AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.158
Data decisione, Autorità: 11.11.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00158
Lugano 11 novembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1141 (inc. no. 1214) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 17 luglio 1991 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48’363.80 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 31 luglio 1996 ha accolto per fr. 41’381.95 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 13 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere;
Mentre l’attore con osservazioni del 14 ottobre 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 30 gennaio 1990 il convenuto ha incaricato l’attrice delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori previste dal contratto doc. A in relazione all'edificazione di uno “__________ ” sul fondo n. __________di __________.
Il rapporto contrattuale si è interrotto allo stadio della progettazione, immediatamente prima della richiesta della licenza edilizia.
Per le prestazioni eseguite l’attrice l’8 maggio 1991 ha emesso una nota onorari per complessivi fr. 56’696.80 (doc. L), il cui saldo è oggetto della petizione in rassegna.
B. Nella risposta del 15 novembre 1991 il convenuto si è opposto alla petizione.
Il progetto allestito dall’attrice sarebbe stato per più aspetti lacunoso, specie alla luce del desiderio del convenuto, noto all’attrice, di avere un progetto la cui realizzazione fosse indipendente dall’edificazione del vicino fondo n. __________.
Il progetto previsto avrebbe in realtà posto il convenuto alla mercé del vicino, a sua volta cliente della ditta attrice, dal cui consenso sarebbe dipesa la possibilità di realizzazione concreta.
C. La parti hanno nel seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il progetto allestito dall’attrice consentirebbe la voluta indipendenza tra le due costruzioni, eccezion fatta per la rampa di accesso all’autorimessa sotterranea, che sarebbe in comune e si troverebbe sul fondo vicino a quello del convenuto.
Dall’istruttoria risulterebbe tuttavia che tale vincolo sarebbe stato preso in considerazione e accettato dal convenuto, e che perciò esso non costituirebbe violazione degli accordi contrattuali tra le parti.
Dal che l’obbligo al pagamento del residuo della mercede dovuta, quantificabile in fr. 41’381.95 oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha ammesso la petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 13 settembre 1996 il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il progetto realizzato dall’attrice per il convenuto sarebbe totalmente dipendente dal fondo vicino, poiché in caso di mancata intesa sulle deroghe alle distanze, sull’uso degli accessi e dei piazzali, esso si rivelerebbe del tutto inutilizzabile.
L’attrice avrebbe pertanto disatteso la nota pattuizione contrattuale, e il Pretore avrebbe apprezzato in maniera non corretta le testimonianze in atti per giungere all’errato risultato secondo cui il convenuto avrebbe approvato la progettazione che gli veniva sottoposta oppure, di fatto, avrebbe consentito alla deroga dalla pattuizione contrattuale inerente l’indipendenza dei due fondi.
Sarebbe infine errata la data di decorrenza degli interessi di mora, che dovrebbe essere quella della petizione.
F. Nelle osservazioni del 14 ottobre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132).
Occorre perciò esaminare, sempre alla luce del principio dell’affidamento, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51).
In quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 364 ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417).
“Il progetto deve essere concepito in modo tale da consentire la più grande indipendenza possibile dall’edificazione sulla parcella adiacente nr. __________; ciò permetterebbe di essere utilizzabile anche nel caso in cui i proprietari della parcella nr. __________dovessero rinunciare all’edificazione.”
2.1 Per procedere alla corretta determinazione degli intendimenti delle parti in causa, va senza dubbio premessa l’importante circostanza secondo cui il convenuto e il signor __________, proprietario del fondo vicino, desideravano, in linea di principio, procedere all’edificazione simultanea dei loro fondi (esplicito: doc. A, pag. 7, 2° paragrafo) in maniera sì indipendente, ma nondimeno adottando delle soluzioni comuni allo scopo di razionalizzare e nel contempo armonizzare tra loro le due costruzioni.
E’ in tal senso chiarissima la deposizione del teste __________:
“...ognuno avrebbe costruito come meglio credeva sul proprio terreno ma salvaguardando un concetto estetico e funzionale logistico di insieme, tale per cui le due costruzioni potevano apparire come un tutt’uno. (...) La costruzione dei garages sotterranei prevedeva un collegamento: erano serviti da una unica rampa che era sul terreno mio e di mia sorella. (...) L’idea era di mettere assieme tutte quelle parti che potevano essere messe insieme come ad esempio rifugi, allarmi, impianti tecnici. Il signor _________ ha però poi deciso di costruire anche queste parti in modo indipendente. In comune, oltre alla rampa d’accesso ai garages, restavano i posteggi e piazzali esterni. (...) Ribadisco che la volontà delle parti era quella di fare due stabili autonomi ma con i limiti già indicati sopra. Preciso che in comune erano poi rimasti alla fine l’accesso e la rampa.”
L’esistenza di tale volontà del convenuto è confermata dalla teste arch. __________:
“In ogni caso comunque già dall’inizio il signor ________ e il signor _________ erano d’accordo che l’accesso per l’autorimessa sotterranea era in comune sul terreno __________. Questo lo posso dire per averne più volte discusso con il signor _________ che era molto d’accordo con questo progetto da me elaborato nel febbraio/marzo 1990 (...) A me comunque interessava che ci fosse l’accordo da parte del signor _________ sul progetto e questo accordo c’era.”
2.2 Il medesimo spirito traspare dal tenore letterale dell’invocata clausola contrattuale. Essa prevede infatti l’indipendenza delle edificazioni, non invece l’indipendenza dei due fondi, che è cosa diversa.
Occorreva perciò, a mente della clausola in questione, che il progetto del convenuto fosse praticabile anche se non veniva realizzata l’edificazione del fondo contiguo.
Tale clausola è nella sua lettera e nel suo spirito rispettata, nel senso che sarebbe possibile utilizzare il progetto del convenuto senza dipendere dall’edificazione del fondo vicino, ma solo dipendendo dal fondo medesimo, sul quale dovrebbe essere realizzato l’accesso.
Siffatta interpretazione è a maggior ragione sostenibile se si considera che la clausola auspica “la più grande indipendenza possibile”, ma non l’indipendenza assoluta, che verosimilmente non era possibile o non era desiderata.
2.3 Ed infatti, come rettamente osserva il Pretore, il concetto espresso dalla clausola litigiosa ha un senso solo se relativizzato, poiché l’indipendenza assoluta tra due progetti o tra due fondi è di principio sottintesa se non esistono, come in questo caso, preventivi accordi particolari con un confinante.
A titolo abbondanziale si può in ogni caso rilevare che quand’anche così non fosse, dall’atteggiamento di iniziale consenso del convenuto al riguardo della progettazione sottopostagli (cfr. le citate deposizioni), si dovrebbe comunque dedurre l’avvenuta, tacita modifica di tale pattuizione, e di conseguenza la natura meramente pretestuosa delle obiezioni del ricorrente.
Accertata l’inconsistenza di tale eccezione, si deve concordare con il Pretore sul fatto che lo scritto 23 novembre 1990 dell’attrice (doc. I) costituisce valida messa in mora, con il che gli interessi potrebbero decorrere da tale data.
L’attrice li ha tuttavia chiesti solo a far tempo dall’8 giugno 1991, richiesta che può trovare accoglienza, senza che a ciò possa ostare la tesi del resistente, proceduralmente irrita (art. 321 CPC) e comunque manifestamente infondata nel merito, secondo cui l’emanazione della fattura doc. L costituirebbe novazione o comunque rinuncia a precedenti interessi.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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