AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.57
Data decisione, Autorità: 24.02.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00057
Lugano 24 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. no. 54/91 (congiunto con l'inc. no. 78/91) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 10 maggio 1991 da
rappr. da: avv. __________
Contro
avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 8’250.- oltre interessi e spese nei confronti del convenuto;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione, e che il Pretore ha accolto con sentenza 7 novembre 1994;
appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 novembre 1994 chiede in via preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 78/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le due petizioni o in subordine di accoglierle limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte attrice con osservazioni del 9 febbraio 1995 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. In data 11 maggio 1990 l’avvocato __________ avviò una procedura esecutiva nei confronti della società __________ __________per l’incasso di diverse fatture per prestazioni legali e notarili per un ammontare complessivo di fr. 8’250.-.
Vista l’opposizione interposta dall’escussa al PE __________dell’UE di Lugano 1. circondario, il creditore ne ha chiesto il rigetto, che il Pretore ha concesso con sentenza 30 gennaio 1991, giudizio confermato il 18 aprile 1991 dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di Appello (doc. B).
B. Con tempestiva petizione 10 maggio 1991 la società __________ ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza del debito di fr. 8’250.- e che di conseguenza fosse confermata l’opposizione al PE. L’attrice ritiene in sostanza che il debito di cui si tratta sarebbe stato compensato da un credito ben maggiore da lei vantato verso il convenuto: quest’ultimo, a dipendenza di due contratti di appalto, conclusi tra il 1981 e il 1983, e relativi ad opere di ristrutturazione di due rustici a __________ e __________ per una spesa complessiva di fr. 298’997.-, gli dovrebbe infatti la somma residua di fr. 28’360.90 (doc. C).
In sede di risposta l’avv. __________ ha postulato l’integrale reiezione della petizione, asserendo che il credito di controparte, per altro infondato e contestato, non era più esigibile: le pretese della __________ che si lasciavano infatti ricondurre a lavori artigianali, in virtù dell’art. 128 cifra 3 CO erano palesemente prescritte, risalendo ad oltre 5 anni prima.
C. Con decisione 7 dicembre 1993 il Pretore ha congiunto questa causa con quella di cui all’inc. 78/91 della stessa Pretura, procedura nella quale la __________ aveva chiesto la condanna dell’avv. __________ al pagamento di fr. 20’110.90, somma che corrispondeva al saldo per i lavori a __________ e a __________ dedotta la pretesa estinta per compensazione di fr. 8’250.-, oggetto della presente causa.
Nei memoriali conclusivi, le parti, per quanto attiene alla pretesa che qui ci occupa, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, l’attrice postulando l’accertamento dell’inesistenza del debito, il convenuto avversando la tesi di controparte.
D. Con sentenza 7 novembre 1994 il Pretore ha accolto la petizione, caricando al convenuto la tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Dopo aver accertato che il credito del convenuto per prestazioni legali e notarili non era contestato, il giudice di prime cure ha esaminato se la pretesa posta in compensazione dall’attrice esistesse o meno: rilevando come il convenuto non avesse contestato l’ammontare delle fatture di controparte e come questi non avesse provato di averle integralmente solute, egli ha ammesso il diritto dell’attrice al residuo della mercede di fr. 28’360.90. Atteso che nel caso di specie l’art. 128 cifra 3 CO non trovava applicazione, dato che i lavori svolti dall’attrice non erano di carattere artigianale, la pretesa del convenuto di fr. 8’250.- era senz’altro estinta per compensazione. In via abbondanziale, egli osserva che la compensazione sarebbe stata possibile anche se il credito dell’attrice fosse stato prescritto, poiché lo stesso non lo era al momento in cui la pretesa del convenuto era esigibile.
E. Con appello 28 novembre 1994 il convenuto chiede in via preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 78/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le due petizioni o in subordine di accoglierle limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Con la richiesta di congiunzione l’appellante postula che, contrariamente da quanto fatto dal Pretore, questa Camera emani un solo giudizio, imponendo quindi una sola tassa di giustizia e una sola indennità per ripetibili.
