AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.115
Data decisione, Autorità:
03.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00115
Lugano
3 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00067 (già 4211) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 10 luglio 1992 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l’attrice ha chiesto che fosse accertato che il conto no. __________ aperto
presso la __________ di __________, oggetto del sequestro no. 72/1991 della
Pretura di Locarno-Città e dell’esecuzione n. __________ nei confronti di
__________, apparteneva a quest’ultimo e non alla qui convenuta;
domande
che la convenuta ha contestato e che il Pretore con sentenza 6 maggio 1996 ha
in sostanza accolto disconoscendo la rivendicazione di proprietà della
convenuta sul conto __________;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 23 maggio 1996 con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta e
che di conseguenza la sua rivendicazione di proprietà sul conto sia accolta; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 9 luglio 1996, corredate da una domanda di assunzione di prova
senza l’esclusione di una parte, l’attrice ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
rilevato
che questa Camera ha provveduto ad assumere la prova di cui si trattava, e che
le parti, con memoriali integrativi 4 e 6 novembre 1997, hanno avuto modo di
esprimersi in merito;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con decreto 18 giugno
1991 (doc. C), emanato su istanza della __________ (in seguito: __________), il
Segretario Assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città ha
ordinato all’UEF di Locarno di sequestrare fino a decorrenza dell’importo di fr.
50’000’000.- tutti gli averi di spettanza di __________ presso la succursale di
__________ della __________ (in seguito: __________) ed in particolare quanto
depositato sul conto __________.
B. In esecuzione del
decreto, l’UEF, preso atto che il conto indicato non esisteva come tale in
banca ma che presso la stessa ne esisteva uno con numerazione analoga
(__________), ha sequestrato quanto depositato su quel conto, ancorché titolare
ed avente diritto economico dello stesso non fosse il signor __________, bensì
una terza persona, tale __________. Quest’ultima, a tutela dei suoi interessi,
ha impugnato il decreto di sequestro con un ricorso di diritto pubblico,
respinto il 31 ottobre 1991 dal Tribunale federale, e ha inoltrato un reclamo
contro l’operato dell’UEF, anche questo respinto in data 4 maggio 1992 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la quale invitava
nel contempo l’UEF a voler dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui all’art.
106 -109 v.LEF.
Nel frattempo, il 2 luglio
1991, la __________ ha promosso nei confronti di __________ l’esecuzione n.
__________ a convalida del sequestro, mentre quest’ultimo in data 24 giugno
1991 ha a sua volta inoltrato un’azione di revoca del sequestro, attualmente
sospesa.
C. Con petizione 10
luglio 1992 la __________, dando seguito all’invito dell’UEF, ha inoltrato nei
confronti di __________ la causa che qui ci occupa, con cui ha chiesto il
disconoscimento della rivendicazione della proprietà della convenuta sul conto
sequestrato. L’attrice ha in sostanza affermato che dalla cronologia dei fatti
si evinceva che la donazione da __________ a __________ degli averi in conto,
avvenuta il 2 marzo 1990 con la semplice modifica della titolarità dello
stesso, era solo simulata e perciò di null’effetto.
La convenuta, da parte
sua, si è opposta alla petizione, affermando che la donazione non era
assolutamente fittizia: in effetti i beni in conto, per altro relativamente
modesti per raffronto al patrimonio di __________, le erano stati donati da
quest’ultimo, da oltre 20 anni suo convivente, per garantirle il futuro;
significativo al proposito era il fatto che da quando era divenuta titolare del
conto, essa sola, senza intrusioni del convivente, aveva disposto su quegli
averi; per il resto, nulla faceva pensare che essa avesse agito a copertura di
__________, tanto più che se quest’ultimo avesse effettivamente voluto
nascondere all’attrice i propri beni presso la __________ non si sarebbe certo
limitato ad intestare il conto alla convivente.
D. Con sentenza 6 maggio
1996 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha disconosciuto la
rivendicazione di proprietà sul conto formulata dalla convenuta.
Il giudice di prime cure,
riferendosi ai principi giurisprudenziali esposti nella sentenza pubblicata in Rep.
