AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.154
Data decisione, Autorità:
13.01.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00154
Lugano
13 gennaio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00424 (già 12'595) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa
con petizione 26 settembre 1994 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con
cui l’attrice ha chiesto da un lato il disconoscimento integrale del debito di
complessivi fr. 230’294.96 di cui ai PE n. __________e __________dell’UEF di
Bellinzona nonché l’annullamento della sentenza 6 settembre 1994 che accoglieva
il rigetto provvisorio dell’opposizione e dall’altro la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 108’963.- oltre interessi, somma aumentata in
sede conclusionale a fr. 115’889.- oltre accessori;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione della
petizione, e sulle quali il Pretore con sentenza 21 agosto 1996 si è così
pronunciato:
-
In parziale accoglimento della petizione è pronunciato il
disconoscimento integrale dei debiti per complessivi fr. 230’294.96 di cui ai
precetti esecutivi N. __________e __________dell’UEF di Bellinzona e sono
conseguentemente annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza di rigetto
provvisorio dell’opposizione pronunciata in data 6 settembre 1994.
-
Ogni altra domanda é respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese di fr.
200.-, con saldo da anticipare dall’attrice, restano per 1/3 a suo carico e
sono poste per 2/3 a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attrice la
somma di fr. 7’500.- per ripetibili ridotte.
Appellante
la parte convenuta con atto di appello 11 settembre 1996 con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente
respinta, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
appellante
adesivamente la parte attrice con atto ricorsuale 22 ottobre 1996 con cui
postula, in aggiunta a quanto stabilito dal Pretore, l’annullamento del
dispositivo n. 3 della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, come
pure la condanna di controparte al pagamento di fr. 115’889.- oltre interessi;
il tutto, protestando spese e ripetibili della procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione, di primo e di secondo grado;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 29 novembre 1996 ha postulato la reiezione
del appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto
A. Tra
il 1990 ed il 1993 la ditta __________, società con sede a __________ (I) ed
attiva nel settore della costruzione di carrozzerie per veicoli industriali,
vendette alla propria rappresentante in Svizzera, la ditta __________, tutta
una serie di rimorchi e di semirimorchi con i relativi pezzi di ricambio, merce
che quest’ultima rivendette ai suoi clienti.
Ben
presto tra le parti sorsero delle divergenze in merito alle rispettive
posizioni di dare-avere, divergenze che non poterono essere appianate.
B. Ritenendo
che 6 fatture relative al periodo 1992/93 non erano state interamente saldate
-e meglio le fatture n. __________ di Lit. 37’300’227, n. __________ di Lit.
37’300’227, n. __________di Lit. 39’400’379, n. __________ limitatamente a Lit.
36’197’440, n. __________ di Lit. 50’017’890 e n. __________ limitatamente a
Lit. 2’113’017 (cfr. doc. A-V inc. 376/94)- la venditrice ha fatto spiccare nei
confronti della sua rappresentante in Svizzera i PE n. __________e
__________dell’UEF di Bellinzona per complessivi fr. 230’295.- (il controvalore
di Lit. 202’329’180), ai quali l’escussa ha interposto tempestiva opposizione
(doc. W1 e W2 inc. 376/94).
Con
sentenza 6 settembre 1994 (doc. A) il Segretario Assessore della pretura del
distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione per la
totalità degli importi posti in esecuzione.
C. Con
petizione 26 settembre 1994 __________ ha chiesto il disconoscimento integrale
del debito di cui ai PE n. __________e __________dell’UEF di Bellinzona con il
conseguente annullamento della sentenza 6 settembre 1994, e la condanna della
__________ al pagamento di fr. 108’963.- oltre interessi.
L’attrice
ritiene in sostanza che le 6 fatture di cui controparte postula il pagamento in
realtà siano già state integralmente solute ed afferma anzi di vantare a sua
volta un credito nei confronti della convenuta: in effetti, prendendo in
considerazione tutte le fatturazioni ed i pagamenti relativi all’intero periodo
della loro collaborazione, a favore dell’attrice risulta un saldo di fr.
22’269.- e di Lit. 59’158’500, somma alla quale ne va aggiunta un’altra di Lit.
40’000’000 quale contributo a carico della convenuta per la sua partecipazione
al __________ (doc. B). Oltre al disconoscimento del debito, essa chiede quindi
il pagamento dell’eccedenza così accertata.
D. Con
risposta 12 dicembre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione,
postulandone l’integrale reiezione.
A
suo dire, i crediti a suo favore non erano assolutamente stati estinti e la
richiesta creditoria di controparte, del tutto infondata e per nulla
comprovata, rivestiva un carattere addirittura temerario.
E. In
replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative,
contestando quelle di controparte.
In
duplica la convenuta ha tuttavia sollevato l’eccezione di prescrizione in
merito alle pretese creditorie di controparte, mentre l’attrice nelle sue
conclusioni di causa ha provveduto ad aumentare le sue richieste di
restituzione, per quanto asseritamente versato in più, a fr. 115’889.-.
F. Con
sentenza 21 agosto 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha pronunciato il disconoscimento integrale dei debiti posti in esecuzione ed
ha di conseguenza annullato i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza di rigetto
provvisorio dell’opposizione; le richieste creditorie dell’attrice sono state
per contro respinte.
Il
giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente deciso che l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla convenuta nella duplica non poteva essere
considerata siccome formulata in modo eccessivamente vago, ha provveduto ad
esaminare l’esistenza del credito per il quale a suo tempo era stato concesso
il rigetto provvisorio dell’opposizione: rilevando da un lato che al creditore
incombeva l’onere di provare l’esistenza del proprio credito e che dall’altro
nel caso specifico la convenuta aveva omesso di produrre tutte le fatture e la
documentazione attestante gli avvenuti pagamenti, egli in applicazione
dell’art. 8 CC ha concluso per l’inesistenza del debito di cui ai PE. La
menzionata carenza probatoria, se giovava all’attrice nell’azione di
inesistenza del debito, tuttavia non la soccorreva per quanto concerneva la
pretesa creditoria da lei fatta valere in petizione, dove invece l’onere della
prova era totalmente a suo carico: analogamente, quindi, in assenza di tutti i
giustificativi attestanti i pagamenti, la stessa è stata senz’altro respinta.
G. Con
appello 11 settembre 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso che la petizione venisse integralmente respinta, con protesta
di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante
ritiene innanzitutto che le sue pretese creditorie erano state ampiamente
provate e nemmeno erano state contestate dalla controparte; quest’ultima si
sarebbe invece limitata a porre in compensazione tutta una serie di somme, di
cui non aveva però provato l’esistenza e che oltretutto erano prescritte.
H. Con
osservazioni ed appello adesivo 22 ottobre 1996 la parte attrice, oltre a
postulare la reiezione del gravame, ha chiesto la riforma del giudizio
pretorile nel senso che anche il dispositivo n. 3 sulle spese della sentenza di
rigetto provvisorio dell’opposizione fosse annullato, e che controparte fosse
condannata al pagamento di fr. 115’889.- oltre interessi; il tutto, protestando
spese e ripetibili della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, di
primo e di secondo grado.
A
suo dire, mentre il giudizio pretorile che accertava l’inesistenza del debito
di fr. 230’295.- andava senz’altro confermato, si imponeva tuttavia una sua modifica
laddove non era stato riconosciuto alcun credito a suo favore: lo stesso in
effetti era stato chiaramente provato e risultava dai maggiori pagamenti da lei
effettuati per raffronto alle fatturazioni emesse tra il 1990 ed il 1993;
l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza di rigetto provvisorio
dell’opposizione, per altro regolarmente postulata in prima sede, si
giustificava in quanto la pretesa di controparte era risultata del tutto
infondata e lo stesso Pretore aveva già provveduto ad annullarne i dispositivi
n. 1 e 2.
