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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.125
Data decisione, Autorità: 12.09.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00125
Lugano 12 settembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1087 (inc. n. 988) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 18 settembre 1990 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dallo studio legale __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 8’948.20 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore, e l’iscrizione in via definitiva per tale importo di un’ipoteca legale dell’artigiano sul fondo n. __________ di __________, di proprietà delle convenute;
Domande avversate dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 15 maggio 1996 ha accolto;
Appellanti le convenute, che con atto di appello del 7 giugno 1996 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 6 settembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. L’attore nel corso del 1989 e del 1990 su richiesta delle convenute ha fornito e posato opere di riscaldamento e impianti sanitari nella loro casa di abitazione di __________.
Parte delle fatture da lui emesse nel corso dei lavori sarebbero state regolarmente pagate, mentre le ultime due, concernenti i lavori effettuati nel febbraio 1990, sarebbero rimaste scoperte, dal che la sospensione dei lavori e la presente causa.
B. Nella risposta del 7 gennaio 1991 le convenute si sono opposte alla petizione adducendo la difettosità delle opere eseguite e il fatto che le fatture emesse sarebbero eccessive.
Sospendendo i lavori l’attore avrebbe inoltre arrecato danno alle convenute, da compensare con l’eventuale suo credito.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che le parti non avrebbero stipulato un unico contratto di appalto globale per la totalità delle opere da eseguire, ma che l’attore avrebbe invece eseguito determinati lavori, da pagare di volta in volta. Con ciò, visto il mancato pagamento delle ultime due fatture, egli avrebbe lecitamente potuto rifiutare la fornitura di nuove opere, senza per questo commettere violazione contrattuale.
Quo ai pretesi difetti, gli stessi non sarebbero mai stati notificati, avendo le convenute addotto nell’unico scritto in atti altre motivazioni per resistere al pagamento. Nulla potrebbe di conseguenze essere addebitato all’attore per tale motivo, con il che la petizione sarebbe da accogliere.
D. Con l’appello le convenute chiedono la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Alle convenute non si potrebbe imputare la tardiva notifica dei difetti per il motivo che si sarebbe trattato di questioni specialistiche rilevabili solo da un tecnico, mentre le committenti avrebbero potuto unicamente sospettare, in forma generica, che qualcosa non funzionava, senza tuttavia potersi esprimere correttamente circa i difetti esistenti.
Proprio per questo motivo sarebbe stato incaricato il perito __________, e perciò solo con la presentazione del suo referto alle convenute, avvenuta alla fine di novembre del 1990, esse sarebbero state in grado di effettuare una completa notifica dei difetti, effettuata tempestivamente con l’inoltro della risposta di causa, il 7 gennaio 1991.
E. Delle altre argomentazioni delle appellanti, come pure delle osservazioni 6 settembre 1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO).
Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160).
Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S).
Questo perché anche nella per le convenute migliore delle ipotesi, ovvero quella in cui sarebbe realmente stata necessaria una perizia per accertare l’esistenza e la natura dei difetti, la loro notifica, avvenuta unicamente con l’allegato di risposta nella presente causa (appello, pag. 5), è comunque ampiamente tardiva.
La perizia dello studio tecnico __________ reca infatti la data del 15 novembre 1990 (doc. 1), e non vi è motivo per ritenere che essa sia giunta in possesso delle convenute già nei giorni immediatamente successivi tale data.
Ma anche se essa fosse stata conosciuta dalle committenti solo “verso la fine del mese di novembre 1990”, come da loro sostenuto nell’appello (pag. 5), la notifica effettuata il 7 gennaio 1991, dopo circa 40 giorni, sarebbe in ogni caso intempestiva.
In un’occasione è stata lasciata aperta la questione a sapere se in particolari circostanze una notifica di difetti evidenti effettuata a 10-12 giorni dalla consegna dell’opera potesse essere tenuta per tempestiva (II CCA 12 dicembre 1995 in re V./C.), mentre sicuramente tardiva è stata considerata la notifica effettuata a 20 giorni di distanza dalla scoperta del difetto (II CCA 7 gennaio 1992 in re Z./E.).
Ininfluente è infine -anche se le convenute non sollevano esplicitamente l’argomento- il fatto che esse siano venute a conoscenza dell’esistenza degli asseriti difetti solo nel corso della presente causa. Ciò non le autorizzava infatti ad attendere il termine di presentazione del prossimo allegato per notificare i difetti, dato che il breve termine di cui all’art. 367 CO non ha alcuna relazione con quelli più lunghi accordati ad altro fine dalla procedura cantonale (II CCA 8 maggio 1996 in re M./T.).
L’appello, siccome manifestamente infondato, deve perciò essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 7 giugno 1996 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dalle convenute, restano a loro carico.
Le convenute rifonderanno all’attore complessivi fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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