AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.116
Data decisione, Autorità:
13.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00116
Lugano
13 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le
domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 litt. f, 36 e 41
CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al
concordato stesso
chiamata
a statuire sul ricorso per nullità presentato il 29 maggio 1996 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
il dispositivo N. 2 (spese ed onorari degli arbitri)
del lodo 24 aprile 1996 del collegio arbitrale formato dall’avv. __________,
presidente, dall’ing. __________ e dal capomastro __________, membri, prolato
nella vertenza che opponeva la ricorrente a
rappr.
dall’avv. __________
volto ad
ottenere la riduzione da fr. 66’000.- a fr. 30’000.- dell’onorario riconosciuto
dal tribunale arbitrale a favore degli arbitri - tecnici;
viste le
osservazioni 9 luglio 1996 della controparte la quale condivide la richiesta
della ricorrente e quelle datate 10 marzo 1997 del collegio arbitrale con cui
invece viene postulata la reiezione del ricorso per nullità;
richiamato
il decreto 30 maggio 1996 del presidente di questa Camera che ha concesso al
gravame l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel
maggio 1978 __________ affidò all’Impresa di costruzioni __________
l’esecuzione delle opere da capomastro relative all’edificazione di una casa di
abitazione al mappale N. __________ di __________: a quel momento il costo
dell’opera era stato preventivato, dedotti gli sconti d’uso, in fr. 206’240.-.
Terminati
i lavori, nel corso del 1982 l’impresa presentò una liquidazione ammontante a
fr. 430’626.10, importo che il committente tuttavia contestò siccome eccessivo.
B. Facendo
uso della clausola compromissoria di cui all’art. 10 del contratto di appalto,
le parti nel corso del 1986 hanno devoluto la contestazione in merito
all’ammontare della mercede dovuta all’impresa ad un tribunale arbitrale
formato dall’avv. __________, presidente, nonché dall’ing. __________ e dall’arch.
__________ (al quale, defunto pendente causa, è in seguito subentrato il
capomastro __________), collegio arbitrale che è stato altresì autorizzato a
decidere ex aequo et bono: in quella sede l’Impresa di costruzioni __________,
attrice, aveva postulato il pagamento a suo favore del saldo ancora insoluto di
complessivi fr. 209’141.15 oltre interessi, mentre __________, convenuto,
riteneva da parte sua di non dover più nulla alla controparte.
C. Con
lodo 24 aprile 1996 il tribunale arbitrale ha condannato il committente al
pagamento di fr. 110’008.30 oltre interessi a saldo delle opere eseguite dalla
controparte; le spese della procedura arbitrale di complessivi fr. 78’000.- (di
cui fr. 66’000.- quale onorario per gli arbitri - tecnici) sono state caricate
alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
D. Con
ricorso per nullità 29 maggio 1996, cui è stato concesso l’effetto sospensivo
richiesto, l’attrice chiede che l’onorario fissato dal tribunale arbitrale per
gli arbitri - tecnici sia ridotto a fr. 30’000.- o in subordine ad una somma da
determinarsi dall’autorità di seconda istanza: essa ritiene in sostanza che
l’importo riconosciuto agli specialisti sia esorbitante rispetto al valore di
causa e comunque non commisurato all’impegno effettivamente necessario nella
fattispecie; tanto più che questi ultimi non avevano avvisato le parti, né le
avevano tenute aggiornate, in merito ai costi presumibili della perizia in
allestimento, impedendo così loro di eventualmente rinunciare per tempo alla
sua effettuazione.
Con
scritto 9 luglio 1996 il convenuto ha dichiarato di condividere pienamente le
richieste e le argomentazioni della controparte.
E. Delle
osservazioni 10 marzo 1997 del collegio arbitrale, con cui è postulata la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei
successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- È
del tutto pacifico che l’intervento di un ingegnere e/o di un architetto in
qualità di arbitro in una determinata fattispecie debba di principio essere
retribuito: in base alle norme professionali di categoria la loro remunerazione
avviene in tal caso tenendo conto del tempo da loro impiegato (art. 6.1 SIA 102
e SIA 103).
