AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.157
Data decisione, Autorità: 21.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00157
Lugano 21 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. 12'543 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 28 luglio 1994 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 209’213.80 oltre interessi (a titolo di risarcimento danni e torto morale);
domanda avversata dal convenuto che ha postulato l’integrale reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 20 agosto 1996 ha accolto limitatamente a fr. 19’606.90;
appellante la parte convenuta con atto di appello 12 settembre 1996, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni 17 ottobre 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 3 agosto 1991 __________ è scivolato sull’uscio del suo esercizio pubblico -un bar con pasticceria a __________ - cadendo in torsione: egli ha sentito un forte dolore al ginocchio ed alla coscia sinistra. Come risulterà solo molto più tardi, si trattava della rottura del tendine del muscolo quadricipite, lesione che necessitava un trattamento chirurgico.
B. In assenza del proprio medico di famiglia dr. __________, __________ si è immediatamente recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________, dove venne visitato dal medico assistente dr. __________: effettuata una radiografia che escludeva fratture ossee, quest’ultima gli somministrò degli antidolorifici e lo congedò con una prognosi di 6 giorni di riposo, diagnosticando una semplice contusione al ginocchio.
Perdurando i dolori ed essendo impossibilitato a camminare normalmente, l’8 agosto egli si ripresentò al pronto soccorso: in quest’occasione venne visitato dal capo-clinica dr. __________, il quale tuttavia non si distanziò dalla precedente diagnosi, limitandosi a prescrivergli, oltre ad alcuni medicamenti, un ulteriore periodo di riposo.
La situazione non essendo migliorata, il 13 agosto __________ si recò dal suo medico di famiglia, nel frattempo rientrato dalle vacanze: questi constatò una lesione tendino-muscolare, per cui prese immediatamente contatto con l’Ospedale __________ per effettuare una sonografia, che venne eseguita l’indomani dal radiologo dr. __________: la stessa evidenziò una rottura del muscolo del vasto laterale, lesione che non necessitava di un intervento chirurgico.
Preso atto del referto sonografico, il dott. _________ chiese tuttavia al primario dell’Ospedale __________ dr. __________ di esaminare eventualmente l’opportunità o meno di un intervento chirurgico di ricostruzione: nella sua visita del 21 agosto il primario si accorse che la lesione era più grave di quanto era sembrato dalla sonografia, diagnosticando la rottura del tendine del muscolo quadricipite: egli spiegò quindi al paziente che si imponeva un intervento chirurgico, da effettuarsi al più presto.
__________, amareggiato e deluso dal personale dell’Ospedale __________, prima di dare il suo consenso all’operazione decise tuttavia di sottoporsi ad un secondo parere specialistico. Su consiglio del suo medico di famiglia, egli si rivolse perciò al dr. __________, il quale il 5 settembre decise di sottoporlo ad una risonanza magnetica: ritenendo che la rottura del quadricipite fosse limitata a 1/3 circa del suo volume, il medico gli sconsigliò l’intervento chirurgico, optando per contro per una terapia funzionale di tipo conservativo, combinata con sedute di fisioterapia.
C. Solo nel corso dell’estate 1992, allorché egli venne inviato dal suo medico di famiglia presso l’Ospedale __________ per ulteriori esami, fu chiaro che la lesione del tendine era pressoché totale e che un intervento chirurgico riparatorio non era oramai più possibile (doc. A1).
__________, a seguito dell’infortunio, ha perso parecchia mobilità alla gamba sinistra, ha difficoltà a salire e scendere le scale; egli ha dovuto abbandonare la sua attività lucrativa quale pasticciere, essendo impossibilitato a stare in piedi a lungo (doc. V) e recentemente gli è stata riconosciuta una rendita AI nella misura del 50% (doc. L1).
D. Con petizione 28 luglio 1994 __________ ha chiesto la condanna dell’__________ -cui l’Ospedale __________ appartiene- al pagamento di fr. 209’213.80 oltre interessi.
L’attore rimprovera al personale dell’Ospedale _______tutta una serie di errori terapeutici, da parte della dr. __________ e del dr. __________ per aver diagnosticato una semplice contusione, da parte del dr. __________ per aver riscontrato solo una lesione del vasto laterale, come pure da parte del primario dr. __________: ammesso, ma non concesso, che quest’ultimo abbia effettivamente consigliato di operare, era infatti giustificato che l’attore in una tale situazione, viste anche le vicissitudini da lui subite presso l’ospedale, si rivolgesse ad un altro specialista per un secondo parere; a suo dire, in ogni caso, a quel momento un intervento chirurgico di ricostruzione ormai non sarebbe più stato efficace. Il danno di cui l’attore chiede pertanto il risarcimento viene così quantificato: fr. 100’000.- per la diminuzione del suo reddito futuro in conseguenza dell’impossibilità di continuare l’attività di pasticciere e di gerente di bar, fr. 50’000.- per aver dovuto vendere l’esercizio pubblico al di sotto del suo prezzo reale, fr. 5’000.- per le spese mediche e di viaggio, fr. 4’213.80 per le spese legali precedenti l’inoltro della presente causa, nonché fr. 50’000.- quale indennità per torto morale, fermo restando infine che al giudice veniva lasciata la valutazione circa il riconoscimento di un ulteriore importo per l’eventuale peggioramento della situazione in futuro.
E. Con risposta 19 ottobre 1994 il convenuto ha postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Egli afferma preliminarmente che l’azione qui in esame sarebbe perenta, siccome introdotta oltre i 6 mesi dal rifiuto della sua assicurazione RC al risarcimento; le presunte violazioni dell’arte medica commesse dal personale dell’ospedale non potevano comunque essere considerate gravi ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LResp, il che escludeva pure una sua responsabilità. In ogni caso i presunti, ma contestati, errori commessi dagli assistenti e dal capo-clinica erano stati sanati nel momento in cui il primario dr. __________ aveva infine fornito una diagnosi corretta: a quel momento, infatti, un intervento chirurgico era ancora possibile e sicuramente destinato a buon esito; il fatto che l’attore abbia invece voluto rivolgersi ad un altro specialista, il quale violando le regole dell’arte gli aveva consigliato di non farsi operare, consiglio che il paziente ha puntualmente fatto proprio, è inoltre una circostanza tale da rompere l’eventuale nesso causale tra le presunte violazioni commesse nell’ospedale ed il danno intervenuto. Quanto alle singole posizioni di danno, il convenuto esclude in via abbondanziale che un’invalidità generale del 18% possa comportare un’incapacità di guadagno apprezzabile, la stessa essendo per altro compensata dal riconoscimento di eventuali rendite AI; nega la necessità della vendita dell’esercizio pubblico e la perdita a seguito della sua alienazione e infine osserva che l’indennità richiesta per torto morale era palesemente eccessiva.
F. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
G. Con sentenza 20 agosto 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 19’606.90.
Il giudice di prime cure, dopo aver respinto l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto, ha precisato che l’esigenza di una violazione grave delle norme dell’arte medica, prevista dall’art. 7 cpv. 2 LResp, sia stata relativizzata dalla più recente giurisprudenza. Nel caso di specie era a suo giudizio chiaro che al convenuto potesse essere rimproverato un errore dell’arte medica e ciò in un primo luogo per l’errata diagnosi e terapia prescritta non tanto dai medici assistenti bensì dal capo-clinica dr. __________ e successivamente per l’incompleta informazione che il primario dr. __________ avrebbe dato al paziente (segnatamente per quanto riguardava l’urgenza dell’intervento chirurgico e le conseguenze in caso di sua assenza); l’errata diagnosi da parte del dr. __________, seppur causale, non era comunque tale da comportare un’interruzione del nesso di causalità, mentre d’altro canto nessuna responsabilità poteva essere attribuita all’attore per aver deciso di non sottoporsi all’intervento chirurgico, siccome confortato dal parere del dr. __________, scosso dalle vicissitudini avute nell’Ospedale _________ e non debitamente informato dal primario. Ciò premesso, la responsabilità per l’infortunio doveva essere attribuita per 1/2 a carico del convenuto e per 1/2 a carico del dr. __________.
