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Numero d'incarto:
12.1995.87
Data decisione, Autorità:
06.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00087
Lugano
6 aprile 1995/s/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa inc. n. 1077 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 28 gennaio
1991 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle
convenute in solido al pagamento di fr. 27’132.25 oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno nell’ambito di un contratto di locazione;
Domanda avversata dalle convenute che hanno postulato
la reiezione della petizione;
Il Pretore con sentenza 10 febbraio 1995 ha dichiarato
nulla la petizione e tutta la successiva procedura in conseguenza della mancata
effettuazione della procedura avanti all’ufficio di conciliazione;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23
febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare
la petizione ammissibile in ordine;
Avendo rinunciato i convenuti a presentare
osservazioni all'appello;
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in
fatto ed in diritto
- Oggetto
della petizione 28 gennaio 1991 è il risarcimento del danno che le convenute
avrebbero arrecato all’attore rescindendo anzitempo il contratto di locazione,
ovvero per il 30 giugno 1988.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha rilevato la mancata effettuazione
dell’obbligatorio esperimento di conciliazione ed ha perciò annullato la
procedura, fondata su una petizione irricevibile in quanto prematura.
-
Con l’appello in rassegna l’attore chiede la
riforma della decisione impugnata nel senso di ammettere in ordine la
petizione, rilevando che il nuovo diritto di locazione è in vigore dal 1°
luglio 1990, mentre il contratto in questione ha preso fine già il 30 giugno
1988, con la conseguenza che alla specie sarebbe applicabile unicamente il
vecchio diritto della locazione e non vi sarebbe perciò stata necessità di dar
luogo all’esperimento di conciliazione.
-
Le
nuove norme sulla locazione prevedono in modo preciso le competenze degli
uffici di conciliazione che, a prescindere dall’attività arbitrale ( art. 274a
cpv. 1 lett. e CO ), sono di natura conciliativa o decisionale: quest’ultima è
riservata ai casi previsti dagli art. 259h, 273 cpv. 1 e 4, nonché 273 cpv. 2 e
4 CO. L’accertamento della mancata intesa è invece riservato ai casi di
contestazione della pigione iniziale o di aumento della pigione o di domanda di
riduzione della pigione ( art. 270, 270a e 270b CO), nonché ad ogni altra
controversia derivante dalla locazione di immobili, in particolare dalla
locazione di abitazioni e locali commerciali ( cfr. Cocchi B., Aspetti
procedurali del nuovo diritto di locazione, in Commissione ticinese per la
formazione permanete dei giuristi , quaderno 6, p. 72 ).
Contrariamente
a parte della dottrina (cfr. Higi P., Der Umfang der sachlichen und funktionellen
Zuständigkeit der Schlichtungsbehörde vom Bundesrechts wegen, in mp 1992, p. 12
), il Tribunale federale, nel corso del medesimo 1992, ha deciso per
l’obbligatorietà dell’esperimento di conciliazione per tutte le vertenze attinenti
alla locazione (DTF 118 II 307), quindi anche per quelle che esorbitano
dall’aspetto sociale delle norme sulla locazione.
- Il
nuovo diritto della locazione è entrato in vigore il 1 luglio 1990.
Il
diritto transitorio è regolato in modo esplicito dall’art. 26 OLAL e dall’art.
5 delle Disposizioni finali della revisione del CO; non v’è per contro problema
alcuno di questo tipo per i contratti che hanno preso fine prima della data
menzionata di entrata in vigore delle nuove norme (Roncoroni G., Il
nuovo diritto della locazione: considerazioni di diritto intertemporale, in
Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, quaderno 6, p.
41 ; Guinand J., Droit transitoire, in 6e Séminaire sur le droit
du bail, Neuchâtel 1990).
Diversa
può essere la conclusione per quanto riguarda norme di diritto processuale.
Infatti, in questo settore vige il principio fondamentale per cui il processo è
regolato da una nuova legge di procedura nel momento in cui essa entra in
vigore (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p.
49; Satta S., Diritto processuale civile, Padova 1987, N. 147). Ne
consegue, salvo disposizione contraria, che i processi iniziati dopo l'entrata
in vigore di nuove regole procedurali sono senz'altro retti da queste, a
prescindere dal diritto sostanziale applicabile.
Nel
caso concreto, il contratto di locazione ha pacificamente preso fine prima del
1 luglio 1990; a dipendenza di questa circostanza, nella fattispecie si applica
il vecchio CO e le altre norme di diritto sostanziale concernenti la locazione.
Per
contro il processo è iniziato vigente il nuovo diritto della locazione.
Dovendo
definire il carattere dell'art. 274 a (del nuovo) CO va constatato come la
sistematica della legge abbia collocato gli art. 274 segg. CO nel capitolo
riservato alle autorità e alla procedura, descrivendo nel contempo le
competenze -in parte nuove- dell'autorità di conciliazione.
E'
vero che queste disposizioni costituiscono un contributo, voluto dal
legislatore, alla creazione del nuovo complesso normativo sulla locazione, ma
ciò non basta per non riconoscere all'obbligo di presentare preliminarmente
ogni lite all'autorità di conciliazione carattere prevalentemente processuale
trattandosi di condizione generale di procedibilità dell'azione giudiziaria. Ne
è indizio la circostanza secondo cui proprio la fattispecie che ha portato alla
sentenza federale (DTF 118 II 307 segg.) concerne un contratto di
locazione terminato il 1. giugno 1990, quindi prima dell'entrata in vigore del
nuovo diritto, mentre l'azione era stata intentata il 27 maggio 1991.
Inoltre,
la stessa decisione colloca il problema esclusivamente nell'ambito processuale.
Per i
quali motivi, visti gli art. 148, 313 bis CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello
23 febbraio 1995 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 280.-- e le spese di fr. 20.--, per un totale di fr.
300.-- sono a carico dell’attore.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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