Nel merito, l’appellante contesta di aver riconosciuto l’esattezza delle fatture di controparte, facendo altresì notare che il residuo sarebbe di soli fr. 18’360.90, avendo l’attrice omesso di conteggiare due acconti di fr. 5’000.- che egli avrebbe versato il 3 giugno ed il 23 novembre 1981. Egli ritiene inoltre che per la rimanenza gli sarebbe stato concesso uno sconto, sia per gli errori commessi dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, sia per il fatto che lo stesso era stato concesso per i lavori di __________. L’attrice non avrebbe insomma provato la sua pretesa, il che è -sempre a suo dire- pure provato dal fatto che dal 1983 al 1987 essa non sollecitò mai il convenuto, dal fatto che egli non risultava più nella contabilità dell’attrice, la quale non aveva neppure ritenuto di richiamare la relativa documentazione fiscale.
Quanto alla prescrizione delle pretese attoree, la stessa è sicuramente quinquennale e non decennale, come riconosciuto dal primo giudice, avendo l’istruttoria chiaramente provato la natura artigianale degli interventi effettuati.
F. Delle osservazioni 9 febbraio 1995 dell’attrice con cui si postula le reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
L’appellante sembra invero rimproverare al primo giudice -e per questo motivo riformula tale richiesta in sede di appello- di aver violato il principio dell’economia processuale per il fatto di aver emesso due sentenze con due giudizi su tasse e spese, nonché duplice assegnazione di ripetibili. Ora, nel caso di specie, il principio dell’economia processuale non è tuttavia stato violato (Rep. 1990 p. 272), in quanto la congiunzione ha permesso di effettuare una sola istruttoria, ciò che ha indubbiamente comportato una riduzione delle spese giudiziarie. Nulla impedisce al giudice, se lo ritiene opportuno, di allestire due giudizi con rispettivi giudicati su spese e ripetibili; lo stesso appellante ammette del resto che, se il giudice riunisce in una sola sentenza due cause congiunte, i dispositivi restano comunque separati e possono essere impugnati singolarmente (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 72): ciò significa che, anche in quel caso, vi dovrà essere un doppio giudizio su spese e ripetibili.
Nel giudizio sull’appello, preso atto della congiunzione precedentemente decretata e dell’impugnazione della sentenza nella causa congiunta, questa Camera, per comodità di motivazione, procederà pure con due distinte sentenze.
Quando però, come nel caso di specie, l’esistenza della pretesa creditoria non è contestata, ma il debitore eccepisce l’intervenuta estinzione in conseguenza di compensazione, egli deve sopportare l’onere della prova relativamente all’esistenza e all’ammontare della pretesa compensatoria (art. 8 CC; IICCA 6 maggio 1993 in re I. Spa/M., 7 marzo 1994 in re C. & CO/S., 27 maggio 1994 in re M./F.).
Ne discende che l’esistenza e l’ammontare delle fatture devono ritenersi provate.
L’onere della prova circa l’esistenza di tali circostanze, che attestano la sua liberazione dal debito, incombe al debitore convenuto (IICCA 26 febbraio 1992 in re H./C.).
4.1 La questione a sapere se il saldo è stato parzialmente estinto dalla mancata registrazione da parte dell’attrice di due acconti per complessivi fr. 10’000.-, pagamenti avvenuti il 6 giugno e il 23 novembre 1981 (cfr. doc. 1), è in questa sede irrilevante, dato che, se pure si ammettesse tale riduzione, la pretesa dell’attrice sarebbe in ogni caso maggiore di quella di fr. 8’250.- vantata dal convenuto, la quale verrebbe così comunque estinta per compensazione.
Tale questione verrà tuttavia esaminata più a fondo nella procedura di appello della causa congiunta (inc. IICCA 211/94).