I. Delle
osservazioni 29 novembre 1996 della parte convenuta con cui si postula la
reiezione dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- L’azione
di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, 3. ed., p. 155; Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1983, 3. ed., p. 144
e seg.). In essa il creditore che vi é convenuto é obbligato a dimostrare il
fondamento del proprio credito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta
in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del
debitore e attore (Rep. 1986 p. 89; IICCA 15 giugno 1992 in re
M./C.S.; Amonn, op. cit., p. 146; Gilliéron, op. cit., p. 156; Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurigo 1984, Vol. I,
p. 270).
Quando
però l’esistenza della pretesa creditoria non é contestata, ma il debitore
eccepisce l’intervenuta estinzione della stessa, egli deve sopportare l’onere
della prova relativamente alle circostanze che hanno condotto alla sua
estinzione (art. 8 CC; IICCA 2 settembre 1994 in re P. SA/M., 3 aprile
1995 in re B./G.); analogamente, se il debitore afferma che la pretesa di
controparte sia venuta meno a seguito di compensazione, sarà lui a dover
provare l’esistenza e l’ammontare della pretesa compensatoria (IICCA 6
maggio 1993 in re I. Spa/M., 7 marzo 1994 in re C. Co/S., 27 maggio 1994 in re
M./F., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I.).
Nello
stesso modo ci si comporterà in presenza di eventuali pretese creditorie che
l’attore/debitore dovesse far valere nei confronti del creditore nell’ambito
dell’azione di disconoscimento, possibilità quest’ultima ammessa dalla
giurisprudenza (Rep. 1982 p. 388; IICCA 14 gennaio 1986 in re
S./M.): limitatamente a tali pretese, infatti, l’onere della prova grava
sull’attore, così come previsto dalla regola generale dell’art. 8 CC (IICCA
3 settembre 1993 in re F./G.).
- Nel
caso di specie il Pretore ha correttamente esposto tali principi
giurisprudenziali.
Non
ritenendo sufficientemente provate né la pretesa della convenuta creditrice
(ancor prima di aver esaminato la sua eventuale estinzione per compensazione o
per intervenuta tacitazione), né quella dell’attrice debitrice, egli le ha
respinte entrambe, ciò che ha comportato l’accoglimento dell’azione di
disconoscimento e la reiezione dell’azione creditoria dell’attrice.
In
realtà, il Pretore ha tuttavia omesso di considerare che agli atti era stata
versata parecchia documentazione, comprendente tra l’altro diverse fatture,
ricevute, copie di assegni e di bonifici e non da ultimo i conteggi allestiti
da entrambe le parti (dove ciascuna aveva concluso per l’esistenza di un
credito nei confronti della controparte).
Contrariamente
a quanto implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure, tale
documentazione, quantunque non oggetto di una perizia contabile -la quale
avrebbe forse consentito di meglio stabilire i reciproci rapporti di
dare-avere- risulta tutt’altro che inconcludente e permette, come del resto
postulato sia nell’appello sia nell’appello adesivo, di giudicare con
cognizione di causa se ed eventualmente in quale misura una parte fosse
effettivamente debitrice nei confronti dell’altra.
-
È
chiaro che l’esistenza del credito di fr. 230’295.- vantato dalla convenuta e
di quello di fr. 115’889.- vantato dall’attrice dipendono in pratica dal saldo
dare-avere nei loro rapporti commerciali: in effetti, se vi fosse un saldo di
fr. 230’295.- o superiore a favore della convenuta, sarebbe pacifico che le 6
fatture di cui trattasi non le sono state pagate; se per contro risultasse un
saldo inferiore, le stesse risulterebbero parzialmente (o anche totalmente)
estinte, ritenuto inoltre che in caso di un saldo a favore dell’attrice la sua
pretesa creditoria dovrebbe essere (almeno parzialmente) accolta.
-
Punto
di partenza per esaminare l’esistenza di eventuali saldi a favore dell’una o
dell’altra parte sono i conteggi da loro allestiti e versati agli atti (doc.
Z1, Z2; AA, BB, CC, DD dell’inc. 376/94 per la convenuta, rispettivamente doc.
B per l’attrice).
conteggio
1990
Nel
suo conteggio (doc. CC inc. 376/94) la convenuta aveva dichiarato di aver
fatturato in quell’anno per Lit. 358’833’000 e di aver ricevuto pagamenti per
Lit. 358’405’000.
Dagli
atti di causa, e meglio dalla documentazione bancaria richiamata
dall’__________, si è potuto accertare che in realtà a favore della convenuta
vennero versati Lit. 374’105’000, come del resto indicato dall’attrice nel doc.
B: ne discende nel 1990 un saldo di Lit. 15’272’000 a favore dell’attrice.
conteggio
1991
Durante
quell’anno, a fronte di un fatturato complessivo di Lit. 1’091’392’000, la
convenuta ha dichiarato di aver ricevuto pagamenti per Lit. 1’067’259’500 (doc.
CC inc. 376/94).
Esaminando
la documentazione bancaria, è risultato che l’attrice nel 1991 aveva pagato
Lit. 863’485’500; tenuto conto dei pagamenti di fatture risalenti al 1991, ma
effettuati l’anno successivo, tale somma aumentava a Lit. 1’086’525’000, con un
saldo a favore della convenuta di Lit. 4’867’000.
L’attrice
aveva invero affermato di aver pagato in un’occasione Lit. 60’000’000 su un
conto della __________ intestato all’amministratore delegato della convenuta e
di aver pagato due volte la fattura N. __________di Lit. 16’900’000, chiedendo
perciò che questi importi fossero pure inseriti nel conteggio in modo da
ottenere un’eccedenza a suo favore di Lit. 72’033’000: le due somme non possono
tuttavia essere considerate.
Mentre
il fatto che una fattura sia eventualmente stata pagata due volte non implica
in alcun modo la modifica del conteggio, l’eventuale doppio pagamento che ne
sarebbe così derivato rientra in effetti nel “calderone” di tutti i pagamenti
effettuati con la conseguenza che l’eventuale eccedenza sarebbe andata a
coprire altre fatture ancora insolute; diverso è il discorso per quanto
riguarda i 60’000’000 Lit., il cui effettivo pagamento il 18 febbraio 1992 alla
convenuta non risulta sufficientemente provato: vero è che tale versamento
poteva essere stato preannunciato nell’assegno __________ datato 5.2.1992 (ove
con la dicitura “saldo __________ 6. sett.” si intendeva che il saldo della
fattura sarebbe stato pagato sul conto __________ entro la sesta settimana
dell’anno); dal doc. 3 inc. 376/94 (che altro non è che una copia di un ordine
di pagamento firmato dall’amministratore dell’attrice) non si evince tuttavia
con assoluta certezza se il versamento di cui trattasi sia avvenuto o meno:
stante la contestazione di controparte, l’attrice avrebbe dovuto provare tale
circostanza, prova che poteva facilmente essere fornita ad esempio richiamando
dalla __________ i documenti bancari relativi al conto intestato alla stessa
_________ o a quello denominato __________, intestato all’amministratore
delegato della convenuta: tale incertezza implica di decidere a sfavore
dell’attrice cui incombeva l’onere della prova per l’estinzione della pretesa
di controparte, rispettivamente per l’esistenza di un analogo credito a suo
favore.
conteggio
1992
In
quell’anno la convenuta ha affermato di aver fatturato (doc. CC inc. 376/94)
per Lit. 795’175’126 e di aver registrato pagamenti per Lit. 620’439’650.
L’attrice
ha correttamente fatto rilevare come le fatturazioni andavano ridotte a Lit.
791’683’005 a seguito di un errore di calcolo nel doc. CC inc. 376/94 (in
effetti, deducendo le due note di credito di Lit. 1’291’800 e di Lit. 3’984’705
dal totale di Lit. 796’959’510 non si ottiene la cifra inizialmente indicata
dalla convenuta). Dalla documentazione richiamata dall’__________ sono stati
accertati pagamenti per Lit. 513’808’266; nel doc. CC inc. 376/94 la convenuta,
oltre a questo importo, ha comunque ammesso di averne incassati altri 6
rispettivamente di Lit. 41’500’000, 29’000’884, 10’000’000, 11’336’500,
11’336’500 e 3’457’500, di modo che i pagamenti totali per il 1992 risultano
effettivamente pari a Lit. 620’439’650, con un saldo a favore della convenuta
di Lit. 171’243’345.
conteggio
1993
La
convenuta non ha presentato alcun conteggio per il 1993. Dal doc. B, allestito
dalla controparte, si è tuttavia appurato che la convenuta in quell’anno aveva
fatturato per fr. 353’448.- e per Lit. 77’500’000.
Dalla
documentazione bancaria richiamata si è potuto stabilire che l’attrice aveva
per contro versato fr. 254’683.- (6’587.-, 2’000.-, 10’866.-, 20’500.-,
10’866.-, 25’800.-, 10’866.-, 45’000.-, 10’866.-, 39’600.-, 10’866.-, 50’000.-,
10’866.-) e Lit. 72’400’000 (38’500’000 e 33’900’000); l’attrice ha altresì
provato di aver versato fr. 26’000.- in contanti (doc. 6 e Z1 inc. 376/94) ed
altri fr. 32’717.-, che sono passati sul conto __________ intestato
all’amministratore delegato della convenuta (doc. 7 inc. 376/94). Quanto agli
altri importi che l’attrice pretende di aver pure accreditato alla controparte,
si osserva quanto segue: il pagamento di 36 cambiali di fr. 1’278.- ciascuna
(per complessivi fr. 46’008.-) non è stato sufficientemente provato, in
particolare non potendosi evincere dal doc. B N. 15 -se non dalle indicazioni
scritte a mano, verosimilmente dall’amministratore dell’attrice, che
costituiscono però una semplice allegazione di parte, senza alcuna efficacia
probatoria- che tali importi dovessero essere posti in relazione con la
convenuta; l’assegno di fr. 2’000.- del 21 gennaio 1993 di cui al doc. B N. 18
è invece già stato considerato nel conteggio annuale; parimenti non può essere
accolta la pretesa compensatoria di fr. 46’000.- (doc. B N. 13) -nella misura
in cui la stessa non coincide con quella di Lit. 40’853’349, che verrà
esaminata più oltre- a titolo di quota parte per i reclami 1992, non essendovi
agli atti alcun documento attestante l’importo in questione o ancora l’obbligo
della convenuta ad assumerselo; neppure viene accolto un credito di fr.
7’402.60 per differenze di valuta a favore dell’attrice (doc. B), non essendo
stato possibile stabilire a cosa si riferisse in realtà tale somma; nemmeno
viene riconosciuto un credito di Lit. 10’300’000, che l’attrice avrebbe versato
alla convenuta sotto forma di tre assegni di Lit. 4’685’000, 1’285’000 e
4’330’000, dal documento allegato agli atti (doc. B N. 14) non risultando con
certezza né se tali assegni (nemmeno fotocopiati) in realtà esistessero, né se
gli stessi siano stati effettivamente trasmessi alla controparte per l’incasso;
va per contro ammesso un accredito di Lit. 40’853’349, tale somma essendo per
altro già stata inserita dalla convenuta nel doc. Z1 e Z2 inc. 376/94 e
trattandosi di un importo che la convenuta stessa aveva dichiarato di concedere
liberamente alla controparte (cfr. verbale 23 agosto 1994 inc. 376/94 p. 6),
verosimilmente quale nota di accredito per il __________ (cfr. allegato 4 doc.
CC inc. 376/94). Ne discende che nel 1993 risultano essere stati pagati fr.
313’400.- e Lit. 113’253’349, con saldi a favore della convenuta di fr.
40’048.- e a favore dell’attrice di Lit. 35’753’349.
Ricapitolando,
nel periodo 1990/93 si hanno i seguenti totali:
fatturazioni 1990 Lit. 358’833’000
1991 Lit. 1’091’392’000
1992 Lit. 791’683’005
1993 Lit. 77’500’000 fr.
353’448.-
totale Lit. 2’319’408’005 fr.
353’448.-
pagamenti 1990 Lit. 374’105’000
1991 Lit. 1’086’525’000
1992 Lit. 620’439’650
1993 Lit. 113’253’349 fr.
313’400.-
totale Lit. 2’194’322’999 fr.
313’400.-
- Risulta
perciò accertato che il credito a favore della convenuta ammontava a fr.
40’048.- e a Lit. 125’085’006, somma quest’ultima che, al tasso di conversione
al giorno del giudizio (Rep. 1980 p. 67 con numerosi rif., Rep.
1983 p. 286; IICCA 18 marzo 1994 in re C.N. SNC/S. SA, 13 febbraio 1995
in re C.M. SRL/L. SA, 18 luglio 1995 in re R./A., 22 gennaio 1996 in re __________
/S., 28 maggio 1996 in re B./B.) di fr. 0.88 per Lit. 1’000, corrisponde a fr.
110’074.80; in tutto, quindi, fr. 150’122.80. A ciò si aggiungono gli
interessi moratori al 7% (tasso incontestato) dovuti a far tempo dalla prima
messa in mora agli atti, ovvero dal 26 ottobre 1993, data del PE (doc. W1 inc.
376/94).
Essendo
stata rigettata in via provvisoria l’opposizione ai due precetti esecutivi per
una somma complessiva di fr. 230’295.-, ne discende che, in parziale
accoglimento della petizione, quel debito viene disconosciuto per fr. 80’172.20
(la differenza di fr. 150’122.80 rispetto agli importi della sentenza di
rigetto provvisorio dell’opposizione) oltre interessi.
- La
causa di disconoscimento del debito non è un mezzo di ricorso contro la
sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione (Amonn, op. cit., p.
144; Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs,
Zurigo 1900, N. 10 ad art. 83 LEF; Favre, Droit des poursuites, Friborgo
1967, p. 157 e seg.). Di conseguenza il giudizio pretorile che accoglie
parzialmente o totalmente l’azione di disconoscimento non può annullare la
sentenza di rigetto provvisorio, per altro già cresciuta in giudicato:
quest’ultima rimane perciò in vigore, anche se viene parzialmente inibita
-tranne per quanto riguarda il pronunciato sulle spese e sulle ripetibili, che
di regola rimane efficace (Jäger, op. cit., ibidem)- dal nuovo giudizio.
Ciò
implica la modifica d’ufficio del dispositivo N. 1 della sentenza di primo
grado, laddove era stato decretato l’annullamento dei dispositivi n. 1 e 2
della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione e la reiezione della
richiesta formulata nell’appello adesivo volta all’annullamento del dispositivo
n. 3 (riguardante le spese e le ripetibili) di quest’ultima sentenza.
- L’esito
di questo giudizio implica di accogliere parzialmente l’appello principale ai
sensi dei considerandi e di respingere quello adesivo.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado, della procedura di
appello e di quella di appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 agosto 1996 della Pretura del distretto di
Bellinzona è così riformata:
-
In
parziale accoglimento della petizione, il debito di cui alla sentenza di
rigetto provvisorio dell’opposizione 6 settembre 1994 è disconosciuto nella
misura di fr. 80’172.20 oltre interessi. Limitatamente a fr. 150’122.80 oltre
interessi al 7% dal 26 ottobre 1993 è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta ai PE n. __________e __________dell’UEF di Bellinzona.
-
Ogni
altra domanda é respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese di fr. 200.-, con saldo da
anticipare dall’attrice, restano per 3/4 a suo carico e sono poste per 1/4 a
carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà la somma di fr. 7’500.-
per ripetibili ridotte.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 2’980.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 3’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 1/3 e per 2/3
vanno caricate alla parte appellata, la quale rifonderà all’appellante fr.
1’500.- per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 22 ottobre 1996 di __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’980.-
b)
spese fr. 20.-
Totale fr. 2’000.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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