Nel
caso concreto la ricorrente non contesta tanto il principio della remunerazione
“a tempo” degli arbitri - tecnici (cioè dell’ing. __________ e dell’arch.
__________) o la quantità delle ore da loro esposte per l’allestimento della
perizia tecnica (complessivamente 887.5, comprese quelle dei loro dipendenti),
quanto il fatto che tutte quelle ore fossero effettivamente necessarie e non
piuttosto eccessive o sproporzionate per raffronto all’intervento chiesto agli
specialisti: le critiche si riferiscono in particolare all’onorario preteso
dall’ing. __________ (fr. 54’648.-), mentre quello relativo all’attività
dell’arch. __________ risulta decisamente più contenuto (fr. 11’352.-).
- Giova
qui ricordare che in sede di udienza preliminare l’attrice aveva chiesto
l’allestimento di una perizia tecnica avente per oggetto i quantitativi di
computo e l’esattezza dei lavori eseguiti, richiesta alla quale il convenuto
non ha avuto nulla da ridire, se non auspicando che la stessa fosse allestita
dagli arbitri - tecnici: ciò premesso, il 25 novembre 1986 le parti avevano
acconsentito a che il tribunale arbitrale avesse ad esaminare la liquidazione
finale, prima di eventualmente decidere in merito all’assunzione delle altre
prove.
A
quel momento era chiaro che gli arbitri - tecnici si sarebbero dovuti limitare
ad un semplice esame delle liquidazioni allestite dall’impresa attrice, esame
il cui costo -era logico ritenere- non avrebbe dovuto distanziarsi troppo
dall’onorario eventualmente dovuto in caso di una remunerazione “a valore” per
la medesima prestazione; tanto più che, autorizzando il collegio arbitrale a
statuire ex aequo et bono, le parti potevano ragionevolmente ritenere che
quell’esame non sarebbe stato troppo approfondito, i giudici se del caso
potendo rinunciare ad eventuali accertamenti peritali sostituendoli con
considerazioni di carattere equitativo.
2.1 La
remunerazione “a valore” per l’esame delle liquidazioni (art. 4.2.7 SIA 103) da
parte di un ingegnere -mentre quella per un architetto è comunque analoga (cfr.
art. 8 SIA 102)- viene determinata secondo la seguente formula empirica (art. 7
SIA 103; cfr. Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 2. ed., Friborgo
1995, p. 645 e segg.):
H
= åh = å
(b x p/100 x n x q/100)
dove
H
= onorario totale dovuto
å = somma
h
= parte di onorario
b
= costo determinante di una parte dell’opera
p
= tasso percentuale di base degli onorari
n
= grado di difficoltà
q
= frazione percentuale delle prestazioni
ritenuto
inoltre che il tasso percentuale (p) va a sua volta calcolato (art. 7.1.2 SIA
103) giusta la formula:
p
= K1 + (K2 / radice cubica di B)
dove
(K1) e (K2) sono parametri fissati annualmente in base alla variazione dei
salari e dei costi di costruzione, mentre (B) è il costo determinante
dell’opera per il tasso percentuale di base.
Nel
caso di specie, i parametri di cui sopra possono essere così determinati:
b
= 430’226.10, cioè il costo dell’edificazione totale
n
= 1 (art. 7.7.9 SIA 103)
q
= 10 (invece di 5: aumento dovuto alla necessità di una verifica quantitativa
aritmetica della liquidazione, cfr. art. 7.8.2 r SIA 103)
p,
calcolato sulla base dei dati (K1) e (K2) del 1992 di 5.64 rispettivamente 767
-quelli precedenti non essendo noti alla scrivente Camera- mentre (B)
corrisponde nel caso particolare alla posizione (b), vale 15.80.
