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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.167
Data decisione, Autorità: 30.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00167
Lugano 30 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.96.291 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 aprile 1996 da
rappr. avv. __________
contro
rappr. studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 303’541.90 oltre accessori;
Domanda che il Pretore con sentenza 20 luglio 1996 ha respinto siccome tardiva;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 20 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare tempestiva la petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni 22 ottobre 1996 postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Considerato
in fatto e in diritto
Il 23 febbraio 1996 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo notificatogli il 6 dicembre 1995.
L’8 marzo 1996 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale gli ha assegnato un termine scadente il 26 marzo 1996 per versare un anticipo di fr. 400.--, comminando la conseguenza di cui all’art. 312 cpv. 2 CPC per il caso di mancato pagamento.
Non essendovi stato pagamento nel termine stabilito, il 10 aprile 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti ha dichiarato irricevibile l’appello. La decisione è stata intimata il 17 aprile 1996.
Pronunciandosi in via preliminare sulla tempestività dell’azione, il Pretore il 20 luglio 1996 l’ha respinta siccome tardiva.
Stante la desistenza dell’attore nella procedura di rigetto dell’opposizione, ravvisabile nel mancato pagamento dell’anticipo delle spese di giustizia dell’appello, il termine per introdurre l’azione di disconoscimento avrebbe iniziato a decorrere il 27 marzo 1996, giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento dell’anticipo, e sarebbe scaduto il 17 aprile 1996, dal che la tardività della petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, egli non avrebbe affatto inteso desistere dalla procedura di rigetto dell’opposizione, che si sarebbe invece conclusa a seguito dell’omesso pagamento dell’anticipo delle spese della procedura di appello.
Ne seguirebbe che tale procedura avrebbe preso termine con la decisione della CEF che ha dichiarato irricevibile il gravame, con il che il termine per proporre l’azione di disconoscimento avrebbe iniziato a decorrere solo il 19 aprile 1996 e sarebbe perciò stato ossequiato dall’attore.
Secondo dottrina e costante giurisprudenza, la citata norma di legge va intesa nel senso che il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento inizia a decorrere allorché la sentenza di rigetto dell’opposizione è cresciuta in formale giudicato (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, 1993, pag. 156; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, § 19, n. 67, pag. 146).
Questo significa che se contro la sentenza di rigetto non è dato un rimedio di diritto ordinario, come è il caso in Ticino per le cause di valore inferiore a fr. 8’000.--, il termine inizia a decorrere già dal momento della notifica della sentenza di rigetto (Rep. 1987, pag. 244; 1985, pag. 140), mentre nel caso che sia dato il rimedio dell’appello, il termine per l’azione di inesistenza del debito inizia a decorrere dopo 10 giorni dalla notifica del giudizio di rigetto, cioè dopo la scadenza del termine per appellare quel primo giudizio (art. 308 cpv. 1 CO), oppure, qualora detto giudizio venga effettivamente impugnato, a partire dal successivo momento dell’emanazione del giudizio di seconda istanza (DTF 115 III 92 e riferimenti; Rep. 1978, pag. 168; Ammon, opera citata, § 19, n. 68, pag. 146).
Se da una parte è pacifico che nel caso di appello tardivo il termine per l’azione di disconoscimento inizia a decorrere dal giorno successivo all’ultimo utile per l’introduzione dell’appello e non solo dalla decisione dell’autorità di ricorso che accerta la tardività del gravame -la crescita in giudicato della sentenza di rigetto interviene automaticamente per il solo fatto del mancato rispetto del termine per appellare-, una diversa soluzione si impone però nel caso in cui l’irricevibilità del gravame derivi dal mancato (o tardivo) pagamento dell’anticipo delle spese di giudizio della procedura di appello.
In tal caso, infatti, si è in presenza di un appello validamente introdotto e che inibisce in quanto tale la crescita in giudicato formale del giudizio impugnato. Il solo fatto dell’omissione del pagamento dell’anticipo delle spese di giudizio, pur ostando alla ricevibilità del gravame (art. 97 cifra 6 e 312 cpv. 2 CPC), non impedisce che questo continui ad esplicare l’effetto inibitorio della crescita in giudicato fino a che l’autorità di ricorso non sancisce formalmente con la propria decisione l’irricevibilità dell’appello.
Una diversa soluzione non può essere sostenuta, come invece ritenuto nel giudizio impugnato, assimilando il mancato pagamento dell’anticipo al ritiro del gravame, e perciò alla desistenza.
Costituisce in effetti un’interpretazione forzata, e perciò arbitraria delle intenzioni del ricorrente, quella secondo cui nell’omissione del pagamento dell’anticipo dovrebbe essere necessariamente ravvisata la volontà di desistere dalla causa, ed infatti il Tribunale federale in una recente sentenza ha positivamente stabilito che il mancato pagamento dell’anticipo spese non vale quale ritiro dell’azione, dovendo quest’ultimo essere espressamente dichiarato per iscritto (IICCTF 25 settembre 1996 in re F./B.).
Ne deve necessariamente conseguire che il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento ha nella specie iniziato a decorrere solo con la notifica all’attore in data 17 aprile 1996 della sentenza della CEF che ha sancito l’irricevibilità dell’appello, con il che la petizione di disconoscimento del debito del 26 aprile 1996 risulta senz’altro tempestiva.
E’ ovvio che, nel rispetto del diritto di essere sentiti dei convenuti, il presente giudizio ha unicamente l’effetto di sancire la ricevibilità della petizione, a partire dalla quale la causa potrà seguire il suo normale svolgimento.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza dei convenuti, che anche nella procedura di prima sede, con lettera 10 maggio 1996 al Pretore, hanno sollevato a torto la questione della tempestività della petizione (art. 148 CPC). La tassa di giustizia di prima sede viene ridotta per il fatto che la decisione non pone fine alla lite.
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 luglio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
La petizione (azione di disconoscimento del debito) è dichiarata tempestiva.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese sono a carico dei convenuti in solido.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dall’attore, sono a carico dei convenuti in solido, i quali, pure in solido, gli rifonderanno complessivi fr. 350.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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