AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.112
Data decisione, Autorità: 11.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00112
Lugano 11 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.981 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 27 febbraio 1991 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'880.- oltre accessori, domanda ridotta in sede di replica a fr. 19'993.70 oltre accessori;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza 29 aprile 1996.
Appellante la convenuta che, con atto di appello 20 maggio 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attore con osservazioni 27 giugno 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti di causa
Ritenuto
in fatto
A. A far tempo dal 1976 e fino al mese di maggio 1989, l'attore ha collaborato con la convenuta, editrice del quotidiano “__________” in veste di fotoreporter libero.
Con scritto 16 maggio 1989 la convenuta ha notificato all'attore la disdetta del rapporto di collaborazione per la fine dello stesso mese, adducendo motivazioni di carattere organizzativo (doc. B).
B. L'attore agisce in giudizio per il pagamento di fr. 19'993.70 oltre interessi e spese. Tale importo gli sarebbe dovuto a seguito della disdetta del rapporto di collaborazione, intempestiva secondo la normativa del CCL del 1979 stipulato tra le rispettive associazioni di categoria delle quali le parti sono membri - Federazione svizzera dei giornalisti (FSG) per l’attore e Associazione svizzera editori di giornali (ASEG) per la convenuta - , nonché per la differenza tra i compensi minimi prescritti nella convenzione collettiva per ogni fotografia pubblicata e quanto effettivamente percepito.
C. La convenuta, dal canto suo, resiste integralmente alla pretesa attorea, eccependo la non applicabilità del CCL al rapporto giuridico venuto in essere tra le parti e in via subordinata l'errata applicazione ed interpretazione da parte dell’attore delle sue disposizioni. Ritiene inoltre che il richiamo alla normativa dell CCL costituirebbe un abuso di diritto.
D. Con sentenza 29 aprile 1996 il Pretore ha accolto integralmente la domanda dell’attore proteggendone le tesi giuridiche relative alla completa applicazione, ai rapporti intercorsi tra le parti, del CCL.
E. Con appello 20 maggio 1996 la convenuta chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di respingere integralmente la petizione, riconfermandosi nelle argomentazioni addotte in prima istanza. In particolare l'appellante critica una recente decisione del Tribunale federale (I CCTF 8 giugno 1993 in re H./A.G.S. & CO. S.A.), citata dal Pretore in sentenza a sostegno delle sue motivazioni e conclusioni, nella quale, in una fattispecie analoga alla presente, la Corte federale aveva riconosciuto l'applicabilità del CCL al rapporto di collaborazione tra un fotoreporter libero e l'editore di un giornale.
Con osservazioni 27 giugno 1996 l'attore si è riconfermato a sua volta nelle tesi ed allegazioni di prima istanza, postulando la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti e allegazioni delle parti verranno ripresi, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Di norma il CCL trova applicazione quando le parti, oltre ad appartenere alle rispettive associazioni di categoria, sono vincolate da un contratto di lavoro. Il testo di legge parla espressamente di datori di lavoro e lavoratori (art. 356 e segg. CO) e, preso alla lettera, sembra escludere l'applicabilità del CCL ad altri contratti per prestazioni di lavoro quali per esempio il mandato o l'appalto.
Il legislatore infatti ha previsto l'istituto giuridico del CCL a tutela dei lavoratori salariati che, quali partners sociali più deboli a seguito dello stretto rapporto di dipendenza dai datori di lavoro, necessitano di una protezione qualificata. Questa necessità viene di regola a cadere quando non vi è più questo rapporto di dipendenza e subordinazione, quando cioè le prestazioni lavorative non vengono più fornite nell'ambito di un contratto di lavoro, bensì da liberi professionisti.
Tuttavia, anche all'infuori di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, può eccezionalmente venirsi a creare un rapporto di dipendenza tra la persona che fornisce la prestazione lavorativa e il suo "mandante". In questi casi si parla di cosiddette "arbeitnehmerähnliche Personen" (Adler, Problèmes de qualification contractuelle et leurs répercussions sur les assurances sociales. L'exemple des journalistes de la presse écrite, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pag. 14 seg) , per le quali si pone la problematica dell'applicabilità di un eventuale CCL stipulato tra le associazioni di categoria cui appartengono le parti contrattuali.