4.2 Con l’appello il convenuto ripropone inoltre la tesi sollevata per la prima volta con le conclusioni, secondo cui gli sarebbe stato concesso uno sconto pari al saldo, sia per i numerosi errori commessi dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, sia per il fatto che lo stesso era stato concesso per i lavori di __________
Tali considerazioni, in quanto proposte tardivamente al di fuori degli allegati preliminari, sono proceduralmente irrite e inammissibili (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2, 13 ad art. 78), oltre che per nulla provate.
4.3 L’appellante ritiene infine che controparte non avrebbe provato la sua pretesa, il che sarebbe pure provato dal fatto che dal 1983 al 1987 essa non sollecitò in alcun modo il convenuto, dal fatto che quest’ultimo non risultava più nella contabilità dell’attrice, la quale non ha tra l’altro neppure ritenuto di richiamare la documentazione fiscale in merito.
Mentre la circostanza secondo cui il convenuto non era più registrato tra i debitori dell’attrice non è assolutamente vera (cfr. doc. V e W), il fatto che controparte non abbia ritenuto di allegare le dichiarazioni fiscali dal 1983 al 1987 non può evidentemente andare a suo scapito: come già accennato, spettava infatti al convenuto dimostrare che la pretesa era stata integralmente soluta e non all’attrice provare il contrario. Se il convenuto, a cui incombeva l’onere della prova, non ha ritenuto di chiedere da controparte l’edizione della documentazione fiscale -dalla quale, a suo dire, si sarebbe potuto appurare che il saldo più non costituiva un debito- egli dovrà subire le conseguenze della mancanza della prova, cioè la reiezione della sua richiesta.
Quanto alla circostanza per cui l’attrice avrebbe atteso fino al 1987 per chiedere il saldo della fattura, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto che un creditore attenda a far valere una pretesa entro il termine di prescrizione non costituisce di per sé stesso un motivo per ammettere l’esistenza di un abuso di diritto da parte sua, a meno che naturalmente altre circostanze parlino per una violazione del principio della buona fede (DTF 116 II 431, 94 II 41). Ora, nella fattispecie il convenuto si è limitato ad asserire che la richiesta del saldo è avvenuta per ripicca, poiché egli, a sua volta, avrebbe “osato” fatturare le sue prestazioni legali e notarili: poiché tuttavia le parti non hanno ritenuto opportuno illustrare i motivi per cui i rapporti tra di loro si sono modificati (risposta 3/9/1991 p. 4 e replica 7/10/1991 p. 4, inc. 78/1991), non si può ora rimproverare al giudice per non essere stato in grado di valutare se la fatturazione sia avvenuta per ripicca o per altri motivi che potrebbero eventualmente costituire un abuso di diritto. La mancanza di una prova in tal senso va anche in questo caso a sfavore dell’appellante e convenuto, che da tale circostanza intendeva far valere dei diritti.
La dottrina è infatti concorde nel ritenere che il momento determinante per esaminare se le premesse per far capo alla compensazione siano date è quello in cui viene formulata la dichiarazione di compensazione (Becker, Commentario bernese, 1941, N. 23 ad art. 120 CO).
Ora, nel caso di specie non può essere disatteso che nel febbraio 1983 rispettivamente nel dicembre 1983 il convenuto versò due acconti per i lavori di __________o e di __________ (cfr. doc. D), ciò che ha comportato l’interruzione della prescrizione per le pretese dell’attrice, nate prima di quella data (art. 135 cifra 1 CO). Essendo la dichiarazione di compensazione avvenuta il 21 gennaio 1987 (doc. E), in un momento in cui -sia se si considera valida la prescrizione quinquennale, sia se si applica la prescrizione ordinaria decennale- la pretesa posta in compensazione non era ancora prescritta, è chiaro che a quel momento il credito del convenuto di fr. 8’250.- si è senz’altro estinto.
Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 novembre 1994 dell’avv. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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