AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.10
Data decisione, Autorità: 13.05.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00010
Lugano 13 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.445 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 giugno 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’547.60 oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione, domanda aumentata a fr. 10’663.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 22 dicembre 1995 ha accolto per fr. 10’567.60 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 16 gennaio 1996 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 23 febbraio 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il 19 maggio 1990 a __________ l’autovettura Mercedes dall’attore che percorreva la strada cantonale in direzione di __________ è entrata in collisione con l’autovettura Fiat Uno di proprietà di __________, da lei condotta e assicurata dalla convenuta che, proveniente da un piazzale antistante il cimitero, si stava immettendo sulla via principale in direzione contraria a quella dell’attore.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno materiale da lui subito, consistente nel valore del suo veicolo, nel fermo tecnico, oltre a indennità per deprezzamento e spese legali preprocessuali, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento della conducente __________, che avrebbe violato il suo diritto di precedenza.
C. La convenuta ha per sua parte chiesto la reiezione della petizione ritenendo che l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dalla colpa dell’attore, che avrebbe circolato ad alta velocità.
Sarebbe comunque contestato l’ammontare del danno richiesto.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la conducente __________ avrebbe violato il diritto di precedenza dell’attore, il cui asserito eccesso di velocità non sarebbe per contro stato provato, così che la petizione sarebbe da accogliere per fr. 10’000.-- di danni alla vettura e fermo tecnico, e per fr. 547.-- di patrocinio preprocessuale.
E. Con tempestivo gravame datato 16 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla al massimo per fr. 5’228.75 oltre interessi.
La responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere all’attore, che avrebbe avuto -stante una visibilità per lui di 50 metri- tutto il tempo per percepire la manovra della signora __________ e fermarsi evitando la collisione.
Stante l’ammissione dell’attore di una frenata di 20 metri, se ne dovrebbe concludere per la sua velocità eccessiva.
Sarebbe inoltre errata la decisione di ritenere provato il danno alla __________, avendo il perito di parte confermato una diversa soluzione.
G. Nelle osservazioni del 23 febbraio 1996 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA).
Non essendo quello di precedenza un diritto assoluto, la convenuta sostiene che nondimeno la responsabilità del sinistro sarebbe dell’attore, avendo egli omesso di fermarsi entro lo spazio a lui visibile, ed avendo egli circolato a velocità eccessiva.
Essa si basa sull’accertamento degli spazi di visibilità dei protagonisti effettuato in sede di sopralluogo (il prioritario vede lo spiazzo da cui è uscita la signora __________ da circa 50 metri, chi esce dallo spiazzo non ha visuale alcuna), ma è a torto fondata sulla premessa, priva di qualsivoglia supporto probatorio e che perciò vale come mera affermazione di parte, che la conducente non prioritaria avrebbe iniziato la manovra di immissione allorché il prioritario si trovava proprio a 50 metri di distanza.
Dipendendo invece il successo della tesi difensiva, secondo cui il prioritario non avrebbe reagito adeguatamente ad una manovra di immissione iniziata a distanza di sicurezza (art. 26 cpv. 1 LCS; DTF 120 IV 254), proprio dalla dimostrazione della distanza alla quale il prioritario si trovava all’inizio della manovra di immissione (II CCA 24 gennaio 1996 in re V.R./S. e ing. M.), non può che seguirne la sua reiezione.
Tale addebito è infatti in parte fondato sul suo precedente ragionamento, che però dipende dalla non dimostrata premessa del fatto che l’attore non avrebbe saputo evitare un ostacolo scorto alla distanza di 50 metri, ed in parte su una pretesa ammissione dell’attore di aver lasciato in loco un segno di frenata di 20 metri, il che risulterebbe dal doc. B (appello, pag. 7).
Se all’infondatezza del precedente ragionamento non occorre più aggiungere nulla (cfr. il considerando che precede), si deve qui rilevare che il preteso segno di frenata di 20 metri non risulta né dalle deposizioni degli agenti di polizia intervenuti (in senso contrario la deposizione del sergente __________: “Io non ho rilevato né misurato questa frenata....Non erano segni di frenata, secondo il mio apprezzamento, che indicavano una forte velocità tenuta dal veicolo”), né tanto meno dall’invocato doc. B, in cui l’attore ammette una velocità di 50 km/h e sostiene che, a livello teorico, un veicolo pesante 12 quintali su strada asciutta e pianeggiante si arresterebbe in metri 19,65.
Non essendovi alcun elemento oggettivo in atti (p. es. spazi di frenata, entità dei danni ai veicoli) che contraddica l’affermazione dell’attore, si deve ammettere che egli effettivamente circolava alla lecita velocità di 50 km/h, la quale in assenza di concreti segnali di pericolo (ovvero fino all’inizio della manovra della conducente __________non poteva di per sé essere ritenuta inadeguata alla situazione, pur se di asfalto bagnato (II CCA 24 gennaio 1996 citata).
Deve perciò essere confermata la decisione pretorile di ritenere provata la violazione da parte della conducente __________ del diritto di precedenza dell’attore.
L’attore per mezzo della fattura in atti (doc. C), sostanzialmente confermata, anche quo al suo pagamento, dalla deposizione del titolare dell’officina in questione (rogatoria __________), ha dimostrato di aver subito un pregiudizio economico pari alla somma riconosciutagli dal Pretore.
La convenuta, per sua parte, obietta che a suo dire il pregiudizio economico da risarcire sarebbe minore, dato che la vettura avrebbe potuto essere riparata con una spesa inferiore.
Contrariamente a quanto la convenuta sostiene, non essendo contestato che le riparazioni effettuate corrispondono al danno riportato dalla vettura nel sinistro, spettava a lei provare che la fattura in atti non era esatta e che la riparazione poteva essere effettuata con il minore importo da lei proposto, prova che non può certo essere considerata fornita per il fatto che un perito da lei stessa remunerato lo ha sostenuto, avendo la sue opinioni, anche se confermate in sede testimoniale (ma comunque contraddittorie: cfr. doc. A1: fermo tecnico giorni 5-6; doc. 4: fermo tecnico giorni 9) la stessa limitata efficacia probatoria di un’affermazione di parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 15).
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto fino ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1996 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 1’100.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster