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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.88
Data decisione, Autorità: 10.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00088
Lugano 10 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 138/90 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con con istanza 7 settembre 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 5’341.35 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 8’779.-- a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Il Pretore con sentenza 6 febbraio 1995 ha accolto l’istanza e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 27 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale per fr. 5’760.-- oltre interessi;
Mentre l’istante con osservazioni del 5 aprile 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel febbraio del 1990 il convenuto ha appaltato all’istante la sostituzione totale del pavimento in gomma del proprio ufficio in base ad un preventivo di spesa di fr. 6’670.-- (doc. A).
Durante l’effettuazione dell’opera sono sorte delle contestazioni in merito alle modalità di posa del pavimento, segnatamente circa l’orientamento (longitudinale piuttosto che trasversale) dei teli di copertura.
L’opera non è stata portata a termine.
B. Ritenendo la sospensione dei lavori ascrivibile unicamente al comportamento del convenuto, l’istante ha postulato la sua condanna al pagamento di fr. 5’341.35, somma pari al costo del materiale e del lavoro effettuato.
C. Nella risposta del 26 novembre 1990 il convenuto si è opposto all’istanza.
Egli avrebbe immediatamente contestato le modalità di posa adottate dall’istante, in quanto differenti da quelle pattuite.
Sarebbe perciò l’istante ad essere inadempiente nei confronti del convenuto, così da dover risarcire il danno da lui sofferto, pari a fr. 8’779.--, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. L’istante ha chiesto la reiezione della riconvenzionale.
Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha considerato che il convenuto, cui premeva la rapida completazione dell’opera, non avrebbe fornito all’istante alcuna preventiva istruzione circa la direzione di posa dei teli di copertura.
Avendo l’istante optato per una soluzione conforme alle regole dell’arte, non le si potrebbe rimproverare di non aver interpellato in proposito il convenuto.
Da ciò l’accoglimento dell’istanza e la reiezione della riconvenzionale, peraltro manifestamente infondata già solo per l’inesistenza dell’asserito danno.
F. Con tempestivo gravame datato 27 febbraio 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale per fr. 5’760.-- oltre interessi.
Nell’ambito dei lavori di preparazione dell’opera, il responsabile della ditta istante aveva avuto modo di vedere e verificare la direzione dei teli di copertura precedentemente posati, i quali erano perpendicolari rispetto alla porta di entrata.
Di conseguenza sarebbe ingiustificata la decisione dell’istante di scegliere una differente modalità di posa, atteso che la richiesta della sostituzione del pavimento avrebbe comportato l’obbligo di far capo alla medesima tecnica di posa, o almeno quello di interpellare il convenuto sul tema.
Si dovrebbe perciò ritenere inadempiente l’istante e non il convenuto, con la conseguenza di riformare il primo giudizio secondo le di lui richieste.
G. Nelle osservazioni del 5 aprile 1995 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Nel caso in rassegna la controversia concerne l’opera che l’istante era chiamata a compiere: l’appaltatrice ritiene di essere stata legittimata a posare il pavimento in gomma in modo tale che le giunture tra le varie parti di materiale risultassero parallele alla porta di entrata, il convenuto asserisce invece che il valido adempimento avrebbe comportato per l’istante l’obbligo di posare i teli di copertura perpendicolarmente alla porta di entrata.
Il convenuto nei propri allegati introduttivi ha sostenuto la propria tesi affermando di avere esplicitamente richiesto tale modalità di posa (risposta e riconvenzionale, pag. 2: “..le chiare indicazioni datele...”, pag. 5: “...le chiare istruzioni, volontà e raccomandazioni dell’attore riconvenzionale...”; duplica e replica riconvenzionale, pag. 2 “...così voluti e previsti dal committente e dall’architetto..”, pag. 3 ..le direttive impartite...”).
Il Pretore (consid. 2, pag. 4) ha invece ritenuto che il convenuto non abbia impartito all’istante istruzione alcuna circa le modalità di posa dei teli di copertura.
Il convenuto non insorge contro questo accertamento del Pretore, affermando invece che l’istante, alla quale veniva richiesta la sostituzione del pavimento, doveva implicitamente ritenere richiesta la medesima tecnica operativa utilizzata in precedenza.
Nell’ambito del contratto di appalto che ci occupa, tale questione non assurge perciò al rango di punto oggettivamente essenziale del contratto.
Né si può ammettere che le parti fossero concordi sulla soggettiva importanza della questione. Infatti, anche se il committente eccezionalmente attribuiva alla direzione di posa dei teli una speciale importanza, la stessa non era e non doveva essere immediatamente riconoscibile per l’appaltatore, così che spettava in definitiva al convenuto farsi parte diligente, informando l’appaltatore dei suoi specifici desideri.
Non avendolo fatto, la questione deve essere considerata alla stregua di un punto contrattuale secondario, di modo che la mancanza di consenso su di essa non pregiudica l’efficacia del contratto (art. 2 CO), ed inoltre, fermo restando il dovere di fornire un’opera consona alle regole dell’arte, trattandosi di modalità operativa, l’appaltatore si deve ritenere libero di procedere nel modo che ritiene adeguato.
Trattandosi, come si è detto, di modalità operativa e non di caratteristica dell’opera, non deve essere ammesso un suo obbligo di chiedere informazioni in proposito al committente, potendo egli in buona fede ritenere di avere agito per il meglio.
Non è in proposito rilevante che il pavimento da sostituire fosse posato in maniera differente: non dovendo l’istante riconoscere le intenzioni del convenuto, ed avendo essa agito secondo le regole dell’arte, essa poteva validamente ritenere che la precedente posa del pavimento fosse stata eseguita in maniera errata o comunque poco razionale, e in ogni caso essa poteva far capo alla tecnica di posa che le sembrava più razionale ed appropriata senza dover necessariamente interpellare il convenuto.
E’ infine rilevante ai fini del giudizio la considerazione del fatto che il convenuto, per sua parte, non ha affatto saputo dimostrare, e nemmeno rendere lontanamente verosimile, che la tecnica di posa scelta dall’istante gli avrebbe effettivamente provocato il pregiudizio estetico da lui invocato per resistere alla richiesta di pagamento della controparte (cfr. deposizione __________).
Ne consegue la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 febbraio 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’istante fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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