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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.130
Data decisione, Autorità: 29.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00130
Lugano 29 agosto 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.40 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 agosto 1995 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di risarcimento dipendente da contratto di assicurazione che il Pretore, con sentenza 13 maggio 1996, accogliendo la relativa eccezione sollevata dalla parte convenuta, ha respinto per perenzione del diritto fatto valere.
Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 17 giugno 1996, chiede che l’eccezione di perenzione venga respinta.
Mentre la controparte, con osservazioni 9 luglio 1996, postula la reiezione dell’appello e la conseguente conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
__________ procede nei confronti dell’__________ in forza di una cessione di pretese della massa nell’ambito del fallimento della ditta __________. Quest’ultima, titolare di una pellicceria, vantava infatti un credito di Fr. 214.010.- nei confronti della compagnia di assicurazioni a seguito di un furto di pellicce, preteso avvenuto il 5 dicembre 1990, tra le quali vi erano anche due capi, per un valore di Fr. 56’610.-, di proprietà dell’attrice.
Il formulario di cessione delle pretese della massa fallimentare porta la data del l’ 11 novembre 1992 ed una nota dell’ammini-strazione del fallimento nel senso che “il termine di prescrizione del credito scadrà il 5 dicembre 1992”.
Con scritto 16 novembre 1992 il patrocinatore dell’attrice ha chiesto all’assicurazione di rilasciargli una dichiarazione di rinuncia a far valere per il periodo di un anno il termine di prescrizione del credito e l’assicurazione, il 18 novembre successivo, ha confermato di rinunciare a sollevare l’eccezione di prescrizione fino al 5 dicembre 1993 con tutte le riserve in merito agli obblighi della Compagnia.
Il 26 novembre 1993 l’attrice ha presentato una domanda di esecuzione nei confronti della convenuta e l’UE di Ginevra ha fatto intimare, il 28 gennaio 1994, il relativo precetto esecutivo.
Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto l’eccezione e dichiarato perento l’eventuale diritto dell’attrice con la conseguenza della reiezione della petizione. In particolare il primo giudice ha ritenuto che la proroga del termine di prescrizione al 5 dicembre 1993 ha unicamente prorogato anche il termine di perenzione previsto dall’art. 28 delle CGA - e non lo ha annullato come pretenderebbe l’attrice - percui l’azione giudiziaria andava introdotta necessariamente entro questo termine: non avendolo fatto l’attrice ha perso la sua pretesa.
Delle osservazioni della controparte si dirà nel seguito dell’esposizione di diritto.
L’invocata ignoranza da parte dell’attrice, che la fa risalire anche all’amministrazione del fallimento che le ha ceduto la pretesa, dell’esistenza del termine di perenzione non può avere alcun influsso nei rapporti tra le parti rispettivamente nella situazione a sapere se tale termine sia stato prorogato in uno con quello di prescrizione - come afferma il Pretore -, sia stato soppresso - come sostiene l’attrice - oppure non sia stato rispettato già alla scadenza dei due anni dal sinistro senza alcun influsso della concessa proroga della prescrizione - come ritiene la parte convenuta -. Infatti spetta a chi ottiene la cessione preoccuparsi di avere le informazioni necessarie ed utili per il recupero del credito ed a chi cede la pretesa mettere a disposizione documenti e notizie (art. 170 cpv. 2 CO) salvo rispondere per violazione di questi obblighi (OR-Giersberger, art. 170 n. 14).
La clausola delle CGA attorno alla quale si discute non è sicuramente insolita (cfr. le CGA di varie compagnie di assicurazioni prodotte dalla convenuta; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 400) e del resto l’appellante più non riprende questo argomento ma nemmeno può essere considerata essa stessa, così come l’interpretazione datane dal Pretore nel caso concreto, sleale, e quindi da non proteggere, ai sensi dell’art. 8 LCSl. L’argomento dell’appellante nel senso che con la concessione della proroga di un anno del termine di prescrizione essa poteva comprendere che l’assicurazione rinunciava ad un qualsiasi presunto termine di perenzione è pretestuoso e fuori luogo per il sol fatto che l’attrice nemmeno sapeva dell’esistenza della clausola di perenzione e quindi non poteva, al proposito, pensare o confidare in nulla. La confusione nei rapporti tra le parti che l’appellante addebita alla modifica della clausola delle CGA così come intesa dal Pretore ha potuto eventualmente nascere in lei solo perché non si è preoccupata negligentemente di approfondire i termini e le condizioni del credito cedutole. L’avesse fatto, avrebbe coerentemente chiesto anche la proroga del termine di perenzione (possibile per accordo tra le parti: Maurer, op. cit., pag. 400 n. 1044) o si sarebbe affrettata ad introdurre la procedura giudiziaria.
La rinuncia alla perenzione può essere dedotta anche da atti concludenti (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band II, pag. 1140). L’appellante intravede tale situazione nel fatto che la convenuta ha rinunciato a far valere per un anno l’eccezione di prescrizione, in pratica prorogando di un altro anno il termine di prescrizione originario di due anni. Avesse rinunciato tout court a far valere la prescrizione si potrebbe anche ritenere che - stante la stretta connessione tra i due istituti (prescrizione e perenzione contenuti nella stessa clausola delle CGA) ed il fatto che il termine di perenzione contrattuale non può essere tale da contribuire a ridurre i termini di prescrizione legali - la Compagnia di assicurazioni, nulla dicendo al proposito, rinunciava anche alla possibilità di eccepire la perenzione. Ma la semplice proroga di un anno del termine di prescrizione, in assenza di qualsiasi accenno a quello di perenzione e per gli stessi motivi sopra ricordati, non può far concludere coerentemente che per la soluzione adottata dal Pretore. La sorte del termine di perenzione non può che coincidere con quello della prescrizione. Altre soluzioni sono improponibili. Quella prospettata dalla convenuta nel senso che la perenzione, nonostante la proroga del termine di prescrizione al 5 dicembre 1993, si sia già verificata il 5 dicembre 1992 (due anni dopo il preteso sinistro) è contraria alla buona fede e, fosse anche sostenibile con un puro ragionamento di diritto, rappresenta abuso. Quella dell’appellante è invece contraria alla logica dei comportamenti: non si vede per quale motivo prorogando il termine di prescrizione la convenuta avrebbe rinunciato a quello di perenzione. Come già evidenziato se il problema fosse stato evocato la stessa proroga di un anno sarebbe stata concessa per il termine di perenzione altrimenti la rinuncia, per quel periodo, alla prescrizione non avrebbe avuto alcun senso pratico.
Ci si può ancora chiedere se la Compagnia di assicurazioni tacendo dell’esistenza del termine di perenzione si sia messa in una situazione per la quale il sollevare l’eccezione rappresenti un abuso di diritto. La risposta è negativa. Infatti non spetta al debitore evocare le situazioni particolari del rapporto contrattuale nei confronti di una parte cessionaria del credito derivante da quel rapporto, parte alla quale, assieme al cedente, incombe l’obbligo di raccogliere ogni informazione necessaria alla corretta formulazione della pretesa, informazione che nel caso di specie era facilmente ottenibile.
Ne segue che solo la domanda in giudizio entro il 5 dicembre 1993 poteva impedire la perenzione (Sentenze dei tribunali svizzeri in materia d’assicurazione, XV, n. 70 pag. 357) l’interruzione della prescrizione attraverso la notifica del precetto esecutivo non giovando per il termine di perenzione.
La sentenza del Pretore deve cosi essere confermata.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 11 giugno 1996 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 600.-
b) emolumenti di cancelleria Fr. 50.-
totale Fr. 650.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 700.- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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