1983 p. 150, ha in sostanza ritenuto che mentre l’attrice aveva evidenziato in
modo fortemente indiziario il carattere simulato della donazione, la convenuta
non aveva saputo giustificare in modo convincente (se non adducendo la lunga
convivenza con __________) la rivendicata proprietà della somma esistente sulla
relazione bancaria. A favore della simulazione dell’atto e con ciò della
volontà di __________ di nascondere ai propri creditori i suoi beni parlava
innanzitutto il fatto che la modifica della titolarità del conto era avvenuta
il giorno dopo che il legale dell’attrice aveva scritto al legale di __________
una lettera (doc. S) con cui venivano mossi gravi rimproveri nei confronti di
quest’ultimo in relazione alla vendita della sua partecipazione nella
__________ -che aveva fruttato a __________ i 213’792’860 DM, poi confluiti sul
conto __________ (doc. F)- minacciando un’azione di risarcimento, puntualmente
avviata poco tempo dopo; la cospicua consistenza della donazione rendeva pure
sospetta l’operazione; la motivazione del regalo, asseritamente avvenuta per la
sola lunga convivenza, non appariva inoltre convincente, come non lo era il
momento della sua attuazione, che non si lasciava ricondurre ad alcuna
ricorrenza particolare; la donazione avveniva inoltre dopo che __________, il
giorno prima, aveva estinto buona parte degli averi in conto; la mancata
modifica del numero di conto, per altro l’unico noto all’attrice, più che
costituire un indizio di trasparenza era invece dovuto a motivi pratici, gli
investimenti effettuati sull’euromercato rendendo problematico e comunque
svantaggioso il loro disinvestimento; era per altro strano che sui beni oggetto
della donazione, che doveva garantire il suo futuro, la nuova titolare aveva
invece sottoscritto un mandato di gestione “aggressivo”, piuttosto che
conservativo; pure significativo era il fatto che quanto effettivamente
sequestrato era ampiamente inferiore agli importi a suo tempo donati,
risultando successivamente l’esistenza di ingenti prelevamenti; a rendere
ulteriormente sospetta la donazione vi era infine il fatto che la stessa era
avvenuta tra due conviventi.
E. Con appello 23 maggio
1996 la parte convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso
che la petizione fosse integralmente respinta e che di conseguenza la sua
rivendicazione di proprietà sul conto fosse accolta; il tutto, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa contesta anche in
questa sede l’esistenza di un negozio simulato: innanzitutto è a suo dire
evidente che se __________ avesse effettivamente voluto nascondere i propri
beni non si sarebbe certo limitato a intestare il conto alla sua convivente, ma
avrebbe agito diversamente, ad es. modificando il numero di conto, oppure, pur
perdendo qualche mezzo punto d’interesse, chiudendo il conto stesso ed
aprendone un altro presso un altro istituto bancario; in ogni caso, fosse vera
la tesi del Pretore, nulla avrebbe impedito a __________ di azzerare quel conto
prima del sequestro, avvenuto a distanza di quasi un anno e mezzo dalla
donazione; contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’ampiezza della
donazione, pur essendo un elemento indiziario di rilievo, andava in questo caso
relativizzata, tenuto conto delle immense disponibilità di __________ e del
fatto che si trattava di una “donazione in amore”, finalizzata a garantire il
futuro della convivente; irrilevante era inoltre il fatto, accertato dal
giudice di prime cure, che __________ non avesse attinto da altri suoi fondi
per effettuare la donazione, come pure il fatto che la convenuta abbia
sottoscritto una gestione “aggressiva” degli averi in conto; oltremodo
significativo era per contro che dopo la donazione solo la convenuta aveva
effettivamente disposto dei beni in conto, dando con ciò l’impressione anche ai
funzionari della banca che essa sola fosse la reale proprietaria di quei beni.
F. Delle osservazioni 9
luglio 1996 con cui l’attrice ha postulato la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili, nonché degli allegati integrativi 4 e 6 novembre 1997 delle
parti, con cui esse si sono pronunciate in merito alla documentazione bancaria
relativa al conto sequestrato di cui hanno potuto prendere visione per la prima
volta, si dirà se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
- A questo stadio
della lite -e l’appellante stessa ne dà atto a p. 6 del suo gravame- è pacifico
che nella fattispecie risultino applicabili, almeno per analogia, i principi
giurisprudenziali sviluppati in margine alla sentenza pubblicata in Rep.
