AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.78
Data decisione, Autorità:
15.12.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00078
Lugano
15 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 12/91
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 6
febbraio 1991 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
__________ (già rappr. dall’avv. __________)
che
il Pretore, con sentenza 20 gennaio 1995, ha accolto condannando la convenuta
al pagamento di fr. 114'600.- oltre interessi al 5% a far tempo da varie
scadenze.
Appellante
la società convenuta la quale, con atto di appello 13 febbraio 1995, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione
o, subordinatamente, di accoglierla limitatamente all'importo di fr. 92'400.-.
Mentre
la parte attrice, con osservazioni 21 marzo 1995, postula la reiezione del
gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto
-
La __________ (in
seguito __________) é una ditta attiva nell'ambito della fornitura di servizi
editoriali che é stata a suo tempo contattata, per il tramite di terze persone,
dalla , interessata alla pubblicazione di tali servizi sul suo nuovo
settimanale "".
-
Con lettera del 19
dicembre 1989 la __________ inviava alla __________ la trascrizione di un
accordo stipulato il giorno precedente, durante un incontro con
l’amministratore unico dell’anonima signor __________: la __________ si
impegnava a fornire alla __________, per la pubblicazione, delle pagine di
giochi, oroscopo e di varia cultura (scienza, medicina, spettacolo), a cadenza
settimanale rispettivamente quindicinale per il periodo da marzo 1990 a fine
1991, per un prezzo complessivo di Fr. 117’600.- da pagarsi in 21 rate mensili
di Fr. 5’600.-, la prima volta al 31 marzo 1990.
In un successivo incontro dell’
8 gennaio 1990 veniva discussa la possibilità di ridurre i servizi della
__________, in particolare riportando a scadenze mensili le pagine di varia
cultura, con un adeguamento del valore complessivo delle forniture a Fr.
93’600.-, sempre da pagarsi in 21 rate mensili di Fr. 4’457.-.
- La __________
cominciava quindi la fornitura dei servizi editoriali consegnando, il 22
febbraio 1990, il materiale editoriale per il mese di marzo e fatturandolo come
previsto in Fr. 5’600.- da versarsi entro il 30 marzo 1990.
Con lettera 23 marzo 1990
il signor , direttore de "", comunicava alla
__________ che il materiale inviato non valeva il prezzo richiesto e non si
addiceva in ogni caso al giornale e che, di conseguenza, avevano deciso, lui e
l’editore di “rompere il contratto”.
- Da qui la petizione
che ci occupa con la quale la __________ ha postulato la condanna della
__________ all'esecuzione del contratto nel senso di ottenere il versamento del
credito già esigibile nonché di importi mensili di fr. 5'600.- contro consegna
del materiale editoriale, oltre agli interessi maturati e maturandi alle
scadenze contrattuali di pagamento delle rate.
Con la risposta di
causa la convenuta ha postulato l'integrale reiezione della petizione
eccependo, in ordine, l'incompetenza territoriale della Pretura di Lugano e
osservando, nel merito, che le trattative del dicembre 1989 non potevano essere
considerate quale accordo vincolante. Un eventuale contratto potrebbe semmai
essere stato concluso solo successivamente, a seguito delle discussioni dell’ 8
gennaio 1990, con riduzione del prezzo delle forniture. In ogni caso avrebbe
avuto il diritto di rescindere unilateralmente il contratto dal momento che ciò
gli era permesso l’eventuale accordo tra le parti configurandosi giuridicamente
quale appalto o mandato.
Negli ulteriori allegati
di causa le parti hanno mantenuto le loro posizioni di fatto e di diritto.
L'attrice, con le conclusioni di causa e dopo aver evidenziato come tutte le
scadenze per la fornitura fossero ormai trascorse e come la convenuta avesse
sempre rifiutato di ricevere il materiale, ha completato la propria domanda
chiedendo la condanna della convenuta al versamento dell'intero credito di fr.
114'600.- oltre accessori (tenuto conto di un versamento di Fr. 3’000.-),
contro la consegna del materiale su specifica richiesta della convenuta.
- Con sentenza 20
gennaio 1995 il Pretore ha accolto integralmente la petizione condannando la
__________ al pagamento di fr. 114'600.- oltre accessori.
Dopo essersi dichiarato
competente, per territorio, a giudicare della lite ha ritenuto perfetto e
vincolante l'accordo intervenuto il 18 dicembre 1989 senza che il successivo
incontro tra le parti dell’inizio di gennaio 1990 l’avesse, in qualche modo, modificato
poiché quelle trattative non si concretizzarono. Ha qualificato giuridicamente
l’accordo quale contratto di licenza con le caratteristiche del contratto di
compravendita per consegne successive. Ha considerato che la rescissione
anticipata del contratto da parte della convenuta sarebbe stata possibile
unicamente in presenza di giusti motivi che, nel caso di specie, non
ricorrevano e che, per la mora della parte convenuta, la pretesa di esecuzione
del contratto era fondata.
