AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.178
Data decisione, Autorità: 15.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00178
Lugano 15 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 278/95 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con 6 dicembre 1995 da
contro
Dipl. Ing. __________ rappr. dall’ avv. __________
in materia di locazione (difetti dell’ente locato) che il Segretario-assessore, con sentenza 10 settembre 1996, ha parzialmente accolto operando una riduzione del canone di locazione mensile a Fr. 3’500 dal 1 gennaio 1995 e sino ad eliminazione dei difetti.
Appellante la parte convenuta che, con atto di appello 26 settembre 1996, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e, in via subordinata, che la riduzione della pigione abbia effetto soltanto per due mesi, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l'istante con osservazioni 28 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto A. Con contratto 16 maggio 1991 la convenuta ha locato all'istante una superficie di 208 metri quadrati al primo piano e di 32 metri quadrati al piano seminterrato del centro commerciale di sua proprietà a __________.
Il periodo di locazione contrattualmente stabilito andava dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 2001 con una pigione iniziale di fr. 4'000.- mensili, che, successivamente adeguata all'indice nazionale dei prezzi al consumo, ammonta attualmente a fr. 4'270.- mensili (doc. D, I1 inc. conc.).
Il 17 agosto 1995 -sull'apposito modulo ufficiale- la locatrice ha notificato alla conduttrice il nuovo canone di locazione indicizzato per il 1 gennaio 1996.
Con tempestiva istanza 31 agosto 1995 la __________ ha contestato l'aumento presso il competente ufficio di conciliazione, chiedendo inoltre una riduzione della pigione per difetti dell'ente locato e la messa a disposizione a __________ della documentazione concernente le spese accessorie.
B. Non essendo stato possibile trovare un'intesa, con istanza 6 dicembre 1995 la conduttrice ha adito la Pretura.
In sostanza la __________ ha eccepito che la scala che conduce al primo piano sarebbe stretta e con i gradini troppo alti, così che i clienti giungerebbero in negozio col fiatone. Inoltre l'atrio dello stabile sarebbe costantemente occupato da elettrodomestici, apparecchi televisivi e stereo, spesso funzionanti a pieno volume, di modo che il cliente intenzionato a visitare la pellicceria si troverebbe disorientato e riuscirebbe a fatica a trovarla. Lo spazio aperto accanto alla pellicceria, utilizzato dalla convenuta saltuariamente per vendite speciali e normalmente come magazzino, non verrebbe mai pulito e sarebbe indecoroso per l'intero stabile. Infine l'istante sostiene che le condizioni climatiche ambientali sarebbero invivibili poiché in estate mancherebbe l'aria e il caldo sarebbe insopportabile e in inverno si passerebbe da momenti di troppo caldo a momenti di troppo freddo.
C. La convenuta si è opposta integralmente all'istanza contestando l'esistenza di tutti i difetti denunciati. In particolare la Dipl. ing. __________ sostiene che la scala che conduce al piano superiore sarebbe costruita secondo le regole dell'arte e di dimensioni usuali, che lo spazio accanto alla pellicceria sarebbe utilizzato per le vendite d'occasione e verrebbe regolarmente pulito, nonché che l'istante non avrebbe mai dato seguito ai suoi ripetuti inviti ad esporre le insegne del negozio nell'atrio.
Infine, a mente della convenuta, i problemi climatici manifestatisi all'inizio della locazione sarebbero stati risolti con il potenziamento degli impianti, miglioria della quale beneficerebbe anche il primo piano.
D. Il Segretario-assessore, con sentenza 10 settembre 1996, ha accolto parzialmente l'istanza ammettendo una riduzione della pigione a fr. 3'500.- mensili (ca. 20 %) a far tempo dal 1 gennaio 1995 e sino ad eliminazione dei difetti dell'ente locato.
Secondo il Giudice di prime cure la scala di accesso al piano superiore avrebbe proporzioni usuali e non renderebbe oltremodo difficile l'accesso al primo piano. In ogni caso lo stato di fatto era percettibile dalla conduttrice già al momento della stipula del contratto.
Per quanto concerne l'atrio dagli atti risulterebbe la disponibilità della locatrice a permetterne l'uso parziale, nonché l'esposizione di insegne da parte della conduttrice, possibilità della quale quest'ultima non avrebbe peraltro mai usufruito. A norma di contratto non sarebbe inoltre pattuito che l'atrio debba restare perfettamente sgombro.
Infine, a mente del Segretario-assessore, la superficie non locata accanto alla pellicceria non sarebbe indecorosa e di disturbo per l'attività della convenuta, poiché non visibile dal negozio di quest'ultima. Del resto essa verrebbe di tanto in tanto pulita.
Relativamente alla situazione ambientale all'interno della pellicceria il primo giudice ha invece ritenuto la non idoneità all'uso per il quale la superficie è stata locata. La qualità dell'aria e la temperatura sarebbero stati sin dall'inizio fonte di problemi sia per i negozi al primo piano sia per l'emporio della convenuta al pianterreno. A tal proposito l'intervento della __________ non avrebbe portato particolari benefici al primo piano. Dette circostanze sarebbero state constatate anche dal medico delegato di __________.
E. Con l'atto di appello la convenuta insorge contro il giudizio pretorile, chiedendo la reiezione dell'istanza.
A mente dell'appellante non sarebbe accertata la situazione di turbativa dell'utilizzazione dell'ente locato, in particolare in relazione all'asserito insufficiente raffreddamento dell'aria in occasione delle caldane estive. Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto -a torto- sulla base di elementi empirici collegati alle sensazioni soggettive di alcuni testi escussi, che la situazione ambientale all'interno della pellicceria non fosse idonea all'uso per il quale la superficie è stata locata. L'onere della prova circa eventuali difetti dell'ente locato spetterebbe al locatario che, in casu, non vi avrebbe fatto fronte.
Del resto non si sarebbero mai verificati casi di applicazione dell'art. 259d CO per l'eccessivo caldo, poiché alle nostre latitudini, con periodi di calura di breve durata, non si potrebbe, in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, imporre ad un locatore l'obbligo di dotare l'ente locato di un impianto di raffreddamento dell'aria. La situazione di disagio in alcuni giorni dell'anno in cui la temperatura esterna raggiunge livelli particolarmente elevati sarebbe comune a tutti gli stabili.
Infine l'appellante osserva che, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse venire riconosciuto un difetto dovuto all'assenza di un impianto di raffreddamento e di un insufficiente funzionamento di quello di ventilazione, una riduzione della pigione potrebbe venire accordata al massimo per il mese di luglio e parte di agosto. Una riduzione del 20 % su tutto l'arco dell'anno sarebbe sbagliata ed eccessiva.
F. Delle osservazioni 28 ottobre 1996, con cui l'appellata postula la reiezione del gravame, così come delle ulteriori tesi ed allegazioni delle parti, si dirà, se del caso, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto 1. In base all'art. 259d CO, applicabile indipendentemente dal fatto che ci si trovi di fronte ad un difetto originario (art. 258 cpv. 2 CO; II CCA 23 aprile 1996 in re T. e T./S. SA) oppure ad un difetto sopravvenuto nel corso della locazione, se un difetto pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all'eliminazione del medesimo (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2. ed., Losanna 1992, pag. 121, n. 3.6; Zihlmann, Das Mietrecht, 2. ed., Zurigo 1995, pag. 76; II CCA 26 gennaio 1995 in re O./M.-M.).
Scopo della normativa è di far sì che il conduttore abbia a versare al locatore una pigione adeguata al fatto che l'ente locato presenta un difetto che ne impedisce o comunque ne pregiudica un uso ottimale: la riduzione del corrispettivo viene effettuata secondo i criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in margine all'azione estimatoria del contratto di compravendita (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1991, ad art. 259d CO, pag. 269, n. 14; Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, Berna-Stoccarda-Vienna, 1992, pag. 187 e segg.; II CCA 23 aprile 1996 in re T. e T./S. SA; II CCA 23 agosto 1996 in re C.P.D.S./G.).
L'onere della prova circa l'esistenza di un difetto e l'adempimento degli ulteriori presupposti per una riduzione del canone di locazione incombe al conduttore (Higi, Commentario zurighese, ad art. 259d, pag. 473, n. 20; SVIT, op. cit., ad art. 259d, pag. 271, n. 19).
2.1 Le caratteristiche della scala d'accesso al piano superiore (dimensioni, altezza dei gradini, assenza di un pianerottolo intermedio) non sono costitutive di difetto già per il fatto che esse erano manifeste ed accertabili al momento della visione dell'ente locato e sono quindi state espressamente accettate dalla conduttrice con la conclusione del contratto di locazione.
Ad ogni buon conto si osserva che ben difficilmente si potrebbe ammettere eventuali difetti della scala d'accesso in assenza di una perizia tecnica atta a stabilirne la difformità dalle regole dell'arte, peraltro smentita dal teste __________ (verbale, pag. 9).
La censura viene pertanto respinta.
2.2 A proposito dell'atrio và rilevato che non emerge dalle tavole processuali che la conduttrice abbia subìto dei pregiudizi concreti a causa della sua utilizzazione -del resto non vietata dal contratto di locazione- da parte della locatrice. Quest'ultima, dal canto suo, si è sempre dichiarata disponibile a concedere all'appellata un uso parziale dell'atrio in questione, segnatamente per esporre le insegne del negozio, le cui modalità erano evidentemente da concordare, ma la conduttrice non ha mai concretamente usufruito di questa possibilità.
Anche questa censura è quindi priva di fondamento.
2.3 In occasione del sopralluogo si è appurato che la superficie non locata accanto al negozio della __________ non era sporca, bensì soltanto leggermente polverosa. Determinante appare comunque il fatto che detta superficie non è visibile né dall'interno della pellicceria, né da chi vi accede (verbale sopralluogo, pag. 2). Dalle emergenze processuali non si può quindi dedurre che il suo stato di pulizia, nonché l'utilizzazione effettuatane dalla locataria (spazio espositivo, magazzino) siano in qualche modo di pregiudizio all'attività commerciale della conduttrice o in contrasto con gli accordi contrattuali tra le parti. Di conseguenza non sussiste un difetto ai sensi dell'art. 259d CO.
L'assunto pretorile non può infatti essere condiviso.
Mal si comprende come il Segretario-assessore abbia potuto ritenere assodato un siffatto difetto dell'ente locato, la cui esistenza e portata può venire appurata soltanto attraverso degli accertamenti e delle misurazioni di natura tecnica, senza che la conduttrice sia stata in grado di fornire una benché minima prova in tal senso. A nulla giovano a questo proposito le misurazioni della temperatura ambiente effettuate a suo tempo nei locali della conduttrice dalla __________ (cfr. lettera 7 marzo 1996 della __________ con grafici annessi)
Anche a prescindere dal fatto che il difetto in questione, per sua stessa natura, non poteva che essere accertato e sostanziato dalla conduttrice in via peritale, non si può comunque ritenere anormali e costitutive di difetto le temperature rilevate dalla __________. Ciò in particolare se si tiene conto che, al momento delle misurazioni, ci si trovava in piena estate ed in un ambiente sprovvisto di condizionatore d'aria (teste __________, pag. 9) e che, peraltro, non era nemmeno stato pattuito che i locali venissero dotati di un tale impianto. Lo stabile __________ disponeva invece di un impianto di climatizzazione globale che, a differenza di un condizionatore d'aria, si limita ad abbassare di qualche grado la temperatura rispetto a quella esterna (teste __________, pag. 9). Con un impianto di questo genere, che viene dimensionato per agire con temperature esterne normali, è possibile che in occasione di calure estive eccezionali vi siano all'interno anche 30 gradi (teste __________, pag. 5). Come giustamente osservato dall'appellante trattasi di una situazione di disagio comune a quasi tutti gli enti locati durante alcuni giorni dei mesi estivi che non giustifica però, di regola, una riduzione della pigione. Del resto è indicativo che, malgrado la copiosa giurisprudenza cantonale e federale in materia di difetti dell'oggetto locato, non è noto a questo Tribunale che sia mai stata concessa una riduzione del canone di locazione per caldo eccessivo.
Anche per quanto attiene all'insufficiente ricambio di aria il Giudice di prime cure si è basato esclusivamente sulle impressioni soggettive del teste __________ effettuare misurazione alcuna, ha avuto modo di affermare che nei locali ispezionati era caldo e non vi era circolazione d'aria (teste __________ pag. 4) e della teste __________, che nemmeno lavora nei locali della __________ (teste __________ pag. 7 ). In assenza di un referto peritale e di misurazioni ben precise non è ragionevolmente possibile qualificare una vaga impressione di aria ferma quale difetto ai sensi dell'art. 259d CO senza cadere nell'arbitrario (cfr. anche teste __________, pag. 5).
Alla luce di quanto precede la riduzione del 20 % del canone di locazione concessa dal Segretario-assessore non è giustificata da sufficienti riscontri oggettivi agli atti e quindi, non avendo la conduttrice fatto fronte all'onere della prova a suo carico, non può essere accordata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 26 settembre 1996 della Dipl. ing. __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 settembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 150.-, da anticipare dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 650.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall'appellante, vanno caricate all'appellata con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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