AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.61
Data decisione, Autorità: 28.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00061
Lugano 28 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 491 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 23 marzo.1988 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 244’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 1994 ha accolto;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 27 gennaio 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 3 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1981 l’attrice, in qualità di impresaria generale, ha tra l’altro appaltato alla __________ le opere di isolazione delle facciate di alcuni stabili a __________ (doc. A).
Ritenendo difettosa l’opera eseguita, l’attrice ne ha a più riprese richiesto la riparazione, senza però ottenerla.
Essa nel 1986 ha chiesto l’allestimento di una perizia a futura memoria, rilasciata l’anno successivo, che ha quantificato in almeno fr. 242’000.-- il costo di risanamento degli stabili (doc. H), importo oggetto della presente causa, unitamente al costo della prova a futura memoria.
B. Nel proprio allegato di risposta i convenuti si sono opposti alla petizione eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione o perenzione della pretesa attorea.
Essi hanno per il resto rilevato che l’attrice non avrebbe affatto subito un danno di fr. 244’000.--, in quanto la committente degli edifici non avrebbe fatto valere azione alcuna nei suoi confronti.
C. Con giudizio del 28 dicembre 1990, rimasto inimpugnato, il Pretore ha respinto le eccezioni di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’esistenza dei difetti sarebbe rimasta incontestata, come pure pacifica sarebbe la quantificazione in fr. 244’000.-- delle spese necessarie alla riparazione dei difetti.
Non potendosi affermare che l’attrice non ha subito pregiudizio di sorta, avendo essa al contrario pagato le riparazioni effettuate da terzi artigiani, nulla osterebbe all’accoglimento della petizione in ordine al predetto importo e a fr. 6’220.-- corrispondenti al costo della procedura di prova a futura memoria.
E. Con tempestivo gravame datato 27 gennaio 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Pur dovendosi ammettere la difettosità dell’opera a suo tempo fornita, non vi sarebbero in atti -a prescindere dalla criticabile perizia a futura memoria-sufficienti prove del fatto che l’entità del pregiudizio ammonterebbe effettivamente a fr. 244’000.--, ritenuto che dalle deposizioni dei testi __________ __________ e __________ si evincerebbe che furono eseguiti interventi di riparazione per soli fr. 150’000.--.
Vi sarebbe inoltre violazione dell’art. 368 CO dal momento che l’attrice, che si sarebbe sempre impropriamente espressa nel senso di chiedere il “risarcimento danni”, nelle conclusioni avrebbe postulato l’aggiudicazione del minor valore dell’opera, il quale non corrisponderebbe però ai costi di riparazione.
Inoltre, risulterebbe che l’attrice non ha subito pregiudizio alcuno, avendo la committente dell’opera preteso da lei la riparazione della stessa senza però operare alcun addebito o deduzione nei suoi confronti.
Parimenti, non sarebbe stato dimostrato che l’attrice abbia sopportato i costi della procedura di prova a futura memoria, così che anche questa sua pretesa sarebbe da respingere.
F. Nelle osservazioni del 3 marzo 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Nella replica essa ha nuovamente parlato di “risarcimento richiesto” (punto 9-10, pag. 14) e di “danni subiti” (punto 14, pag. 16), ma nel contempo si è alfine espressa con chiarezza per il minor valore dell’opera, il quale corrisponderebbe in sostanza a detti danni, e nel contempo al costo della riparazione (replica, punti 18 e 19, pag. 19).
La scelta dell’opzione costituita dall’actio quanti minoris è poi stata confermata nelle conclusioni (inequivocabile il punto 4).
L’attrice, dopo aver richiesto nella fase preprocessuale la riparazione gratuita, era sicuramente legittimata a determinarsi nuovamente data la mora dei convenuti nell’effettuazione della riparazione (per tante: II CCA 23 marzo 1995 in re M. e M. SA/C.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1265, 1298 e 1301).
I convenuti, per loro parte, non sostengono che l’attrice si sarebbe nuovamente determinata in maniera differente dalla richiesta di minor valore prima della presente causa, così che la pretesa dell’attrice, pur se assai male formulata con la petizione, non può ritenersi estinta per questo motivo (analoga: II CCA 19 aprile 1995 in re R. snc/B. SA).