- Con l’appello 13
febbraio 1995 la __________ contesta che il contratto tra le parti si sia già
perfezionato a seguito dell’incontro del 18 dicembre 1989 ma afferma che il
contratto é venuto in essere solo al momento delle discussioni dell’ 8 gennaio
1990 per cui la pretesa della controparte, semmai, potrebbe essere accolta per
Fr. 92’400.-.
Ritiene inoltre che,
siccome la prestazione della __________ consisteva in un’opera di revisione e
traduzione delle singole notizie o servizi forniti, si sia in presenza di un
contratto di appalto con la conseguenza che il recesso da lei espresso era
legittimo.
Qualora poi le sue
argomentazioni di merito non venissero accolte chiede che il pagamento da parte
della __________ alla __________ sia subordinato all’effettiva consegna del materiale
editoriale ed all’idoneità alla pubblicazione dello stesso.
-
Con le osservazioni
all’appello la parte appellata postula la reiezione del gravame nel senso della
conferma del giudizio pretorile e ritiene inoltre improponibile la richiesta
della controparte relativa alla consegna ed alla verifica d'idoneità alla
pubblicazione del materiale editoriale, essendo stata formulata unicamente in
sede di appello.
-
La convenuta non
eccepisce più in questa sede che il contratto di fornitura di servizi
editoriali non sarebbe mai stato perfezionato ma ritiene che gli accordi validi
e vincolanti siano quelli del gennaio 1990 per complessivi Fr. 93’600.-.
A torto. Ai sensi dell'art.
1 CO il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato
concordemente la loro reciproca volontà sugli elementi essenziali del contratto
(art. 2 CO).
A prescindere dalla
qualifica del contratto in questione è evidente che le parti abbiano raggiunto
un accordo sui suoi elementi essenziali già in data 18 dicembre 1989. A questa
conclusione si giunge inevitabilmente con l'analisi del documento manoscritto,
datato e firmato da entrambi le parti (Doc. D). Da questo documento emergono
chiaramente le prestazioni dell’attrice con precisazioni inerenti al tipo di
servizi editoriali, alla durata della fornitura, al prezzo globale e
dettagliato per ogni singolo servizio editoriale, al prezzo complessivo e alle
modalità di pagamento parziale e totale. Le parti hanno espressamente
manifestato le loro concordi volontà e il contratto deve quindi essere
considerato perfezionato già a questo momento.
D'altronde diverse
espressioni utilizzate della convenuta nell'ambito della corrispondenza
intervenuta tra le parti suffragano quest'ultima tesi. In particolare nella
lettera 22 dicembre 1989 (doc. F) la __________ sostiene che " a seguito
del colloquio telefonico odierno e in considerazione che l'accordo del 18
dicembre 1989, da parte vostra, non è suscettibile di modifica alcuna vi
invitiamo a voler sospendere il tutto con effetto immediato" (Doc. F).Se
si parla di accordo e di sua modifica é evidente che la convenuta era
consapevole di aver stipulato un contratto già in occasione di quel primo
incontro.
In queste circostanze la
dichiarazione del teste __________ non può essere considerata quale elemento
rilevante al fine di giungere alla conclusione inversa. Infatti oltre ad essere
l'unico elemento contrastante con la tesi sopracitata, la dichiarazione è anche
contraddittoria. Se inizialmente il teste ha affermato che lo scritto era di
carattere "indicativo e orientativo", ha poi d'altro canto sostenuto
che riconosceva nel comportamento del __________, la volontà di concludere,
qualora fosse riuscito a ridurre i prezzi richiesti dalla controparte, prezzi
che, per lo stesso teste __________, __________ riuscì a ridurre nettamente.
Resta quindi ancora da
analizzare se l'accordo del 18 dicembre 1989 sia stato successivamente
modificato, con la riduzione dell'importo totale dei servizi editoriali a fr.
93'600.-, nell'ambito delle ulteriori trattative avvenute tra le parti in data
8 gennaio 1990.
Dagli atti non risulta
affatto che tra le parti si sia perfezionato un accordo vertente sulle
trattative avvenute in data 8 gennaio 1990; infatti l'unico elemento probatorio
riguardante queste trattative è la lettera del 10 gennaio 1990 nella quale
l'attrice riassume le proposte verbali e conclude che, se controfirmato, il
contenuto della lettera comporterebbe l'annullamento e la sostituzione
dell'accordo precedente. Dall'istruttoria non risulta però che la __________
abbia mai accettato l'offerta 10 gennaio 1990 controfirmandola e se ne deve
quindi dedurre che tra le parti non si sia perfezionata una modifica
dell'accordo del 18 dicembre 1990.
