AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1996.124
Data decisione, Autorità:
23.08.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00124
Lugano
23 agosto 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. n. DI.96.102
della Pretura di Locarno-Campagna in materia di contratto di locazione,
promossa con istanza 1° aprile 1996 da
(studio
legale __________)
contro
(avv.
__________)
cui gli
istanti hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 8’390.-- oltre
accessori e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 785.-- oltre
accessori a titolo di indebito arricchimento;
Istanza avversata
dal convenuto, che ne ha chiesto la reiezione;
E ora
sull’eccezione di cosa giudicata sollevata dal convenuto e accolta dal Pretore
con la sentenza 23 maggio 1996, che conseguentemente ha respinto l’istanza;
Appellanti
gli istanti, che con atto di appello del 4 giugno 1996 chiedono la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione;
Mentre
il convenuto con osservazioni e appello adesivo dell’8 luglio 1996 chiede la
reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con il quale
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere anche
l’eccezione di perenzione dell’azione.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
convenuto dal 1° maggio 1991 ha concesso in locazione agli istanti la casa unifamiliare
di cui al numero civico __________ di via __________ a __________ per la durata
minima di 5 anni e contro un canone annuo iniziale di fr. 30’000.-- da indicizzare.
B. Il
23 febbraio 1994 gli istanti, invocando l’art. 266g CO, hanno disdetto il
contratto per motivi gravi per il 31 marzo 1994 e hanno chiesto il pagamento di
fr. 23’968.-- per determinati lavori di miglioria da loro effettuati (doc. FF).
C. La
questione è stata sottoposta all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Locarno.
In
occasione dell’udienza del 24 marzo 1994 (doc. MM), nel corso della quale le pretese
pecuniarie dei qui istanti erano lievitate a fr. 31’686.--, è stata proposta
una transazione del seguente tenore:
“all’istante
è concessa la disdetta per la fine del mese di giugno 1994, gli istanti
rinunciano a tutte le loro pretese pecuniarie.”
Il
locatore ha aderito alla proposta con scritto del 25 marzo (doc. NN) e i
conduttori con lettera 1° aprile (doc. 8).
D. Il
30 giugno 1994 il convenuto ha avviato la procedura esecutiva per l’incasso dei
canoni del periodo gennaio-giugno 1994, rimasti impagati.
Ritenuti
i versamenti effettuati dai conduttori in quel periodo per complessivi fr.
7’180.--, è stata posta in esecuzione la somma di fr. 8’390.-- oltre accessori
(doc. SS).
Con
sentenze 9 settembre 1994, il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha
pronunciato il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai conduttori
ai precetti esecutivi in questione.
E. Gli
istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione di Locarno (doc. D), ed in
seguito hanno chiesto alla Pretura di Lugano, sezione 2, il disconoscimento del
loro debito.
L’istante
ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, eccezione che il Pretore
ha accolto.
L’appello
degli istanti contro tale decisione è stato dichiarato tardivo dalla sentenza
18 marzo 1996 di questa Camera, che ha comunque stabilito che in applicazione dell’art.
139 CO l’azione di disconoscimento avrebbe potuto essere riproposta entro 10
giorni avanti al giudice competente.
F. Il
1° aprile 1996 gli istanti hanno chiesto il disconoscimento del loro debito di
fr. 8’390.--, adducendo che la riconsegna dell’ente locato sarebbe avvenuta già
il 13 maggio 1994, con il che il canone sarebbe dovuto solo fino a quella data,
mentre il residuo di fr. 4’706.80 sarebbe da compensare con spese e danni
subiti dagli istanti a causa dello scioglimento anticipato del contratto.
I
convenuti sarebbero inoltre da condannare alla rifusione di fr. 785.-- pagati
al solo scopo di evitare un imminente pignoramento (doc. G e H).
G. All’udienza
del 7 maggio 1996 il convenuto si è opposto all’istanza.
Essa
non sarebbe proponibile in quanto introdotta unicamente il 1° aprile 1996 a
fronte di un termine scadente già il 7 dicembre 1995.
Vi
osterebbe inoltre l’eccezione di cosa giudicata, stante la transazione del 24
marzo 1994.
In
ogni caso, l’iniziativa degli istanti sarebbe ampiamente infondata anche nel
merito.
H. Nel
giudizio impugnato il Pretore ha dapprima negato la perenzione del diritto di
proporre l’azione di disconoscimento per il fatto che, a prescindere da altre
considerazioni, il Pretore incompetente, adito erroneamente degli istanti,
avrebbe dovuto d’ufficio trasmettere la causa al giudice competente, con il che
la prima azione proposta dagli istanti avrebbe ottenuto l’effetto di
salvaguardare il termine previsto dalla LEF.
