AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.116
Data decisione, Autorità: 13.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00116
Lugano 13 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 litt. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 29 maggio 1996 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
il dispositivo N. 2 (spese ed onorari degli arbitri) del lodo 24 aprile 1996 del collegio arbitrale formato dall’avv. __________, presidente, dall’ing. __________ e dal capomastro __________, membri, prolato nella vertenza che opponeva la ricorrente a
rappr. dall’avv. __________
volto ad ottenere la riduzione da fr. 66’000.- a fr. 30’000.- dell’onorario riconosciuto dal tribunale arbitrale a favore degli arbitri - tecnici;
viste le osservazioni 9 luglio 1996 della controparte la quale condivide la richiesta della ricorrente e quelle datate 10 marzo 1997 del collegio arbitrale con cui invece viene postulata la reiezione del ricorso per nullità;
richiamato il decreto 30 maggio 1996 del presidente di questa Camera che ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel maggio 1978 __________ affidò all’Impresa di costruzioni __________ l’esecuzione delle opere da capomastro relative all’edificazione di una casa di abitazione al mappale N. __________ di __________: a quel momento il costo dell’opera era stato preventivato, dedotti gli sconti d’uso, in fr. 206’240.-.
Terminati i lavori, nel corso del 1982 l’impresa presentò una liquidazione ammontante a fr. 430’626.10, importo che il committente tuttavia contestò siccome eccessivo.
B. Facendo uso della clausola compromissoria di cui all’art. 10 del contratto di appalto, le parti nel corso del 1986 hanno devoluto la contestazione in merito all’ammontare della mercede dovuta all’impresa ad un tribunale arbitrale formato dall’avv. __________, presidente, nonché dall’ing. __________ e dall’arch. __________ (al quale, defunto pendente causa, è in seguito subentrato il capomastro __________), collegio arbitrale che è stato altresì autorizzato a decidere ex aequo et bono: in quella sede l’Impresa di costruzioni __________, attrice, aveva postulato il pagamento a suo favore del saldo ancora insoluto di complessivi fr. 209’141.15 oltre interessi, mentre __________, convenuto, riteneva da parte sua di non dover più nulla alla controparte.
C. Con lodo 24 aprile 1996 il tribunale arbitrale ha condannato il committente al pagamento di fr. 110’008.30 oltre interessi a saldo delle opere eseguite dalla controparte; le spese della procedura arbitrale di complessivi fr. 78’000.- (di cui fr. 66’000.- quale onorario per gli arbitri - tecnici) sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
D. Con ricorso per nullità 29 maggio 1996, cui è stato concesso l’effetto sospensivo richiesto, l’attrice chiede che l’onorario fissato dal tribunale arbitrale per gli arbitri - tecnici sia ridotto a fr. 30’000.- o in subordine ad una somma da determinarsi dall’autorità di seconda istanza: essa ritiene in sostanza che l’importo riconosciuto agli specialisti sia esorbitante rispetto al valore di causa e comunque non commisurato all’impegno effettivamente necessario nella fattispecie; tanto più che questi ultimi non avevano avvisato le parti, né le avevano tenute aggiornate, in merito ai costi presumibili della perizia in allestimento, impedendo così loro di eventualmente rinunciare per tempo alla sua effettuazione.
Con scritto 9 luglio 1996 il convenuto ha dichiarato di condividere pienamente le richieste e le argomentazioni della controparte.
E. Delle osservazioni 10 marzo 1997 del collegio arbitrale, con cui è postulata la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Nel caso concreto la ricorrente non contesta tanto il principio della remunerazione “a tempo” degli arbitri - tecnici (cioè dell’ing. __________ e dell’arch. __________) o la quantità delle ore da loro esposte per l’allestimento della perizia tecnica (complessivamente 887.5, comprese quelle dei loro dipendenti), quanto il fatto che tutte quelle ore fossero effettivamente necessarie e non piuttosto eccessive o sproporzionate per raffronto all’intervento chiesto agli specialisti: le critiche si riferiscono in particolare all’onorario preteso dall’ing. __________ (fr. 54’648.-), mentre quello relativo all’attività dell’arch. __________ risulta decisamente più contenuto (fr. 11’352.-).
A quel momento era chiaro che gli arbitri - tecnici si sarebbero dovuti limitare ad un semplice esame delle liquidazioni allestite dall’impresa attrice, esame il cui costo -era logico ritenere- non avrebbe dovuto distanziarsi troppo dall’onorario eventualmente dovuto in caso di una remunerazione “a valore” per la medesima prestazione; tanto più che, autorizzando il collegio arbitrale a statuire ex aequo et bono, le parti potevano ragionevolmente ritenere che quell’esame non sarebbe stato troppo approfondito, i giudici se del caso potendo rinunciare ad eventuali accertamenti peritali sostituendoli con considerazioni di carattere equitativo.
2.1 La remunerazione “a valore” per l’esame delle liquidazioni (art. 4.2.7 SIA 103) da parte di un ingegnere -mentre quella per un architetto è comunque analoga (cfr. art. 8 SIA 102)- viene determinata secondo la seguente formula empirica (art. 7 SIA 103; cfr. Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1995, p. 645 e segg.):
H = åh = å (b x p/100 x n x q/100)
dove
H = onorario totale dovuto
å = somma
h = parte di onorario
b = costo determinante di una parte dell’opera
p = tasso percentuale di base degli onorari
n = grado di difficoltà
q = frazione percentuale delle prestazioni
ritenuto inoltre che il tasso percentuale (p) va a sua volta calcolato (art. 7.1.2 SIA 103) giusta la formula:
p = K1 + (K2 / radice cubica di B)
dove (K1) e (K2) sono parametri fissati annualmente in base alla variazione dei salari e dei costi di costruzione, mentre (B) è il costo determinante dell’opera per il tasso percentuale di base.
Nel caso di specie, i parametri di cui sopra possono essere così determinati:
b = 430’226.10, cioè il costo dell’edificazione totale
n = 1 (art. 7.7.9 SIA 103)
q = 10 (invece di 5: aumento dovuto alla necessità di una verifica quantitativa aritmetica della liquidazione, cfr. art. 7.8.2 r SIA 103)
p, calcolato sulla base dei dati (K1) e (K2) del 1992 di 5.64 rispettivamente 767 -quelli precedenti non essendo noti alla scrivente Camera- mentre (B) corrisponde nel caso particolare alla posizione (b), vale 15.80.
Da cui l’onorario “a valore” sarà
H = 430’266.10 x 0.1580 x 1 x 0.1 = 6’797.60
2.2 Considerato l’onorario “a valore” dell’ingegnere che ne sarebbe potuto derivare (fr. 6’797.60) e quello, analogo, per l’intervento dell’architetto, è chiaro che l’importo esposto dagli arbitri - tecnici di complessivi fr. 70’340.75, da loro ridotto in seguito a fr. 66’000.-, in termini assoluti fosse comunque ancora estremamente elevato: lo stesso (escluso quello per il presidente del collegio arbitrale e quello per il capomastro __________, subentrato in una fase ulteriore) ammontava infatti pur sempre ancora al 31.55% del valore di causa di fr. 209’141.15.
3.1 Giusta l’art. 394 CO al mandatario, se ciò è stato stipulato o è previsto dall’uso (cpv. 3), può essere riconosciuta una mercede: la stessa gli verrà tuttavia attribuita solo se egli ha compiuto, a norma di contratto, gli affari o i servigi di cui era stato incaricato (cpv. 1). In altre parole, il mandatario potrà essere remunerato per le prestazioni che gli sono state affidate, ma, evidentemente, non potrà pretendere alcunché per quelle che esulano dal mandato.
Nel caso concreto è pacifico che gli arbitri - tecnici dovevano esaminare solo le liquidazioni e nient’altro. Nel loro referto essi hanno tuttavia ammesso che ad un certo momento vi è stata da parte loro una “inderogabile necessità di un approfondimento concettuale di tutta la problematica” (p. 1): in particolare “dopo il controllo aritmetico e contenutistico della liquidazione e dei suoi computi nonché un suo confronto comparativo - analitico con l’offerta, individuato negli scavi le posizioni preminenti del disaccordo impresa - committente, gli arbitri si sono visti nell’obbligo di procedere ad una ricostruzione integrale delle opere di scavo generale “ (p. 2), ciò che ha in sostanza comportato una notevole lievitazione dei costi di perizia.
Sennonché, è facile osservare che, agendo in tal modo, gli specialisti non si sono attenuti al contratto, il quale -come detto- limitava il loro intervento ad un semplice esame della o delle liquidazioni.
Oltre a quanto a loro richiesto, essi hanno invece effettuato tutta una serie di prestazioni -precise ed accurate- senza tuttavia disporre del consenso delle parti, che per altro neppure sapevano, non essendo assolutamente state informate, del fatto che l’esame della problematica era stato così esteso: in assenza di un accordo preventivo o a posteriori dei mandanti circa l’effettuazione di tale prestazione supplementare (accordo che questi ultimi, fossero stati orientati per tempo circa gli ingenti costi che ne sarebbero derivati, con tutta evidenza non avrebbero comunque concesso), ben si può concludere che a favore degli arbitri -tecnici non possa essere riconosciuta alcuna remunerazione per le prestazioni supplementari svolte.
3.2 Riferendosi alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 119 II 456, la dottrina ritiene che anche all’ingegnere ed all’architetto possa essere imposto l’obbligo di informare il cliente in merito agli aspetti finanziari dell’intervento a loro richiesto (Gauch/Tercier, op. cit., p. 644 n. 38) ed in particolare per quanto riguarda i loro presumibili onorari (BR/DC 1994 p. 106), ritenuto che in caso di violazione di tale obbligo contrattuale è possibile una riduzione della loro retribuzione (BR/DC 1994 p. 107; RJN 1973 I p. 28; cfr., per analogia, sull’obbligo dell’architetto di rendere attento il proprio cliente sulla necessità di concludere un’assicurazione RC, DTF 111 II 72).
Nel caso di specie, gli arbitri - tecnici prima di iniziare la loro opera non hanno fornito alle parti alcuna indicazione circa il possibile ammontare dei loro onorari, violando così l’art. 5.1 SIA 102 e SIA 103 che obbliga gli specialisti ad informare il cliente, al momento del conferimento del mandato, circa gli onorari presumibili a loro favore; agli stessi va inoltre rimproverata la violazione dell’art. 6.2.3 SIA 102 e SIA 103, per non aver fatturato periodicamente, ma solo alla fine del loro intervento, le prestazioni effettuate secondo il tempo impiegato (cfr. Rep. 1994 p. 173, che sancisce analoghi obblighi per il perito giudiziario).
Tali mancanze hanno evidentemente causato alle parti un danno: secondo la comune esperienza è infatti chiaro che, se fossero state informate per tempo del fatto che la perizia sarebbe costata attorno ai fr. 66’000.- (pari ad un terzo circa del valore litigioso), rispettivamente che i suoi costi sarebbero progressivamente lievitati in tal misura -anche in conseguenza dell’esigenza degli arbitri - tecnici di estendere le loro richieste oltre ai limiti posti dalle parti-, esse avrebbero sicuramente rinunciato all’esame peritale o comunque ne avrebbero chiesto una limitazione ad un costo ragionevole. Il fatto che a loro sia stato così impedito di rendersi conto per tempo degli ingenti costi che si stavano producendo e con ciò di prendere le misure che s’imponevano, ben giustifica, anche da questo punto di vista, una riduzione dell’onorario a favore agli arbitri - tecnici.
Tutto sommato, la riduzione degli onorari da fr. 66’000.- a fr. 30’000.-, postulata dalla ricorrente, appare più che giustificata: quest’ultima somma tiene infatti conto del fatto che le prestazioni dell’ingegnere, se eseguite con una remunerazione “a valore”, gli avrebbero permesso di fatturare fr. 6’797.60, a cui andava aggiunto un ulteriore importo di circa fr. 5’280.- per l’esame preliminare della fattispecie (che, vista la particolare problematica da esaminare, necessitava di una settimana lavorativa pari a 40 ore a fr. 132.- all’ora), il che permetteva di concludere a suo favore per una somma di fr. 12’077.60, analoga a quella fatturata dall’architetto di fr. 11’352.-.
L’accoglimento del ricorso per nullità, che così ne discende, implica di riformare il dispositivo N. 2 relativo agli onorari degli arbitri - tecnici nella misura postulata dalla ricorrente (art. 40 cpv. 3 CIA; Rep. 1985 p. 342; Bull. ASA 4/1996 p. 687 e segg.; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, p. 523).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e vanno perciò caricate al collegio arbitrale, che ha resistito a torto alle richieste ex art. 36 litt. i CIA della ricorrente (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 349; BJM 1990 p. 150).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 29 maggio 1996 dell’Impresa di costruzioni __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo N. 2 del lodo 24 aprile 1996 del collegio arbitrale formato dall’avv. __________ (presidente), dall’ing. __________ e dal capomastro __________ (membri), viene così riformato:
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi dalla ricorrente, sono poste a carico del collegio arbitrale, che rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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