AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.121
Data decisione, Autorità:
26.09.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00121
Lugano
26 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.303 (inc. n. 1889) della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione
3 giugno 1987 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 13’900.--
oltre interessi a titolo di onorario del mandatario;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 10 aprile 1996 ha accolto per fr. 8’400.-- oltre
interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 28 maggio 1996 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni 2 settembre 1996 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice
nel corso del 1986 su richiesta dei convenuti ha eseguito la direzione dei
lavori di costruzione della loro casa di abitazione di __________, per la quale
era stato pattuito un onorario forfetario di fr. 13’000.--.
Stante
il pagamento di soli fr. 5’000.-- e l’effettuazione di numerose prestazioni non
previste nell’accordo iniziale, con la presente causa l’attrice procede per
l’incasso del saldo a sua mente dovutole di fr. 13’900.-- oltre interessi.
B. In
sede di risposta i convenuti si sono opposti alla petizione adducendo gravi
inadempienze della mandataria, tali da provocare la rescissione anticipata del
mandato e che avrebbero avuto per conseguenza l’esecuzione di un’opera
gravemente difettosa da parte dell’appaltatrice __________ e il superamento del
preventivo, nondimeno colpevolmente avallato dall’attrice.
Del
tutto infondate sarebbero comunque le pretese supplementari della procedente.
C. Le
parti hanno nel seguito mantenuto tutte le rispettive tesi ed domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nella
giudizio impugnato il Pretore ha ritenuto l’esistenza tra le parti di un
contratto di mandato in cui la mercede del mandatario sarebbe validamente stata
pattuita in maniera forfetaria, senza perciò la possibilità di chiedere
supplementi di mercede a dipendenza della quantità di lavoro svolta, con
l’unica eccezione dell’onorario per la domanda di allacciamento delle
canalizzazioni (fr. 400.--), prestazione ritenuta estranea al primo contratto.
Non
essendo stata provata la negligenza dell’attrice nello svolgimento del mandato,
essa potrebbe richiedere ai convenuti il saldo delle proprie spettanze per fr.
8’400.-- oltre interessi, somma per la quale è stata accolta la petizione.
E. Con
l’appello in rassegna i convenuti chiedono la riforma della sentenza pretorile
nel senso di respingere la petizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, i convenuti non avrebbero opposto in
compensazione i danni derivanti dall’inadempienza dell’attrice, questione da
liquidare in separata sede, ma avrebbero per contro unicamente chiesto la
riduzione della di lei mercede a seguito del suo mancato o cattivo adempimento.
L’istruttoria
della causa avrebbe evidenziato le inadempienze dell’attrice in tutte le fasi
del mandato: redazione dei capitolati, controllo del cantiere, allestimento dei
computi, verifiche della liquidazione e preavvisi di pagamento.
Non
sarebbe infine dovuto l’importo di fr. 400.-- per la domanda di allacciamento
delle canalizzazioni, prestazione da ritenere compresa in quelle da eseguire
contro la mercede stabilita a forfait.
F. Delle
osservazioni 2 settembre 1996 dell’attrice, nelle quali essa postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
-
Non
vi è contestazione del fatto che alla presente fattispecie tornino applicabili
le norme del CO sul contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).
-
Secondo
l’art. 394 cpv. 3 CO al mandatario è dovuta una mercede allorché essa è stata
stipulata (in concreto fr. 13’000.--, fatto salvo il contenzioso sull’aumento
di fr. 400.-- ammesso dal Pretore), o se essa è voluta dall’uso.
Se,
come nella specie, vi sono tempestive contestazioni circa la qualità dei
servigi del mandatario, deducibili in concreto dall’anticipata rescissione del
contratto ad opera del mandante, l’accoglimento della pretesa per onorari è
condizionato alla dimostrazione da parte del mandatario della correttezza del
suo adempimento (Fellmann, Berner Kommentar, n. 488 ad art. 394 CO).
Il
mandatario, in altri termini, non può pretendere la propria retribuzione se non
nella misura in cui i suoi servigi siano utilizzabili per il mandante, mentre
per il resto deve accettare di vedersi ridurre il proprio onorario (Rep.
