AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.160
Data decisione, Autorità: 18.12.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00160
Lugano 18 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.94.21 (inc. n. 2291) della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione 15 febbraio 1991 da
e ora per lui gli eredi
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 75’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3/30 luglio 1996 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 18 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre la parte attrice con osservazioni 23 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. La convenuta, in qualità di portatore della cartella ipotecaria di fr. 75’000.--gravante in 4° rango il fondo n. __________di __________, ha proceduto in via di realizzazione di un pegno manuale nei confronti del debitore __________ e di __________ nella sua qualità di terzo proprietario del pegno (doc. 1 e 2).
Valendo la cartella ipotecaria quale riconoscimento del debito, la Pretura di Mendrisio-Sud il 25 gennaio 1991 ha respinto in via provvisoria le opposizioni interposte nell’esecuzione in oggetto.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito asserendo che la cartella ipotecaria sarebbe stata consegnata da __________ alla convenuta a titolo di garanzia per un affare -l’acquisto da parte di __________ di una botte per il trasporto di liquami- in seguito non realizzatosi.
Il __________ non sarebbe perciò mai divenuto debitore della convenuta, che di conseguenza avrebbe indebitamente proceduto per l’intero importo di cui al titolo ipotecario.
C. La convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che il __________ le avrebbe consegnato la cartella ipotecaria a garanzia del pagamento di un trattore venduto alla __________, a lui facente capo, dalla ditta _________ e dalla stessa convenuta (doc. 7), e di una botte per il trasporto di liquami venduta alla __________ dalla ditta _________ e dalla convenuta, il tutto per un credito superiore ai fr. 75’000.-- garantiti dalla cartella ipotecaria.
D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che, come sostenuto dall’attore, la messa in pegno della cartella ipotecaria sia avvenuta unicamente per garantire il pagamento della botte a pressione __________, così come indicato dalla dichiarazione doc. 6.
Relativamente a questo contratto, stipulato da __________ con __________, il primo giudice ha accertato che le parti avrebbero pattuito la vendita di una botte della capienza di 8000 litri. In conseguenza dei lunghi tempi di fornitura per una botte di queste dimensioni, __________ avrebbe nel frattempo locato a __________ una botte da 6000 litri contro un canone di fr. 2’000.-- annui, salvo poi rinunciare alla fornitura della botte venduta in conseguenza delle intervenute difficoltà economiche di __________.
La convenuta, divenuta proprietaria della botte da 6000 litri, potrebbe vantare nei confronti del _________ unicamente un credito per la locazione di tale botte, ma si tratterebbe di credito per cui non è stata pattuita la garanzia del pegno.
Quo al contratto di vendita del trattore __________, il Pretore ha ritenuto che esso si sia perfezionato tra la __________ e __________, mentre la convenuta avrebbe unicamente svolto il ruolo di rappresentante regionale della venditrice, di modo che non sarebbe titolare del credito relativo al prezzo di vendita.
Dal che l’accoglimento della petizione.
F. Con l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
In primo luogo si imporrebbe l’annullamento di tutti gli atti di procedura successivi al 9 luglio 1993, non potendo essere riconosciuta alla comunione ereditaria succeduta all’attore la necessaria capacità di essere parte.
Nel merito, la convenuta, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, sarebbe da ritenere venditrice del trattore __________ al pari della ditta costruttrice, e non solo una rappresentante.
Fallita la trattativa per un finanziamento tramite il __________, il _________ avrebbe consegnato alla convenuta la cartella ipotecaria a garanzia della vendita del trattore e della botte, così come attestato dal doc. 6.
A seguito di un errore, su tale documento sarebbe stata menzionata solo la botte _________ e non anche il trattore __________; siffatta intenzione delle parti risulterebbe dall’indicazione di un prezzo di fr. 75’000.--, che se riferito alla sola botte non sarebbe esatto, e dal fatto che il __________ intendeva consegnare la cartella ipotecaria al __________ a garanzia di entrambi gli acquisti.
Quo alla botte __________, il Pretore avrebbe ritenuto a torto l’esistenza di un contratto di locazione per la botte da 6000 litri, mentre vero sarebbe che il __________, dopo avere in un primo tempo optato per il modello più grande, ha inteso acquistarla. In ogni caso, anche se così non fosse, con il doc. 6 dovrebbe essere ritenuta pattuita la garanzia anche per il canone di locazione, il che comporterebbe comunque l’accoglimento della petizione.
