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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.15
Data decisione, Autorità: 22.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00015
Lugano 22 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.109 (inc. 1669) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con con petizione 4 maggio 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
Contro
__________ rappr. dall'avv. __________ e
__________ rappr. dall'Studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto:
“1. La petizione è accolta.
Conseguentemente viene disconosciuto il debito della __________ nei confronti della __________ per fr. 32’720.-- oltre accessori, spese e interessi, e l’opposizione al PE mantenuta.
Subordinatamente
La __________, è condannata a versare alla __________ l’importo di fr. 32’720.-- oltre interessi al 7% dal 15.12.1992.
Domanda contestata con risposta 4 giugno 1993 dalla convenuta __________, che all’udienza preliminare del 10 novembre 1994 è stata dimessa dalla lite;
E sulla quale la convenuta __________, preclusa, non si è invece pronunciata, e che il Pretore con sentenza 21 dicembre 1995 ha respinto nei suoi confronti;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 22 gennaio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare __________ al pagamento di fr. 32’720.-- oltre interessi;
La quale con osservazioni del 4 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Considerato
in fatto e in diritto
che __________ nel 1988 ha locato a __________ alcuni locali al 5° piano dello stabile sito al n. __________di __________ a __________;
che __________ ha sublocato gli spazi in questione a ____________________
che __________ ha omesso il pagamento del canone di sublocazione a __________ nel periodo ottobre 1992/marzo 1993, accumulando così uno scoperto di complessivi fr. 32’720.--;
che __________ ha escusso __________ per l’importo in questione, ottenendo il 14 aprile 1993 dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo a suo tempo intimatole (inc. 371/93 RO);
che con petizione del 4 maggio 1993 __________, ritenendo dato un litisconsorzio facoltativo tra le parti convenute, ha chiesto nei confronti di __________ il disconoscimento del debito in questione e, subordinatamente, la condanna di __________ al pagamento di fr. 32’720.-- oltre interessi, fondando entrambe le pretese sul fatto che essa avrebbe eseguito a proprie spese importanti lavori di ripristino dell’ente da lei locato, con il che si dovrebbe da una parte ritenere estinto il suo debito per canoni di sublocazione nei confronti di __________, e d’altra parte applicare gli art. 671 e 672 CCS nei confronti di __________;
che nella risposta del 4 giugno 1993 __________ si è opposta alla petizione;
che __________ non ha invece presentato il proprio allegato responsivo, ed è perciò stata preclusa ai sensi dell’art. 169 CPC;
che all’udienza preliminare del 10 novembre 1994 l’attrice ha dichiarato di dimettere __________ dalla lite, e di mantenere solo la domanda formulata in via subordinata nei confronti dell’altra convenuta;
che non vi è necessità di riassumere le argomentazioni con cui il Pretore ha respinto tale domanda, o quelle dell’appellante e dell’appellata, dovendosi decidere la lite in base ad altre considerazioni di natura procedurale;
che in particolare l’appellante individua nella posizione delle due convenute un litisconsorzio facoltativo ex art. 42 CPC;
che se anche ciò fosse il caso, ma non tiene conto qui approfondire la questione, questo istituto conduce, quando passivo, alla condanna di tutte le parti convenute, e non permette invece la condanna alternativa o subordinata di un liteconsorte nel caso l’azione promossa contro l’altro venga respinta;
che in altri termini la nostra procedura non conosce la possibilità di proporre cause contro più convenuti di modo che l’uno venga condannato solo nel caso in cui non lo sia l’altro, rispettivamente l’uno venga condannato a titolo di regresso in funzione della condanna dell’altro (II CCA 31 marzo 1993 in re B./T. Ltd e L.C.);
che questo è invece proprio quello che vorrebbe ottenere l’attrice con il suo procedere, quando postula subordinatamente la condanna di __________ qualora la sua domanda di disconoscimento del debito nei confronti dell’altra convenuta venisse respinta;
che questo modo procedurale di agire non è altro che la cosiddetta chiamata in garanzia, prevista ad esempio dal codice di procedura civile italiano, ma non adottata dalle leggi processuali cantonali svizzere e nemmeno dal nostro codice di rito (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, pag. 105);
che l’azione contro __________, proposta contemporaneamente dinanzi allo stesso giudice investito della questione principale del disconoscimento, era così prematura, poiché volta a risarcire una soccombenza non ancora verificata (Ottaviani, ibidem);
che difatti l’attrice non ha mai affermato di poter vantare l’importo di fr. 32’720.-- nei confronti di entrambe le convenute, prova ne è il suo comportamento processuale di desistenza nei confronti di __________;
che le preoccupazioni e le esigenze dell’attrice con riferimento alla sua posizione verso __________ potevano e dovevano essere invece risolte con l’istituto della denuncia di lite, che esplicitamente prevede che la parte che in caso di soccombenza crede di avere diritto a garanzia, regresso o indennità verso un terzo può, in ogni stadio di causa, denunciargli la lite (art. 56 cpv. 1 CPC);
che la denuncia di lite può essere effettuata anche dall’attore (Ottaviani, opera citata, pag. 107);
che essa, comunque, anche in caso di intervento del terzo, non crea un processo fra questo e il denunciante, onde il giudice non può statuire sull’esistenza o meno del diritto di regresso, che dovrà aversi in un processo successivo (Rep. 1957, pag. 426);
che il giudice esamina d’ufficio in ogni stadio della causa l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale (art. 97 cpv. 5 CPC) e se tale presupposto manca respinge la petizione senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC);
che inoltre la domanda principale di disconoscimento di un debito per canoni di sublocazione non era ricevibile in conseguenza del mancato svolgimento della procedura avanti all’Ufficio di conciliazione (II CCA 11 gennaio 1995 in re E. SA/P., 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA);
che ci si potrebbe chiedere se questo non costituisca motivo di nullità anche della domanda formulata nei confronti di __________;
che ci si dovrebbe inoltre chiedere se l’ambiguo e processualmente irrituale comportamento dell’attrice non abbia determinato nella prima parte del processo la passività di __________, vistasi convenire a titolo meramente sussidiario, così da dover comunque ammettere una violazione del di lei diritto di essere sentita;
che l’inammissibilità della petizione così incoata nei confronti di __________ , come ai considerandi precedenti, determina la reiezione in ordine del presente gravame;
che l’attrice potrà, se del caso, ripresentare in forma appropriata la pretesa in questione, non potendone sancire questo giudizio l’inesistenza materiale;
che l’attrice è comunque soccombente in questa sede, e deve perciò farsi carico di spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 gennaio 1996 __________ è evaso ai sensi dei considerandi e il dispositivo
della sentenza 21 dicembre 1995 è così modificato:
La petizione è respinta in ordine siccome inamissibile
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà a __________ fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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