AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.179
Data decisione, Autorità: 14.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00179
Lugano 14 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2698 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 30 giugno 1993 da
__________ rappr. da: avv. __________ contro
__________ rappr. da: avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 135’000.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 28’869.50 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta a fr. 27’669.-- oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 25 luglio 1996 ha accolto la petizione per fr. 119’448.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 2 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 7’669.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 28 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente la petizione.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto A. La convenuta nel 1991 ha subappaltato all’attrice la posa dei rivestimenti in granito per un edificio sito a __________, di proprietà della ditta __________
Ritenendo di avere eseguito l’opera a regola d’arte, ad eccezione di un ritardo nell’esecuzione per il quale essa non sarebbe responsabile, con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del saldo della sua mercede ammontante, ritenuti i pagamenti di alcune fatture intermedie, a fr. 135’000.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 6 settembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, addebitando all’attrice il ritardo nel compimento dell’opera, il che avrebbe reso necessario l’intervento di altre ditte per un costo di circa fr. 82’000.--, somma che dovrebbe essere posta a carico dell’attrice. Ciò nonostante, alla convenuta sarebbe stata addebitata dalla committenza una penale di fr. 40’000.--, importo che l’attrice sarebbe parimenti tenuta a risarcire, così come fr. 1’200.-- per un trapano messo a sua disposizione dalla convenuta e mai restituito.
Ritenuto infine che la mercede richiesta dall’attrice sarebbe stata consensualmente ridotta, sarebbe lei ad essere debitrice della convenuta in misura di fr. 28’869.50 oltre interessi, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice ha contestato la domanda riconvenzionale, precisando di aver ricevuto in appalto solo la metà dell’opera di posa delle coperture in pietra, il che spiegherebbe l’intervento sul cantiere di altre ditte, e ribadendo per il resto la correttezza del proprio operato e la congruità della propria fatturazione.
D. La convenuta in corso di causa ha ridotto la pretesa riconvenzionale a fr. 27’669.50 oltre interessi.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo le richieste ed argomentazioni della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di subappalto, ha ritenuto che all’attrice spetterebbe di principio una mercede complessiva di fr. 372’810.-- (pari ai fr. 327’780.-- della fattura doc. M più i fr. 45’030.-- della fattura doc. L), dai quali la convenuta potrebbe dedurre fr. 171’998.-- di acconti già versati, fr. 63’800.-- per la posa dell’isolazione, somma che peraltro l’attrice non ha preteso di imputare alla convenuta, e fr. 15’552.-- per la foratura delle lastre di pietra, opera eseguita direttamente dall’attrice. Rimarrebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 119’448.--, dal quale nulla potrebbe essere dedotto, non in particolare la pena convenzionale stabilita dall’appaltatrice principale con la committente.
Dal che il parziale accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.
F. Con l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 7’699.-- oltre interessi.
In primo luogo il Pretore avrebbe a torto ritenuto provata la mercede dell’attrice in misura di fr. 327’780.-- sulla sola base delle fatture dell’attrice medesima, prive di efficacia probatoria stanti le contestazioni della convenuta.
La pretesa di fr. 1’200.-- per il trapano non restituito sarebbe dimostrata dal conteggio doc. 5.
A torto, inoltre, il Pretore non avrebbe ritenuto provato che le fatture di cui ai doc. 2 e 3 corrisponderebbero al costo degli operai inviati dalla convenuta sul cantiere per accelerare i lavori, costo da addebitare all’attrice stante il ritardo nel compimento dell’opera causato dalla presenza sul cantiere di un numero insufficiente di operai.
Sempre a torto il primo giudice avrebbe infine omesso di addebitare all’attrice fr. 20’000.-- relativi alla parte di pena convenzionale per il ritardo a lei spettante.
G. Nelle osservazioni del 28 ottobre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Nel medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso dell’integrale accoglimento della petizione.
Il Pretore avrebbe a torto dedotto dal credito dell’appaltatrice la pretesa di fr. 15’552.-- relativi alla foratura delle lastre di pietra, dato che l’attrice avrebbe unicamente fatturato al prezzo unitario pattuito i fori da lei effettivamente eseguiti.
H. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto 1. Sulla quantificazione della mercede dell’attrice
1.1 L’attrice procede nella presente causa per l’incasso delle fatture del 17 febbraio 1992 (doc. M) e del 31 marzo 1992 (doc. L).
Il totale delle due fatture, senza computare la posizione di fr. 63’800.-- per isolazioni di cui al doc. M che non è oggetto della lite, è di fr. 309’010.--.
Tolti gli acconti di fr. 171’998.-- pagati dalla convenuta, rimane un saldo contabile di fr. 137’012.--, dedotto in giudizio limitatamente a fr. 135’000.-- oltre interessi.
Non è controverso che è l’appaltatrice a sopportare l’onere della prova circa la sussistenza del vantato credito per mercedi (art. 8 CC; II CCA 26 maggio 1996 in re P./H.).
1.2 Come rettamente osserva la convenuta con l’appello, è pacifico che le fatture dell’appaltatrice non possiedono da sole, in quanto atto unilaterale, una particolare forza probatoria, ma rappresentano invece una semplice affermazione di parte circa l’ammontare della mercede per l’opera eseguita.
1.3 Pur trattandosi di una semplice affermazione di parte circa l’ammontare della mercede, l’importo indicato dalla fattura diviene fedefacente nel caso in cui esso non sia stato adeguatamente contestato dal committente.
Nella fattispecie, la convenuta nei propri allegati introduttivi ha unicamente sostenuto in proposito che il conteggi dell’attrice sarebbero stati “errati” (risposta, punto 6, pag. 5), ”non corretti” (risposta, punto 7, pag. 6) e le sue pretese “infondate” (risposta, punto 9, pag. 6; cfr. anche la duplica, pag. 4 “importi non dovuti”; pag. 5 “inaccettabilità dei conteggi”).
Siffatte contestazioni sono però del tutto generiche, tanto da sembrare rivolte unicamente al calcolo aritmetico della mercede, e da non scalfire l’affermazione dell’attrice dell’esistenza della sua pretesa: la convenuta, in effetti, non afferma mai che l’opera non sarebbe stata compiuta o che sarebbe difettosa, non sostiene che l’attrice non si sarebbe attenuta ai prezzi unitari pattuiti o avrebbe computato un numero eccessivo di ore di lavoro o di quantità d’opera o che comunque la fattura sarebbe esagerata o riguarderebbe opere non eseguite.
In definitiva, da queste sole, vuote contestazioni della mercede richiesta non è dato di capire i motivi per cui essa non sarebbe dovuta, così da dover ritenere proceduralmente ammessa la stessa (art. 170 cpv. 2 CPC; II CCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G.; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 170, n. 3).
Ovviamente ciò non equivale all’ammissione del fondamento della petizione: anche se la convenuta non ha sollevato specifiche contestazioni riguardanti direttamente la quantificazione della mercede dell’attrice così come esposta nelle fatture in atti, sussistono comunque tutte le sue altre contestazioni, che se ammesse condurrebbero alla reiezione della pretesa dell’attrice.
Del resto, in quest’ottica appare manifestamente infondata l’affermazione della convenuta secondo cui la mercede spettante all’attrice sarebbe provata per i soli fr. 12’330.50 da lei ammessi (appello, pag. 4). Tale importo è infatti unicamente il risultato di un’operazione di sottrazioni che inizia dall’importo di fr. 267’615.-- di cui al doc. 5, del quale si dirà più avanti, mentre molto significativa in proposito è anche la lettera 30 dicembre 1991 della convenuta all’attrice (doc. H) nella quale, quando l’opera era ancora lungi dall’essere completata, veniva riconosciuto che ai lavori svolti corrispondeva la mercede di fr. 236’670.--.
Secondo la convenuta, la parti dopo l’emissione delle fatture avrebbero avuto un incontro, durante il quale avrebbero raggiunto l’accordo di cui al doc. 5, per cui la mercede lorda spettante all’attrice sarebbe stata di soli fr. 267’615.--, e il saldo in suo favore, detratti gli acconti e determinati crediti della convenuta, di fr. 12’330.50. L’onere della prova per questa affermazione, esplicitamente contestata dall’attrice (replica, punto 8, pag. 6), spetta alla convenuta.
Il documento manoscritto non reca la firma delle parti che ne sancisca l’approvazione del contenuto. Ne segue che, indipendentemente dal fatto che esso sia stato allestito dall’una piuttosto che dall’altra parte, oppure da entrambe, esso ha unicamente costituito la base visuale della discussione che si è svolta, e che dal solo documento non può pertanto essere desunto il consenso al suo contenuto della parte che lo contesta.
La mancata firma del documento esclude unicamente che esso possa valere da solo come prova dell’accordo delle parti sul suo contenuto, ma non esclude però anche che un simile consenso non possa validamente essere stato raggiunto in forma orale, prova che andava fornita per mezzo delle testimonianze (o se del caso dell’interrogatorio formale) delle persone che hanno partecipato a quella riunione.
__________, direttore della convenuta, afferma esplicitamente che “l’incontro nello studio della __________ presente il sig. __________ avvenne per cercare di trovare una soluzione, la quale però non fu raggiunta” (verbale, pag. 2).
__________, amministratore e direttore della __________ ricorda il doc. 5, da lui definito “documento d’intesa per la liquidazione dei rapporti __________ ” (verbale, pag. 6), ma non sostiene che le parti avrebbero raggiunto consenso sul suo convenuto, ed in generale afferma per contro che dopo ripetuti incontri non sarebbe stato possibile trovare un accordo (verbali, ibidem).