Va al proposito rilevato che, salvo contrarie risultanze, si presume che la mercede convenuta corrisponda al valore oggettivo dell’opera, e che in mancanza di indizi in senso opposto può altresì presumersi che il minor valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 111 II 382; Rep. 1982, pag. 382; II CCA 13 febbraio 1995 in re N. e llcc./R. e llcc.).
Gli stessi convenuti, del resto, ancora in sede di appello si limitano a delle generiche censure sul tema, senza però indicare alcun motivo concreto per derogare alle predette presunzioni, tant’è vero che essi stessi, pur consci di trovarsi nell’ambito di un’actio quanti minoris, propongono in via subordinata l’aggiudicazione di fr. 150’000.-- in quanto a loro parere corrispondenti all’effettivo costo delle riparazioni effettuate.
Se ne deve concludere per la liceità dell’aggiudicazione del costo di riparazione a valere quale minor valore dell’opera.
Le doglianze sono infondate.
Posta l’esistenza dei difetti e ritenuto quanto esposto ai precedenti considerandi, non è sufficiente la generica critica all’operato del perito, che a mente loro avrebbe agito nell’ottica della determinazione dei costi di riparazione e non del minor valore, per sminuire la fedefacenza del suo referto.
Né può essere di rilevanza il fatto che le riparazioni effettivamente eseguite avrebbero avuto un costo di soli fr. 150’000.--, ritenuto che tale importo -lo ammettono gli stessi convenuti- è riferito al risanamento di solo 400/500 mq di facciate, e non di 1815 mq come previsto dal perito.
Tale rilievo è comunque addirittura dannoso per le tesi dei convenuti, che hanno espressamente ammesso le risultanze peritali sull’estensione dei difetti (appello, punto 8, pag. 5), poiché fa risultare un costo unitario effettivo di riparazione oscillante tra fr. 300.-- e fr. 375.-- al mq, mentre il perito ha globalmente previsto un costo di riparazione di soli fr. 134.40 al mq.
Deve infine essere osservato che il perito, oltre ai fr. 244’000.-- dedotti in causa riteneva necessari circa ulteriori fr. 50’000.-- per determinati lavori preparatori e accessori e per la direzione lavori (doc. H1, pag. 24, in fondo), cosi che la quantificazione del minor valore effettuata dal Pretore deve essere in definitiva ritenuta prudenziale.
La censura, per quanto fondata, non è rilevante.
Non va infatti dimenticato che l’attrice non agisce nei confronti dei convenuti in via di regresso, ovvero per farsi risarcire il pregiudizio subito nei confronti di terzi in conseguenza dell’inadempienza dell’appaltatrice, ma agisce invece direttamente nell’ambito del contratto di appalto esistito tra le parti.
In altri termini, il diritto dell’attrice al ripristino dell’equivalenza delle rispettive prestazioni contrattuali non dipende dalle conseguenze che essa ha dovuto affrontare a causa dell’inadempienza del partner contrattuale: la committente ha perciò diritto alla riduzione della mercede per il solo fatto che le è stata fornita un’opera difettosa, e questo anche se la committente, a sua volta appaltatrice nei confronti di terzi, nei rapporti con la propria committenza ha subito ripercussioni minori, o addirittura non è stata chiamata in causa per quegli stessi difetti.
Essi sembrano infatti dimenticare di aver ammesso (o di non aver contestato) nella risposta di causa l’esistenza di un pregiudizio dell’attrice di fr. 6’220.-- conseguente alla procedura di prova a futura memoria (cfr. petizione, punto 10, pag. 7 e risposta, punto 10, pag. 8 e 9), così che l’attrice, dopo aver debitamente documentato l’esattezza dell’importo richiesto (doc. H2, pag. 4), non era più tenuta a dimostrare il suo integrale pagamento (per un anticipo di fr. 1’500.-- cfr. doc. H2, pag. 4), il che è comunque da presumere secondo l’ordinario andamento delle cose.
Ne consegue la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 dicembre 1994 di __________ e della Comunione ereditaria fu __________, composta da __________, __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 4’000.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I convenuti rifonderanno all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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