Sarebbe
per contro da ammettere l’eccezione di cosa giudicata, avendo la transazione
conclusa avanti all’Ufficio di conciliazione risolto anche le questioni qui
sollevate dagli istanti, e meglio la data di risoluzione del contratto,
positivamente accertata al 30 giugno 1994, e le varie pretese compensatorie
addotte.
Dal
che la reiezione dell’istanza.
I. Delle
motivazioni dell’appello principale e delle argomentazioni del resistente si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
L. Con
l’appello adesivo il convenuto postula la riforma del giudizio impugnato nel senso
di ammettere anche l’eccezione di perenzione dell’azione.
Il
Pretore nella disamina della tematica si sarebbe erroneamente dipartito sia
dalla sentenza 24 novembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, che da
quella del 18 marzo 1996 di questa Camera, regolarmente cresciuta in giudicato.
Vero
sarebbe invece che a fronte di un termine per l’introduzione dell’azione di disconoscimento
avanti al Pretore di Locarno-Campagna scadente il 7 dicembre 1995, la stessa
sarebbe stata incoata solo il 1° aprile 1996, e perciò tardivamente.
M. Anche
delle osservazioni del 29 luglio 1996 degli istanti, che chiedono la reiezione
dell’appello adesivo, sarà detto più avanti.
Considerato
in diritto: 1. L’art.
109 CPC, dal titolo marginale “Giudicati”, prevede che la sentenza fa stato fra
le parti e i loro successori a titolo universale.
Per
principio la forza di cosa giudicata di una sentenza è limitata al suo dispositivo
e non include anche le motivazioni che hanno condotto a quel risultato (II
CCA 14 ottobre 1992 in re O./G.; I CCA 21 gennaio 1989 in re W. e llcc./B.;
Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura
civile ticinese, pag. 130; Walder, Zivilprozessrecht, 3. edizione, n. 20
ad § 26; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 288 e segg.; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, pag. 364 e 365).
Il
medesimo principio vale anche qualora in un precedente giudizio sia stata esaminata
un’eccezione di compensazione sollevata da una delle parti: se la stessa viene
respinta nel primo giudizio -non importa se in ordine o nel merito- essa può
nondimeno essere riproposta in un’eventuale seconda procedura essendo la prima
decisione su di essa unicamente una motivazione, che non cresce in giudicato,
attinente al dispositivo su una diversa domanda, ovvero quella che si vorrebbe
inibire con l’eccezione; se l’eccezione viene per contro accolta nel primo
giudizio, essa può ugualmente essere riproposta senza che vi osti la forza di
cosa giudicata, ma in tal caso essa verrà respinta per il semplice motivo che
la pretesa da compensare si è già estinta per effetto del diritto materiale
federale (art. 120 CO; II CCA 17 giugno 1994 in re F./C. e llcc, 21
luglio 1994 in re F. e llcc/S. e llcc.).
- Nella
presente fattispecie, la prima procedura, ossia quella conclusasi con la transazione
24 marzo 1994 avanti all’Ufficio di conciliazione di Locarno, verteva sulle seguenti
questioni:
-
possibilità
per i qui istanti di disdire il contratto di locazione per motivi gravi con
effetto al 31 marzo 1994;
-
esistenza
di un credito in favore degli istanti di fr. 31’686.-- in conseguenza
di lavori di miglioria da loro effettuati.
Le
domande di giudizio nella procedura che ci occupa sono invece le seguenti:
-
accertamento
dell’inesistenza del credito residuo del convenuto di fr. 8’390.-- per le
pigioni del periodo gennaio- giugno 1994;
-
restituzione
di un importo di fr. 785.-- pagato dagli istanti nell’ambito
dell’esecuzione __________;
-
condanna
del convenuto al pagamento di un maggior importo, da quantificare dal perito
giudiziario, a titolo di indennizzo ex art. 260 cpv.
3 CO (istanza 1° aprile 1996, punto 6, pag. 9; richiesta di condanna n. 2,
pag. 10).
Di
queste domande, solo l’ultima risulta essere già stata oggetto di giudizio
nella prima procedura e non può perciò essere riproposta.
Le
questioni a sapere se siano dovuti i canoni posti in esecuzione dal convenuto,
e se debba essere restituito l’importo di fr. 785.-- sono per contro nuove e
perciò esse, indipendentemente dal fatto che le motivazioni a loro sostegno
siano o meno già state sollevate in altre procedure, devono di principio essere
esaminate.
Ne
consegue perciò, entro questi limiti, il parziale accoglimento dell’appello
principale.
- Quo
all’appello adesivo, va preliminarmente rilevato che la sua ricevibilità
dipende dall’accoglimento dell’appello principale.
Infatti,
nella misura in cui l’appello principale viene respinto, e di conseguenza viene
sancita la reiezione dell’istanza in virtù della forza di cosa giudicata, non
vi è alcun interesse degno di protezione a che l’autorità di ricorso si chini
sulle altre eccezioni del convenuto.
All’appello
adesivo, in altri termini, non si fa riscontro alcun gravamen, non avendo
l’appellante ricevuto pregiudizio alcuno dalla decisione impugnata, e non
potendo egli perciò impugnare un dispositivo che già gli è favorevole per
contestare una delle motivazioni della sentenza (II CCA 14 ottobre 1992
in re O./G.; Anastasi, opera citata, pag. 129 e segg.).
Stante
in concreto il parziale accoglimento dell’appello principale, è il caso, per
quelle domande degli istanti ritenute ammissibili, di esaminare l’eccezione di
perenzione.
- Nell’ambito
di tale esame, non si può prescindere dal ravvisare una contraddizione di fondo
nelle argomentazioni del ricorrente: da una parte egli rimprovera al Pretore di
volersi scostare dal contenuto della sentenza 18 marzo 1996 di questa Camera,
della cui crescita in giudicato egli dà peraltro atto, salvo poi ripetere egli
stesso siffatto comportamento nell’affermare la perenzione dell’azione, quando
questa Camera ha invece esplicitamente rammentato l’esistenza di un termine ex art.
139 CO per la sua valida introduzione, termine in concreto ossequiato.
In
questa sede non è opportuno e neppure necessario ridiscutere i motivi che hanno
condotto questa Camera alla decisione di accordare tale termine, ma si può
senz’altro evidenziare il chiaro problema di buona fede processuale sorto in
conseguenza dell’errata applicazione da parte del Pretore delle norme relative
alla procedura ordinaria ad una fattispecie da derimere invece secondo la
procedura in materia di locazione prevista dagli art. 404 e segg. CPC. In altre
parole, stante l’errore del Pretore, al quale l’appellante adesivo si è
peraltro adagiato introducendo la risposta scritta 26 gennaio 1995 secondo i
canoni della procedura ordinaria, sarebbe stato urtante dal profilo della buona
fede processuale negare ai procedenti la possibilità di riproporre l’azione di
disconoscimento in conseguenza della tardività dell’appello.
Del
resto, al medesimo risultato della reiezione dell’appello adesivo (e quindi
della ricevibilità dell’istanza) si giunge anche in base alla considerazione,
di natura procedurale, secondo cui l’appello adesivo medesimo risulta sul tema
carente nelle argomentazioni di fatto e di diritto.
Il
convenuto si è infatti limitato a definire “stravagante” la motivazione addotta
dal Pretore (appello adesivo, pag. 6), ma in pratica non l’ha discussa,
eccezion fatta per un’errata invocazione dell’art. 129 CPC (manifestamente inconferente
in una fattispecie come quella in esame retta dal diritto federale), e per il
rilievo -che, come detto, vale però anche per l’appello adesivo- del fatto che
la sentenza pretorile collide nelle sue motivazioni con quella di questa
Camera.
- Nei
considerandi delle osservazioni all’appello adesivo gli istanti formulano domanda
intersecazione ai sensi dell’art. 68 cpv. 3 CPC nei confronti di parte del
secondo periodo della premessa di cui alla pag. 3 delle osservazioni
all’appello principale, che recita nella parte incriminata:
“...e
costituisce un classico esempio di come un debitore possa -ovviamente con il
concorso di un legale verosimilmente sotto occupato- abusare delle istituzioni
fornite dallo stato di diritto per venir meno ai propri obblighi...”.
La
richiesta è fondata, in quanto il periodo in questione è senza dubbio da ritenere
inutilmente polemico ed ingiurioso, in particolare nei confronti del
patrocinatore degli istanti (fattispecie analoga in: Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 68, n. 11).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
4 giugno 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 maggio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna, è
riformata nel modo seguente:
- L’eccezione
di cosa giudicata è parzialmente accol- ta.
Di
conseguenza è respinta la domanda di cui al petito n. 2 dell’istanza 1°
aprile 1996 nella misura in cui postula la condanna del convenuto al pagamen- to
di una somma di denaro ex art. 260 cpv. 3 CO, da
quantificare dal perito giudiziario.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese, da anti- cipare dagli istanti,
restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del
convenuto, che rifonderà agli istanti
complessivi fr. 500.-- per parte di ripe- tibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono a
carico del convenuto, che rifonderà agli istanti complessivi fr. 250.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. L’appello
adesivo 8 luglio 1996 di __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il
convenuto rifonderà agli istanti fr. 400.-- per ripetibili dell’appello
adesivo.
V. E’
intersecata la frase di cui alle righe 4-7 di pag. 3 delle osservazioni del
convenuto, citata al considerando 5.
VI. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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