunione dei comproprietari.
Dovendosi però decidere dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, l’incompletezza dell’istruttoria esperita su questo punto non consente di confermare il giudizio pretorile.
Non può in effetti non essere rilevata la negligenza dell’attrice, che pur avendo incoato un’azione contrattuale ha omesso di far assumere le testimonianze delle persone direttamente coinvolte nel conferimento contrattuale -segnatamente i responsabili della __________e della __________ - che avrebbero permesso di stabilire se tra le parti in causa contratto vi è stato.
Gli indizi disponibili depongono per l’apparente estraneità della __________ alla questione (deposizioni __________e __________), così che, in assenza di migliori elementi, la tesi di un contratto tra le parti qui in causa non risulta preferibile all’unica altra verosimile secondo l’ordinario andamento delle cose, per la quale l’appalto sarebbe stato conferito dal precedente proprietario __________.
Sempre secondo la convenuta, dall’inesistenza di un rapporto contrattuale tra lei e la convenuta, deriverebbe automaticamente la reiezione della petizione, il che però non è necessariamente vero.
Infatti, anche in assenza di rapporto contrattuale, si deve tenere conto del fatto che l’intervento dell’attrice ha determinato un arricchimento nella misura in cui vi è stata una miglioria o è stato procurato allo stabile un maggior valore (DTF 71 II 242; II CCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M.).
Nel caso di specie, nonostante la contraria opinione della convenuta, è indiscutibile che la possibilità di utilizzare un ascensore in precedenza non operativo costituisce una notevole miglioria per un edificio.
La convenuta, del resto, non ha nemmeno tentato di sostenere la contraria tesi secondo cui essa non avrebbe affatto desiderato la revisione dell’impianto, o che la stessa sarebbe stata per lei dannosa o in contrasto con i suoi progetti (cfr. Gauch, opera citata, n. 888). Né d’altro canto essa si è opposta all’esecuzione dei lavori, o li ha in seguito in qualche modo contestati, o ancora ha affermato di non servirsi dell’ascensore ripristinato dall’attrice.
L’arricchimento in questione è da considerare indebito ai sensi degli art. 62 e segg. CO ed è in concreto costituito dall’aumento degli attivi del beneficiario conseguente all’intervento dell’attrice (Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 1, pag. 474).
Siffatta azione dell’appaltatore nei confronti del proprietario, sia che la si consideri nell’ottica dell’art. 62 CO oppure in quella dell’art. 672 CC, è soggetta al termine di prescrizione relativa di un anno, decorrente dal compimento dell’opera (Rep. citato).
La convenuta si lamenta di non aver potuto eccepire tempestivamente la prescrizione per il fatto che la parte attrice nei propri allegati introduttivi non avrebbe precisato di valersi della responsabilità extracontrattuale della convenuta medesima (appello, punto 4.1, pag. 7).
Si tratta di una doglianza ingiustificata: la convenuta ha infatti fin dall’inizio sostenuto la tesi dell’inesistenza di rapporti contrattuali tra le parti, di modo che un’analisi giuridica della situazione da lei stessa prospettata non poteva che condurla ad analizzare l’eventualità di una sua responsabilità extracontrattuale, e come tale soggetta ad un breve termine relativo di prescrizione. La mancata eccezione di prescrizione è perciò in definitiva riconducibile ad una leggerezza della convenuta stessa, e non alla carente esposizione del diritto della parte attrice, ritenuto l’obbligo per il giudice di applicare d’ufficio le norme giuridiche calzanti, prescindendo dall’errata motivazione fornita dalla parte (art. 87 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 87, n. 2, 3, 4, 8).
Orbene, la convenuta con ogni evidenza non è la proprietaria del fondo, che appartiene piuttosto ai singoli comproprietari, i quali sono perciò gli arricchiti nella fattispecie.
Benché una simile soluzione sia per certi versi insoddisfacente, la convenuta per consolidata giurisprudenza non è senz’altro processualmente identificabile con l’insieme dei singoli comproprietari (DTF 111 II 458 e segg.; Jdt. 1989, pag. 162 e segg.), così che la pretesa dell’attrice, in quanto fondata sull’indebito arricchimento, deve essere respinta per carenza di legittimazione passiva, questione di diritto materiale che deve essere rilevata d’ufficio anche se non sollevata dalla convenuta (II CCA 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA e riferimenti).
Ne devono conseguire, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 gennaio 1995 della Comunione dei comproprietari della PPP di cui al fondo __________di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 gennaio 1995 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
Le spese, con una tassa di giudizio di fr. 800.--, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster