AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.69
Data decisione, Autorità: 19.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00069
Lugano 19 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. no. 11'973 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione 6 febbraio 1991 da
__________rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'947.40 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato l'integrale reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 luglio 1993 ha accolto per l'importo di lire 23'763'132 oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 1990 e fr. 70.-- di spese esecutive;
Sentenza confermata da questa Camera, che il 3 gennaio 1994 ha respinto l’appello 20 settembre 1993 della convenuta;
Decisione che la convenuta ha impugnato con ricorso per riforma avanti al Tribunale federale, il quale ha parzialmente ammesso il gravame, annullando la sentenza di questa Camera e rinviandole la causa per un nuovo giudizio al senso dei considerandi.
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1988 l'attrice ha fornito alla convenuta marmi e graniti destinati per massima parte ad essere posati dalla convenuta stessa presso un suo cliente, __________.
Questi ha contestato l'operato della convenuta, ottenendo una consistente riduzione della mercede pattuita.
La convenuta, per sua parte, ha operato analoga deduzione dall'importo fatturatole dall'attrice.
B. Con la petizione del 6 febbraio 1991 l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'947.40 oltre interessi, corrispondenti a lire 23'763'132, a saldo della propria mercede di appaltatrice.
Nella risposta del 6 maggio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che i problemi incontrati nell'ambito dell'opera destinata al proprio cliente __________ sarebbero stati causati dagli errori nella misurazione della pavimentazione effettuati dal geometra della ditta attrice e dalle differenze di lavorazione della superficie delle lastre di pietra serena.
Questo giustificherebbe senz'altro la decisione di accollare all'attrice la riduzione della mercede sopportata in conseguenza delle fondate lagnanze del proprio cliente __________ come pure le spese legali sopportate nella procedura da lui intentata, i costi dell'intervento da lei effettuato ed un importo di fr. 1'000.-- per la perdita di immagine subita a causa di detta vertenza.
Il credito dell'attrice sarebbe di conseguenza estinto per compensazione.
C. Nella sentenza del 16 luglio 1993, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, il Pretore ha accolto la petizione già solo in conseguenza della tardività della notifica dei difetti dell’opera da parte della convenuta.
D. Nell’appello del 20 settembre 1993 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe a torto misconosciuto la tempestività della notifica dei difetti, circostanza che risulterebbe dalle deposizioni testimoniali e dall'interrogatorio formale di __________
Ne conseguirebbe la legittimità della pretesa compensatoria della convenuta, suffragata dalle valutazioni tecniche dell'arch. __________ e del perito arch. __________, come pure sarebbe da portare in deduzione del credito dell'attrice il pattuito sconto del 5% sulla mercede, così che nulla più sarebbe dovuto all’attrice.
E. Con sentenza 3 gennaio 1994 questa Camera ha respinto l’appello della convenuta ritenendo che, a prescindere dalla questione della loro tempestiva notifica, non vi sarebbero in realtà difetti per i quali l’attrice dovrebbe rispondere.
La convenuta non potrebbe in primo luogo ottenere dall’attrice il rimborso dei costi dei lavori di rettifica delle lastre di pietra serena, non avendo offerto all’attrice medesima la possibilità di correggere il difetto, e nemmeno la rifusione della mercede trattenuta dal cliente __________ non dovendo l’attrice rispondere delle conseguenze di eventuali difetti rimasti dopo detta rettifica.
Nemmeno si giustificherebbe poi di porre a carico dell’attrice le conseguenze della ribocciardatura, effettuata per ovviare a difetti di posa, o della scheggiatura del marmo, difetto marginale occasionato dai lavori di ribocciardatura intrapresi nell’esclusivo interesse della convenuta.
Data la mora della convenuta, non vi sarebbe infine motivo di accordare sconti sulla mercede dell’attrice.
F. Il giudizio di rinvio ha stabilito che questa Camera avrebbe penalizzato a torto la decisione della convenuta di procedere da sé alla modifica delle misure delle lastre di pietra serena, senza prima offrire all’attrice la possibilità di effettuare essa stessa la sistemazione.
Da ciò la necessità di annullare la sentenza dell’autorità cantonale con riferimento al difetto relativo alla misura eccessiva delle lastre, e di rinviarle la causa per procedere all’esame della tempestività della sua notifica e, se del caso, alla determinazione delle sue conseguenze economiche.
Considerato
in diritto
Le questioni dei difetti al pavimento dovuti alla ribocciardatura della pietra serena dopo la posa delle lastre, della scheggiatura delle lastre di marmo in conseguenza di detta ribocciardatura, e del preteso sconto contrattuale del 5%, possono in particolare ritenersi evase con esito sfavorevole alle tesi e alle richieste della convenuta.
2.1 Il primo scritto della convenuta all’attrice con i requisiti di notifica dei difetti reca la data del 30 gennaio 1989 (doc. C).
Atteso che la fornitura delle lastre di pietra serena è stata fatturata tra il 2 agosto e il 9 settembre 1988 (plico doc. B, fogli 3, 4 e 5), e che già il 6 settembre 1988 ha avuto luogo un sopralluogo per esaminare l’opera fornita dalla convenuta al suo committente __________ a seguito del quale questi gli ha notificato i medesimi difetti (cfr. doc. 1), se ne deve necessariamente concludere per la tardività dello scritto del 10 gennaio 1989.
Occorre perciò esaminare se vi siano state in altra forma delle precedenti, più tempestive notifiche.
2.2 Nella risposta di causa (punto 5, pag. 5) la convenuta ha sostenuto di aver inviato all’attrice copia della raccomandata ricevuta dal proprio committente e datata 11 settembre 1988 (doc. 1), ma anche questa notifica indiretta dovrebbe essere ritenuta tardiva, atteso che a quel momento l’erronea misura delle lastre era già stata constatata e corretta, le lastre erano già state posate, e addirittura l’attrice era già intervenuta per correggere la bocciardatura.
2.3 Deve per contro essere ammessa la tempestività delle precedenti notifiche orali, ed in particolare, per quanto attiene alle misure della pietra serena, quella telefonica dell’agosto 1988 (e non 1989, come erroneamente indicato), la cui esistenza risulta dalla risposta 6 dell’interrogatorio formale di __________, prova che il Pretore ha a torto misconosciuto.
Posta l’esistenza del difetto, ed accertata la sua tempestiva notifica all’appaltatore, occorre determinare quali debbano essere le sue conseguenze nel caso concreto.
I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).
Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch, Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. edizione, n. 414 e segg.) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate (Gauch, opera citata, n. 416 e 417; II CCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 14 ottobre 1985 in re C./R. SA).
Come risulta espressamente dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (II CCA 28 gennaio 1994 in re M./R.C. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1014, 1074 e segg.).
Nella seconda eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone la rescissione del contratto di appalto, limitandosi unicamente a postulare l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Premessa comune all’esercizio dei diritti previsti da questa norma è che “i difetti o le difformità del contratto siano di minore entità”.
Se ciò non è il caso, se cioè l’opera è effettivamente inutilizzabile, si rivela privo di senso chiedere la riduzione della mercede a zero, visto che tale opzione viene in pratica a coincidere con la ricusa dell’opera (Gauch, opera citata, n. 1138 e 1148).
Parimenti, il diritto alla riparazione gratuita non può essere esercitato se l’opera a causa dell’elevata difettosità non può oggettivamente essere riparata (Gauch, opera citata, n. 1233), dovendosi perciò ritenere che non esiste ai sensi dell’art. 368 CO il diritto del committente all’esecuzione di una nuova opera in luogo di quella difettosa o perita (DTF 98 II 120; Gauch, opera citata, n. 1249 e 1250).
Va infine osservato che anche se la riparazione è possibile, la stessa non può essere imposta all’appaltatore se gli causa costi esorbitanti, ovvero sproporzionati rispetto al vantaggio che il committente ottiene con la riparazione dell’opera (DTF 111 II 173; Gauch, opera citata, n. 1236).
Ritenendo prescelta l’opzione della riparazione gratuita, la Camera ha respinto le pretese della convenuta per il fatto che essa aveva proceduto direttamente alla riparazione senza prima mettere in mora l’appaltatrice.
Venendo a cadere tale errata interpretazione, e non potendosi ammettere la ricusa dell’opera, per la quale non esistono del resto le premesse (cfr. considerando 4 e Gauch, opera citata, n. 1112 e 1114, diverso sarebbe stato il caso se le lastre fossero state più piccole invece che più grandi del dovuto), non si può che ritenere il desiderio della convenuta di ridurre proporzionalmente la mercede dell’attrice e di ottenere cumulativamente il risarcimento del danno conseguente al difetto.