Da
cui l’onorario “a valore” sarà
H
= 430’266.10 x 0.1580 x 1 x 0.1 = 6’797.60
2.2 Considerato
l’onorario “a valore” dell’ingegnere che ne sarebbe potuto derivare (fr.
6’797.60) e quello, analogo, per l’intervento dell’architetto, è chiaro che
l’importo esposto dagli arbitri - tecnici di complessivi fr. 70’340.75, da loro
ridotto in seguito a fr. 66’000.-, in termini assoluti fosse comunque ancora
estremamente elevato: lo stesso (escluso quello per il presidente del collegio
arbitrale e quello per il capomastro __________, subentrato in una fase
ulteriore) ammontava infatti pur sempre ancora al 31.55% del valore di causa di
fr. 209’141.15.
- Ma
altre considerazioni concorrono a far ritenere manifestamente eccessivi e con
ciò arbitrari -il che giustifica una loro riduzione- gli onorari esposti dal
tribunale arbitrale per gli arbitri - tecnici.
3.1 Giusta
l’art. 394 CO al mandatario, se ciò è stato stipulato o è previsto dall’uso
(cpv. 3), può essere riconosciuta una mercede: la stessa gli verrà tuttavia
attribuita solo se egli ha compiuto, a norma di contratto, gli affari o i
servigi di cui era stato incaricato (cpv. 1). In altre parole, il mandatario
potrà essere remunerato per le prestazioni che gli sono state affidate, ma,
evidentemente, non potrà pretendere alcunché per quelle che esulano dal
mandato.
Nel
caso concreto è pacifico che gli arbitri - tecnici dovevano esaminare solo le
liquidazioni e nient’altro. Nel loro referto essi hanno tuttavia ammesso che ad
un certo momento vi è stata da parte loro una “inderogabile necessità di un
approfondimento concettuale di tutta la problematica” (p. 1): in particolare
“dopo il controllo aritmetico e contenutistico della liquidazione e dei suoi
computi nonché un suo confronto comparativo - analitico con l’offerta,
individuato negli scavi le posizioni preminenti del disaccordo impresa -
committente, gli arbitri si sono visti nell’obbligo di procedere ad una
ricostruzione integrale delle opere di scavo generale “ (p. 2), ciò che ha in
sostanza comportato una notevole lievitazione dei costi di perizia.
Sennonché,
è facile osservare che, agendo in tal modo, gli specialisti non si sono
attenuti al contratto, il quale -come detto- limitava il loro intervento ad un
semplice esame della o delle liquidazioni.
Oltre
a quanto a loro richiesto, essi hanno invece effettuato tutta una serie di
prestazioni -precise ed accurate- senza tuttavia disporre del consenso delle
parti, che per altro neppure sapevano, non essendo assolutamente state
informate, del fatto che l’esame della problematica era stato così esteso: in
assenza di un accordo preventivo o a posteriori dei mandanti circa
l’effettuazione di tale prestazione supplementare (accordo che questi ultimi,
fossero stati orientati per tempo circa gli ingenti costi che ne sarebbero
derivati, con tutta evidenza non avrebbero comunque concesso), ben si può
concludere che a favore degli arbitri -tecnici non possa essere riconosciuta
alcuna remunerazione per le prestazioni supplementari svolte.
3.2 Riferendosi
alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 119 II 456, la
dottrina ritiene che anche all’ingegnere ed all’architetto possa essere imposto
l’obbligo di informare il cliente in merito agli aspetti finanziari
dell’intervento a loro richiesto (Gauch/Tercier, op. cit., p. 644 n. 38)
ed in particolare per quanto riguarda i loro presumibili onorari (BR/DC
1994 p. 106), ritenuto che in caso di violazione di tale obbligo contrattuale è
possibile una riduzione della loro retribuzione (BR/DC 1994 p. 107; RJN
1973 I p. 28; cfr., per analogia, sull’obbligo dell’architetto di rendere
attento il proprio cliente sulla necessità di concludere un’assicurazione RC, DTF