G. Delle osservazioni 23 ottobre 1996 di parte attrice, che chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
La censura è manifestamente pretestuosa, visto che appena poche righe sopra l’appellante riferisce che il 9 luglio 1993 il patrocinatore dell’attrice ha comunicato di rappresentare la comunione ereditaria indicata da __________, __________ e __________ (appello, punto 1, pag. 3).
Dopo tale comunicazione, il fatto che negli allegati si sia indicata la comunione ereditaria quale parte, senza più precisarne i noti componenti, non costituisce certo vizio tale da inficiare la validità degli atti processuali compiuti, ma semmai unicamente la carente indicazione di una parte (art. 165 cpv. 2 lit. b CPC; II CCA 23 febbraio 1994 in re W. e B./B.), non suscettibile come tale di arrecare pregiudizio alcuno alla controparte, che difatti si limita a censurare un vuoto formalismo ma non adduce alcun danno concreto.
L’onere della prova su questa circostanza, costitutiva dell’obbligo dell’attrice, incombe alla convenuta, dato che l’inversione dei ruoli processuali non comporta anche il rovesciamento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, pag. 147).
2.1 La convenuta nella risposta di causa ha affermato si sarebbe trattato di un errore, il che sarebbe dimostrato dal fatto che il prezzo indicato corrisponde al valore della cartella, e dalla circostanza il prestito che il _________ intendeva chiedere al __________ doveva essere versato alla convenuta (punto 2, pag. 3).
In duplica (punto 2, pag. 2) essa ha ribadito la tesi dell’errore “che risulterà dalla documentazione bancaria richiamata a completazione dei doc. 6 e 7”.
Nelle conclusioni, dopo aver a più riprese apoditticamente affermato la verità della propria tesi (pag. 2, 3, 9), essa si è nuovamente espressa per l’esistenza dell’errore (punto 5.2, pag. 10 e 11), così come nell’appello (punto 3.6, pag. 12 e 13).
2.2 L’esame del testo della dichiarazione 12 dicembre 1986 di __________ (doc. 6) sembra non offrire appigli alla tesi della convenuta: esso è infatti esplicito nel limitare la garanzia del pegno al solo prezzo della botte __________.
Il chiaro testo della dichiarazione presenta però l’incongruenza consistente nell’indicazione di un prezzo da garantire per la botte di fr. 75’000.--, molto superiore al prezzo effettivo di circa fr. 30’000.-- (cfr. doc. 9) e pari all’importo nominale della cartella ipotecaria.
2.3 Contrariamente alla tesi della convenuta, non sussistono tuttavia a mente di questa Camera sufficienti elementi per ammettere che la suddetta incongruenza sia necessariamente da risolvere nel senso che __________ ha inteso costituire il pegno anche a garanzia del prezzo del trattore.
2.3.1 Se ci si limita all’esame del testo del doc. 6, l’incongruenza è senz’altro spiegabile nel senso desiderato dalla convenuta -il _________ ha dimenticato di inserire il trattore nel testo-, ma anche, e con maggiore probabilità, nel senso che l’errore non riguarda l’oggetto il cui prezzo era da garantire, ma il prezzo medesimo, confuso con il maggiore importo nominale della cartella ipotecaria.
Si deve in effetti ammettere, secondo la comune esperienza, che nell’allestimento di una dichiarazione come quella in esame sia più facile incorrere nell’errata indicazione di un dato numerico, confuso con un'altra cifra che comunque riguardava la fattispecie, piuttosto che nella completa omissione di un aspetto essenziale come l’indicazione di uno dei due oggetti da acquistare, se veramente si intendeva fornire garanzia per entrambi i prezzi.
Del resto l’omissione dell’indicazione dell’intenzione di garantire il prezzo del trattore poteva non essere casuale se si pensa che per quell’oggetto il venditore godeva già della garanzia, seppure parziale, costituita dalla pattuizione di una riserva di proprietà fino a pagamento avvenuto (doc. 7), accordo che invece non risultava previsto per la botte _________ (doc. 9; rogatoria __________).
2.3.2 L’appellante a sostegno della propria opinione invoca la deposizione resa da __________ nella procedura penale (appello, pag. 13), ma essa è in questa sede manifestamente priva di ogni efficacia probatoria, dal momento che il _________ veniva sentito in qualità di prevenuto per l’asserita appropriazione indebita di quella medesima cartella ipotecaria.
2.3.3 Il teste __________ , invocato a pagina 13 dell’appello, non ha fornito migliori elementi di giudizio, essendosi egli limitato a riferire che vi fu un incontro al __________ per definire la questione del finanziamento, senza tuttavia ricordare con la necessaria certezza nemmeno l’argomento della discussione (“...ci incontrammo tutti al __________ di _________ (io _________ e __________) per concordare il finanziamento presumo del tutto (botte e trattore)”), e perciò, a maggior ragione, senza ricordare le effettive intenzioni delle parti.
Non a caso il teste riferisce una versione dei fatti, che non trova riscontro nelle dichiarazioni delle parti, secondo la quale i soldi sarebbero stati disponibili presso la banca da alcuni mesi.
2.3.4 La convenuta invoca anche il fatto che il _________ per ottenere il finanziamento dal __________ doveva costituire in pegno il titolo ipotecario per il prezzo di vendita di botte e trattore, ma ciò non consente ancora di ritenere provata una pattuizione contraria al testo del doc. 6, potendosi benissimo ammettere che __________ e la convenuta abbiano raggiunto accordi diversi, specie alla luce del fatto, verosimilmente irrilevante per la banca ma non per la convenuta, che il venditore si riservava la proprietà del trattore.
Non potendosi ritenere provato che la messa in pegno della cartella ipotecaria dovesse garantire il prezzo della vendita del trattore, diviene inutile rispondere al quesito a sapere se la convenuta abbia o meno la qualifica di creditore nei confronti del _________ dell’importo in questione.
Rimane da stabilire se vi sia un credito della convenuta, al beneficio della garanzia costituita dal pegno manuale, in relazione alla fornitura della botte __________.
4.1 Non è controverso il fatto che inizialmente __________ manifestò l’intenzione di acquistare una botte _________ da 8000 litri, e che in attesa di tale modello, non disponibile immediatamente, ne fu fornita in locazione una da 6000 litri (appello, pag. 16; cfr. del resto la rogatoria __________, pag. 2, risposta 5).
La convenuta sostiene che tale situazione si sarebbe in seguito modificata, nel senso che il _________ avrebbe deciso di acquistare la botte più piccola.
Siffatta tesi non è tuttavia suffragata da prove attendibili, e si scontra inoltre con elementi che depongono chiaramente in senso contrario.
La convenuta sull’argomento tenta nuovamente di trarre diritto dalle affermazioni rese dal _________ in sede penale (appello, pag. 16), le quali, come si è già detto, sono tuttavia senza effetto probatorio.
Non meno irrilevante è l’asserita lettera di conferma inviata dall’_________ a __________ il 21 novembre 1985 (doc. 9), non fosse altro che per il motivo -senza necessità di richiamare la giurisprudenza in materia di lettera di conferma- che detta lettera non conferma affatto l’avvenuto acquisto della botte da 6000 litri, ma ribadisce a __________ le due varianti.
Anche per il periodo successivo a questa lettera non vi è prova alcuna del fatto che __________ o il __________ personalmente abbiano deciso di acquistare la botte da 6000 litri.
Il comportamento di tutte le parti depone invece nel senso contrario:
il _________ non ha mai pagato l’asserito prezzo di vendita e si è sempre ritenuto conduttore della botte, prova ne è che ancora nel 1993 egli si offrì di acquistarla (rogatoria __________);
la ditta _________ ancora nel 1988 chiedeva al _________ la restituzione della botte, considerandola locata per fr. 2’000.-- all’anno (doc. M1). In nessun punto della rogatoria il teste _________ afferma l’avvenuta vendita al _________ della botte da 6000 litri, il che sconfessa la fattura doc. 5 del 18 giugno 1986 ed è comunque implicitamente confermato dal fatto che la _________ ha in seguito venduto la medesima botte alla convenuta;
la stessa convenuta, invece di farsi cedere l’eventuale credito della _________ per il prezzo dell’asserita vendita a __________ della botte di 6000 litri, afferma che essa “ha pagato l’importo della botte alla ditta _________ ed è quindi legittimata ad ottenerne il pagamento, essendo diventata proprietaria della botte” (conclusioni, pag. 8). Ciò non può che significare che la convenuta ha direttamente acquistato dalla _________ la botte locata al __________, così come confermato dalla rogatoria __________, evocata nelle conclusioni dalla convenuta medesima.
4.2 Per il caso, verificatosi, in cui alla convenuta non dovesse essere riconosciuto un credito nei confronti del _________ per il prezzo di vendita della botte, essa sostiene che dal testo del doc. 6 si potrebbe comunque ritenere che la cartella ipotecaria doveva garantire anche il credito per il canone di locazione della botte, da fissare in fr. 4’500.-- all’anno.
Siffatta tesi costituisce tuttavia una novità dell’atto di appello, sicché essa va ritenuta irricevibile ex art. 321 CPC senza necessità per questa Camera di esaminarne il fondamento.
Ne segue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà agli attori complessivi fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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