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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.108
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00108
Lugano
24 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di ricusa 13 maggio 1996, presentata nei confronti
del Pretore del distretto di __________, da
nell’ambito
della causa -inc. no. EF.96.51 di quella Pretura- contro di lei promossa con istanza
23 aprile 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
volta
ad ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UE di Faido.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto e in diritto
che
nell’ambito della causa di rigetto dell’opposizione contro di lei promossa con
istanza 23 aprile 1996 dalla figlia __________, e conseguente al mancato
pagamento da parte sua dell’importo di fr. 1’000.- relativo alle ripetibili di
cui a una precedente procedura giudiziaria tra le parti, __________ con scritto
13 maggio 1996 ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del
distretto di __________;
che
la richiesta è stata motivata dall’istante dalla profonda delusione che essa
provava nei confronti del Pretore per il suo precedente operato, segnatamente
con riferimento a presunte e imprecisate “conseguenze del dramma che ha colpito
la mia famiglia, causa l’operato della comunità religiosa distruttiva
__________ e suoi collaboratori”;
che,
in particolare, al Pretore viene rimproverato di non aver a suo tempo respinto
una richiesta di procedimento rapido di divorzio contro il marito __________,
domanda per altro inoltrata da un legale che essa afferma di non aver nemmeno
conosciuto; di non aver inoltre respinto le insinuazioni ed i tentativi di
diffamazione contro il marito, formulati dall’attuale legale della controparte,
che sarebbe membro di __________; di aver infine rifiutato di convocare il
dott. __________ nell’ambito della causa che l’aveva opposta alla figlia;
che
con scritti, entrambi datati 15 maggio 1996, il Pretore e la controparte hanno
dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi
giustificanti una ricusa;
che,
in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa
formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di
appello;
che
in effetti questa competenza funzionale è data per legge indipendentemente dal
tipo di procedura adottata per la causa di merito (IICCA 26 maggio 1993
in re B./ C.B. SA);
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con
rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo
essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da
considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi,
come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di
una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ
1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il
sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare
il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep.
1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio
sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata
questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua
attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte
sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che
ci si potrebbe innanzitutto chiedere se, diversamente che in una causa
ordinaria (dove il potere di apprezzamento del giudice e quindi la sua
possibilità di influenzare l’esito della vertenza è maggiore), in una procedura
tecnica -come lo è quella qui in esame- di rigetto definitivo dell’opposizione
(il cui esito dipende sostanzialmente dall’esistenza o meno del titolo di rigetto),
la ricusa di un giudice non debba essere ammessa, in maniera più restrittiva,
unicamente in presenza di una situazione di palese prevenzione;
che
tale questione può tuttavia rimanere irrisolta, atteso che in ogni caso
nell’istanza non si ravvisano gli estremi per poter ammettere una ricusa del
Pretore;
che,
nel caso concreto, l’istante non ha infatti reso verosimile alcun elemento
concreto suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità
soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza
processuale;
che
il fatto che l’istante possa provare delusione per il precedente operato del
Pretore non costituisce di per sé un motivo di ricusa, non potendosi da ciò
concludere per l’esistenza di una grave inimicizia tra il giudice e la parte
stessa, né di un motivo grave, segnatamente di una sua eventuale parzialità
nella vertenza attualmente sub iudice;
che,
oltretutto ed a titolo puramente abbondanziale, gli argomenti che -a detta
dell’istante- giustificherebbero la sua delusione appaiono francamente del
tutto inconferenti e ad ogni modo non configurano un comportamento censurabile
da parte del Pretore;
che
in effetti per quanto riguarda il primo rimprovero mosso nei suoi confronti,
quello cioè di non aver respinto una richiesta di procedimento rapido di
divorzio contro il marito __________, è facile osservare come ogni critica in
questa sede sia del tutto fuori luogo, se solo si pensa che la “richiesta di
divorzio” venne a suo tempo formulata proprio dalla stessa istante, la quale a
quel momento aveva postulato esattamente il contrario (inc. no. 37/94); sta di
fatto che, a dipendenza della desistenza dell’istante, la procedura venne in
seguito correttamente stralciata dai ruoli;
che
quella causa sia stata inoltrata da un legale, che l’istante afferma di non
aver nemmeno conosciuto, appare decisamente poco credibile, tant’è che da un
lato all’istanza di citazione all’esperimento di conciliazione del 7 giugno
1994 era allegata sub doc. C una copia della procura professionale e che
dall’altro con lettera 7 luglio 1994 la stessa parte istante dichiarava di
revocare quel mandato (fino ad allora quindi esistente);
che
in merito all’ulteriore rimprovero mosso al Pretore per non aver respinto le
insinuazioni ed i tentativi di diffamazione contro il marito __________,
formulati dall’attuale legale della controparte -verosimilmente nell’ambito
della causa che opponeva la qui istante alla figlia (inc. no. 2312) e che si è
conclusa con un decreto di stralcio per desistenza da parte dell’istante, alla
quale è stata altresì caricata l’indennità per ripetibili di fr. 1’000.-
oggetto della presente procedura-, senza entrare nei dettagli, va precisato che
non era compito del giudice (civile) di occuparsi di eventuali risvolti penali
a seguito delle affermazioni contenute negli allegati scritti;
che
nemmeno l’ultimo rimprovero, quello secondo cui egli avrebbe rifiutato di
convocare in qualità di teste il dott. __________ in margine alla causa che a
suo tempo l’opponeva alla figlia, è infine fondato, risultando dall’incarto che
tale prova era stata regolarmente ammessa (cfr. ordinanza sulle prove 27 giugno
1995), ma non poté essere assunta per il semplice fatto che la causa venne
stralciata dai ruoli per desistenza;
che
in tali circostanze l’istanza di ricusa va respinta siccome del tutto infondata
ed al limite del temerario;
che
gli atti di causa vanno ritornati al Pretore affinché continui nella procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le
spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza
di ricusa 13 maggio 1996 di __________ è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La
tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 100.-), da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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