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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.76
Data decisione, Autorità: 14.02.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00076
Lugano 14 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa della Pretura di Lugano, Sezione 5 promossa con da
arch.
(rappr. da: __________)
contro
(amm. unica __________)
che il Segretario assessore, con decreto 2 febbraio 1995, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante la superficie di mq 156 al piano terreno e di mq 70 al piano interrato nello stabile “__________ ” in via __________ a __________ (mapp. no __________).
Appellante la società convenuta la quale, con atto d’appello 10 febbraio 1995, chiede l’annullamento della decisione di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che lo sfratto é stato decretato in virtù di una disdetta straordinaria della locazione per mora della conduttrice in punto alla quale sono state adempiute tutte le formalità previste dall’art. 257d CO;
che l’appellante non insorge contro i motivi che hanno determinato il provvedimento di sfratto ma fa valere la necessità di avere a disposizione del tempo per perfezionare la compravendita del centro estetico che occupa i locali in questione e sistemare la pendenza con il proprietario dello stabile;
che, a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, i motivi addotti non possono comportare la riforma del primo giudizio poiché non ne criticano l’avverarsi, del resto puntuale come correttamente esposto dal primo giudice, dei presupposti;
che piuttosto l’appellante chiede di soprassedere all’esecuzione dello sfratto quasi postulandone una proroga nell’attesa che si concretizzi la trattativa commerciale di cessione del suo commercio;
che trattasi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC) e che, in ogni caso, il differimento dello sfratto non é previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506 n. 4);
che l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di oggetto;
Per i quali motivi
visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC
pronuncia
L’appello 10 gennaio 1995 di __________ é respinto.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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