1970, pag. 212; Fellmann, opera citata, n. 498, 502).
- Nel
caso di specie il criterio di giudizio costituito dall’utilità per il mandante
dei servigi del mandatario non giova alle tesi dei convenuti: è infatti
pacifico che la direzione lavori effettuata dalla ditta attrice ha condotto
alla costruzione della casa -né i convenuti, a dispetto delle generiche
critiche mosse, hanno potuto sostenere il contrario-, con il che il risultato
perseguito con il mandato è indubbiamente stato ottenuto.
Stante
il conseguimento del risultato auspicato con l’attività del mandante, proprio
per mantenere l’auspicata equivalenza delle prestazioni contrattuali si deve di
principio ammettere l’intera pretesa per onorari del mandatario.
-
Da
questa soluzione si potrebbe derogare qualora il nondimeno utilizzabile
compimento dell’attività di mandatario avesse arrecato dei danni al mandante.
In tal caso sarebbe infatti nuovamente perturbato il rapporto di equivalenza
con l’obbligo al pieno pagamento della mercede, e l’equivalenza (fermo restando
perciò l’obbligo al pagamento dell’onorario) sarebbe ristabilita accordando al
mandante il risarcimento di tale danno (Fellmann, opera citata, n. 504
ad art. 394 CO).
-
Se
non che, nel caso di specie i convenuti rinunciano esplicitamente ad avanzare
pretese di risarcimento degli asseriti danni, riservandosi di procedere in
separata sede (appello, punto 15, pag. 6 e 7).
Dovendosi
di conseguenza ammettere in questa sede che i servigi della mandataria sono
risultati utilizzabili per i mandanti, e non potendosi ritenere, già solo per
motivi procedurali, che da essi sia derivato loro danno, non vi è motivo perché
i mandanti non paghino la retribuzione pattuita e profittino di asserite
carenze o del conflitto con la mandataria per arricchirsi a sue spese (Rep.
citato, pag. 212).
- Nella
disamina della quantificazione della mercede può tuttavia trovare accoglienza
la doglianza dei convenuti, secondo cui l’importo di fr. 400.-- per il lavoro
svolto nell’ambito dell’allacciamento della costruenda casa alla rete fognaria
sarebbe da ritenere incluso nel forfait iniziale.
Non
si può in effetti disattendere che tale prestazione non presenta alcuna particolarità
per rapporto a tutte le altre necessarie al compimento della direzione dei
lavori tale da giustificarne la separata retribuzione.
Né
l’estraneità di tale prestazione a quelle ordinarie di direzione lavori può
essere dedotta, come fa a torto il Pretore, da una non meglio precisata prassi
in materia o dal fatto che essa non sia stata indicata nel doc. B: a non averne
dubbi (ed infatti vi è sottolineatura nel documento B) il contratto riguardava
tutte le necessarie prestazioni di direzione lavori, di cui solo le principali
sono state di seguito indicate, senza che da ciò si potesse o dovesse in buona
fede inferire l’esclusione di quelle non menzionate (analogo: II CCA 15
marzo 1996 in re R. SA/F.).
Il
fatto che la fattura per le prestazioni in questione (doc. M2) sia stata
presentata in immediata reazione alla decisione dei mandanti di recedere dal
contratto costituisce inoltre indizio della sua natura ritorsiva, a migliore
riprova del convincimento che la pretesa sia da respingere.
Ne
segue il parziale accoglimento del gravame, senza che ciò influisca sul riparto
di spese e ripetibili operato dal Pretore.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E
PRONUNCIA
I. L’appello
28 maggio 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 aprile 1996 della Pretura di Mendrisio-Sud è
riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
e __________, sono condannati a pagare in solido a __________, fr. 8’000.--
oltre interessi al 5% dal 3 giugno 1987.
- Invariato.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dai convenuti, restano a loro carico per 19/20 e per 1/20 sono a
carico dell’attrice, alla quale i convenuti in solido rifonderanno complessivi
fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster