AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.124
Data decisione, Autorità: 23.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00124
Lugano 23 agosto 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. n. DI.96.102 della Pretura di Locarno-Campagna in materia di contratto di locazione, promossa con istanza 1° aprile 1996 da
(studio legale __________)
contro
(avv. __________)
cui gli istanti hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 8’390.-- oltre accessori e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 785.-- oltre accessori a titolo di indebito arricchimento;
Istanza avversata dal convenuto, che ne ha chiesto la reiezione;
E ora sull’eccezione di cosa giudicata sollevata dal convenuto e accolta dal Pretore con la sentenza 23 maggio 1996, che conseguentemente ha respinto l’istanza;
Appellanti gli istanti, che con atto di appello del 4 giugno 1996 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione;
Mentre il convenuto con osservazioni e appello adesivo dell’8 luglio 1996 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con il quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere anche l’eccezione di perenzione dell’azione.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Il convenuto dal 1° maggio 1991 ha concesso in locazione agli istanti la casa unifamiliare di cui al numero civico __________ di via __________ a __________ per la durata minima di 5 anni e contro un canone annuo iniziale di fr. 30’000.-- da indicizzare.
B. Il 23 febbraio 1994 gli istanti, invocando l’art. 266g CO, hanno disdetto il contratto per motivi gravi per il 31 marzo 1994 e hanno chiesto il pagamento di fr. 23’968.-- per determinati lavori di miglioria da loro effettuati (doc. FF).
C. La questione è stata sottoposta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno.
In occasione dell’udienza del 24 marzo 1994 (doc. MM), nel corso della quale le pretese pecuniarie dei qui istanti erano lievitate a fr. 31’686.--, è stata proposta una transazione del seguente tenore:
“all’istante è concessa la disdetta per la fine del mese di giugno 1994, gli istanti rinunciano a tutte le loro pretese pecuniarie.”
Il locatore ha aderito alla proposta con scritto del 25 marzo (doc. NN) e i conduttori con lettera 1° aprile (doc. 8).
D. Il 30 giugno 1994 il convenuto ha avviato la procedura esecutiva per l’incasso dei canoni del periodo gennaio-giugno 1994, rimasti impagati.
Ritenuti i versamenti effettuati dai conduttori in quel periodo per complessivi fr. 7’180.--, è stata posta in esecuzione la somma di fr. 8’390.-- oltre accessori (doc. SS).
Con sentenze 9 settembre 1994, il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai conduttori ai precetti esecutivi in questione.
E. Gli istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione di Locarno (doc. D), ed in seguito hanno chiesto alla Pretura di Lugano, sezione 2, il disconoscimento del loro debito.
L’istante ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, eccezione che il Pretore ha accolto.
L’appello degli istanti contro tale decisione è stato dichiarato tardivo dalla sentenza 18 marzo 1996 di questa Camera, che ha comunque stabilito che in applicazione dell’art. 139 CO l’azione di disconoscimento avrebbe potuto essere riproposta entro 10 giorni avanti al giudice competente.
F. Il 1° aprile 1996 gli istanti hanno chiesto il disconoscimento del loro debito di fr. 8’390.--, adducendo che la riconsegna dell’ente locato sarebbe avvenuta già il 13 maggio 1994, con il che il canone sarebbe dovuto solo fino a quella data, mentre il residuo di fr. 4’706.80 sarebbe da compensare con spese e danni subiti dagli istanti a causa dello scioglimento anticipato del contratto.
I convenuti sarebbero inoltre da condannare alla rifusione di fr. 785.-- pagati al solo scopo di evitare un imminente pignoramento (doc. G e H).
G. All’udienza del 7 maggio 1996 il convenuto si è opposto all’istanza.
Essa non sarebbe proponibile in quanto introdotta unicamente il 1° aprile 1996 a fronte di un termine scadente già il 7 dicembre 1995.
Vi osterebbe inoltre l’eccezione di cosa giudicata, stante la transazione del 24 marzo 1994.
In ogni caso, l’iniziativa degli istanti sarebbe ampiamente infondata anche nel merito.
H. Nel giudizio impugnato il Pretore ha dapprima negato la perenzione del diritto di proporre l’azione di disconoscimento per il fatto che, a prescindere da altre considerazioni, il Pretore incompetente, adito erroneamente degli istanti, avrebbe dovuto d’ufficio trasmettere la causa al giudice competente, con il che la prima azione proposta dagli istanti avrebbe ottenuto l’effetto di salvaguardare il termine previsto dalla LEF.
Sarebbe per contro da ammettere l’eccezione di cosa giudicata, avendo la transazione conclusa avanti all’Ufficio di conciliazione risolto anche le questioni qui sollevate dagli istanti, e meglio la data di risoluzione del contratto, positivamente accertata al 30 giugno 1994, e le varie pretese compensatorie addotte.
Dal che la reiezione dell’istanza.
I. Delle motivazioni dell’appello principale e delle argomentazioni del resistente si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
L. Con l’appello adesivo il convenuto postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere anche l’eccezione di perenzione dell’azione.
Il Pretore nella disamina della tematica si sarebbe erroneamente dipartito sia dalla sentenza 24 novembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, che da quella del 18 marzo 1996 di questa Camera, regolarmente cresciuta in giudicato.
Vero sarebbe invece che a fronte di un termine per l’introduzione dell’azione di disconoscimento avanti al Pretore di Locarno-Campagna scadente il 7 dicembre 1995, la stessa sarebbe stata incoata solo il 1° aprile 1996, e perciò tardivamente.
M. Anche delle osservazioni del 29 luglio 1996 degli istanti, che chiedono la reiezione dell’appello adesivo, sarà detto più avanti.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 109 CPC, dal titolo marginale “Giudicati”, prevede che la sentenza fa stato fra le parti e i loro successori a titolo universale.
Per principio la forza di cosa giudicata di una sentenza è limitata al suo dispositivo e non include anche le motivazioni che hanno condotto a quel risultato (II CCA 14 ottobre 1992 in re O./G.; I CCA 21 gennaio 1989 in re W. e llcc./B.; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 130; Walder, Zivilprozessrecht, 3. edizione, n. 20 ad § 26; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 288 e segg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, pag. 364 e 365).
Il medesimo principio vale anche qualora in un precedente giudizio sia stata esaminata un’eccezione di compensazione sollevata da una delle parti: se la stessa viene respinta nel primo giudizio -non importa se in ordine o nel merito- essa può nondimeno essere riproposta in un’eventuale seconda procedura essendo la prima decisione su di essa unicamente una motivazione, che non cresce in giudicato, attinente al dispositivo su una diversa domanda, ovvero quella che si vorrebbe inibire con l’eccezione; se l’eccezione viene per contro accolta nel primo giudizio, essa può ugualmente essere riproposta senza che vi osti la forza di cosa giudicata, ma in tal caso essa verrà respinta per il semplice motivo che la pretesa da compensare si è già estinta per effetto del diritto materiale federale (art. 120 CO; II CCA 17 giugno 1994 in re F./C. e llcc, 21 luglio 1994 in re F. e llcc/S. e llcc.).
possibilità per i qui istanti di disdire il contratto di locazione per motivi gravi con effetto al 31 marzo 1994;
esistenza di un credito in favore degli istanti di fr. 31’686.-- in conseguenza di lavori di miglioria da loro effettuati.
Le domande di giudizio nella procedura che ci occupa sono invece le seguenti:
accertamento dell’inesistenza del credito residuo del convenuto di fr. 8’390.-- per le pigioni del periodo gennaio- giugno 1994;
restituzione di un importo di fr. 785.-- pagato dagli istanti nell’ambito dell’esecuzione __________;
condanna del convenuto al pagamento di un maggior importo, da quantificare dal perito giudiziario, a titolo di indennizzo ex art. 260 cpv. 3 CO (istanza 1° aprile 1996, punto 6, pag. 9; richiesta di condanna n. 2, pag. 10).
Di queste domande, solo l’ultima risulta essere già stata oggetto di giudizio nella prima procedura e non può perciò essere riproposta.
Le questioni a sapere se siano dovuti i canoni posti in esecuzione dal convenuto, e se debba essere restituito l’importo di fr. 785.-- sono per contro nuove e perciò esse, indipendentemente dal fatto che le motivazioni a loro sostegno siano o meno già state sollevate in altre procedure, devono di principio essere esaminate.
Ne consegue perciò, entro questi limiti, il parziale accoglimento dell’appello principale.
Infatti, nella misura in cui l’appello principale viene respinto, e di conseguenza viene sancita la reiezione dell’istanza in virtù della forza di cosa giudicata, non vi è alcun interesse degno di protezione a che l’autorità di ricorso si chini sulle altre eccezioni del convenuto.
All’appello adesivo, in altri termini, non si fa riscontro alcun gravamen, non avendo l’appellante ricevuto pregiudizio alcuno dalla decisione impugnata, e non potendo egli perciò impugnare un dispositivo che già gli è favorevole per contestare una delle motivazioni della sentenza (II CCA 14 ottobre 1992 in re O./G.; Anastasi, opera citata, pag. 129 e segg.).
Stante in concreto il parziale accoglimento dell’appello principale, è il caso, per quelle domande degli istanti ritenute ammissibili, di esaminare l’eccezione di perenzione.
In questa sede non è opportuno e neppure necessario ridiscutere i motivi che hanno condotto questa Camera alla decisione di accordare tale termine, ma si può senz’altro evidenziare il chiaro problema di buona fede processuale sorto in conseguenza dell’errata applicazione da parte del Pretore delle norme relative alla procedura ordinaria ad una fattispecie da derimere invece secondo la procedura in materia di locazione prevista dagli art. 404 e segg. CPC. In altre parole, stante l’errore del Pretore, al quale l’appellante adesivo si è peraltro adagiato introducendo la risposta scritta 26 gennaio 1995 secondo i canoni della procedura ordinaria, sarebbe stato urtante dal profilo della buona fede processuale negare ai procedenti la possibilità di riproporre l’azione di disconoscimento in conseguenza della tardività dell’appello.
Del resto, al medesimo risultato della reiezione dell’appello adesivo (e quindi della ricevibilità dell’istanza) si giunge anche in base alla considerazione, di natura procedurale, secondo cui l’appello adesivo medesimo risulta sul tema carente nelle argomentazioni di fatto e di diritto.
Il convenuto si è infatti limitato a definire “stravagante” la motivazione addotta dal Pretore (appello adesivo, pag. 6), ma in pratica non l’ha discussa, eccezion fatta per un’errata invocazione dell’art. 129 CPC (manifestamente inconferente in una fattispecie come quella in esame retta dal diritto federale), e per il rilievo -che, come detto, vale però anche per l’appello adesivo- del fatto che la sentenza pretorile collide nelle sue motivazioni con quella di questa Camera.
“...e costituisce un classico esempio di come un debitore possa -ovviamente con il concorso di un legale verosimilmente sotto occupato- abusare delle istituzioni fornite dallo stato di diritto per venir meno ai propri obblighi...”.
La richiesta è fondata, in quanto il periodo in questione è senza dubbio da ritenere inutilmente polemico ed ingiurioso, in particolare nei confronti del patrocinatore degli istanti (fattispecie analoga in: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 68, n. 11).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 4 giugno 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 maggio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza è respinta la domanda di cui al petito n. 2 dell’istanza 1° aprile 1996 nella misura in cui postula la condanna del convenuto al pagamen- to di una somma di denaro ex art. 260 cpv. 3 CO, da quantificare dal perito giudiziario.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del convenuto, che rifonderà agli istanti complessivi fr. 250.-- per ripetibili parziali di appello.
III. L’appello adesivo 8 luglio 1996 di __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà agli istanti fr. 400.-- per ripetibili dell’appello adesivo.
V. E’ intersecata la frase di cui alle righe 4-7 di pag. 3 delle osservazioni del convenuto, citata al considerando 5.
VI. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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