Seguendo la ratio legis delle norme sul CCL (art. 356 e segg. CO), improntate alla tutela del lavoratore, si giustifica senz'altro un'applicazione dello stesso a quelle persone che, per il forte grado di dipendenza economica da colui per il quale effettuano prestazioni lavorative, sono comparabili a dei salariati. La determinazione del grado di dipendenza economica necessario in un caso concreto risulta però essere problematica e, mancando dei criteri sufficientemente precisi, la sicurezza del diritto può esserne considerevolmente pregiudicata (Adler, op. cit., ibidem).
La convenzione collettiva ha regolamentato inoltre lo statuto di collaboratore regolare, di cui beneficia un fotoreporter dopo almeno 2 anni di collaborazione con un giornale e una pubblicazione annua media, nei 2 anni precedenti, di almeno 100 fotografie (art. 45 cpv. 1 e 2 CCL).
A norma del CCL un collaboratore regolare gode di diritti supplementari quali un periodo disdetta di 3 mesi, indennità per perdita di guadagno, gratifiche (art. 46 CCL) che rendono il rapporto di collaborazione parificabile ad un contratto di lavoro.
L'attore infatti è membro attivo della FSG iscritto nel RP sin dall'inizio del 1987 (doc. A, e fatto non contestato), ha collaborato con la convenuta a far tempo dal 1976 al di fuori di un contratto di lavoro in senso stretto, fornendo le sue prestazioni anche ad altri quotidiani (interrogatorio formale dell'attore; testi __________, __________, __________) e pubblicando sul __________, nei 2 anni precedenti la disdetta, oltre 100 fotografie (doc. D).
Il Tribunale federale del resto, nella sentenza citata dal Pretore, che concerneva proprio l'attività di una fotoreporter libera professionista, ha già avuto modo di statuire che il CCL stipulato tra FSG e ASEG non è applicabile soltanto nel caso in cui tra le parti sia stato concluso un contratto di lavoro, bensì anche nell'ipotesi in cui il rapporto sia retto dalle norme sul mandato (I CCTF 8 giugno 1993 in re H./A.G.S. & CO. S.A., pag. 5, in JAR 1994, 272).
Pur non ritenendo di dover trattare a fondo la questione della natura giuridica del contratto venuto in essere tra le parti, la Corte federale ha ammesso l'applicabilità delle disposizioni sul contratto di mandato, rispettivamente di lavoro, a dipendenza dell’intensità della collaborazione del fotoreporter (art. 45 e 46 CCL; I CCTF 8 giugno 1993 in re H./A.G.S. & CO. S.A., pag. 7, in JAR 1994, 272 ).
Il principio fondamentale della cennata sentenza resta comunque non tanto la definizione del contratto di specie, ma piuttosto l'applicabilità del CCL anche al di fuori di un contratto di lavoro.
Innanzitutto va osservato che secondo quanto affermato nella stessa sentenza federale, in casu andrebbero applicati i disposti sul contratto di lavoro e non sul mandato, godendo l'attore dello statuto di collaboratore regolare (I CCTF 8 giugno 1993 in re H./A.G.S. & CO. S.A., pag. 7 in JAR 1994, 272); la censura sollevata, in relazione al caso concreto, è quindi inconferente.
In secondo luogo, anche ammettendo l'esistenza di un contratto di mandato ma dovendosi ugualmente applicare il CCL perché così pattuito, non è esclusa a priori la possibilità di derogare, a mezzo del CCL, al diritto imperativo quando ciò avviene in favore dei lavoratori (art. 358 CO) e qualora non risulti diversamente dallo stesso diritto imperativo (cfr. per es. art. 361 CO).
Vi sarebbe poi da esaminare se l'atteggiamento di una parte che prima stipula una determinata clausola contrattuale e poi si appella ad una norma di diritto imperativo di tutt'altro tenore, non raffiguri gli estremi dell'abuso di diritto.
Abbondanzialmente si rileva ancora che, ammettendo eventualmente l'esistenza di un contratto misto con elementi di quello di lavoro e del mandato (Adler, op. cit., pag. 19), in relazione al periodo di disdetta andrebbero, nella fattispecie concreta, senz’altro applicate le norme sul contratto di lavoro.