Tra le varie pretese della convenuta, solo quella di fr. 1’700.-- relative ai costi di rifilatura delle lastre è riconducibile alla richiesta di riduzione della mercede in proporzione del minor valore, premesso però -il che non è necessariamente vero, ma potrebbe nella specie essere ammesso- che il minor valore fosse corrispondente all’onere necessario a ricondurre le lastre di pietra serena alla misura pattuita, e che la mercede fosse uguale al valore dell’opera senza difetto (Gauch, opera citata, n. 1183 e 1186-1188).
Anche volendo ritenere date le due suddette premesse, nulla dimostra ancora che la rettifica delle dimensioni delle lastre sia realmente costata fr. 1’700.--, dato che per siffatta tesi depone solo la fattura della stessa ditta convenuta (doc. 6), di per sé priva di efficacia probatoria in quanto affermazione di parte ed inoltre allestita in epoca sospetta, ovvero dopo l’introduzione della petizione e prima dell’inoltro della risposta.
La convenuta ha invero dimostrato l’adeguatezza del prezzo esposto di fr. 25.-- al metro lineare (perizia, risposta a domanda 9 e controdomanda 8), ma non vi è prova che i tagli eseguiti contro i serramenti e le lastre di congiunzione (quelli contro i muri sono in ogni caso di competenza del posatore, cfr. perizia, risposta a domande 5 e 9) assommassero a 68 metri lineari (cfr. deposizione __________, che non è in grado di precisare la misura dell’intervento di rifilatura).
Dalla deposizione del teste __________ risulta che la posa della pietra serena, rifilatura compresa, ha occupato all’incirca tre operai per un massimo di un giorno e mezzo, mentre il teste __________ afferma di essersi occupato della rifilatura per una giornata con l’ausilio di un altro operaio, così che in definitiva nessun elemento -quand’anche si volesse calcolare il costo della riparazione in base al tempo impiegato- consente di esprimersi con ragionevole certezza sull’entità del pregiudizio subito dalla convenuta.
Non può che conseguirne la reiezione della pretesa, siccome non convenientemente provata.
Anche tali pretese devono comunque essere respinte.
Come già rilevato nel precedente giudizio (considerando 5.1), detti pregiudizi, per quanto dimostrati, non risultano essere in un rapporto di causalità adeguata con il difetto dell’opera dell’attrice (Gauch, opera citata, n. 1327).
Se da una parte è pur vero che se l’attrice avesse fornito lastre dell’esatta dimensione, la convenuta non avrebbe verosimilmente avuto così tanti problemi con il proprio cliente, va d’altra parte considerato che ciò che ha causato problemi alla convenuta (oltre ai suoi errori nella posa ai quali l’attrice è estranea) non sono state le lastre così come fornite dall’attrice, ma bensì così come rilavorate dalla convenuta medesima.
E’ perciò in definitiva solo l’opera della convenuta, e non quella dell’attrice ad avere causato il danno posto in compensazione: infatti, se la convenuta avesse rettificato correttamente le lastre essa, secondo logica, non avrebbe incontrato problemi di sorta legati al materiale (cfr. le deposizioni __________ __________ e __________, dalle quali risulta che la rifilatura è più precisa se effettuata in laboratorio e che nella specie essa fu invece eseguita in loco; cfr. anche la perizia __________, punti 2.2, 2.3, 2.6 alle pag. 2 e 3).
Ne discende che il legame di causalità con l’importo che si vorrebbe risarcito, per quanto innescato dalla fornitura di lastre fuori misura, è da ritenere interrotto a seguito dell’intervento della convenuta che, scegliendo l’opzione del minor valore in luogo di quella possibile della riparazione gratuita, si è assunta il rischio di ovviare da sé all’inconveniente e non ne è stata capace (Brehm, Berner Kommentar, n. 138 e 139 ad art. 41 CO)
Diverso sarebbe evidentemente il caso se la convenuta, come era suo diritto, avesse optato per la riparazione gratuita e l’attrice avesse rettificato le lastre in maniera lacunosa.
Non potendosi accogliere nemmeno questa pretesa della convenuta, che anche nella migliore delle ipotesi poteva solo in parte essere accolta, dato che solo parte degli inconvenienti lamentati dallo __________ è legata alla rifilatura delle lastre di pietra serena, deve essere confermato l’accoglimento della petizione.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 20 settembre 1993 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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