AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.110
Data decisione, Autorità: 03.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00110
Lugano 3 dicembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 litt. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 22 maggio 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
il lodo 24 aprile 1996 del collegio arbitrale formato dall’avv. dott. __________ (presidente), dall’avv. __________, e dal dott. jur. __________, prolato nella vertenza che opponeva il ricorrente alla
rappr. dall’avv. __________
volto ad ottenere l’annullamento del lodo con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la controparte con osservazioni 3 luglio 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
se deve essere accolto il ricorso per nullità
il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 settembre 1986 __________ (in seguito detta semplicemente: ) e __________ (detta in seguito: ) hanno sottoscritto due contratti aventi per oggetto la commercializzazione in esclusiva da parte di __________ in diversi paesi del mondo e per 5 anni a far tempo dal 1° gennaio 1987 dei prodotti di pelletteria e di valigeria recanti il marchio “ ” e “ ” fantasiosa, di cui __________ era la licenziataria (doc. 2 e 3).
Il punto 19 di entrambi gli accordi prevedeva che ogni contratto andava interpretato e regolato secondo la legge svizzera, mentre nel punto 20 degli stessi, denominato “clausola arbitrale” era stabilito che ogni controversia in relazione all’interpretazione, alla validità o all’esecuzione dei contratti sarebbe stata sottoposta ad un collegio arbitrale con sede a __________. In un “addendum” a detti contratti le parti si davano reciprocamente atto che il dott. __________ (detto in seguito: __________) era il “promotore” degli stessi e che egli era l’unico titolare delle azioni al portatore di __________, mentre in calce ad entrambi vi era infine la seguente dichiarazione “per garanzia e co-responsabilità interviene nel presente contratto il Dr. __________ ”, regolarmente sottoscritta da __________.
B. Con scritto 14 ottobre 1987 __________, rimproverando alla controparte tutta una serie di violazioni degli obblighi contrattuali, ha disdetto con effetto immediato l’accordo relativo alla commercializzazione in esclusiva dei marchi (doc. D1)
C. Con petizione 1° dicembre 1987 __________ ha chiesto al costituendo tribunale arbitrale la condanna di __________ al pagamento di fr. 40’992’000.- oltre interessi, rimproverandole a sua volta una manifesta violazione del contratto ed invocando le norme sull’atto illecito e sull’indebito arricchimento.
D. Il 1° febbraio 1988 __________ ha presentato la risposta di causa e, nel medesimo allegato, una domanda riconvenzionale ed una petizione litisconsorte con la quale chiedeva la condanna in solido di __________ e __________ alla riconsegna di determinati oggetti ed al pagamento di US$ 700’000.- oltre interessi, nonché che fosse loro confermato il divieto di utilizzare ulteriormente i marchi di cui ai contratti.
A suo giudizio, __________ poteva essere tranquillamente convenuto in lite accanto ad __________, in quanto era l’azionista unico di quella società ed il gestore dell’intera operazione; oltretutto, egli era intervenuto attivamente nei contratti ed era perciò parte degli stessi a tutti gli effetti.
E. Il 24 febbraio 1988 __________ ha introdotto un allegato denominato “eccezione di merito su questioni pregiudiziali e preliminari”, nel quale egli ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e di carenza di competenza giurisdizionale del tribunale arbitrale a statuire nei suoi confronti.
Con decreto 24 aprile 1989 il tribunale arbitrale ha respinto entrambe le eccezioni: dopo aver analizzato le ipotesi del mandato, della fideiussione e della garanzia, il collegio arbitrale ha ritenuto che tra __________ e __________ esistesse un rapporto societario nella forma della società semplice di fatto, nella quale __________ era il socio che svolgeva il lavoro e forniva i capitali, mentre __________ aveva un ruolo subordinato, consistente nella trattazione dei rapporti esterni: tale struttura giuridica trovava conferma in numerosi elementi, quali l’aggiunta al contratto firmata da __________, il suo ruolo determinante per la stipulazione contrattuale e il ricorso al medesimo patrocinatore; ne conseguiva, perciò, la perfetta solidarietà tra le due parti __________ e __________, il che consentiva di concludere pure per l’esistenza della competenza giurisdizionale del tribunale arbitrale anche nei confronti di __________. Tale decreto non è stato impugnato.
