AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.69
Data decisione, Autorità:
19.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00069
Lugano
19 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. no. 11'973 della
Pretura di Mendrisio-Nord promossa con petizione 6 febbraio 1991 da
__________rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'947.40 oltre
interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;
Domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato l'integrale reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 16 luglio 1993 ha accolto per l'importo di lire 23'763'132
oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 1990 e fr. 70.-- di spese esecutive;
Sentenza confermata da
questa Camera, che il 3 gennaio 1994 ha respinto l’appello 20 settembre 1993
della convenuta;
Decisione che la convenuta
ha impugnato con ricorso per riforma avanti al Tribunale federale, il quale ha
parzialmente ammesso il gravame, annullando la sentenza di questa Camera e
rinviandole la causa per un nuovo giudizio al senso dei considerandi.
Ritenuto
in fatto
A. Nel
corso del 1988 l'attrice ha fornito alla convenuta marmi e graniti destinati
per massima parte ad essere posati dalla convenuta stessa presso un suo
cliente, __________.
Questi
ha contestato l'operato della convenuta, ottenendo una consistente riduzione
della mercede pattuita.
La
convenuta, per sua parte, ha operato analoga deduzione dall'importo fatturatole
dall'attrice.
B. Con
la petizione del 6 febbraio 1991 l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 26'947.40 oltre interessi, corrispondenti a lire
23'763'132, a saldo della propria mercede di appaltatrice.
Nella
risposta del 6 maggio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo
che i problemi incontrati nell'ambito dell'opera destinata al proprio cliente
__________ sarebbero stati causati dagli errori nella misurazione della
pavimentazione effettuati dal geometra della ditta attrice e dalle differenze
di lavorazione della superficie delle lastre di pietra serena.
Questo
giustificherebbe senz'altro la decisione di accollare all'attrice la riduzione
della mercede sopportata in conseguenza delle fondate lagnanze del proprio
cliente __________ come pure le spese legali sopportate nella procedura da lui
intentata, i costi dell'intervento da lei effettuato ed un importo di fr.
1'000.-- per la perdita di immagine subita a causa di detta vertenza.
Il
credito dell'attrice sarebbe di conseguenza estinto per compensazione.
C. Nella
sentenza del 16 luglio 1993, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto
di appalto, il Pretore ha accolto la petizione già solo in conseguenza della tardività
della notifica dei difetti dell’opera da parte della convenuta.
D. Nell’appello
del 20 settembre 1993 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio del
Pretore nel senso di respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe a torto misconosciuto la tempestività della notifica dei
difetti, circostanza che risulterebbe dalle deposizioni testimoniali e
dall'interrogatorio formale di __________
Ne
conseguirebbe la legittimità della pretesa compensatoria della convenuta,
suffragata dalle valutazioni tecniche dell'arch. __________ e del perito arch.
__________, come pure sarebbe da portare in deduzione del credito dell'attrice
il pattuito sconto del 5% sulla mercede, così che nulla più sarebbe dovuto
all’attrice.
E. Con
sentenza 3 gennaio 1994 questa Camera ha respinto l’appello della convenuta
ritenendo che, a prescindere dalla questione della loro tempestiva notifica,
non vi sarebbero in realtà difetti per i quali l’attrice dovrebbe rispondere.
La
convenuta non potrebbe in primo luogo ottenere dall’attrice il rimborso dei
costi dei lavori di rettifica delle lastre di pietra serena, non avendo offerto
all’attrice medesima la possibilità di correggere il difetto, e nemmeno la
rifusione della mercede trattenuta dal cliente __________ non dovendo l’attrice
rispondere delle conseguenze di eventuali difetti rimasti dopo detta rettifica.
Nemmeno
si giustificherebbe poi di porre a carico dell’attrice le conseguenze della ribocciardatura,
effettuata per ovviare a difetti di posa, o della scheggiatura del marmo,
difetto marginale occasionato dai lavori di ribocciardatura intrapresi
nell’esclusivo interesse della convenuta.
Data
la mora della convenuta, non vi sarebbe infine motivo di accordare sconti sulla
mercede dell’attrice.
F. Il
giudizio di rinvio ha stabilito che questa Camera avrebbe penalizzato a torto
la decisione della convenuta di procedere da sé alla modifica delle misure
delle lastre di pietra serena, senza prima offrire all’attrice la possibilità
di effettuare essa stessa la sistemazione.
Da
ciò la necessità di annullare la sentenza dell’autorità cantonale con
riferimento al difetto relativo alla misura eccessiva delle lastre, e di rinviarle
la causa per procedere all’esame della tempestività della sua notifica e, se
del caso, alla determinazione delle sue conseguenze economiche.
Considerato
in diritto
- Nonostante
il giudizio di rinvio abbia globalmente annullato la sentenza prolata da questa
Camera, parte delle conclusioni in essa contenute ha ottenuto conferma dal
Tribunale federale.
Le
questioni dei difetti al pavimento dovuti alla ribocciardatura della pietra
serena dopo la posa delle lastre, della scheggiatura delle lastre di marmo in
conseguenza di detta ribocciardatura, e del preteso sconto contrattuale del 5%,
possono in particolare ritenersi evase con esito sfavorevole alle tesi e alle
richieste della convenuta.
- Occorre
in primo luogo valutare se vi sia stata tempestiva notifica dei difetti,
questione risolta negativamente dal Pretore.
2.1 Il
primo scritto della convenuta all’attrice con i requisiti di notifica dei
difetti reca la data del 30 gennaio 1989 (doc. C).
Atteso
che la fornitura delle lastre di pietra serena è stata fatturata tra il 2
agosto e il 9 settembre 1988 (plico doc. B, fogli 3, 4 e 5), e che già il 6
settembre 1988 ha avuto luogo un sopralluogo per esaminare l’opera fornita
dalla convenuta al suo committente __________ a seguito del quale questi gli ha
notificato i medesimi difetti (cfr. doc. 1), se ne deve necessariamente
concludere per la tardività dello scritto del 10 gennaio 1989.
Occorre
perciò esaminare se vi siano state in altra forma delle precedenti, più
tempestive notifiche.
2.2 Nella
risposta di causa (punto 5, pag. 5) la convenuta ha sostenuto di aver inviato
all’attrice copia della raccomandata ricevuta dal proprio committente e datata
11 settembre 1988 (doc. 1), ma anche questa notifica indiretta dovrebbe essere
ritenuta tardiva, atteso che a quel momento l’erronea misura delle lastre era
già stata constatata e corretta, le lastre erano già state posate, e
addirittura l’attrice era già intervenuta per correggere la bocciardatura.
2.3 Deve
per contro essere ammessa la tempestività delle precedenti notifiche orali, ed
in particolare, per quanto attiene alle misure della pietra serena, quella
telefonica dell’agosto 1988 (e non 1989, come erroneamente indicato), la cui
esistenza risulta dalla risposta 6 dell’interrogatorio formale di __________,
prova che il Pretore ha a torto misconosciuto.
-
Posta
l’esistenza del difetto, ed accertata la sua tempestiva notifica
all’appaltatore, occorre determinare quali debbano essere le sue conseguenze
nel caso concreto.
-
I
diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art.
368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare
l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del
danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di
diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o chiedere, se
ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita
dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.
2 CO).
Nella
prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il
committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia
con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122; Gauch,
Der Unternehmer im Werkvertrag, 2. edizione, n. 414 e segg.) con la logica
conseguenza dell’estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti
contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate (Gauch,
opera citata, n. 416 e 417; II CCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 14
ottobre 1985 in re C./R. SA).
Come
risulta espressamente dal testo della norma, premessa indispensabile della
ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave da renderla
inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente
imporre al committente la sua accettazione (II CCA 28 gennaio 1994 in re
M./R.C. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 1014,
1074 e segg.).
Nella
seconda eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente
non propone la rescissione del contratto di appalto, limitandosi unicamente a
postulare l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Premessa
comune all’esercizio dei diritti previsti da questa norma è che “i difetti o le
difformità del contratto siano di minore entità”.
Se
ciò non è il caso, se cioè l’opera è effettivamente inutilizzabile, si rivela
privo di senso chiedere la riduzione della mercede a zero, visto che tale
opzione viene in pratica a coincidere con la ricusa dell’opera (Gauch,
opera citata, n. 1138 e 1148).
Parimenti,
il diritto alla riparazione gratuita non può essere esercitato se l’opera a
causa dell’elevata difettosità non può oggettivamente essere riparata (Gauch,
opera citata, n. 1233), dovendosi perciò ritenere che non esiste ai sensi dell’art.
368 CO il diritto del committente all’esecuzione di una nuova opera in luogo di
quella difettosa o perita (DTF 98 II 120; Gauch, opera citata, n.
1249 e 1250).
Va
infine osservato che anche se la riparazione è possibile, la stessa non può
essere imposta all’appaltatore se gli causa costi esorbitanti, ovvero
sproporzionati rispetto al vantaggio che il committente ottiene con la
riparazione dell’opera (DTF 111 II 173; Gauch, opera citata, n.
1236).
- Nel
precedente giudizio la Camera ha erroneamente interpretato le pretese compensatorie
della convenuta, da lei genericamente indicate come “danno patrimoniale patito
a seguito dell’inadempiente esecuzione del contratto di fornitura” (risposta,
pag. 6), nel senso di ritenere prescelta l’opzione della riparazione gratuita
del difetto (e per essa l’aggiudicazione del costo della riparazione) oltre al
risarcimento del danno conseguente al difetto.
Ritenendo
prescelta l’opzione della riparazione gratuita, la Camera ha respinto le
pretese della convenuta per il fatto che essa aveva proceduto direttamente alla
riparazione senza prima mettere in mora l’appaltatrice.
-
Venendo
a cadere tale errata interpretazione, e non potendosi ammettere la ricusa
dell’opera, per la quale non esistono del resto le premesse (cfr. considerando
4 e Gauch, opera citata, n. 1112 e 1114, diverso sarebbe stato il caso
se le lastre fossero state più piccole invece che più grandi del dovuto), non
si può che ritenere il desiderio della convenuta di ridurre proporzionalmente
la mercede dell’attrice e di ottenere cumulativamente il risarcimento del danno
conseguente al difetto.
