AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.153
Data decisione, Autorità: 22.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00153
Lugano 22 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. no.EF.96.00800 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 11 giugno 1996 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 8 novembre 1995 del Tribunale di Sondrio che condannava il qui convenuto al pagamento dell’importo di Lit. 60’000’000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alle spese ed indennità per complessive Lit 7’505’500;
domanda che il Pretore ha accolto con pronunciato 29 agosto 1996;
da cui l’opposizione 6 settembre 1996 del convenuto che ha chiesto la reiezione dell’istanza di exequatur, protestando spese e ripetibili.
Sentite le parti all’udienza del 17 ottobre 1996.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
Con istanza 11 giugno 1996 __________ ha postulato il riconoscimento e l’ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Lugano (in seguito detta ConvLug.) della sentenza emanata l’8 novembre 1995 dal Tribunale civile di Sondrio con la quale __________ è stato condannato a pagargli Lit. 60’000’000 oltre interessi, spese ed accessori.
Nella propria decisione del 29 agosto 1996 il Pretore, data l’applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Lugano, ha ritenuto che la sentenza italiana fosse perfettamente conforme alle esigenze poste dalla convenzione stessa: il giudizio estero era infatti esecutivo, non appariva contrario all’ordine pubblico svizzero, era stato regolarmente notificato alla convenuta contumaciale e non violava in alcun modo le disposizioni dell’art. 28 ConvLug.. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
Con opposizione 6 settembre 1996 __________ ha chiesto la reiezione dell’istanza. A suo dire il giudice italiano ha dedotto la sua competenza dall’art. 5 cifra 1 ConvLug. (foro dove l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita) e di conseguenza può avvalersi della riserva prevista all’art. 1bis del protocollo n. 1 annesso alla ConvLug. Per questa norma infatti la Confederazione Svizzera si è riservata il diritto di non riconoscere, né eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente, se al momento della proposizione dell’azione il convenuto era domiciliato in Svizzera, se la competenza del giudice che aveva reso la decisione si fondava unicamente sull’art. 5 cpv. 1 ConvLug. e purché il convenuto avesse sollevato opposizione contro l’eventuale riconoscimento in Svizzera, senza in precedenza aver rinunciato ad avvalersi di tale possibilità. Essendo date, in concreto, tutte le relative condizioni d’applicazione della riserva si oppone all’exequatur.
All’udienza di discussione del 17 ottobre 1996 il convenuto ha confermato la propria opposizione nei termini esposti nel suo allegato scritto.
L’istante ha per contro concluso per la reiezione dell’opposizione dal momento che la riserva di cui all’art. 1bis del protocollo n. 1 annesso alla ConvLug. non avrebbe alcuna pertinenza nella specie. Infatti la competenza del giudice italiano, trattandosi di un litigio derivante da responsabilità del falsus procurator e quindi di natura delittuale e non contrattuale, sarebbe radicata sulla norma dell’art. 5 cifra 3 ConvLug. che istituisce il foro, in materia di delitti o quasi-delitti, del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
Nella replica e duplica orale le parti hanno mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversa.
L’art. 32 ConvLug. stabilisce la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione per le decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro.
Ai sensi dell’art. 34 ConvLug. il giudice adito (ovvero in Ticino il Pretore in virtù dell'art. 513b cpv. 1 CPC) statuisce entro breve termine senza consentire alla parte convenuta di presentare osservazioni. Ciò se l’istante si limita a chiedere il riconoscimento della sentenza estera per poter, eventualmente, beneficiare dell’effetto sorpresa mentre se vuole ottenere, sempre sulla base della sentenza straniera, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta ad un precetto l’esecutività della sentenza straniera fa parte dell’esame preliminare nella procedura abituale di rigetto (CEF 4 maggio 1995 __________ c. __________; Stoffel, Das Verfahren zur Anerkennung handelsrechtlicher Entscheide nach dem Lugano-Übereinkommen in SZW 1993, 115 n. 2.1).
L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi previsti dagli art. 27 e 28 ConvLug., senza però che avvenga un riesame del merito della decisione straniera, principio peraltro già previsto dall’art. 29 ConvLug..
Secondo l’art. 36 cpv. 1 ConvLug., se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione e di due mesi se risiede in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione.
La decisione sull’opposizione spetta in Ticino alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 513b cpv. 3 CPC; IICCA 17 maggio 1995 in re C. S.p.A./S.).
La sentenza italiana ha condannato il convenuto _________ a risarcire il danno causato all’attore _________ per aver agito nei confronti di questo, affidandogli un mandato di mediazione, quale falsus procurator di una società immobiliare; il tutto in applicazione dell’art. 1398 CCI che recita come “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto” dove la responsabilità prevista configura un’ipotesi di culpa in contrahendo ed ha natura extracontrattuale (Pescatore-Ruperto, Codice civile annotato, ad art. 1398 n. 4; per la natura delittuale dell’atteggiamento del rappresentante senza poteri vedi anche, per il diritto svizzero, Zäch, Berner Kommentar, ad art. 39 CO n. 32 e le sentenze del Tribunale federale, il quale ha ultimamente lasciata aperta la questione pur applicando i termini di prescrizione per gli atti illeciti, ivi citate). Il Tribunale di Sondrio avrebbe così potuto radicare la propria competenza in virtù dell’art. 5 cifra 3 ConvLug. e non spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione della sentenza straniera, per il principio del divieto generale del controllo della competenza del giudice dello Stato d’origine (art. 28 cpv. 4 e art. 34 cpv. 2 ConvLug.), verificare tale competenza (Broggini, La Convenzione di Lugano: introduzione e interpretazione; la competenza giurisdizionale in Rep. 1992, pag. 86).
Non è per nulla pensabile che il tribunale italiano, proprio perché ha giudicato una fattispecie ritenuta non contrattuale bensì extracontrattuale (del resto non riconosce a carico del convenuto l’adempimento di un obbligo ma il risarcimento di un danno a dipendenza della responsabilità del convenuto così come vuole una definizione comunitaria, in applicazione della convenzione di Bruxelles, della materia delittuale: cfr. Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 132), avesse potuto fondare la propria competenza sull’art. 5 cifra 1 ConvLug. Ne discende che la riserva dell’art. 1bis del protocollo n.1 annesso alla ConvLug., unica possibilità non di verifica della competenza ma di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione (Broggini, op. cit., pag. 95) non è applicabile alla fattispecie concreta.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’opposizione 6 settembre 1996 di __________ nei confronti della decisione 29 agosto 1996 che riconosce e dichiara esecutiva in Svizzera la sentenza 8 novembre 1995 del Tribunale civile di Sondrio in re __________ c. __________ è respinta.
Le spese della presente procedura consistenti in
-tassa di giustizia Fr. 250.-
-spese Fr. 50.-
Totale Fr. 300.-
da anticiparsi dall’opponente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 400.- per ripetibili.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città, Locarno
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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