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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.121
Data decisione, Autorità: 26.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00121
Lugano 26 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.303 (inc. n. 1889) della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 3 giugno 1987 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 13’900.-- oltre interessi a titolo di onorario del mandatario;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 10 aprile 1996 ha accolto per fr. 8’400.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 28 maggio 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni 2 settembre 1996 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice nel corso del 1986 su richiesta dei convenuti ha eseguito la direzione dei lavori di costruzione della loro casa di abitazione di __________, per la quale era stato pattuito un onorario forfetario di fr. 13’000.--.
Stante il pagamento di soli fr. 5’000.-- e l’effettuazione di numerose prestazioni non previste nell’accordo iniziale, con la presente causa l’attrice procede per l’incasso del saldo a sua mente dovutole di fr. 13’900.-- oltre interessi.
B. In sede di risposta i convenuti si sono opposti alla petizione adducendo gravi inadempienze della mandataria, tali da provocare la rescissione anticipata del mandato e che avrebbero avuto per conseguenza l’esecuzione di un’opera gravemente difettosa da parte dell’appaltatrice __________ e il superamento del preventivo, nondimeno colpevolmente avallato dall’attrice.
Del tutto infondate sarebbero comunque le pretese supplementari della procedente.
C. Le parti hanno nel seguito mantenuto tutte le rispettive tesi ed domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nella giudizio impugnato il Pretore ha ritenuto l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato in cui la mercede del mandatario sarebbe validamente stata pattuita in maniera forfetaria, senza perciò la possibilità di chiedere supplementi di mercede a dipendenza della quantità di lavoro svolta, con l’unica eccezione dell’onorario per la domanda di allacciamento delle canalizzazioni (fr. 400.--), prestazione ritenuta estranea al primo contratto.
Non essendo stata provata la negligenza dell’attrice nello svolgimento del mandato, essa potrebbe richiedere ai convenuti il saldo delle proprie spettanze per fr. 8’400.-- oltre interessi, somma per la quale è stata accolta la petizione.
E. Con l’appello in rassegna i convenuti chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, i convenuti non avrebbero opposto in compensazione i danni derivanti dall’inadempienza dell’attrice, questione da liquidare in separata sede, ma avrebbero per contro unicamente chiesto la riduzione della di lei mercede a seguito del suo mancato o cattivo adempimento.
L’istruttoria della causa avrebbe evidenziato le inadempienze dell’attrice in tutte le fasi del mandato: redazione dei capitolati, controllo del cantiere, allestimento dei computi, verifiche della liquidazione e preavvisi di pagamento.
Non sarebbe infine dovuto l’importo di fr. 400.-- per la domanda di allacciamento delle canalizzazioni, prestazione da ritenere compresa in quelle da eseguire contro la mercede stabilita a forfait.
F. Delle osservazioni 2 settembre 1996 dell’attrice, nelle quali essa postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Non vi è contestazione del fatto che alla presente fattispecie tornino applicabili le norme del CO sul contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).
Secondo l’art. 394 cpv. 3 CO al mandatario è dovuta una mercede allorché essa è stata stipulata (in concreto fr. 13’000.--, fatto salvo il contenzioso sull’aumento di fr. 400.-- ammesso dal Pretore), o se essa è voluta dall’uso.
Se, come nella specie, vi sono tempestive contestazioni circa la qualità dei servigi del mandatario, deducibili in concreto dall’anticipata rescissione del contratto ad opera del mandante, l’accoglimento della pretesa per onorari è condizionato alla dimostrazione da parte del mandatario della correttezza del suo adempimento (Fellmann, Berner Kommentar, n. 488 ad art. 394 CO).
Il mandatario, in altri termini, non può pretendere la propria retribuzione se non nella misura in cui i suoi servigi siano utilizzabili per il mandante, mentre per il resto deve accettare di vedersi ridurre il proprio onorario (Rep. 1970, pag. 212; Fellmann, opera citata, n. 498, 502).
Stante il conseguimento del risultato auspicato con l’attività del mandante, proprio per mantenere l’auspicata equivalenza delle prestazioni contrattuali si deve di principio ammettere l’intera pretesa per onorari del mandatario.
Da questa soluzione si potrebbe derogare qualora il nondimeno utilizzabile compimento dell’attività di mandatario avesse arrecato dei danni al mandante. In tal caso sarebbe infatti nuovamente perturbato il rapporto di equivalenza con l’obbligo al pieno pagamento della mercede, e l’equivalenza (fermo restando perciò l’obbligo al pagamento dell’onorario) sarebbe ristabilita accordando al mandante il risarcimento di tale danno (Fellmann, opera citata, n. 504 ad art. 394 CO).
Se non che, nel caso di specie i convenuti rinunciano esplicitamente ad avanzare pretese di risarcimento degli asseriti danni, riservandosi di procedere in separata sede (appello, punto 15, pag. 6 e 7).
Dovendosi di conseguenza ammettere in questa sede che i servigi della mandataria sono risultati utilizzabili per i mandanti, e non potendosi ritenere, già solo per motivi procedurali, che da essi sia derivato loro danno, non vi è motivo perché i mandanti non paghino la retribuzione pattuita e profittino di asserite carenze o del conflitto con la mandataria per arricchirsi a sue spese (Rep. citato, pag. 212).
Non si può in effetti disattendere che tale prestazione non presenta alcuna particolarità per rapporto a tutte le altre necessarie al compimento della direzione dei lavori tale da giustificarne la separata retribuzione.
Né l’estraneità di tale prestazione a quelle ordinarie di direzione lavori può essere dedotta, come fa a torto il Pretore, da una non meglio precisata prassi in materia o dal fatto che essa non sia stata indicata nel doc. B: a non averne dubbi (ed infatti vi è sottolineatura nel documento B) il contratto riguardava tutte le necessarie prestazioni di direzione lavori, di cui solo le principali sono state di seguito indicate, senza che da ciò si potesse o dovesse in buona fede inferire l’esclusione di quelle non menzionate (analogo: II CCA 15 marzo 1996 in re R. SA/F.).
Il fatto che la fattura per le prestazioni in questione (doc. M2) sia stata presentata in immediata reazione alla decisione dei mandanti di recedere dal contratto costituisce inoltre indizio della sua natura ritorsiva, a migliore riprova del convincimento che la pretesa sia da respingere.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame, senza che ciò influisca sul riparto di spese e ripetibili operato dal Pretore.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 28 maggio 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 aprile 1996 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente:
e __________, sono condannati a pagare in solido a __________, fr. 8’000.-- oltre interessi al 5% dal 3 giugno 1987.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dai convenuti, restano a loro carico per 19/20 e per 1/20 sono a carico dell’attrice, alla quale i convenuti in solido rifonderanno complessivi fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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