Come già accennato sopra invece, le cosiddette "arbeitnehmerähnliche Personen" si possono trovare in una situazione di forte dipendenza economica dal loro "datore di lavoro", ed è così giustificata l'applicazione di un complesso di norme che le possa convenientemente tutelare. Ciò a maggior ragione se il loro status, come nel caso di specie, è stato espressamente regolamentato in un CCL, fatto che già di per sé dimostra che esiste un bisogno concreto di protezione della categoria dei fotoreporter liberi professionisti.
L'attore sostiene, dal canto suo, di avere sempre fornito unitamente alle foto le relative didascalie, quando ciò era necessario in relazione al soggetto fotografato.
Orbene, agli atti non figura che l'appellante, durante il rapporto di collaborazione con l'attore, abbia mai sollevato doglianze a tal proposito. Ne discende che le fotografie fornite le convenivano perfettamente, con o senza didascalie. L'onere della prova circa eventuali vizi delle prestazioni dell'attore, peraltro smentiti dalle risultanze istruttorie, che dimostrano come la convenuta fosse fondamentalmente soddisfatta (doc. B, E; testi __________, __________), incombe, secondo le regole generali (art. 183 CPC e 8 CCS), a colui che se ne prevale: l'appellante non vi ha fatto fronte.
Ad ogni buon conto le conseguenze che l'appellante pretende di trarre dall'asserita violazione dell'art. 42 CCL, vale a dire l'inapplicabilità dell'intera convenzione collettiva, sono prive di buon fondamento giuridico.
L'appellante inoltre, stravolge il senso e il tenore dell'art. 44 cpv. 1 CCL, quando afferma che l'attore avrebbe dovuto far valere le pretese nei confronti delle diverse testate per le quali collaborava. Infatti l'articolo citato non prevede imperativamente la suddivisione dell'onorario, bensì ammette soltanto la possibilità che ciò avvenga. Non risulta dagli atti di causa che vi fosse una pattuizione in tal senso. L'attore era retribuito dalle differenti testate secondo il numero di fotografie pubblicate e non inviava la stessa fotografia a due diversi giornali (fatto non contestato), per cui una suddivisione pro rata dell'onorario tra le varie testate risulterebbe essere priva di qualsiasi logica.
Orbene, l'art. 3 cpv. 1 CCL definisce le disposizioni della convenzione collettiva quali esigenze minime inderogabili, a meno che non vengano stipulati per iscritto cambiamenti a favore dei membri attivi RP della FSG; un tale particolare accordo, nel caso di specie, non è mai venuto in essere. Il cpv. 2 del medesimo articolo, che si riallaccia all'art. 341 cpv.1 CO, stabilisce inoltre che i membri attivi della FSG non possono rinunciare ai diritti derivanti dalle disposizioni del CCL durante la sua validità, e quindi nemmeno alle retribuzioni minime in esso previste.
Il fatto che il convenuto abbia fatto valere le sue pretese soltanto dopo la cessazione della collaborazione, senza nulla rivendicare in precedenza, non può di conseguenza costituire abuso di diritto (DTF 110 II 171 seg., 105 II 42; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, ad art. 341, pag. 457 e seg., no. 4).
Anche la circostanza che il convenuto faccia valere le pretese derivanti da CCL soltanto nei confronti dell'appellante, avendo continuato dopo la disdetta del rapporto di collaborazione a fatturare ad altre testate il medesimo prezzo inferiore ai minimi previsti nella convenzione collettiva, non è sufficiente a fondare l'abuso di diritto, che non viene protetto dalla legge soltanto quando è manifesto (DTF 98 II 145).
L'appellante non eccepisce alcunché circa i conteggi effettuati dal Pretore sull'indennità e sulla differenza tra l'onorario fatturato dall'attore e l'importo minimo cui quest'ultimo avrebbe avuto diritto a norma di CCL quale collaboratore regolare e di conseguenza quegli importi sono tenuti per accettati.
Ne segue che l’appello dev’essere respinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado sono poste a carico della convenuta ed appellante, in considerazione della sua totale soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L'appello 20 maggio 1996 della __________ è respinto.
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 600.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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