AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.72
Data decisione, Autorità: 24.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00072
Lugano 24 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 4608 della Pretura Locarno-Città, promossa con istanza 10 marzo 1994 da
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’411.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 208.50 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 23 gennaio 1995 ha respinto sia l’istanza che la riconvenzionale;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 6 febbraio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni del 17 febbraio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’istante è stata assunta dalla convenuta il 26 novembre 1992 in qualità di gerente responsabile dell’esercizio pubblico “Ristorante __________ ” di __________ (doc. H) e, fatto salvo un periodo di malattia, vi ha lavorato dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993 (doc. D).
B. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo di non aver ricevuto l’intero suo salario nel periodo 1° luglio-30 novembre 1993, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del saldo in suo favore, da lei valutato in fr. 8’411.-- oltre interessi.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
Essa avrebbe versato all’istante a titolo di salario tutto quanto di sua spettanza ed anche di più, in particolare fr. 208.50 non rimborsati alla convenuta dall’assicurazione dell’istante per il periodo in cui essa è stata malata, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
D. Nella sentenza del 23 gennaio 1995 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, ha ritenuto che la convenuta mediante produzione in atti delle ricevute firmate dall’istante abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento dell’intero suo salario.
Nessuna delle altre prove assunte concorrerebbe a modificare il convincimento dell’esistenza della verità sancita dalle ricevute, così che l’istanza dovrebbe essere respinta.
E. Con tempestivo gravame datato 6 febbraio 1995 l’istante ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere l’istanza.
Nonostante la sottoscrizione delle ricevute, l’istante non avrebbe ricevuto la somma dedotta in causa.
Essa avrebbe firmato in una sola volta 11 ricevute relative a 11 mensilità di salario su richiesta del marito della convenuta, per regolarizzare la di lei posizione con l’AVS, ma avrebbe invece rifiutato di firmare il documento denominato “ricevuta finale” prima di ricevere il saldo delle sue spettanze.
La reale situazione di dare e avere risulterebbe dal conteggio ottenuto dal contabile della convenuta, nel quale figurerebbero un credito di fr. 12’611.-- e acconti per soli fr. 4’200.--.
Il Pretore avrebbe in proposito a torto invertito l’onere della prova, addossando all’istante il compito di provare che le sue firme non erano da considerare prova dell’avvenuto pagamento.
Egli avrebbe inoltre omesso di procedere d’ufficio al richiamo dalla convenuta della documentazione che avrebbe comprovato il mancato pagamento, preferendo imporre all’istante la designazione di un legale.
Questi, sovraccarico di lavoro, avrebbe passato il mandato al collega di studio, che non sembrerebbe però essere riuscito a provare la reale situazione, complice la convenuta che si sarebbe ben guardata dal produrre in atti documentazione per lei compromettente.
Ciò, in assenza di una ricevuta a saldo, non esimeva però il Pretore dal rilevare l’insufficienza delle singole ricevute per dimostrare adeguatamente la tesi della convenuta, così che l’adeguata valutazione dell’insieme delle circostanze avrebbe dovuto condurre al risultato di accogliere l’istanza.
F. Nelle osservazioni del 17 febbraio 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
L’istante afferma di aver ricevuto solo fr. 4’200.-- su un totale dovutole di fr. 12’611.--. La convenuta asserisce invece di aver pagato tutto quanto di spettanza dell’istante, così come da lei stessa attestato con le 11 firme apposte sul doc. 4.
La ricevuta è quindi un mezzo di prova qualificato -anche se non assoluto e tale da creare una presunzione juris et de jure- il quale fa fede fino a prova del contrario da parte di chi la contesta (Weber, opera citata, n. 59 ad art. 88 CO). Ogni mezzo di prova atto a dimostrare la non verità della ricevuta è ammissibile (DTF 45 II 212), ma per motivi attinenti alla sicurezza giuridica si deve pretendere che per distruggere la forza probante di una ricevuta occorrono elementi concordanti e sicuri, tali da creare nel giudice la certezza morale della non verità di quella prova (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.; Weber, opera citata, n. 64 ad art. 88 CO).
3.1 In primo luogo, qualche perplessità emerge già solo per il motivo che la convenuta si è fatta forte di un documento sottoscritto dall’istante, ma destinato a terze persone, più precisamente alla cassa compensazione AVS.