111 II 72).
Nel
caso di specie, gli arbitri - tecnici prima di iniziare la loro opera non hanno
fornito alle parti alcuna indicazione circa il possibile ammontare dei loro
onorari, violando così l’art. 5.1 SIA 102 e SIA 103 che obbliga gli specialisti
ad informare il cliente, al momento del conferimento del mandato, circa gli
onorari presumibili a loro favore; agli stessi va inoltre rimproverata la
violazione dell’art. 6.2.3 SIA 102 e SIA 103, per non aver fatturato
periodicamente, ma solo alla fine del loro intervento, le prestazioni
effettuate secondo il tempo impiegato (cfr. Rep. 1994 p. 173, che
sancisce analoghi obblighi per il perito giudiziario).
Tali
mancanze hanno evidentemente causato alle parti un danno: secondo la comune
esperienza è infatti chiaro che, se fossero state informate per tempo del fatto
che la perizia sarebbe costata attorno ai fr. 66’000.- (pari ad un terzo circa
del valore litigioso), rispettivamente che i suoi costi sarebbero
progressivamente lievitati in tal misura -anche in conseguenza dell’esigenza
degli arbitri - tecnici di estendere le loro richieste oltre ai limiti posti
dalle parti-, esse avrebbero sicuramente rinunciato all’esame peritale o
comunque ne avrebbero chiesto una limitazione ad un costo ragionevole. Il fatto
che a loro sia stato così impedito di rendersi conto per tempo degli ingenti
costi che si stavano producendo e con ciò di prendere le misure che
s’imponevano, ben giustifica, anche da questo punto di vista, una riduzione
dell’onorario a favore agli arbitri - tecnici.
-
Tutto
sommato, la riduzione degli onorari da fr. 66’000.- a fr. 30’000.-, postulata
dalla ricorrente, appare più che giustificata: quest’ultima somma tiene infatti
conto del fatto che le prestazioni dell’ingegnere, se eseguite con una
remunerazione “a valore”, gli avrebbero permesso di fatturare fr. 6’797.60, a
cui andava aggiunto un ulteriore importo di circa fr. 5’280.- per l’esame
preliminare della fattispecie (che, vista la particolare problematica da
esaminare, necessitava di una settimana lavorativa pari a 40 ore a fr. 132.-
all’ora), il che permetteva di concludere a suo favore per una somma di fr.
12’077.60, analoga a quella fatturata dall’architetto di fr. 11’352.-.
-
L’accoglimento
del ricorso per nullità, che così ne discende, implica di riformare il
dispositivo N. 2 relativo agli onorari degli arbitri - tecnici nella misura
postulata dalla ricorrente (art. 40 cpv. 3 CIA; Rep. 1985 p. 342; Bull.
ASA 4/1996 p. 687 e segg.; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse
sur l’arbitrage, Berna 1984, p. 523).
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono
la soccombenza (art. 148 CPC) e vanno perciò caricate al collegio arbitrale,
che ha resistito a torto alle richieste ex art. 36 litt. i CIA della ricorrente
(Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo
1993, p. 349; BJM 1990 p. 150).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il
ricorso per nullità 29 maggio 1996 dell’Impresa di costruzioni __________ è
accolto e di conseguenza il dispositivo N. 2 del lodo 24 aprile 1996 del
collegio arbitrale formato dall’avv. __________ (presidente), dall’ing.
__________ e dal capomastro __________ (membri), viene così riformato:
- Le
spese della procedura arbitrale di complessivi fr. 42’000.- (fr. 30’000.-
onorario degli arbitri - tecnici, fr. 10’000.- onorario presidente del
collegio, fr. 1’200.- onorario arbitro cap. __________, fr. 800.- spese e
disborsi), da anticipare dalla ditta attrice, sono a carico delle parti in
ragione di metà cadauna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura ricorsuale consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 600.-
da
anticiparsi dalla ricorrente, sono poste a carico del collegio arbitrale, che
rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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