F. A seguito del fallimento di __________, decretato il 19 marzo 1991, ed alla sua cancellazione dal registro di commercio, pubblicata sul FUSC in data __________, il tribunale arbitrale con decreto 13 gennaio 1992 ha provveduto a stralciare dai ruoli le procedure relative alla petizione 1° dicembre 1987 di __________ contro __________ ed all’azione riconvenzionale 1° febbraio 1988 di __________ contro __________, confermando per contro la continuazione della procedura per quanto riguardava la petizione litisconsorte che __________ aveva promosso nei confronti di __________.
G. Terminata l’istruttoria, con lodo 24 aprile 1996 il tribunale arbitrale, in parziale accoglimento della petizione litisconsorte, ha condannato __________ al pagamento di fr. 140’000.- oltre interessi, nonché a fornire alla controparte tutta una serie di prestazioni ed informazioni in merito all’utilizzo dei marchi in questione.
Il collegio arbitrale, ribadendo così quanto stabilito nel decreto 24 aprile 1989, ha innanzitutto riconosciuto la legittimazione passiva di __________, rilevando come con la dichiarazione apposta alla fine dei contratti questi si fosse costituito quale condebitore solidale di __________ nel senso di un’assunzione cumulativa di debito da parte sua. Accertato inoltre che __________ si era resa responsabile di violazioni contrattuali nei confronti di __________, gli arbitri hanno condannato __________ al pagamento della pena convenzionale contrattualmente pattuita, nonché a fornire alla controparte tutta una serie di informazioni e prestazioni circa l’utilizzo del marchio di cui si trattava.
H. Con ricorso per nullità 22 maggio 1996 __________ ha chiesto l’annullamento del lodo con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Egli contesta di dover rispondere in qualità di debitore solidale per le violazioni contrattuali eventualmente commesse da __________: a suo parere, innanzitutto, __________ e __________ non avevano assolutamente dato vita ad una società semplice o di fatto; la dichiarazione in calce ai contratti non andava inoltre interpretata come un’assunzione cumulativa di debito da parte sua, bensì come una fideiussione, la quale, però, in mancanza del requisito formale dell’atto pubblico notarile, era senz’altro nulla.
I. Delle osservazioni 3 luglio 1996 della controparte con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente si tratta di chiarire se l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da __________, già oggetto del decreto 24 aprile 1989, possa essere ancora ridiscussa in questa sede oppure se la sua mancata impugnazione con un ricorso per nullità a quel momento abbia fatto sì che la questione sia stata risolta in modo definitivo.
È pacifico che l’esame della legittimazione passiva può essere oggetto di un giudizio preliminare da parte del tribunale arbitrale (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., p. 287).
Contrariamente ai lodi parziali, che statuiscono definitivamente su una parte della pretesa (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 286), contro i giudizi preliminari -tranne nel caso in cui gli stessi vertano sulla competenza del tribunale arbitrale (art. 9 CIA; IICCA
Ne discende che la mancata impugnazione del decreto 24 aprile 1989 non ha alcuna influenza sulla facoltà di eccepire in questa sede la carenza di legittimazione passiva di __________ ed in particolare non comporta l’irricevibilità del ricorso per nullità che qui ci occupa.
In particolare a questa Corte compete l’obbligo di esaminare se il giudizio del tribunale arbitrale sia inficiato d’arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (art. 36 litt. f CIA; Rep. 1985, p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 345 e segg.).
A queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova applicazione la giurisprudenza sviluppata in margine all’art. 4 Cost. (DTF 103 Ia 359, 105 Ib 436, 115 II 103): per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno però confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può in particolare essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile (Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, p. 36); è perciò doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da una ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 cons. 3a; 119 Ia 32 cons. 3, 119 Ia 117 cons. a; IICCA 7 giugno 1996 in re M. e N./B., 17 settembre 1996 in re C./M. SA).
Alla luce dei suddetti principi questa Camera non deve discostarsi dalla decisione querelata a meno che essa appaia insostenibile. La stessa non è inoltre tenuta a riesaminare tutta la fattispecie in tutte le direzioni (Wehrli, op. cit., p. 45); in concreto è sufficiente che si limiti ad analizzare le singole censure mosse al lodo arbitrale dal ricorrente (sentenze IICCA citate).
