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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.11
Data decisione, Autorità: 11.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00011
Lugano 11 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura sommaria di sfratto dei conduttori (inc. no. 284/95) della Pretura del distretto di Bellinzona, dipendente da istanza 13 dicembre 1995 di
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
che il pretore ha accolto con decisione 9 gennaio 1996;
appellante la convenuta con atto 19 gennaio 1996, chiedente, in riforma della decisione impugnata
in via principale: l’accertamento della nullità del decreto di sfratto
in via subordinata: l’annullamento del decreto di sfratto e della precedente disdetta del contratto di locazione
in via ancora più subordinata: l’annullamento del decreto di sfratto e il rinvio della causa al Pretore di Bellinzona perché decida sulla validità della disdetta;
lette le osservazioni all’appello 14 febbraio 1996 __________
considera
in fatto e in diritto
L’istanza di sfratto 13 dicembre 1995 è fondata sulla mora, intervenuta il 1. ottobre, nel pagamento dell’ultimo canone trimestrale dell’anno, sul decorso infruttuoso del termine di trenta giorni per il pagamento posticipato della somma insoluta e sull’ avvenuta disdetta della locazione, effettuata dalla locatrice il 7 novembre successivo, a valere per il 31 dicembre 1995.
Al contraddittorio indetto dal giudice la convenuta non si è presentata. Il pretore ha deciso lo sfratto, precisando che esso era immediatamente eseguibile.
Eccepisce tuttavia di aver proposto - già in data 7 dicembre 1995 - un’istanza di annullamento della disdetta al competente Ufficio di conciliazione, fondata sostanzialmente sul mancato rispetto della procedura da parte della locatrice, ossia per averle notificato la disdetta della locazione ben prima della decorrenza del termine di trenta giorni, intimatole per il pagamento della somma insoluta secondo contratto. Considera pertanto nullo il decreto di sfratto poiché emanato quando ancora l’Ufficio di conciliazione non si era espresso sulla pretesa nullità della disdetta, tenuto conto pure della circostanza che la legge attribuisce al giudice dello sfratto la competenza di decidere contestualmente ogni vertenza connessa con la fattispecie, di per sé rientrante nei compiti di altra autorità giudiziaria.
Contesta altresì l’immediata esecutività del decreto di sfratto.
Relativamente all’ esecuzione effettiva dello sfratto, informa che le parti hanno concluso una transazione valida anche per ogni conseguenza derivante dall’eventuale annullamento del decreto di sfratto.
La legittimazione ad appellare dipende sia dalla posizione processuale dell’appellante, sia dall’ esistenza di un gravame, formale o sostanziale che sia: in altre parole, chi pretende di ottenere la riforma di una sentenza di primo grado deve aver subito un pregiudizio dalla decisione contestata (Anastasi L., Il sistema dei mezzi d‘impugnazione del CPC, tesi Zurigo 1981, p. 129). Trattandosi di un presupposto processuale specifico dell’impugnazione, la questione dev’essere esaminata d’ufficio.
In materia di sfratto dei conduttori è indiscutibile il principio dell’appellabilità del decreto di sfratto (art. 508 cpv. 2 CPC). D’altra parte, è notoria la giurisprudenza, secondo cui sarà respinta un‘ istanza di sfratto poiché priva d’ oggetto, quando l’ente locato non dovesse essere già più occupato al momento dell’ introduzione del processo. Lo stesso ragionamento non può valere tuttavia per l’appello: infatti, mentre la liberazione dei vani precedente lo sfratto lascia presumere la formale acquiescenza del conduttore o del comodatario, lo sgombero dei vani successivo allo sfratto avviene in seguito all’ordine dell’autorità giudiziaria. Per evitare le conseguenze negative del decreto di sfratto è data possibilità alla parte soccombente di interporre appello: nella pratica questo diritto dovrà venir esercitato immediatamente, ossia prima che l’istante chieda l‘intervento della forza pubblica, e contestualmente dovrà essere postulato l’effetto sospensivo (art. 508 cpv. 2 seconda frase CPC). Nelle more di questi atti giudiziari non è tuttavia sempre evitabile l’attuazione dello sgombero forzato: questa situazione di fatto non può però svuotare di ogni significato la norma che prevede l’appellabilità della decisione sullo sfratto, già perché tale diritto non è offerto soltanto all’istante in caso di reiezione della sua domanda, ma anche alla controparte. Il fatto poi che la legge esplicitamente non conferisca all’appello effetto sospensivo, ossia che - in pratica - permetta l’ attuazione dello sfratto a dispetto dell’ introduzione dell’impugnativa, lascia intendere la volontà del legislatore di garantirne, per principio, la proponibilità.
Nel caso concreto, a prescindere da eventuali avvenute pattuizioni sulle conseguenze economiche dello sfratto, i presupposti processuali per la presentazione dell’ appello esistono: in particolare, lo sgombero forzato di un immobile locato costituisce di per sé, per chi lo deve subire, un pregiudizio che corrisponde alla perdita del diritto contrattuale all’occupa-zione dei vani.
Costituiscono pertanto presupposti sostanziali -che il giudice esamina d’ ufficio- la circostanza dell’inesistenza di una causa giuridica valida per l’occupazione del bene, nonché la mancata riconsegna del bene locato.
Ripetutamente questa Camera ha respinto istanze di sfratto premature, ossia proposte al giudice quando ancora sussisteva il rapporto contrattuale di base, ossia quando il termine per la riconsegna del bene non era ancora decorso (II CCA 9.3.1994 in re S. c. C.; II CCA 9.6.1995 in re De C. c. D.; II CCA 15.11.1995 in re V.d. B. c. M.).
Nella fattispecie l’istante ha chiesto lo sfratto in data 13 dicembre 1995, mentre la disdetta da lei intimata alla conduttrice prevedeva effetto a decorrere dal 31 dicembre 1995: già per questo fatto l’istanza di sfratto sarebbe dovuta essere respinta dal pretore.
In sostanza ci si trova confrontati con una disdetta prematura, ossia intimata al conduttore da un locatore privo del diritto previsto dalla norma in esame (cfr. Higi P., Comm. di Zurigo, 1994, art. 257d CO, n. 47). Una recente verifica giurispru-denziale su questo tema controverso porta a concludere che, nella fattispecie, la disdetta non è atto annullabile, ma inefficace (cfr. Higi, op. cit., ibidem; DTF 121 III 159 segg.): ciò comporta che essa non è suscettibile di verifica da parte dell’ufficio di conciliazione, nell’ambito della procedura prevista dall’ art. 273 cpv. 1 CO.
Nel caso concreto, l’assenza della parte convenuta dal contraddittorio indetto dal giudice dello sfratto e la conseguente mancata eccezione dell’avvenuta contestazione della disdetta (prematura ) davanti al competente ufficio di conciliazione, non assumono il significato attribuito loro dalla società procedente (cfr. DTF cit., p. 161). Anzi, a dipendenza della carenza del presupposto sostanziale di una disdetta efficace della locazione, il primo giudice avrebbe avuto un motivo in più per respingere l’ istanza di sfratto. Poiché una disdetta inefficace non è sanabile e non ha effetto nei confronti di nessuno, s’impone che il giudice, pregiudizialmente e d’ ufficio, ne verifichi i presupposti (Higi P., Mietvertragskündigung - nichtig, ungültig oder gültig und anfechtbar ? in SJZ 1995, p. 227).
La precisazione espressa dal pretore nel caso concreto, ossia che il decreto di sfratto è esecutivo e immediatamente eseguibile, corrisponde sostanzialmente al principio secondo cui il ricorso contro simile decisione, di per sé, non ha effetto sospensivo (art. 508 cpv. 2 CPC). Il pretore avrebbe tuttavia potuto attenersi alla dottrina che indica di accordare all'inquilino un "termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico" (Droit du bail, n. 3/1991 n. 29). Di più al giudice dello sfratto non si può chiedere: è invece semmai l'autorità d'esecuzione del relativo decreto che può -a determinate condizioni- concedere eccezionalmente un termine di moratoria di breve durata.
A dipendenza dell’accoglimento dell’ appello, la parte soccombente deve sopportare gli oneri processuali e il pagamento delle indennità ripetibili previsti dalla legge.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I. L’appello 19 gennaio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 1996 del Pretore di Bellinzona è così riformata:
L’istanza di sfratto 13 dicembre 1995 __________, è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 80.- più le spese, da anticiparsi dalla parte richiedente, restano a suo carico.
II. Le spese e la tassa di giustizia della sede d’appello, per complessivi fr. 400.-, anticipati dall’appellante, sono poste a carico di __________ che verserà alla controparte la somma di fr. 400.- a titolo di indennità ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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