1983 p. 150 e segg., ove pure si trattava di esaminare un’azione di
disconoscimento della rivendicazione di proprietà su beni sequestrati ex art.
109 v.LEF e in cui il creditore aveva rimproverato al terzo presunto proprietario
di esserlo divenuto in forza di una donazione simulata.
Ne risulta innanzitutto
che spetterà al creditore che eccepisce la simulazione dimostrare l’esistenza
della stessa (art. 8 CC) ed in particolare l’esistenza di una “causa simulandi”
(ovvero del motivo che ha indotto il vero proprietario alla simulazione):
atteso che in materia di simulazione di regola è possibile solo una prova
indiretta, cioè quella formata da un complesso di presunzioni, dal creditore si
dovrà in concreto pretendere che abbia quanto meno a renderla fortemente
verosimile con tutta una serie di indizi convergenti, in modo tale che la tesi
contraria non entri più in linea di conto. Indizi a favore della simulazione
sono in particolare il fatto che taluno si spogli di tutti o parte dei suoi
beni, che ciò avvenga mediante una serie di atti compiuti affrettatamente e in
brevissimo spazio di tempo, che inoltre il tutto non sia giustificato da un
serio e plausibile motivo, che l’atto di disposizione così effettuato possa
infine aver indebolito la posizione dei suoi creditori.
D’altro canto, non va
dimenticato che nell’ambito delle azioni di contestazione di cui all’art. 106 -
109 v.LEF, indipendentemente dal ruolo processuale attribuito alle parti dall’UEF,
l’onere della prova incombe sempre al rivendicante, per cui sarà quest’ultimo a
dover dimostrare le circostanze a sostegno del suo diritto ed in particolare
l’esistenza della donazione, che di per sé non è presunta.
- Ciò premesso, si può
senz’altro passare all’esame delle censure sollevate dall’appellante, la quale
in sostanza ritiene che non ci si trovi di fronte ad una donazione simulata.
2.1 A suo dire, è
innanzitutto addirittura evidente che se __________ avesse effettivamente
voluto nascondere i propri beni all’attrice non si sarebbe certo limitato a
intestare il conto -noto alla controparte- alla sua convivente, ma avrebbe
senz’altro modificato il numero di conto, oppure (pur perdendo qualche mezzo
punto d’interesse) lo avrebbe chiuso, aprendone un altro altrove; in ogni caso,
se l’intenzione fosse stata effettivamente quella ipotizzata dal Pretore, non
si vede proprio come mai egli non abbia provveduto ad azzerare il saldo su quel
conto nel periodo di tempo intercorso tra la donazione ed il sequestro,
decretato quasi un anno e mezzo dopo.
La censura è infondata.
2.1.1 È vero che il 2 marzo
1990, al momento cioè del cambio dell’intestazione del titolare del conto
__________, __________ avrebbe senz’altro potuto trasferire su un altro conto o
presso un altro istituto bancario i circa 24 mio DM a quel momento ancora
depostati.
L’istruttoria ha tuttavia
chiaramente indicato i motivi che lo hanno indotto ad agire diversamente.
__________, funzionario
della __________, nel corso della sua audizione testimoniale ha specificato che
la mancata modifica del numero del conto era dovuta a “motivi di praticità”, in
particolare in quanto gli investimenti a termine sull’euromercato in corso
rendevano problematica tale operazione (verbale p. 50): in pratica, il tutto
sarebbe stato senz’altro possibile, ma avrebbe certo comportato una perdita di
interesse dell’ordine di qualche mezzo punto percentuale, il che, calcolato su
importi tanto ingenti, avrebbe causato al cliente una perdita sicuramente
importante. , che l’appellante descrive come persona non sprovveduta,
pur consapevole che un sequestro -ipotetico- sarebbe stato per lui più
svantaggioso rispetto ad una perdita d’interessi -però sicura-, ha invece
preferito mantenere inalterato il numero di conto; egli ha tuttavia messo in
atto degli accorgimenti che non lo rendessero riconoscibile ai propri
creditori. L’intestazione del conto alla sua convivente ed il fatto che egli
non aveva sullo stesso alcuna procura erano circostanze che, a suo giudizio,
avrebbero dovuto vanificare un eventuale sequestro nei suoi confronti -e la
convenuta stessa dà atto di tale importantissima circostanza, nella misura in
cui ha rimproverato la __________ per aver comunque provveduto in tali
circostanze a bloccare, sia pure temporaneamente, il suo conto (risposta p. 11
in basso)- tanto più che controparte era sì a conoscenza di un numero di conto,
ma lo stesso non corrispondeva esattamente a quello effettivo ((cfr.
doc. F). invece di __________): sennonché i piani di __________, per un eccesso
di zelo da parte della __________ nel rispondere alle richieste dell’UEF (cfr.
doc. 1C e 1D), sono stati vanificati.
2.1.2 Contrariamente a quanto
ritenuto dall’appellante, il fatto che __________ non abbia provveduto ad
azzerare il saldo su quel conto nel periodo di tempo trascorso tra la donazione
ed il sequestro non costituisce ancora, a giudizio di questa Camera, un
elemento tale da escludere l’esistenza di un negozio simulato.
L’istruttoria ha
innanzitutto provato che il 1. marzo 1990, dopo essere venuto a conoscenza
della lettera 27 febbraio 1990 (doc. S) con cui il legale dell’attrice
comunicava al legale di __________ che quest’ultimo avrebbe dovuto rispondere
in merito ad assicurazioni fornite in relazione alla vendita delle azioni della
__________, minacciando nel contempo di adire le vie legali nei suoi confronti,
__________ si è precipitato in banca ed ha provveduto a prelevare oltre 120 mio
DM dal conto, che a quel momento aveva un saldo di oltre 144 mio DM.
Già si è detto che
__________ il 2 marzo 1990 aveva adottato altri accorgimenti per impedire un
eventuale sequestro sui beni rimanenti (circa 24 mio DM, il cui disinvestimento
era svantaggioso), sia intestando il conto alla convivente, sia escludendo di
disporre di una procura sullo stesso: a quel momento, come detto, egli riteneva
di essere così al riparo da qualsiasi sequestro.
Con il passare del tempo e
preso atto che il pericolo di un sequestro diminuiva sempre più -la creditrice
ad inizio marzo 1990 non aveva in effetti dato seguito alle minacce di azioni
legali (con il corollario di eventuali sequestri), né lo aveva fatto ad inizio
aprile dello stesso anno, pur avendo inoltrato in Germania un’azione legale al
fine di ottenere da __________ e da altri litisconsorti oltre 130 mio DM a
titolo di minor valore del prezzo di vendita- __________, per altro tranquillo
per gli accorgimenti presi a tutela dei beni ancora depositati sul conto, non
ha ritenuto necessario azzerare quanto presente sulla relazione bancaria:
nondimeno gli importi sul conto hanno continuato a diminuire, passando dai
circa 23 mio DM a fine marzo 1990 ai circa 10 mio DM al momento del sequestro.
Tutto ciò sta chiaramente
a dimostrare come in realtà la circostanza evocata dall’appellante non possa
essere ritenuta determinante.
2.2 L’appellante, pur
ammettendo che l’ampiezza della donazione costituisca di per sé un elemento
indiziario di rilievo circa l’esistenza di un negozio simulato, ritiene che in
questo caso l’importo andava relativizzato, sia per il fatto che __________
disponeva di capitali estremamente ingenti, sia perché si trattava di una
“donazione in amore”, finalizzata a garantire il futuro della convivente con
cui aveva condiviso oltre 20 anni di vita in comune.
È ben vero che __________
ha provato di poter disporre di almeno 144 mio DM e che quanto è stato asseritamente
donato, pari a circa 24 mio DM, corrisponde “solo” a 1/6 dei suoi averi.