3.1 Nel querelato giudizio il tribunale arbitrale ha dapprima esaminato se __________ non potesse essere considerato fideiussore di __________ scartando tuttavia tale eventualità, in quanto mentre l’impegno del fideiussore è esclusivamente quello di pagare al creditore principale una determinata somma in denaro nel caso in cui il debitore principale non abbia adempiuto correttamente -il che implica che il debito principale sia un debito in denaro o comunque valutabile in denaro-, nel caso concreto l’impegno di __________ appariva per contro andare ben oltre la semplice prestazione di una somma di denaro, peraltro neppure menzionata.
Il collegio arbitrale ha quindi accertato che __________ -e non __________ - era il perno dell’intera operazione e che i due contratti vennero stipulati in considerazione della sua persona (si vedano in particolare le aggiunte in calce ai contratti relative ai punti 15 lett. g), tant’è che da un lato il suo precedente patrocinatore aveva affermato a più riprese che __________ era stata costituita al solo scopo di farvi appoggiare l’operazione con __________ -fatto questo confermato dal doc. N3, dal quale risulta che __________ venne costituita nella terza decade di luglio 1986- e che dall’altro __________ già in precedenza operava sotto la denominazione di una ditta __________ che a lui indubbiamente faceva capo, che __________ venne inoltre costituita solo successivamente e che infine nei contratti con __________ egli si era dichiarato l’azionista unico di __________: in tali circostanze, il tribunale ha ritenuto che l’impegno di __________ doveva essere considerato una vera e propria dichiarazione di costituzione quale condebitore solidale, per tutti gli impegni di __________ verso __________, tesi quest’ultima che si sposava perfettamente con quella circa l’esistenza di una società semplice tra __________ e __________.
3.2 Il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 111 II 276 e segg., 113 II 435 e segg.), ripropone la tesi circa l’esistenza nel caso di specie di una fideiussione (che sarebbe nulla per il mancato ossequio delle formalità di legge, art. 493 cpv. 1 e 2 CO), contestando quella circa un’assunzione cumulativa di debito, che -a suo dire- sarebbe già esclusa per il chiaro carattere accessorio dell’impegno assunto.
3.3 La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione costituisca una semplice garanzia, una fideiussione o un’assunzione cumulativa di debito. Non essendo evidente optare per l’una o l’altra delle 3 varianti -e non essendo per altro nemmeno determinante le espressioni utilizzate dalle parti (art. 18 CO)- tale questione impone spesso di dover interpretare l’accordo in base al principio dell’affidamento (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed. Basilea 1996, N. 24 e 32 ad art. 111 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, N. 4082; IICCA 21 dicembre 1993 in re I./B.): in definitiva, determinante per stabilire l’esatta qualificazione giuridica dell’accordo è unicamente lo scopo economico e giuridico che viene perseguito con quell’impegno (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 32 ad art. 111 CO; DTF 81 II 525 e seg.).
Nel caso di specie, oltre al tenore letterale dell’accordo -ove si parla di un impegno di __________ di intervenire nei contratti “per garanzia e co-responsabilità”-, per l’interpretazione dello stesso vanno tenute presenti le seguenti circostanze: innanzitutto va ricordato che __________ era da tempo addentro nella gestione di prodotti di moda a livello internazionale (cfr. testi __________ p. 1, __________ p. 2, __________ p. 1 e 2); che le trattative con la stilista __________ prima e con __________ poi vennero promosse (cfr. doc. 2 e 3, ove egli risulta espressamente come “promotore”) e condotte da __________ personalmente (cfr. doc. 6, 7 p. 3, S1, T1, V1; teste __________) e non da __________; che quest’ultima venne fondata in un secondo momento (la sua iscrizione a RC risale al __________, cfr. doc. N3) ed al solo scopo di farvi appoggiare questo contratto; che __________ era indubbiamente parte del gruppo facente capo ad __________ (cfr. doc. V1, A2), il quale infatti ne deteneva l’intero pacchetto azionario, per cui in pratica egli avrebbe goduto della totalità dei proventi ricavati dall’affare; che __________, in quanto società neo-costituita e con un capitale sociale di soli fr. 50’000.- (doc. N3), non poteva da sola garantire alla controparte la necessaria credibilità e solidità finanziaria; che già a quel momento era chiaro alle parti che la gestione effettiva dei contratti con __________ sarebbe stata curata dallo stesso __________, gli organi di __________ non essendo assolutamente cogniti della politica di diffusione e di gestione di prodotti di moda; che, in effetti, __________, ancor prima di diventare presidente del consiglio di amministrazione di __________ (ciò che avvenne l’8 luglio 1987, doc. N3) già curava personalmente (usando, tra l’altro, la carta intestata di __________: cfr. doc. 7 p. 2, doc. 8) i rapporti con i futuri clienti e con __________ (doc. G3, H3).