Inoltre, non corrisponde all’ordinario andamento delle cose e alle abitudini della stessa convenuta (cfr. plico doc. 11; conteggio e ricevuta doc. C per i salari 1° gennaio-30 giugno 1993; deposizione teste __________: “Ogni volta che prendevo lo stipendio io firmavo la ricevuta. Io ho sempre firmato anche la scheda di salario”), il fatto che essa non si sia fatta rilasciare alcuna ricevuta per i propri atti, come pure non è normale che non sia stata apposta dall’istante un’ulteriore firma a valere quale “ricevuta finale”, benché il conteggio doc. 4 prevedesse tale posizione e, a mente della convenuta, l’istante avesse realmente ricevuto tutto quanto di sua spettanza alla fine del rapporto di lavoro.
Analogamente, non è privo di rilievo il fatto che la convenuta, che asserisce di aver versato all’istante fr. 12’548.35 il giorno 26 novembre 1993, non abbia saputo o voluto presentare un documento contabile attestante la provenienza di detta somma, ritenuto che essa non ha affermato che si sarebbe trattato di denaro contante del quale aveva disponibilità immediata.
3.2 Un ulteriore, pesante indizio in favore della tesi sostenuta dall’istante è costituito dalla mancata reazione dalla parte convenuta -che non nega di averla ricevuta (memoriale di risposta, pag. 4)- alla lettera del 24 dicembre 1993 (doc. E), nella quale l’istante, contrariamente all’apparenza documentale, afferma di aver firmato le ricevute del salario contro ricezione di soli fr. 3’000.--.
Si tratta in effetti di un silenzio sorprendente: benché il silenzio della convenuta non abbia ovviamente da solo effetto costitutivo (art. 6 CO), non corrisponde al comportamento usuale e corretto quello del debitore che a meno di un mese dalla supposta avvenuta estinzione del debito rimane silente di fronte ad una nuova richiesta dell’identica prestazione.
3.3 Deve poi essere valutata la portata del conteggio dei salari dell’istante allestito il 28 gennaio 1994, cioè in data successiva alla firma delle ricevute, dall’impiegato __________ della fiduciaria __________ che curava la contabilità della convenuta.
Dal conteggio in questione (doc. G) risulterebbe che a fronte di pretese salariali per complessivi fr. 12’611.-- per il periodo 1° luglio-30 novembre 1993, all’istante sarebbero stati versati unicamente acconti per fr. 4’200.--.
Si tratta di un riscontro che non è incompatibile con le altre risultanze dell’incarto: l’istante afferma di aver ricevuto fr. 3’000.-- il 16 dicembre 1993 (doc. E), mentre altri fr. 1’200.-- le erano stati dati il 5 agosto 1993 a valere per il mese di luglio 1993 (plico doc. 11, ultimo foglio), così che il totale ricevuto dall’istante sembrerebbe effettivamente essere quello indicato dal conteggio.
A fronte di tale concordanza di cifre, risulta decisamente poco credibile la tesi sostenuta dall’impiegato __________, secondo la quale l’importo in questione, indicato per errore, sarebbe proveniente dalla contabilità di un altro cliente, sulla quale egli avrebbe elaborato il conteggio concernente l’istante.
Né deve stupire il fatto che non figuri in atti ricevuta per il versamento di fr. 3’000.--, da una parte perché l’istante aveva anticipatamente rilasciato quietanza per un importo molto superiore, e dall’altra perché in ogni caso la convenuta non avrebbe avuto interesse a presentare siffatta prova, in quanto inconciliabile con la tesi da lei sostenuta.
Ne conseguono perciò l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza per fr. 8’411.--, così come risulta dal conteggio del 28 gennaio 1994 (doc. G).
Gli interessi al 5% su questo importo decorrono dal 1° dicembre 1993, come richiesto dall’istante, essendo da ammettere la mora della convenuta per il solo decorrere del termine contrattuale di pagamento (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 24 e 25 ad art. 323 CO).
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza 23 gennaio 1995 della Pretura di Locarno-Città sono riformati nel modo seguente:
è condannata a pagare all’istante fr. 8’411.-- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 1993.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster