AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.100
Data decisione, Autorità: 17.06.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00100
Lugano 17 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA 96.174 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 22 settembre 1995 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con la quale l’attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 23’940.- oltre interessi e spese quale indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Ed ora sull’appello 23 aprile 1996 dell’attrice nei confronti della decisione del Pretore, in calce al verbale dell’udienza preliminare del 27 marzo 1996, con la quale è stato ammesso il richiamo presso la Cassa disoccupazione __________ di __________ dell’incarto riguardante l’attrice __________;
preso atto delle osservazioni 10 giugno 1996 della parte appellata;
avendo il Pretore concesso effetto sospensivo all’appello,
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante giustifica innanzitutto la proponibilità del proprio appello ritenendo che la decisione del Pretore di richiamare atti e documenti da una Cassa disoccupazione rappresenti un decreto, da emanarsi ai sensi dell’art. 213bis CPC, poiché la Cassa disoccupazione non può essere considerata una pubblica autorità ai sensi dell’art. 215 CPC;
che in effetti il richiamo di documenti da pubbliche autorità o da pubblici uffici rientra nelle più ampie facoltà del giudice, contrariamente all’edizione di documenti dalle parti o da terzi, da realizzarsi attraverso una pronuncia che riveste la forma dell’ordinanza (Rep. 1991, 482; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, pag. 277), provvedimento nei confronti del quale non è possibile l’appello (art. 95 cpv. 1 CPC);
che la Cassa di disoccupazione di un’organizzazione sindacale (art. 78 LADI), come quella qui richiesta del richiamo documenti, svolge, per espresso mandato di legge (art. 76 LADI), le stesse funzioni di diritto pubblico (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 79/80 n. 15 in fine) demandate alla Cassa di disoccupazione pubblica della quale deve disporre il Cantone (art. 77 LADI);
che la Cassa di disoccupazione del Cantone è, per definizione, un ufficio pubblico ed evidentemente allo stesso modo devono essere considerate le Casse delle organizzazioni percui, nell’ambito di un richiamo di loro documenti in una procedura giudiziaria, non possono essere trattate come terzi qualsiasi ai sensi dell’art. 211 CPC ma invece sottostanno alle disposizioni dell’art. 215 CPC;
che la pronuncia del Pretore, indirizzandosi ad un ufficio pubblico, è così rappresentativa di un’ordinanza inappellabile e di conseguenza l’appello presentato dalla parte attrice risulta irricevibile;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 23 aprile 1996 di __________ è irricevibile.
Le spese di Fr. 50.- con una tassa di giustizia di Fr. 200.- (totale Fr. 250.-), già anticipate dalla parte appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster