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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.161
Data decisione, Autorità: 13.11.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00161
Lugano 13 novembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. no. EF.96.801 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 19 giugno 1996 da
quale amministratore giudiziario della successione della defunta __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto che fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il dispositivo riguardante le pretese di parte civile di cui alla sentenza 18 ottobre 1993 della Pretura circondariale di __________ (I) confermato dalla decisione 24 febbraio 1995 della Corte d’Appello di __________;
domanda che il Pretore, con sentenza 2 settembre 1996, ha respinto;
da cui l’opposizione 17 settembre 1996 dell’istante che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di exequatur, protestando spese e ripetibili.
Sentite le parti all’udienza del 24 ottobre 1996.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con la procedura che ci occupa, l’istante dott. __________ chiede l’exequatur, ai sensi della Convenzione di Lugano, del dispositivo della sentenza penale prolata dalla Pretura circondariale di __________ (I) e confermata dalla Corte d’Appello di __________ con la quale __________ è stato condannato a restituire alla parte civile __________, quale amministratore giudiziario della successione della defunta __________, la somma di Lit. 1’890’000’000.-;
che il Pretore ha respinto l’istanza di exequatur ritenendosi incompetente ratione loci poiché né la Svizzera e men che meno Locarno possono essere considerati luogo dell’esecuzione giusta l’art. 32 cpv. 2 ConvLug;
che quest’ultima disposizione della ConvLug prevede, per quanto è della competenza territoriale dell’exequatur, che il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione e che, se tale parte, non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione;
che per luogo dell’esecuzione non va inteso quello previsto dalla nostra LEF quanto piuttosto esso va individuato secondo criteri di interpretazione e di apprezzamento delle norme della ConvLug dedotti dall’interpretazione autonoma comunitaria dello spazio giudiziario europeo così come fatto per le identiche disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 315 n. 436 e seg.);
che di conseguenza il luogo dell’esecuzione, per i debitori non domiciliati nello Stato richiesto, non sarà solo ed esclusivamente quello del tribunale del luogo dove il debitore possiede dei beni ma anche quello dove l’istante intende ottenere l’esecuzione nella previsione - anche solo probabile - che, in quel luogo, il debitore potrà crearsi, in futuro, dei beni patrimoniali (Bülow/Böckstiegel/Müller, Der Internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, ad art. 32 n. III; Kropoholler, Europäische Zivilprozessrecht, Kommentar zum EuGVÜ, Heidelberg 1982, ad art. 32 n. 2; Kropholler, Europäische Zivilprozessrecht, Kommentar zur EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 1993, ad art. 32, n. 3; Gaudemet-Tallon, op. cit., pag. 275 n. 386 e 387);
che è così determinante anche il solo interesse ad agire per ottenere il riconoscimento della sentenza estera (Gaudemet-Tallon, op. cit., loc. cit.);
che l’interesse dell’amministratore giudiziario della successione fu __________ ad ottenere il riconoscimento in Svizzera della decisione che condanna __________ alla restituzione dell’importo di Lit. 1’890’000’000.- è evidente dal momento che, qualora lo stesso __________ fosse riconosciuto coerede istituito di quella successione, la sentenza estera, delibata in Svizzera, potrà essere eseguita concretamente rivalendosi sui beni o sui crediti di spettanza del __________;
che il Pretore di Locarno, nella cui giurisdizione è stata aperta la successione __________, è così senz’altro competente, ratione loci, per delibare la sentenza estera;
che le altre condizioni per la delibazione, nemmeno contestate, sono tutte date in particolare la qualifica di decisione civile o commerciale del dispositivo di una sentenza penale che regola pretese di danno di parte civile derivanti dall’illecito penale (Kropoholler, op. cit., 1993, ad art. 1 n. 12);
che le spese e le ripetibili seguono la soccombenza;
Per i quali motivi
visti gli art. 32 cpv. 2 e 40 ConvLug, 513b e 513c CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’opposizione 17 settembre 1996 è accolta e di conseguenza la decisione 2 settembre 1996 del Pretore di Locarno-Città viene così riformata:
È riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 18 ottobre 1993 della Pretura circondariale di __________ (I) nel suo dispositivo che condanna __________ a restituire alla parte civile __________, quale amministratore giudiziario della successione di __________, la somma di Lit. 1’890’000’000.- ed a risarcire i danni cagionati alla stessa.
Le spese di Fr. 20 e la tassa di giustizia di Fr. 100.- sono poste a carico di __________ il quale rifonderà alla controparte Fr. 200.- per ripetibili.
II. La tassa di giustizia della procedura di opposizione in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico di __________ il quale rifonderà a controparte Fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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