-
Tra
le varie pretese della convenuta, solo quella di fr. 1’700.-- relative ai costi
di rifilatura delle lastre è riconducibile alla richiesta di riduzione della
mercede in proporzione del minor valore, premesso però -il che non è
necessariamente vero, ma potrebbe nella specie essere ammesso- che il minor
valore fosse corrispondente all’onere necessario a ricondurre le lastre di
pietra serena alla misura pattuita, e che la mercede fosse uguale al valore
dell’opera senza difetto (Gauch, opera citata, n. 1183 e 1186-1188).
Anche
volendo ritenere date le due suddette premesse, nulla dimostra ancora che la
rettifica delle dimensioni delle lastre sia realmente costata fr. 1’700.--,
dato che per siffatta tesi depone solo la fattura della stessa ditta convenuta
(doc. 6), di per sé priva di efficacia probatoria in quanto affermazione di
parte ed inoltre allestita in epoca sospetta, ovvero dopo l’introduzione della
petizione e prima dell’inoltro della risposta.
La
convenuta ha invero dimostrato l’adeguatezza del prezzo esposto di fr. 25.-- al
metro lineare (perizia, risposta a domanda 9 e controdomanda 8), ma non vi è
prova che i tagli eseguiti contro i serramenti e le lastre di congiunzione
(quelli contro i muri sono in ogni caso di competenza del posatore, cfr.
perizia, risposta a domande 5 e 9) assommassero a 68 metri lineari (cfr.
deposizione __________, che non è in grado di precisare la misura
dell’intervento di rifilatura).
Dalla
deposizione del teste __________ risulta che la posa della pietra serena,
rifilatura compresa, ha occupato all’incirca tre operai per un massimo di un
giorno e mezzo, mentre il teste __________ afferma di essersi occupato della
rifilatura per una giornata con l’ausilio di un altro operaio, così che in
definitiva nessun elemento -quand’anche si volesse calcolare il costo della
riparazione in base al tempo impiegato- consente di esprimersi con ragionevole
certezza sull’entità del pregiudizio subito dalla convenuta.
Non
può che conseguirne la reiezione della pretesa, siccome non convenientemente
provata.
- Tutte
le altre pretese della convenuta hanno carattere risarcitorio, in quanto
riguardano la rifusione del pregiudizio che le è derivato nei rapporti con il
cliente __________ o, limitatamente alla pretesa perdita di immagine (peraltro
rimasta allo stadio di puro parlato), in conseguenza di detti rapporti.
Anche
tali pretese devono comunque essere respinte.
Come
già rilevato nel precedente giudizio (considerando 5.1), detti pregiudizi, per
quanto dimostrati, non risultano essere in un rapporto di causalità adeguata
con il difetto dell’opera dell’attrice (Gauch, opera citata, n. 1327).
Se
da una parte è pur vero che se l’attrice avesse fornito lastre dell’esatta
dimensione, la convenuta non avrebbe verosimilmente avuto così tanti problemi
con il proprio cliente, va d’altra parte considerato che ciò che ha causato problemi
alla convenuta (oltre ai suoi errori nella posa ai quali l’attrice è estranea)
non sono state le lastre così come fornite dall’attrice, ma bensì così come rilavorate
dalla convenuta medesima.
E’
perciò in definitiva solo l’opera della convenuta, e non quella dell’attrice ad
avere causato il danno posto in compensazione: infatti, se la convenuta avesse
rettificato correttamente le lastre essa, secondo logica, non avrebbe
incontrato problemi di sorta legati al materiale (cfr. le deposizioni __________
__________ e __________, dalle quali risulta che la rifilatura è più precisa se
effettuata in laboratorio e che nella specie essa fu invece eseguita in loco;
cfr. anche la perizia __________, punti 2.2, 2.3, 2.6 alle pag. 2 e 3).
Ne
discende che il legame di causalità con l’importo che si vorrebbe risarcito,
per quanto innescato dalla fornitura di lastre fuori misura, è da ritenere
interrotto a seguito dell’intervento della convenuta che, scegliendo l’opzione
del minor valore in luogo di quella possibile della riparazione gratuita, si è
assunta il rischio di ovviare da sé all’inconveniente e non ne è stata capace (Brehm,
Berner Kommentar, n. 138 e 139 ad art. 41 CO)
Diverso
sarebbe evidentemente il caso se la convenuta, come era suo diritto, avesse optato
per la riparazione gratuita e l’attrice avesse rettificato le lastre in maniera
lacunosa.
Non
potendosi accogliere nemmeno questa pretesa della convenuta, che anche nella
migliore delle ipotesi poteva solo in parte essere accolta, dato che solo parte
degli inconvenienti lamentati dallo __________ è legata alla rifilatura delle
lastre di pietra serena, deve essere confermato l’accoglimento della petizione.
Ne
consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 20
settembre 1993 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr
20.--
T o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 1'000.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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