- L'appellante critica
la qualificazione giuridica che il Pretore ha assegnato all’accordo in
questione ritenendo che lo stesso non é un contratto di licenza ma invece
rappresenta un contratto d’appalto; da qui trae, apoditticamente, la
conclusione che il recesso dal contratto sarebbe di conseguenza valido ed
operante per cui nulla é dovuto a controparte.
9.1. La concessione del
diritto ad un editore di giornale, da parte dell’autore o dei suoi aventi causa
(come sembra essere la __________, licenziataria di quei contributi), di
pubblicare e ripubblicare articoli di giornale e contributi di poca estensione
per riviste può essere qualificata quale contratto d’edizione, proprio od
improprio, per la norma dell’art. 382 cpv. 2 CO (DTF 101 II 102) oppure
essere considerata, dal momento che non vi é trasferimento dei diritti
d’autore, quale contratto di semplice licenza di pubblicazione (Mario M. Pedrazzini,
Le contrat d’édition in TDPS vol. VII, tome I,3 pag. 77; A. Troller, Immaterialgüterrecht,
Band II, 1971, pag. 901).
Non può modificare questa
impostazione giuridica il fatto che chi si obbliga a fornire il materiale da
pubblicare proceda, se del caso, anche alla sua traduzione. In primo luogo ciò
vale nel caso specifico poiché non appare che tra le parti vi siano stati particolari
accordi riguardanti i servizi editoriali da fornire: l’elemento essenziale era
la fornitura dei contributi, evidentemente in lingua italiana,
indipendentemente a sapere chi si occupasse della traduzione. Era questa una
questione che non caratterizzava assolutamente il rapporto tra le parti dal
momento che, come visto, era chiesta una fornitura di contributi editoriali e
non la loro traduzione. Ma anche in linea generale, pur ammettendo che un bene
immateriale possa essere oggetto di un contratto d’appalto, la traduzione di un
testo non tende a garantire un risultato dal momento che comporta la modifica
del testo originale per quanto riguarda il corso delle idee e le sfumature
della lingua e quindi l’attività di un traduttore non può rientrare nella qualifica
giuridica propria all’appalto (Mario M. Pedrazzini, Le contrat d’entreprise
in op. cit., pag. 11).
La critica della parte
appellante non può così essere condivisa e le conclusioni pretorili, con
riferimento alle conseguenze del recesso unilaterale della convenuta, devono
essere confermate perché corrette e perché al proposito delle stesse, in
appello, non si spende una parola né in fatto né in diritto sui motivi per i
quali non dovrebbero valere; su questo punto l’appello sarebbe anche da considerare
inammissibile per l’assenza dei requisiti minimi posti dall’art. 309 cpv. 2 litt.
f) CPC (Rep. 1989, 140 e 1985, 93; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
309 n. 3).
9.2. Ma l’appellante
dimentica che, fosse anche stato applicabile la normativa sul contratto
d’appalto come da lei voluto, le conseguenze del suo recesso sarebbero state
identiche a quelle postulate dalla controparte. Infatti l’art. 377 CO permette
al committente di recedere dal contratto prima del compimento dell’opera ma
tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno nel quale,
nella sua accezione positiva, é compreso l’interesse all’esecuzione completa
del contratto (DTF 96 II 192).
-
L’appellante vorrebbe
far dipendere l’adempimento del dispositivo di condanna al pagamento
all’effettiva consegna del materiale ed alla verifica della idoneità alla
pubblicazione dello stesso. A parte il fatto che queste domande vengono
formulate per la prima volta in appello e sono quindi inammissibili (art. 321
cpv. 1 litt. b CPC) va rilevato che é stata la stessa convenuta ad opporsi
persino al deposito del materiale che l’attrice aveva offerto dimostrando così
la propria disponibilità ad adempiere. La sua attuale richiesta si rivela anche
abusiva ma in ogni caso é giuridicamente infondata. La sua situazione di mora
nel non versare gli importi delle rate pattuite nell’accordo permette alla
__________ di rifiutare di effettuare la propria prestazione sin al
momento che la __________ non ha adempiuto il suo obbligo e per il quale é in
mora (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome
II, 2. ed., n. 1742). La __________ non deve così essere condannata
all’esecuzione della controprestazione ma vi resta tenuta non appena la
__________ avrà fatto fronte agli obblighi di sentenza.
-
Ne consegue la
reiezione del gravame e l’addebito di tasse, spese e ripetibili alla parte
appellante interamente soccombente.
Per
i quali motivi
richiamati,
per le spese, l’ art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
I. L'appello
13 febbraio 1995 della __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'450.--
b)
spese fr. 50.--
Totale
fr. 2'500.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
La
__________ rifonderà alla ____________________ fr. 3'500.- per ripetibili
d'appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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