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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.70
Data decisione, Autorità:
24.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00070
Lugano
24 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella
causa inc. n. 3193/94 della Pretura di Lugano, Sezione 2 promossa con
istanza 1 maggio 1994 da
rappr. da: avv. __________
contro
in materia di contratto di
lavoro che il Pretore, con sentenza 26 gennaio 1995, ha accolto condannando la
convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 14’635.- oltre interessi al 5%
dal 15 marzo 1994.
Appellante la parte convenuta
la quale con scritto raccomandato 2 febbraio 1995 si oppone alla decisione di
prima istanza.
Mentre l’istante, con
osservazioni 11 febbraio 1995, chiede la conferma della sentenza pretorile.
Letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________, pilota d’aeroplani alla dipendenze della
__________ dal 1990, é stato licenziato, con lettera 16 novembre 1993, per la
fine di gennaio 1994 data alla quale gli sono state versate le sue spettanze
per salario ed accessori.
-
Con
l’istanza che ci occupa __________ chiede che la disdetta venga riconosciuta
nulla poiché intimatagli nelle quattro settimane successive al compimento di un
suo periodo di servizio militare e che la ditta convenuta venga condannata a
versargli lo stipendio per i mesi di febbraio, marzo ed aprile per complessivi
Fr. 14’635.- .
Il
Pretore ha accolto la domanda.
- Con l’atto di opposizione alla sentenza - che può
essere considerato quale valido ricorso, anche se carente formalmente, dal
momento che ci troviamo in una procedura per mercedi e salari e l’atto stesso
emana da un non giurista - la ditta convenuta dichiara di aver dovuto procedere
al licenziamento dell’istante, come del resto di altri piloti, in funzione
delle difficoltà economiche e per garantire il posto agli altri dipendenti e
che non capisce come siano stati calcolati i mesi per i quali dovrebbe ancora
lo stipendio. A suo modo di vedere dovrebbe garantire alla controparte il
salario ancora per il solo mese di febbraio 1994.
Con
le osservazioni all’appello l’istante ribadisce come la disdetta sia nulla
percui il diritto di ottenere il versamento del salario non si esaurisce, come
preteso, al febbraio 1994.
Il
successivo allegato di contestazione e precisazione delle proprie posizioni
inviato dalla __________ in data 16 febbraio 1995 non può essere preso in
considerazione, e nemmeno é stato intimato alla controparte, poiché nella
procedura di ricorso si fa luogo ad un unico scambio di allegati scritti,
l'appellante non potendo replicare alle osservazioni dell'appellato (I CCA
14 giugno 1993 __________ c. __________). In ogni caso quello scritto
supplementare é pure stato presentato una volta trascorso il termine di 10
giorni dalla sentenza per poter appellare ed esporre le motivazioni a sostegno
del ricorso.
- E' indubbio che la disdetta dal contratto di lavoro é
intervenuta durante un periodo di protezione dell'art. 336c cpv. 1 litt. a) CO
e l’appellante più non contesta tale accertamento corretto del Pretore: la
disdetta é di conseguenza nulla e di null'effetto (Berner Kommentar, ad
art. 336c CO, n.6) e non avrebbe valore per un termine successivo (JAR
1981, 151) ma dovrebbe, se del caso, essere ripetuta (Berner Kommentar,
loc. cit.). Quindi la pretesa che il licenziamento dovrebbe essere considerato
come intimato in dicembre 1993 con effetto al più tardi alla fine di febbraio
1994 é completamente priva di qualsiasi giustificazione giuridica.
Ci
si potrebbe chiedere a futura memoria, a dipendenza della nullità della
disdetta e della prosecuzione nel tempo del contratto di lavoro, se la pretesa
dell'istante riguardi il pagamento del salario esigibile sino al momento
dell’introduzione dell’istanza per il fatto che il contratto di lavoro non
sarebbe mai stato interrotto oppure quello a liquidazione di ogni pretesa. La
questione potrebbe essere di interesse pratico poiché allora il contratto di
lavoro continuerebbe tuttora in mancanza di una successiva valida ed operante
disdetta. Tuttavia lo stesso atteggiamento in causa dell'istante non gli
permetterebbe, in buona fede, di prevalersene poiché ha dimostrato per atti
concludenti di ritenere, in ogni caso, cessato il rapporto di lavoro alla fine
di aprile 1994 ed in tal senso può essere individuato un accordo tacito tra le
parti. Del resto dopo quella data non appaiono interventi dell’istante intesi
ad offrire le proprie prestazioni lavorative.
- Altre
critiche alla sentenza del Pretore non appaiono dall’atto di ricorso e, dal
momento che gli assunti pretorili non criticati in seconda sede rimangono
acquisiti e non possono essere ridiscussi, ciò comporta, per l’inconsistenza
dell’unica censura sollevata, la reiezione dell’appello e la conferma del
giudizio impugnato.
Trattandosi
di procedura per mercedi e salari non si prelevano tasse o spese di giudizio
anche di seconda sede mentre le ripetibili sono a carico dell’appellante
interamente soccombente nella procedura.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 2 febbraio 1995 di
__________ é respinto.
Non si prelevano tasse o spese.
verserà ad __________ Fr. 200.- per ripeti-
bili d’appello.
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il Presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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