In termini assoluti, la
somma in questione appare tuttavia estremamente elevata e con ciò
sproporzionata: innanzitutto la ventennale convivenza, l’unico motivo asserito
da __________ per il presunto regalo (verbale p. 47), non era venuta meno, per
cui non vi è in pratica alcun motivo per una eventuale liquidazione o comunque
per una donazione di tale entità; la stessa non è inoltre avvenuta in occasione
di una particolare ricorrenza, che avrebbe potuto essere un anniversario, un
compleanno, San Valentino (14 febbraio, passato da poco), Natale (il fatto che
proprio a Natale __________, come risulta a p. 46 del verbale, possa aver
dichiarato di essere intenzionato a far beneficiare la convenuta di una
imprecisata somma di denaro, in quanto egli non stava bene -ma allora proprio
non si capisce perché avrebbe dovuto aspettare altri 3 mesi-, è irrilevante,
essendo stato riferito dal medesimo __________, il quale però è un teste
tutt’altro che attendibile, avendo un grande interesse a questa vertenza;
irrilevante è pure che il teste __________, a p. 41 del verbale, possa averlo
confermato, quest’ultimo avendo in effetti precisato che la circostanza gli era
stata riferita da __________: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art.
236/237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G.,
11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J.M. SA, 12 marzo 1996 in
re F. SA/F., 15 marzo 1996 in re R.S. SA/F., 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA),
o simile; la cronologia dei fatti permette al contrario di ritenere che la
decisione di effettuare la donazione era stata presa dopo la ricezione della famosa
lettera del 27 febbraio 1990 ed anzi più precisamente dall’oggi al domani dopo
i prelevamenti effettuati il 1. marzo, il che rende evidentemente oltremodo
sospetta una donazione di un ammontare così inusuale di denaro. Non va infine
dimenticato che se effettivamente __________, come asserito, era intenzionato a
garantire alla convivente un futuro senza preoccupazioni in quanto riteneva di
sentirsi poco bene, avrebbe potuto concludere con lei un contratto successorio
ex art. 494 CC, che avrebbe raggiunto lo scopo meglio di una donazione.
2.3 Effettivamente il
fatto, accertato dal giudice di prime cure, che __________ non abbia attinto da
altri suoi fondi per effettuare la donazione, pur significativo, non è
evidentemente determinante per poter ammettere o meno una simulazione, nulla
impedendo a __________ di disporre di un bene piuttosto che di un altro:
nondimeno non può non destare sospetti il fatto che la presunta donazione abbia
avuto per oggetto beni sui quali __________ a quel momento non poteva comunque
disporre, se non con la perdita di interessi, il tutto quando invece gli
sarebbe stato possibile, più semplice e tra l’altro non avrebbe costretto
__________ e __________ a ripresentarsi in banca l’indomani, attingere ai 120
mio DM prelevati soltanto il giorno prima.
2.4 Il fatto che la
convenuta abbia sottoscritto una gestione “aggressiva” degli averi in conto (e
con ciò maggiormente soggetta a rischi, cfr. doc. 6), contraddicendo così lo
scopo della presunta donazione che doveva essere quello di garantirle la
sicurezza per il futuro (interrogatorio formale della convenuta, ad 6), è
invece alquanto significativo, non potendo evidentemente essere spiegato
unicamente dal fatto -comunque non generalizzabile- che coloro che dispongono
di ingenti capitali sono avvezzi a privilegiare modalità di investimento più
remunerative rispetto quelle tradizionali.
2.5 È infine palesemente a
torto che l’appellante ritiene decisivo il fatto che dopo la donazione solo la
convenuta abbia effettivamente disposto dei beni in conto, dando con ciò
l’impressione anche ai funzionari della banca che essa sola fosse la reale
proprietaria di quei beni.
Già si è detto -e
l’appellante lo sottolinea a più riprese- che __________ non è uno sprovveduto,
per cui ben sapeva che se dopo la presunta donazione si fosse ripresentato in
banca, ad es. in forza di una procura, oppure in compagnia della convivente,
avrebbe certo potuto dare l’impressione ai funzionari della banca di avere
ancora un interesse sugli averi in conto, facendo così venir meno gli
accorgimenti messi in atto; non va d’altro canto dimenticato che proprio il
fatto che la convenuta fosse la sua convivente, a lui legata affettivamente da
lungo tempo e di cui egli si fidava ciecamente (al punto da concederle procura
-cfr. doc. 3- sul conto dove erano affluiti gli oltre 213 mio DM relativi alla
vendita delle azioni __________), gli permetteva di pilotare la gestione del
conto, sempre che ciò fosse stato necessario (vi era in ogni caso un mandato di
gestione patrimoniale a favore della banca), senza dover comparire nella
succursale di __________ della __________.
