AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.134
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00134
Lugano 11 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. __________ della Pretura del distretto di Blenio, promossa con petizione 12 settembre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 34’386.70 oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera e risarcimento danni, domanda aumentata a fr. 44’061.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 4’496.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Il Pretore con sentenza 30 maggio 1996 ha accolto la petizione per fr. 20’493.40 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 24 giugno 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 1’086.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 19 agosto 1996 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui chiede la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 32’239.65 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice il 5 luglio 1990 (doc. A, B1, B2) ha appaltato al convenuto le opere da capomastro previste dal preventivo doc. C contro la mercede ivi indicata, calcolata in base a prezzi unitari, di fr. 47’366.--.
L’opera è stata verificata in contraddittorio e consegnata nel dicembre del 1990, l’attrice ha pagato acconti fino a concorrenza di fr. 40’000.-- (doc. B2 e B3).
B. Il 25 marzo 1991 l’attrice ha inviato al convenuto uno scritto raccomandato nel quale lamentava il fatto di non aver ancora ricevuto la sua fattura dopo che la verifica in contraddittorio aveva dimostrato l’inattendibilità del preventivo. Il convenuto veniva pertanto diffidato in primo luogo a trasmettere entro il 3 aprile la propria liquidazione, ed inoltre “a fissare un appuntamento sul cantiere per verificare i lavori mal eseguiti perciò inaccettabili” (doc. E).
Il doc. E si è incrociato con la fattura 23 marzo 1991 dell’attore di complessivi fr. 44’496.-- (doc. D), con la quale egli, dedotti gli acconti ricevuti, esponeva un saldo in proprio favore di fr. 4’496.--.
L’attrice ha nuovamente scritto al convenuto il 10 aprile 1991 (doc. F) per contestare la fattura ricevuta: vi sarebbero discordanze sulle misure, i prezzi unitari non corrisponderebbero a quelli del preventivo e vi figurerebbero lavori non eseguiti. Alla lettera era allegato un conteggio, secondo il quale la mercede del convenuto sarebbe di soli fr. 37’304.70.
Nel post scriptum annesso al conteggio l’attore veniva nuovamente invitato a fissare un appuntamento in loco per la verifica dei lavori male eseguiti “in quanto alcuni compromettono la stabilità della costruzione” (doc. F, ultima pagina).
Con lettera 16 aprile 1991 (doc. G) il convenuto ha respinto ogni addebito, sia al riguardo della sua fatturazione, che della qualità dell’opera fornita.
Con scritto 18 aprile 1991 l’attrice ha indicato al convenuto che “il lavoro mal eseguito è tuttora visibile e constatabile, la contestazione si riferisce alla parte portante del tetto, e precisamente dei correntini alcuni dei quali non appoggiano nemmeno sulla trave principale” (doc. H).
C. L’attrice nel marzo 1992 ha commissionato ad __________ l’allestimento di una perizia privata relativa ai difetti dell’opera (doc. N).
Sempre su richiesta dell’attrice, si è proceduto all’inizio del 1993 all’erezione di una perizia a futura memoria, costata complessi-vamente fr. 9’546.25 (doc. V4), e dalla quale -nella migliore delle ipotesi per la committente- risulterebbe l’esistenza di difetti eliminabili con una spesa di fr. 12’800.-- (cfr. complemento di perizia 1° aprile 1993).
D. Con la petizione l’attrice, adducendo la difettosità dell’opera, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 34’386.70, di cui fr. 12’800.-- per il minor valore dell’opera, fr. 500.-- per la rottura dei coppi sul colmo del tetto, fr. 4’000.-- per patrocinio preprocessuale, fr. 9’546.25 anticipati per la perizia a futura memoria e fr. 7’540.45 per gli interessi relativi al credito di costruzione.
E. Nella risposta dell’8 novembre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione, negando qualsivoglia inadempienza da parte sua e di conseguenza ogni richiesta della controparte.
L’attrice sarebbe invece debitrice del saldo di fr. 4’496.-- oltre interessi sulla fattura dell’attore, somma richiesta in via riconvenzionale.
F. L’attrice con allegato di data 7 dicembre 1994 si è opposta alla domanda riconvenzionale.
In sede di conclusioni essa ha rettificato la propria domanda condannatoria in fr. 34’515.15 oltre interessi, di cui fr. 2’695.30 di maggiori acconti pagati sulla mercede del convenuto (pag. 6), fr. 20’000.-- per il minor valore dell’opera (pag. 15), fr. 500.-- per i coppi (pag. 15), fr. 7’540.45 di interessi sul credito di costruzione (pag. 16), fr. 3’779.40 per il patrocinio preprocessuale (pag. 18).
A questa somma sarebbero comunque da aggiungere i fr. 9’546.25 di cui alla procedura di prova a futura memoria (pag. 17).
Il convenuto ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
G. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che il convenuto abbia fornito un’opera difettosa, e che i difetti sarebbero stati tempestivamente notificati dall’attrice.
Il convenuto dovrebbe perciò vedersi imputare il minor valore dell’opera per fr. 11’714.-- e dovrebbe inoltre rifondere i costi del patrocinio preprocessuale per fr. 3’779.40 e pagare i costi della procedura a futura memoria limitatamente a fr. 5’000.--, il tutto per fr. 20’493.40 oltre interessi, somma per cui è stata accolta la petizione. Sarebbe per contro da respingere la riconvenzionale, essendo già stato imputato il suo diritto al saldo della mercede (fr. 1’086.--) nel calcolo del minor valore dell’opera.
H. Delle argomentazioni dell’appello del convenuto, che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 1’086.-- oltre interessi, di quelle dell’appello adesivo dell’attrice, che chiede l’accoglimento delle proprie richieste in misura di fr. 32’239.65 oltre interessi, come pure di quelle dei rispettivi memoriali di osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La mancata verifica o il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, opera citata, n. 2160).
Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 3, pag. 10), se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S).
Per quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1 CO).
Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175, ripresa in: II CCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.).
A seconda delle circostanze, discende tuttavia dal principio dell’affidamento il fatto che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 17 ad art. 367 CO).
debolezza della struttura portante, bisognosa di rinforzo;
vari difetti delle opere di copertura;
carenze delle opere di isolazione.
E’ opportuno osservare che l’attrice fin dall’inizio è stata assistita da persona sufficientemente cognita in materia edilizia, il signor __________, tanto da essere in grado, ad esempio, di partecipare alla misurazione in contraddittorio all’atto della consegna dell’opera e di allestire un proprio progetto di liquidazione delle spettanze dell’appaltatore (doc. F).
Esso è stato ribadito nella successiva lettera del 10 aprile 1991 (doc. F), ma neppure in questo caso la committente ha enunciato i difetti rinvenuti, fatta salva la sibillina indicazione del fatto che alcuni di essi comprometterebbero la stabilità della costruzione.
Solo con la lettera del 18 aprile 1991 (doc. H, pag. 2 in alto) l’attrice provvede finalmente a descrivere almeno un difetto “visibile e constatabile”: “la contestazione si riferisce alla parte portante del tetto, e precisamente dei correntini alcuni dei quali non appoggiano nemmeno sulla trave principale”.
Nel successivo scritto del 2 maggio 1991 (doc. I) l’attrice annuncia l’erezione di una perizia privata “in quanto la struttura portante del tetto denota già sin d’ora dei cedimenti”.
Nel giugno del 1991 l’attrice si rivolge ad un legale, il cui primo scritto (doc. L) è tuttavia del tutto silente sui difetti dell’opera, eccezion fatta (forse) per la richiesta di “un’ultima verifica dei lavori eseguiti”, la quale dal contesto della lettera sembra però essere stata intesa ai fini della corretta determinazione della mercede, e non dell’identificazione dei pretesi difetti.
Neppure il successivo scritto del legale accenna ad altri difetti (doc. M), e l’accenno ad un’eventuale perizia giudiziaria è manifestamente rivolto all’accertamento della mercede dovuta.
Il 31 marzo 1992 il perito privato incaricato dall’attrice ha rassegnato il proprio referto (doc. N). Non vi è motivo, secondo l’ordinario andamento delle cose, di ritenere che esso non sia pervenuto alla committente uno o due giorni dopo quella data (analogo: II CCA 12 settembre 1996 in re W./P.), né l’attrice adduce tale circostanza.
Il referto contiene l’indicazione di tutti i difetti lamentati nella presente causa, ed è stato trasmesso al convenuto con la lettera 13 aprile 1992 del nuovo patrocinatore dell’attrice (doc. O), con la quale deve di conseguenza essere ritenuta l’avvenuta notifica di ogni difetto.
4.1 La raccomandata 25 marzo 1991 (doc. E) non costituisce valida notifica dei difetti ai sensi del considerando 1, non essendo tale la generica comunicazione del fatto che l’opera sarebbe difettosa, senza che vi sia (almeno) l’indicazione dei difetti che in concreto si sarebbero riscontrati (Rep. 1993, pag. 200; Gauch, opera citata, n. 2130).
Ma anche volendo considerare, contrariamente alla realtà, la lettera doc. E quale notifica di difetti ai sensi dell’art. 367 CO, essa è senza dubbio intempestiva nella misura in cui riguarda difetti per loro natura riconoscibili con l’ordinaria verifica.
Infatti, per costante giurisprudenza di questa Camera la notifica dei difetti deve di principio avvenire nei giorni immediatamente successivi alla loro scoperta (per tante: II CCA 12 settembre 1996 citata, 7 giugno 1996 in re F. snc/C. SA), in difetto di che si ha, già solo per questo motivo, la perenzione di ogni diritto dell’attrice relativo a difetti visibili dell’opera fornita dal convenuto, conseguenza che deve pertanto trovare applicazione anche in questo caso.
4.2 Dal post scriptum aggiunto al conteggio allegato alla lettera 10 aprile 1991 dell’attrice (doc. F) si apprende che fra “i lavori mal eseguiti” ai quali faceva riferimento (senza menzionarli) la precedente lettera 25 marzo 1991 (doc. E), ve ne sarebbero stati anche alcuni (non menzionati neppure in questo secondo scritto) che “compromettono la stabilità della costruzione”.
Se ne deve concludere, non avendo la lettera doc. F fatto accenno a nuovi difetti evidenziatisi dopo la precedente comunicazione, che i difetti alla struttura portante del tetto erano noti all’attrice fin dall’epoca del primo scritto, di modo che essi devono essere ritenuti inclusi in quelli per i quali è perento ogni diritto.
4.3 La lettera doc. H del 18 aprile 1991 costituisce, come si è detto, la prima notifica di un difetto corretta dal punto di vista formale, nel senso che il difetto viene finalmente indicato (parte dei correntini del tetto non appoggiano sulla trave principale).
Tale difetto era però, per ammissione dell’attrice, “visibile e constatabile” di modo che tale notifica, effettuata ad oltre 4 mesi dalla consegna dell’opera, è sicuramente tardiva.
4.4 La rimanenza dei difetti è stata notificata solo con lo scritto 13 aprile 1992 (doc. O), al quale è stata allegata la perizia di parte datata 31 marzo 1992 (doc. N) che descrive i vizi dell’opera.
A distanza di oltre due anni dalla consegna dell’opera è ovvio che ogni diritto dell’attrice per difetti visibili non notificati in precedenza era ormai decaduto.
L’attrice avrebbe perciò dovuto fornire la prova del fatto che i difetti da lei notificati erano insorti in un secondo tempo, o che gli stessi non erano riconoscibili ad un primo esame.
Nessuna di queste circostanze è però stata provata: i difetti, al contrario, sembrano per loro natura essere piuttosto riconducibili a carenze costruttive iniziali che non ad un successivo degrado dell’opera, e in nessun atto di causa -nemmeno nei referti peritali- si afferma o si dimostra che essi non sarebbero stati riconoscibili ad un primo, seppure attento esame.
In assenza di tale prova, anche (e a maggior ragione) la notifica del 13 aprile 1992 è tardiva.
Abbondanzialmente si rileva che essa sarebbe comunque tardiva anche se la perizia avesse evidenziato l’esistenza di vizi occulti: a fronte del cenato obbligo di notifica pressoché immediata (Gauch, opera citata, n. 2141: “sofort nach ihrer Entdeckung ... Erklärungsfrist ist die Reaktionszeit, innerhalb welcher der Besteller den Entschluss zur Mängelrüge fassen und ausführen muss”) non è in buona fede ammissibile a tale distanza dal compimento dell’opera il tempo di reazione di almeno 10 giorni intercorso tra la ricezione della perizia doc. N da parte dell’attrice e la sua notifica al convenuto per mezzo della lettera doc. O.
4.5 Il risultato della totale perenzione per omessa o ritardata notifica dei diritti della committente è per il resto perfettamente consono all’atteggiamento avuto dalla committente all’inizio del contenzioso. In effetti, dall’attento esame della corrispondenza risulta di meridiana evidenza il fatto che all’attrice non premeva assolutamente la questione della difettosità dell’opera, inserita nel contesto della lite semmai come argomento abbondanziale, ma piuttosto quella del quantum della mercede.
La committente, in particolare, si sentiva abusata per il fatto che le misurazioni poste a base della fattura e i lavori ivi indicati come eseguiti non sarebbero stati corrispondenti alla situazione reale e i prezzi unitari esposti non corrispondevano a quelli pattuiti, dal che la sensazione di aver già pagato più del dovuto e la minaccia del ricorso all’autorità penale (doc. E).
Se ne deve concludere per la reiezione di ogni pretesa della procedente.
Nulla osta di conseguenza all’attribuzione al convenuto del saldo di fr. 1’086.-- da lui reclamato in questa sede.
Ne seguono, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Si giustifica tuttavia di attribuire al convenuto un’indennità ridotta per ripetibili di appello, essendo lo stesso stato accolto sulla base di considerazioni estranee a quelle sviluppate nel gravame.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 giugno 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1996 della Pretura del distretto di Blenio è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La domanda riconvenzionale è accolta e di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l’importo
di Fr. 1’086.- oltre interessi al 5% dal 23 aprile 1991.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 4’500.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 850.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo 19 agosto 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 400.-- per ripetibili dell’appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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