Tutto quanto precede, porta chiaramente a concludere che __________ con la sottoscrizione della dichiarazione menzionata non mirava semplicemente ad assicurare come garante l’adempimento dei contratti da parte di __________ (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., ibidem; DTF 111 II 278), ma perseguiva nell’affare un interesse proprio, facilmente riconoscibile alla controparte (il che è comunque (ancora) solo un semplice indizio dell’esistenza di un’assunzione cumulativa di debito: DTF 81 II 526, 42 II 264); essendo tuttavia lo stesso oltremodo diretto ed assumendo in concreto una notevole importanza pratica, appare senz’altro giustificato concludere, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza (data la particolare intensità del rapporto; cfr. Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., ibidem; sentenza 19 novembre 1941 del Tribunale federale, pubblicata in: ZR 1942 p. 301 e segg. ed in particolare p. 312), per un’effettiva assunzione cumulativa del debito: proprio per questo motivo, __________, nella dichiarazione di cui sopra, oltre ad impegnarsi “per garanzia” (il che sarebbe stato sufficiente per eventualmente ammettere un suo impegno quale fideiussore), ha aggiunto di voler rispondere quale “co-responsabile”. Ne discende che, a ragione, il tribunale arbitrale ha ritenuto che tale dichiarazione andava interpretata come una vera e propria assunzione cumulativa di debito, la quale implicava automaticamente un obbligo solidale del dichiarante nei confronti del debitore principale (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., ibidem; Gauch/Schluep, op. cit., N. 3760, 3829 e 4081). Ad ulteriore comprova di ciò, si osserva che in un contratto di licenza analogo a quello concluso tra __________ e __________ la relativa clausola in calce all’accordo, avente -né potrebbe essere altrimenti- il medesimo significato di quella che qui ci occupa, era stata formulata con le parole “per solidale garanzia e co-responsabilità interviene ...” (cfr. contratto __________ con __________, allegato AI 23 dell’incarto penale), il che stava inequivocabilmente a provare l’obbligo solidale assunto dal garante e corresponsabile.
Dovendosi perciò ammettere l’esistenza di un’assunzione cumulativa di debito da parte di __________, è perciò chiaro che il ricorso per nullità deve essere respinto.
3.4 Abbondanzialmente, va osservato che se anche vi dovessero essere dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica da attribuire all’impegno sottoscritto da __________ -il che, per costante dottrina e giurisprudenza, implicherebbe di dover decidere a favore della fideiussione (Gauch/Schluep, op. cit., N. 4082; DTF 66 II 28, 81 II 525; ZR 1962 p. 131)- il querelato giudizio dovrebbe comunque essere confermato, la violazione del diritto che ne risulterebbe non essendo in ogni caso né manifesta, né facilmente riconoscibile a prima vista e con ciò arbitraria ai sensi della giurisprudenza. Al ricorrente non può neppure giovare il fatto che __________ abbia apposto la sua dichiarazione sul contratto principale o che abbia dichiarato di intervenire nello stesso (piuttosto che di assumersi un obbligo diretto): questi ultimi possono infatti essere tutt’al più indizi per l’esistenza di una fideiussione (cfr. DTF 111 II 280), ma non sono certo sufficienti a chiarire in modo univoco e definitivo la questione, ed in particolare non portano a ritenere che la conclusione cui è giunto il tribunale arbitrale sia, oltre che errata, manifestamente insostenibile e con ciò arbitraria.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. Il ricorso per nullità 22 maggio 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’000.-
da anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione al collegio arbitrale per il tramite del suo presidente, avv. dott. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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