AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.170
Data decisione, Autorità:
25.02.1997, IICCA
Incarto n.
12.96.00170
Lugano
25 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.1033
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 16
marzo 1993 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
rappr.
dall’ avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto che gli venga
riconosciuta la proprietà sull'importo di ca. fr. 96'640.- depositato presso la
__________, conto no. __________, e che detto importo venga dimesso dalla
procedura esecutiva no. __________susseguente al sequestro no. __________dell'UE
di Lugano, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 31 luglio 1996 ha
accolto.
Appellante il convenuto, che con atto di appello 20
settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione;
mentre l'attore con osservazioni 17 ottobre 1996
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto A. Il convenuto dr.
__________ ha chiesto ed ottenuto il sequestro del conto no. __________ presso
la __________, intestato a __________.
B. Con la petizione in
esame l'attore rivendica, nell’ambito della procedura degli art. 106 e seg.
LEF, la proprietà della somma di ca. US$ 64'000.- ancora depositata sul quel
conto bancario.
Il suo diritto di
proprietà è fondato sul fatto che quell’importo sarebbe la parte residua di un
mutuo di US$ 200’000.- concessogli dalla società __________ la quale, dietro
suo ordine, ha versato la somma mutuatagli sul conto intestato al _________
presso la __________. Quest'ultimo sarebbe intervenuto mettendo a disposizione
la sua relazione bancaria a titolo fiduciario, poiché a quel momento l'attore
non era titolare di alcun conto bancario in Svizzera.
Queste circostanze, che
confermerebbero il suo buon diritto, sarebbero del resto già emerse in
occasione di un procedimento penale contro il __________, dove gli averi
depositati sul conto in questione erano stati in un primo tempo sequestrati dal
magistrato competente ed in seguito, dopo gli accertamenti del caso,
dissequestrati perché di proprietà dell'attore.
C. Nella risposta 11
maggio 1993 il convenuto si è opposto alla petizione eccependo innanzitutto la
carenza di legittimazione attiva dell'attore. Il convenuto inoltre ha
contestato che i magistrati penali, ordinando il dissequestro dei fondi
depositati, si siano pronunciati sulla loro titolarità, bensì si sarebbero
limitati ad accertare che i fondi non fossero di provenienza delittuosa. Il
contratto di mutuo sulla base del quale l'attore fonda il suo diritto di
proprietà sulla somma sequestrata sarebbe una montatura orchestrata dal
__________ per sottrarre l'importo ai creditori procedenti nei suoi confronti.
Infine il convenuto ha rilevato come i beni depositati su un conto bancario
diventino di proprietà della banca e non del titolare del conto. In concreto
non potrebbe quindi essere rivendicato un diritto di proprietà sul denaro.
D. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore ha accolto integralmente la petizione.
Il primo giudice ha
respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, non sussistendo dubbi
che l'attore, rispettivamente la persona che ha chiesto il dissequestro penale
del noto conto, nonché quella che ha rivendicato la proprietà di quanto
depositato sul conto sequestrato siano la stessa identica persona.
Il Pretore ha ritenuto che
l'attore, nonostante abbia rivendicato la proprietà sull’importo depositato in
conto, ha postulato in pratica che venisse accertato che quanto depositato sul
conto bancario presso la __________ non era di spettanza del titolare del conto
stesso bensì di sua esclusiva spettanza
A mente del Pretore
l’esistenza del contratto di mutuo che ha dato origine al versamento
dell’importo sul conto della __________ non può essere, per le prove acquisite
agli atti, minimamente messa in dubbio e ciò sta a dimostrare che quanto rimane
sul conto __________ è dell'attore; circostanza questa anche confermata dal
titolare stesso del conto __________.
Per il primo giudice in
definitiva, se stesse la tesi del convenuto, sarebbe infatti impossibile
rivendicare con successo la proprietà di un bene ogni qualvolta si tratta di
averi bancari.
E. Con l'appello il
convenuto insorge contro la sentenza pretorile, postulando la reiezione
integrale della petizione.
In sostanza l'appellante
ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ed asserisce altresì
come il contratto di mutuo stipulato dall'attore con la __________ fosse
puramente fittizio, concluso allo scopo di mascherare un semplice trasferimento
di denaro a favore del __________.
L'appellante ribadisce
altresì che gli accertamenti e le considerazioni effettuate dai magistrati in
occasione del sequestro penale, con il conseguente dissequestro del conto, non
permetterebbero di concludere, sul piano civilistico, che l'appellato sia
titolare della somma depositata sul conto stesso. I magistrati penali infatti
si sarebbero limitati ad appurare che la somma depositata non era di
provenienza delittuosa.
L'appellante osserva
ancora come la formulazione della domanda di causa dovrebbe portare,
indipendentemente da ogni altra considerazione, alla sua reiezione poiché
un'azione di rivendicazione di proprietà non sarebbe infatti proponibile poiché
proprietaria degli averi depositati in conto sarebbe, per l’art. 481 CO, la
_________ e non mai il _________ l’appellato. Conseguentemente il Pretore
avrebbe quindi interpretato e completato in modo inammissibile la domanda di
causa.
F. Le contrarie
motivazioni di cui alle osservazioni 17 ottobre 1996 della parte appellata,
così come ulteriori fatti ed allegazioni delle parti, verranno ripresi, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. L'eccezione di carenza di
legittimazione attiva sollevata dall'appellante è priva di fondamento.
Non sussiste infatti alcun
ragionevole dubbio che colui il quale con scritto 10 febbraio 1993 (doc. L),
per il tramite del suo patrocinatore, ha rivendicato la proprietà della la
somma sequestrata ed al quale l'UE di Lugano ha assegnato il termine per agire
in giudizio giusta l'art. 107 LEF (doc. A) e l'attore della presente
vertenza siano la medesima persona la quale, per motivi di lavoro, risiede in
luoghi diversi. Infatti, già in sede di replica, l'attore viene indicato come
domiciliato a __________. Ma del resto il confronto tra il verbale
d'interrogatorio del sig. __________, __________, nell'ambito del sequestro
penale dei beni del _________ (doc. V) e il verbale d'audizione dello stesso
_________ nella presente vertenza, il quale riferisce in merito ai suoi
rapporti con l'attore, indicato a verbale come __________, non lascia spazio ad
alcun dubbio che si tratti di un'unica persona. Infine si rileva che nel
contratto di mutuo (doc. Q) menzionato dall'attore nell'interrogatorio penale
(doc. V) figura proprio _________ quale sede della __________, società da
lui amministrata.
- L'appellante
sostiene che il contratto di mutuo, sulla base del quale l'appellato rivendica
l'importo sequestrato, sarebbe una montatura, orchestrata dal __________ allo
scopo di sottrarre ai suoi creditori i fondi accreditati, senza peraltro essere
in grado di fornirne la prova.
Alla tesi dell'appellante,
basata per lo più su semplici congetture e sulla mancata produzione di
determinati documenti da parte della controparte (avvisi di scadenza, richieste
di rimborso, diffide, esecuzioni,...) si contrappongono le prove concrete
fornite dall'appellato, quali il contratto di mutuo concluso con la __________
(doc. Q), l'avviso di accreditamento dell'importo mutuato sul conto no.
J6-301.367.1 presso la __________ (doc. P, AA), la lettera 20 agosto 1992
di conferma all'avv. __________ (doc. R), l'estratto conto della __________
(doc. S), nonché la testimonianza del __________. Anche a voler prescindere
dalla testimonianza del __________, sulla cui credibilità l'appellante esprime
delle riserve, sarebbe arbitrario, di fronte ad una tale offerta probatoria,
accogliere la tesi di simulazione del contratto di mutuo che, come tale, è
rimasta allo stadio di semplice allegazione.
- Bisogna allora
esaminare se l’attore possa rivendicare la proprietà dell'importo versato dalla
__________ sul conto __________ intestato a __________ o far valere, come ha
inteso il primo giudice, altre personali pretese di titolarità su quel conto.
La risposta non può che essere negativa.
3.1 Con l'accreditamento
dell'importo mutuato di US$ 200'000.- sul conto bancario del mandatario presso
la __________, quest'ultima, trattandosi di denaro e quindi di cosa fungibile
di regola non più identificabile, ne è diventata proprietaria giusta l'art. 481
CO (OR-Koller, ad art. 481 CO n. 4). Il saldo del conto corrente
costituisce infatti un credito ordinario del titolare nei confronti della banca
(DTF 116 III 84; Guggenheim, Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis,
pag. 226) ed il sequestro non riguarda il danaro in sè ma il saldo del conto,
ossia la pretesa creditoria del cliente nei confronti della banca (DTF citata).
La domanda dell'attore
intesa così come letteralmente espressa non può di conseguenza essere accolta
già per il fatto che egli rivendica la proprietà dell'importo mentre che,
semmai, avrebbe potuto rivendicare solamente di esserne creditore nei confronti
della banca.
3.2. È questa, se ben si
comprende, l’interpretazione data dal Pretore al petitum dell’attore nel senso
che quest'ultimo non ha rivendicato la proprietà dell'importo bensì ha preteso
che esso fosse di sua spettanza con conseguente riconoscimento della sua
titolarità del credito nei confronti della __________.
Anche volendo seguire
questa tesi del Pretore - ancor più opinabile se si considera che il petitum è
stato redatto da un giurista il quale, oltretutto, di fronte alle contestazioni
della controparte non ha nemmeno ritenuto opportuno rettificarne la
formulazione in sede di replica o di conclusioni - la domanda non può comunque
venire accolta.
È infatti pacifico che il
titolare del conto no. __________ presso la __________ è il __________.
Soltanto quest'ultimo può quindi vantare -a tale titolo- delle pretese
creditorie nei confronti della __________. L'appellato, che non è parte del
rapporto contrattuale di conto corrente, non può evidentemente pretendere nulla
nei confronti della banca. Diverso il caso se il titolare del conto gli avesse
regolarmente ceduto il suo credito: ma ciò non è né preteso né provato. La
pretesa dell’attore può allora essere rivolta unicamente nei confronti di colui
che, come espressamente ammesso, ha agito fiduciariamente acconsentendo che
l’importo del mutuo venisse accreditato in un primo tempo sul suo conto
corrente presso la __________. Le conseguenze del rapporto fiduciario sono
quelle del mandato e si riducono, per il fiduciante, in un credito nei
confronti del fiduciario senza alcun diritto di rivendicazione e senza
possibilità, nel caso concreto, di beneficiare del privilegio dell’art. 401 CO
(applicabile anche al rapporto fiduciario: DTF 99 II 393; 115 II 468 e
non solo nel caso di fallimento ma anche di pignoramento e sequestro: Fellmann,
Berner Kommentar, ad art. 401 CO n. 133 e 134) per il quale i crediti
che il mandatario abbia acquistato verso terzi in nome proprio per conto del
mandante passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo
adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato. Infatti questa
disposizione non trova applicazione quando il fiduciante ha rimesso lui al
fiduciario i valori patrimoniali (DTF 117 II 429; GVP 1989, 78)
ed altrettanto deve valere quando, come nella fattispecie all’esame, è stato il
fiduciante a dare ordine ad un terzo di versare al fiduciario beni a lui
destinati. E nemmeno la si può invocare a proposito del saldo di un conto
chèque postale - e quindi analogamente di un conto corrente bancario -
intestato al fiduciario sul quale affluiscono pagamenti eventualmente destinati
al fiduciante (ZR 1979, 198 n. 82; Fellmann, op. cit., ad art.
401 CO n. 107).
Da quanto precede risulta
infine che le considerazioni dei magistrati penali sono del tutto irrilevanti
ai fini del presente giudizio.
- L’appello deve di
conseguenza essere accolto e le tasse, le spese e le ripetibili di entrambe le
sedi caricate all’attore che risulta interamente soccombente.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 20
settembre 1996 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 31 luglio
1996 del Pretore di Lugano, sez. 3, viene così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- (duemilacinquecento) e le
spese, da
anticipare dall'attore, restano suo carico, con
l'obbligo di
rifondere al convenuto fr. 4'000.- (quattromila) a
titolo di
ripetibili.
II. Le spese della
procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr.
1'550.-
b) spese Fr.
50.-
Totale Fr.
1'600.-
già anticipate
dall'appellante, sono poste a carico dell'appellato, che rifonderà a
controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster