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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.109
Data decisione, Autorità:
23.05.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00109
Lugano
23 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 159/93 B
della Pretura del distretto di Lugano, sez. 3 promossa con istanza 30 aprile
1993 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
14’898.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro e che il
Pretore, con sentenza 22 febbraio 1995, ha accolto per fr. 14’820.-- oltre
interessi;
mentre
questa Camera, con decisione 12 maggio 1995, ha accolto l’appello della
convenuta e di conseguenza ha riformato il primo giudizio nel senso di
respingere integralmente l’istanza con il carico di ripetibili all’istante;
avendo
la I Corte civile del Tribunale Federale, con sentenza 20 febbraio 1996,
accolto parzialmente un ricorso per riforma dell’istante condannando la parte
convenuta a versargli l’importo di Fr. 4’646.15;
dovendo
ora decidere, per espresso rinvio della Corte federale, sulle ripetibili della
procedura cantonale;
ritenuto
che la maggior soccombenza dell’istante rispetto alla sua domanda, accolta
invero nel principio dell’inesistenza di una causa grave di licenziamento
immediato, si rifà al fatto che la parte dell’importo non riconosciutogli già
gli era stata versata dall’assicurazione disoccupazione;
atteso
che, nonostante questa chiara situazione evidenziata anche nella sentenza
d’appello poi riformata, l’istante, anche in sede federale, ha insistito per
vedersi riconoscere tutto l’importo,
considerato
che per questi motivi si può ritenere che concorrano giusti motivi per
ripartire per intero tra le parti le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
pronuncia
-
Nell’ambito
della procedura di prima istanza (inc,. no. 159/93 B della Pretura di Lugano,
sez. 3) e di quella d’appello (inc. no. 12.95.103) le indennità ripetibili sono
compensate tra le parti.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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