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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.88
Data decisione, Autorità:
10.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00088
Lugano
10 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 138/90 della Pretura del Distretto
di Bellinzona, promossa con con istanza 7 settembre 1990 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 5’341.35 oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’istante al pagamento di fr. 8’779.-- a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
Il Pretore con sentenza 6 febbraio 1995 ha accolto
l’istanza e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 27
febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza e di accogliere la riconvenzionale per fr. 5’760.-- oltre interessi;
Mentre l’istante con osservazioni del 5 aprile 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Nel febbraio del 1990 il convenuto ha appaltato
all’istante la sostituzione totale del pavimento in gomma del proprio ufficio
in base ad un preventivo di spesa di fr. 6’670.-- (doc. A).
Durante
l’effettuazione dell’opera sono sorte delle contestazioni in merito alle
modalità di posa del pavimento, segnatamente circa l’orientamento
(longitudinale piuttosto che trasversale) dei teli di copertura.
L’opera
non è stata portata a termine.
B. Ritenendo la sospensione dei lavori ascrivibile
unicamente al comportamento del convenuto, l’istante ha postulato la sua
condanna al pagamento di fr. 5’341.35, somma pari al costo del materiale e del
lavoro effettuato.
C. Nella risposta del 26 novembre 1990 il convenuto si è
opposto all’istanza.
Egli
avrebbe immediatamente contestato le modalità di posa adottate dall’istante, in
quanto differenti da quelle pattuite.
Sarebbe
perciò l’istante ad essere inadempiente nei confronti del convenuto, così da
dover risarcire il danno da lui sofferto, pari a fr. 8’779.--, somma richiesta
in via riconvenzionale.
D. L’istante ha chiesto la reiezione della riconvenzionale.
Le
parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta
l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha
considerato che il convenuto, cui premeva la rapida completazione dell’opera,
non avrebbe fornito all’istante alcuna preventiva istruzione circa la direzione
di posa dei teli di copertura.
Avendo
l’istante optato per una soluzione conforme alle regole dell’arte, non le si
potrebbe rimproverare di non aver interpellato in proposito il convenuto.
Da
ciò l’accoglimento dell’istanza e la reiezione della riconvenzionale, peraltro
manifestamente infondata già solo per l’inesistenza dell’asserito danno.
F. Con tempestivo gravame datato 27 febbraio 1995 il
convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale per fr. 5’760.-- oltre
interessi.
Nell’ambito
dei lavori di preparazione dell’opera, il responsabile della ditta istante
aveva avuto modo di vedere e verificare la direzione dei teli di copertura
precedentemente posati, i quali erano perpendicolari rispetto alla porta di
entrata.
Di
conseguenza sarebbe ingiustificata la decisione dell’istante di scegliere una
differente modalità di posa, atteso che la richiesta della sostituzione del
pavimento avrebbe comportato l’obbligo di far capo alla medesima tecnica di posa,
o almeno quello di interpellare il convenuto sul tema.
Si
dovrebbe perciò ritenere inadempiente l’istante e non il convenuto, con la
conseguenza di riformare il primo giudizio secondo le di lui richieste.
G. Nelle osservazioni del 5 aprile 1995 l’istante ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
-
Nel caso in rassegna la controversia concerne l’opera
che l’istante era chiamata a compiere: l’appaltatrice ritiene di essere stata
legittimata a posare il pavimento in gomma in modo tale che le giunture tra le
varie parti di materiale risultassero parallele alla porta di entrata, il
convenuto asserisce invece che il valido adempimento avrebbe comportato per
l’istante l’obbligo di posare i teli di copertura perpendicolarmente alla porta
di entrata.
-
Il convenuto nei propri allegati introduttivi ha
sostenuto la propria tesi affermando di avere esplicitamente richiesto tale modalità
di posa (risposta e riconvenzionale, pag. 2: “..le chiare indicazioni
datele...”, pag. 5: “...le chiare istruzioni, volontà e raccomandazioni
dell’attore riconvenzionale...”; duplica e replica riconvenzionale, pag. 2
“...così voluti e previsti dal committente e dall’architetto..”, pag. 3 ..le
direttive impartite...”).
Il
Pretore (consid. 2, pag. 4) ha invece ritenuto che il convenuto non abbia
impartito all’istante istruzione alcuna circa le modalità di posa dei teli di
copertura.
Il
convenuto non insorge contro questo accertamento del Pretore, affermando invece
che l’istante, alla quale veniva richiesta la sostituzione del pavimento,
doveva implicitamente ritenere richiesta la medesima tecnica operativa
utilizzata in precedenza.
- Secondo la comune esperienza, e ritenuto il principio
della buona fede, questa Camera è dell’opinione che la direzione di posa dei
teli di copertura di un pavimento in gomma del valore di fr. 70.-- al mq (doc.
A), e quindi non di pregio particolare, sia, in assenza di precisi indizi in
senso contrario, solo una modalità di esecuzione dell’opera costituita dalla
posa di un pavimento, e non anche una caratteristica precipua dell’opera
stessa.
Nell’ambito
del contratto di appalto che ci occupa, tale questione non assurge perciò al
rango di punto oggettivamente essenziale del contratto.
Né
si può ammettere che le parti fossero concordi sulla soggettiva importanza
della questione. Infatti, anche se il committente eccezionalmente attribuiva
alla direzione di posa dei teli una speciale importanza, la stessa non era e
non doveva essere immediatamente riconoscibile per l’appaltatore, così che
spettava in definitiva al convenuto farsi parte diligente, informando
l’appaltatore dei suoi specifici desideri.
Non
avendolo fatto, la questione deve essere considerata alla stregua di un punto
contrattuale secondario, di modo che la mancanza di consenso su di essa non
pregiudica l’efficacia del contratto (art. 2 CO), ed inoltre, fermo restando il
dovere di fornire un’opera consona alle regole dell’arte, trattandosi di
modalità operativa, l’appaltatore si deve ritenere libero di procedere nel modo
che ritiene adeguato.
- Nella specie, nulla può essere rimproverato
all’istante, la quale ha adottato una soluzione tecnicamente praticabile,
giustificata dall’intenzione di non dover procedere alla saldatura di giunture
tra differenti teli di copertura in prossimità dell’entrata del locale.
Trattandosi,
come si è detto, di modalità operativa e non di caratteristica dell’opera, non deve
essere ammesso un suo obbligo di chiedere informazioni in proposito al
committente, potendo egli in buona fede ritenere di avere agito per il meglio.
Non
è in proposito rilevante che il pavimento da sostituire fosse posato in maniera
differente: non dovendo l’istante riconoscere le intenzioni del convenuto, ed
avendo essa agito secondo le regole dell’arte, essa poteva validamente ritenere
che la precedente posa del pavimento fosse stata eseguita in maniera errata o
comunque poco razionale, e in ogni caso essa poteva far capo alla tecnica di
posa che le sembrava più razionale ed appropriata senza dover necessariamente
interpellare il convenuto.
E’
infine rilevante ai fini del giudizio la considerazione del fatto che il
convenuto, per sua parte, non ha affatto saputo dimostrare, e nemmeno rendere
lontanamente verosimile, che la tecnica di posa scelta dall’istante gli avrebbe
effettivamente provocato il pregiudizio estetico da lui invocato per resistere
alla richiesta di pagamento della controparte (cfr. deposizione __________).
- Dovendosi ammettere l’inadempienza del convenuto e non
quella dell’istante, non vi è motivo per chinarsi sul merito delle pretese risarcitorie
dell’attore riconvenzionale.
Ne
consegue la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
27 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà all’istante fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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