La tesi difensiva
dall’appellante, che pretende di nascondersi dietro un dito, deve perciò essere
relativizzata.
- Altre
considerazione, in parte già evidenziate dal Pretore nel giudizio di prime
cure, fanno chiaramente propendere per l’esistenza di un atto simulato.
Innanzitutto, chiarito in
precedenza come i prelevamenti di oltre 120 mio DM ed il successivo cambiamento
dell’intestazione del conto siano stati conseguenti alla lettera del legale
dell’attrice del 27 febbraio 1990, va qui evidenziato come le modalità di
prelevamento di quegli importi siano state alquanto anomale, tali cioè da far
ritenere che __________ abbia effettivamente avuto l’intenzione di sottrarre
ogni suo bene ai suoi creditori: mentre in effetti 105 mio DM sono stati girati
ad una società nel __________, __________ ha provveduto a ritirare fisicamente
titoli per ca. 10 mio DM e a prelevare altri fr. 5 mio in contanti; senza poi
sottacere che, a seguito di quelle operazioni, mancando la necessaria
liquidità, il conto è andato in passivo, con la necessità di mettere a pegno i
titoli e i fiduciari rimanenti in conto.
La circostanza che la
convenuta disponesse a suo tempo della procura sul conto di __________ (doc. 3)
assume un’importanza determinante, per un altro motivo: è in effetti evidente
che essa, indipendentemente dall’effettuazione di una donazione, già poteva
disporre di tutti i beni del convivente, con il che l’atto di disposizione da
parte di __________ non modificava la situazione di fatto; detto altrimenti,
per raggiungere lo scopo di far beneficiare la convivente di determinati
importi, non era assolutamente necessario modificare la titolarità del conto,
ma bastava che __________ e __________ si accordassero internamente nel senso
che quest’ultima avrebbe prelevato determinate somme.
Significativo circa
l’esistenza di un atto simulato è inoltre il fatto che tra l’attrice e
__________ siano intercorse delle trattative per liquidare bonalmente la
vertenza (cfr. le lettere 30 settembre 1993 e 11 novembre 1993 del
patrocinatore della convenuta); senza che si abbia ad entrare nel merito di
queste trattative -per altro neppure noto alla scrivente Camera- è in effetti evidente
che se __________ ha ritenuto di intavolare una trattativa lo ha fatto in
quanto interessato: ora, è evidente che se i beni fossero appartenuti veramente
alla convenuta, sarebbe stata lei e non certamente __________ a condurre
eventuali trattative con la controparte, mentre __________ avrebbe portato
avanti tali trattative solo se gli averi in conto lo concernevano
personalmente.
Estremamente significativo
è pure l’atteggiamento tenuto in causa dalla convenuta: fosse stato vero che i
beni in conto erano suoi, non si vede proprio per quale motivo essa abbia
avversato con tanta foga la richiesta di controparte di poter prendere visione
dei documenti bancari relativi al conto; pure incomprensibile è il fatto che
essa non abbia voluto indicare come siano stati impiegati gli oltre 13 mio DM
che sono stati prelevati dal conto dal momento della donazione a quello del
sequestro, quando era del tutto inverosimile che tale somma fosse stata
impiegata per semplici necessità quotidiane.
-
In tali circostanze,
si può concordare con il Pretore che l’attrice è effettivamente riuscita a
rendere fortemente verosimile -e con ciò a provare- l’esistenza di una
donazione simulata, in maniera che la tesi contraria non può più entrare in
linea di conto: ciò implica di confermare il giudizio di primo grado.
-
Ne discende la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di primo grado.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 maggio
1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
24’850.-
b) spese ispezione fr.
117.-
c) spese varie fr.
33.-
Totale fr.
25’000.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 70’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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