AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.65
Data decisione, Autorità: 02.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00065
Lugano 2 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile inc. n. 6255 della Pretura Locarno-Campagna, promossa con petizione 5 giugno 1990 da
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 27’280.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’architetto, domanda ridotta a fr. 23’159.45 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 10 gennaio 1995 ha accolto per fr. 23’159.45 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 31 gennaio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 6 marzo 1995 ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto.
A. Nel corso del 1985 __________ ha incaricato l’attore di allestire un progetto per la riattazione degli immobili di cui ai fondi n. __________e __________ di __________.
Per le proprie prestazioni egli ha esposto una pretesa di complessivi fr. 32’280.--, ridotta a fr. 27’280.-- a seguito del computo dei fr. 5’000.-- precedentemente pagati dal comune di Locarno per analoghe prestazioni (doc. A).
B. Il convenuto nel 1987 con la lettera del 23 novembre 1987 (doc. C) ha comunicato all’attore la disponibilità al pagamento della sua nota onorari.
Stante il mancato pagamento, l’attore procede nella presente causa.
C. Nella risposta del 28 ottobre 1990 il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli si sarebbe impegnato nei confronti del __________, e non dell’attore, al pagamento delle pretese dell’attore nell’ambito di una trattativa secondo la quale il __________ gli avrebbe venduto i fondi in oggetto al prezzo complessivo di fr. 560’000.--.
Essendosi invece la vendita perfezionata al maggior prezzo di fr. 660’000.--, il convenuto non si sarebbe assunto impegno alcuno.
Inoltre il convenuto non sarebbe obbligato ad alcunché dal momento che lo stesso __________non avrebbe obbligo veruno nei confronti dell’attore: non sarebbe infatti esistito alcun mandato di progettazione del __________ nei confronti dell’attore, che in pratica vorrebbe farsi pagare dal convenuto le medesime prestazioni già retribuite dal comune di __________ con fr. 5’000.--.
Sarebbe inoltre eccessivo l’importo richiesto dall’attore, oltretutto per prestazioni lesive delle regole dell’arte.
Il convenuto ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione passiva.
D. L’attore in conseguenza delle risultanze peritali ha ridotto la propria pretesa a fr. 23’159.45 oltre interessi.
Le parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore con giudizio del 7 luglio 1993 ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, decisione rimasta inimpugnata.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, aderendo alle conclusioni alle quali è giunto il perito, ha quantificato in fr. 28’159.45 la pretesa per onorari dell’attore e di conseguenza, ritenuto quanto pagato dal comune di Locarno, ha condannato il convenuto al pagamento dell’importo richiesto dall’attore in sede conclusionale.
G. Con tempestivo gravame datato 31 gennaio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Il convenuto nei confronti del __________si sarebbe assunto il debito esistente nei confronti dell’attore ai sensi dell’art. 175 CO, attore che avrebbe dato il proprio assenso a tale assunzione, così come previsto agli art. 176 e segg. CO. Ciò premesso, il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare le eccezioni del convenuto relative all’inesistenza del debito da lui assunto.
Se l’avesse fatto, egli avrebbe dovuto giungere alla conclusione che tale debito era in realtà inesistente, dal che conseguirebbe la reiezione delle pretese dell’attore.
H. Delle osservazioni 6 marzo 1995 dell’attore, nelle quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Tale lettera va innanzitutto intesa come l’atto con il quale il convenuto si dichiara debitore dell’attore dell’ammontare della sua nota onorari, da lui esplicitamente data come conosciuta (“L’avvocato __________ mi ha trasmesso la sua nota di onorario”).
In altri termini, agli occhi dell’attore tale lettera costituisce un riconoscimento di debito da parte del convenuto ai sensi dell’art. 17 CO, dato che non vi è menzione, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, della volontà o della consapevolezza di assumersi il precedente debito di un’altra persona (cioè del __________) nei confronti dell’attore medesimo.
Si tratta perciò di un “kausaler Schuldbekenntnis”: “causale” perché ne viene esplicitata la causa, ma comunque valevole e, in quanto contratto unilaterale, fonte per l’attore di sufficiente motivo per procedere nei confronti del convenuto (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO).
In effetti, sia che si ammetta che il convenuto si è riconosciuto debitore perché pensava di poter acquistare i fondi di __________ per fr. 560’000.-- invece che per fr. 660’000.-- (cfr. risposta, punto 4, pag. 3), o che si ammetta che egli l’ha fatto perché erroneamente riteneva che __________fosse debitore nei confronti dell’attore dell’importo dei suoi onorari (appello, punto 7, pag. 4; cfr. anche le altre motivazioni irritualmente sollevate per la prima volta al punto 12, pag. 8 dell’appello), ci troviamo -nel contesto dei rapporti tra le parti qui in causa- nella sfera di irrilevanti errori nei motivi (art. 23 cpv. 2 CO).
Non risulta infatti -la lettera in questione è silente in proposito- che il convenuto abbia manifestato all’attore la volontà di ritenere determinanti tali circostanze per il riconoscimento del debito, né le stesse erano in qualche modo riconoscibili per l’attore, così che non vi è spazio per poter riconoscere come essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO l’eventuale errore del convenuto (II CCA 20 marzo 1995 in re I. AG/E. SA).
Premesso che, contrariamente a quanto afferma il convenuto, l’esistenza dell’obbligo del __________di far pagare dall’acquirente dei fondi l’onorario dell’attore è debitamente dimostrata dalla testimonianza dello stesso __________ e posto che con siffatta pattuizione il __________ ha promesso all’attore la prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111 CO, si verifica necessariamente una delle due seguenti eventualità:
il convenuto ha assunto l’impegno del __________ far pagare l’acquirente dei fondi, ma lui stesso è l’acquirente, e come tale è tenuto a pagare l’onorario dell’attore, secondo l’impegno contratto dapprima con il __________, e poi con l’attore stesso, nelle modalità di cui al considerando 1;
il convenuto ha assunto l’impegno di far pagare l’onorario dell’attore da terze persone ed è inadempiente non avendovi provveduto, così che deve risarcire il danno ai sensi dell’art. 111 CO in fine, danno che ben si può affermare equivalente all’onorario dell’attore
Ne consegue in ogni caso l’ammissibilità della pretesa dedotta in causa, con il che deve essere respinto l’appello del convenuto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 31 gennaio 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dal convenuto, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attore fr. 1’200.-- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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