Quanto alle singole posizioni di danno, il giudice ha respinto quella per la presunta diminuzione di reddito, quella per la perdita a seguito della vendita dell’esercizio pubblico, come pure quella per un eventuale futuro peggioramento della situazione; egli ha tuttavia riconosciuto quella di fr. 5’000.-, seppur non documentata, per le spese mediche e di viaggio, nonché quella di fr. 4’213.80 per le spese legali preprocessuali; a ciò andava aggiunta un’indennità di fr. 30’000.- per torto morale, il che, tenuto conto della responsabilità del 50% a carico del convenuto, comportava la sua condanna al pagamento di complessivi fr. 19’606.90.
H. Con appello 12 settembre 1996 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante contesta di essere responsabile, sia pure parzialmente, del danno patito dall’attore: a suo dire, la rottura del tendine del quadricipite sarebbe innanzitutto una lesione talmente rara e talmente difficile da diagnosticare per cui il suo mancato tempestivo riconoscimento da parte dei medici dell’ospedale non poteva configurare una violazione grave dell’arte medica e con ciò innescare un sua responsabilità ex art. 7 cpv. 2 LResp. Oltre a ciò, era evidente che gli eventuali errori commessi in precedenza erano stati sanati dalla diagnosi del primario dr. __________, il quale inoltre aveva chiaramente informato il paziente circa la necessità dell’intervento chirurgico; il fatto che il dr. __________ abbia poi dato un secondo parere (errato) e che il paziente abbia perciò rinunciato all’operazione consigliata, era in ogni caso tale da interrompere il nesso causale tra l’infortunio e l’asserita errata diagnosi iniziale.
In via del tutto abbondanziale, il risarcimento per le spese mediche e di viaggio non poteva essere riconosciuto, in quanto le stesse non erano state minimamente documentate; mentre l’indennità per torto morale riconosciuta in prima sede risultava decisamente sproporzionata per raffronto alla (relativa) sofferenza patita dall’attore.
I. Delle osservazioni 17 ottobre 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Che il primario abbia proposto l’effettuazione di un intervento chirurgico è stato da un lato provato dai documenti versati agli atti e meglio dal certificato medico 26.8.1991 del dr. __________ (allegato sub doc. D1) e dalla lettera 5.9.1991 del dr. __________ al dr. __________ (cfr. la documentazione richiamata presso quest’ultimo) e dall’altro dalle testimonianze: così, in particolare, il teste dr. __________ ricorda come l’attore ebbe a riferirgli che “il medico visitò nuovamente il paziente giungendo alla conclusione che si doveva operare” (verbale p. 6), mentre lo stesso dr. __________, oltre ad aver indicato la necessità dell’intervento nella cartella clinica dell’attore (cfr. doc. A p. 2), in sede testimoniale ha confermato che “in questa visita ho riscontrato il tipico reperto della rottura del tendine del muscolo quadricipite del femore della gamba sinistra: ho detto ciò al paziente durante la mia visita” (verbale p. 9). Quanto alla necessità dell’intervento ed all’urgenza dello stesso, è risultato che durante quella visita egli ebbe modo di informare l’attore “sulle conseguenze terapeutiche: ho cioè detto al signor __________ che era necessario operare e che non si doveva attendere a lungo ... avevo spiegato al signor __________ che il tendine era rotto e che bisognava operare” (verbale p. 9).
Per rimettere un po’ di ordine, è perciò pacifico che vi sia stato un errore di diagnosi -e con ciò di terapia- da parte dell’assistente dr. __________, del capo-clinica dr. __________ e del radiologo dr. __________ (perizia p. 24 e 28); è però altrettanto vero che la situazione è stata in seguito ripristinata dalla corretta diagnosi fornita dal primario dr. __________ (perizia p. 24; cfr. perizia extragiudiziale doc. F1 p. 5): a quel momento, 18 giorni dopo l’infortunio, l’intervento chirurgico proposto dal primario era ancora possibile e, se effettuato, con tutta probabilità era destinato a un buon esito (perizia p. 23 e 33; doc. F1 p. 5).
In presenza di una tale violazione di carattere “comunicativo” da parte del primario, oltre che in presenza degli errori di diagnosi e di terapia dell’assistente, del capo-clinica e del radiologo, il perito ha concluso per attribuire ai medici dell’Ospedale __________, e con ciò all’Ente convenuto, una responsabilità del 40% per il sinistro subito dall’attore (perizia p. 28).
2.1 Può senz’altro essere ritenuto assodato che a quel momento la situazione “comunicativa” fosse leggermente alterata. Lo stesso dr. __________, pur non ricordando l’episodio del rimprovero al paziente per il ritardo di 18 giorni con cui si sarebbe presentato in ospedale, ha infatti chiaramente ammesso che la situazione era “abbastanza tesa” (verbale p. 9), in particolare in quanto il paziente “era piuttosto risentito per il fatto che la lesione non gli era stata diagnosticata nelle visite al pronto soccorso mentre da me si sentiva dire che era necessario operare”, tanto è vero che “sentendosi dire ciò, l’attore si dimostrò titubante” (verbale p. 9 e 10).
2.2 L’accertamento peritale non può tuttavia essere seguito laddove il perito giunge alla conclusione che tale situazione, combinata con i precedenti errori di diagnosi, implicherebbe una responsabilità del convenuto, oltretutto nella misura di un buon 40%.
È infatti evidente che la conclusione cui è giunto il perito è di natura giuridica e non è perciò di sua competenza, esulando dalle questioni prettamente mediche. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che il fatto che il perito si sia espresso su questioni giuridiche non può esplicare alcun effetto pratico: infatti ogni qualvolta l’esperto giudica esorbitando dal suo campo di sapere specifico, il suo parere non è più di scienza peritale, bensì rappresenta l’opinione di un laico qualsiasi (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 ad art. 253; IICCA 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. SA).
Nel caso di specie, a giudizio di questa Camera, la “carenza di comunicazione”, pacificamente riscontrata, non ha tuttavia alcuna conseguenza per l’eventuale riconoscimento di una responsabilità a carico dell’Ente convenuto, non essendo assolutamente causale per il danno che ne è seguito; è infatti chiaro che, seppur in una forma che non è esente da critiche, il primario ha correttamente informato il paziente sia sulla necessità dell’intervento chirurgico, sia sulle conseguenze di una sua assenza; l’attore è stato quindi correttamente orientato sulla situazione clinica, cosicché avrebbe potuto tranquillamente decidere se aderire o meno al consiglio formulatogli.
2.3 L’unica conseguenza della “carenza comunicativa” appena accertata è invece la perdita di fiducia del paziente : ciò in ogni caso era inevitabile, già per il semplice fatto che il primario aveva provveduto a modificare e a correggere le diagnosi formulate in precedenza dall’assistente, dal capo-clinica e dal radiologo dell’ospedale.
Nel caso in cui la fiducia tra il medico ed il paziente viene meno, il primo non può forzare la mano al secondo, tentando di convincerlo oltre misura ad acconsentire all’intervento chirurgico; la decisione spetta in ultima analisi al solo paziente, che la prenderà con tutta tranquillità in base alla sua convinzione (“Selbstbestimmungsrecht”). In mancanza di fiducia è comunque buona cosa che il medico consigli al paziente di rivolgersi ad un collega per un ulteriore consulto (Thélin, La responsabilité civile du médicin, Losanna 1943, p. 47).
D’altro canto, una volta spiegata la situazione al paziente, a quest’ultimo va lasciato il tempo per decidere come agire, tempo che se del caso gli permetterà di discutere della questione con i parenti o con altri medici (Giesen, Artzhaftungsrecht, 4. ed., Tübingen 1995, p. 204 e seg.).
La decisione del paziente di far capo nel caso di specie ad un secondo parere è perciò del tutto comprensibile, giustificata (perizia p. 25 e 26, doc. F1 p. 5) e legittima.
Scopo del secondo parere è evidentemente quello di dare al paziente maggiori elementi per decidere in merito ad un’operazione e di tranquillizzarlo, tanto più se il secondo referto giunge al medesimo risultato del primo; la situazione si fa invece problematica se i due pareri risultano contraddittori, non essendovi evidentemente alcuna presunzione di correttezza dell’uno piuttosto che dell’altro: in un tal caso al paziente spetta un ulteriore ruolo attivo, cioè chiarire sulla base di criteri oggettivi quale dei due pareri sia quello più affidabile, il che avverrà valutando l’esperienza dei medici intervenuti, chiedendo un confronto tra loro e, perché no, sottoponendosi eventualmente ad un ulteriore esame (superperizia).
Avendo consigliato di non operare (operazione che a quel momento era ancora possibile e che con buone probabilità si sarebbe risolta con la completa guarigione del paziente: cfr. perizia p. 23, 26, 30 e 31 e doc. F1 p. 5), la violazione dell’arte medica da lui commessa appare causale per il danno insorto all’attore ed è valutata grave, in quanto lo specialista da un lato era a conoscenza del fatto che il dr. __________ nel caso specifico aveva consigliato l’operazione (cfr. la lettera 5.9.1991 del dr. _________ al dr. __________) e dall’altro sapeva che si trattava di un secondo parere che per il paziente -che egli sapeva estremamente deluso (verbale p. 5)- era verosimilmente determinante. Egli ha invece erroneamente considerato che la risonanza magnetica accertasse un danno limitato ad 1/3 del volume del muscolo quadricipite, quando dal rapporto del dr. _________ del 9.9.1991 (allegato tra i documenti richiamati presso il dr. __________) non si menzionava alcuna percentuale; d’altro canto, pur confrontato con un risultato che contraddiceva la tesi del primario dell’Ospedale __________, neppure ha ritenuto di contattarlo per eventuali chiarimenti (teste dr. __________, verbale p. 7).
Certo, a favore del rapporto _________ potrebbe aver giocato il fatto che questi aveva indicato al paziente di essersi avvalso della collaborazione del dr. _________ (cfr. doc. B e C “abbiamo concordato ...”), ma tale errore nella formazione della volontà del paziente -perché di errore si tratta, in quanto si è appurato che l’esame della risonanza magnetica è avvenuto senza l’ausilio di quel collega, assente in vacanza (perizia p. 25 e 26)- è semmai stato condizionato dal dr. _________ stesso e non è certo ascrivibile all’Ospedale __________; potrebbe fors’anche aver giocato a favore del referto __________ il fatto che i pazienti sono inconsciamente indotti a seguire un consiglio che eviti loro di farsi operare, ma di tale eventuale circostanza sarebbe semmai responsabile l’attore stesso e non l’Ente convenuto, tanto più che è stato provato che l’operazione specifica non comportava particolari rischi, né era ritenuta particolarmente dolorosa (perizia p. 33).
Visto quanto precede, se ne deve concludere che la diagnosi e l'indacazione terapeutica del dr. _________ nonchè la colpa concomitante dell’attore per aver preferito la presa di posizione di questo medico, sono sicuramente tali da interrompere il nesso di causalità tra le violazioni commesse dai medici dell’Ospedale _________ ed il danno subito dal paziente.
In accoglimento dell’appello si impone perciò di respingere la petizione, senza che sia ulteriormente necessario esaminare la fondatezza delle altre censure sollevate con il gravame (segnatamente quella relativa alla necessità di una violazione grave e quelle inerenti le singole posizioni di danno).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 settembre 1996 dell’_________ è accolto e di conseguenza la sentenza 20 agosto 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona viene così riformata:
La petizione è integralmente respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese di fr. 5’500.-, con saldo da anticipare dall’attore, sono poste integralmente a suo carico. Egli rifonderà al convenuto fr. 12’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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