__________ non è stato sentito come teste, né gli è stato deferito l’interrogatorio formale.
La valutazione di queste risultanze processuali non può che essere quella secondo cui il contenuto del doc. 5 non è stato approvato dalla parte attrice. Esso rimane perciò una mera affermazione di parte della convenuta, con la quale non può essere provata la pretesa riduzione consensuale della mercede a fr. 267’615.--.
Dall’esame degli atti risulta che la convenuta motiva la propria resistenza alla pretesa dell’attrice con le seguenti argomentazioni:
3.1 Pretesa di fr. 1’200.-- per un trapano non restituito
Il Pretore ha respinto la pretesa siccome non provata.
La convenuta nel proprio gravame ritiene invece di aver fornito la prova del fondamento della pretesa per mezzo del doc. 5 (appello, pag. 5, in alto).
Come si è visto (consid. 2), il doc. 5 è in realtà sprovvisto di efficacia probatoria, così che il giudizio del Pretore su questo punto merita piena conferma.
3.2 Pretesa di fr. 82’184.95 (doc. 2.1, 2.2, 2.3, 3 + fr. 26’000.-- imputati alla convenuta da __________) per il risarcimento del costo degli operai di terze ditte inviati sul cantiere dalla convenuta
Questa pretesa non è stata ammessa dal Pretore perché non sarebbe stato dimostrato che gli interventi delle altre ditte hanno riguardato opere che dovevano essere compiute dall’attrice, valutazione che la convenuta contesta con l’appello.
3.2.1 Va in primo luogo rilevato che le motivazioni addotte dal Pretore sul tema sono senz’altro condivisibili.
Da una parte la convenuta (gravata dell’onere della prova) è di certo stata assai superficiale nell’adduzione delle circostanze di fatto sulle quale dovrebbe fondarsi il suo credito compensatorio.
In pratica essa si è limitata a versare in atti quattro scarne fatture (doc. 2.1, 2.2, 2.3 e 3) di due ditte per complessivi fr. 56’000.-- e rotti, dalle quali si evince unicamente che degli operai avrebbero effettuato delle ore di lavoro sul noto cantiere, e a esigere ulteriori fr. 26’000.-- che essa avrebbe pagato per il medesimo motivo a __________ (o che questa avrebbe dedotto dalle spettanze della convenuta) dei quali si fa menzione unicamente nel predetto doc. 5.
Non esistono per contro bollettini di lavoro dai quali si possa evincere cosa è stato fatto da questi operai, né alcuno di questi operai è stato sentito come testimone sull’attività svolta.
Il teste __________, che ha lavorato sul cantiere, afferma che:
“Mi ricordo che c’erano stati dei problemi riguardo alla qualità del materiale, mi ricordo di piastre rotte che hanno dovuto essere rifabbricate o sostituite anche con delle macchine che abbiamo portato sul cantiere.
Mi ricordo in particolare che c’erano stati degli operai ticinesi di altre ditte che erano venuti sul posto per effettuare questi lavori di riparazione. A mia conoscenza gli operai venuti dal Ticino non si sono occupati della posa delle piastre ma come già detto delle opere di riparazione del materiale.”
Non dissimili le dichiarazioni del capo-operaio __________:
“Mi ricordo di due operai venuti dal Cantone Ticino ma non so per quale ditta lavorassero. Questi si sono occupati soprattutto della collatura dell’esecuzione dei fori e quando hanno finito questi lavori hanno fatto qualche metro di posa. (...) Probabilmente il mese di novembre ci sono stati altri 2/3 operai che sono stati sul cantiere 2/3 giorni. Anch’essi hanno fatto dei lavori di collatura e hanno poi aiutato a posare delle lastre.”
In assenza delle necessarie cognizioni tecniche di questa specifica materia, non è nemmeno facile inferire quale operazione fosse contrattualmente a carico di chi: è pacifico che la fornitura del materiale -si suppone, in buona fede, in condizioni tali da essere pronto per la posa- era a carico della convenuta, mentre la posa e la foratura erano a carico dell’attrice. In questo contesto sembrerebbe che la riparazione del materiale danneggiato dovesse essere a carico della convenuta, mentre “l’incollatura” non è per un profano a prima vista attribuibile all’una piuttosto che all’altra parte sulla sola base delle affermazioni delle parti medesime.
In simili circostanze, non potendosi in alcun modo stabilire se, ed eventualmente in quale ridotta misura le prestazioni degli operai inviati dalla convenuta concernevano opere a carico dell’attrice, la pretesa compensatoria andrebbe integralmente respinta già solo per questo motivo.
Analogo discorso vale per la pretesa di fr. 26’000.--, somma che la convenuta avrebbe corrisposto ad __________
Per tale importo, in effetti, non esiste nemmeno una fattura, lo stesso risulta solo dal doc. 5, privo come si è detto di efficacia probatoria, e dalle dichiarazioni del teste __________, senza che tuttavia si possa ammettere siccome provato che l’eventuale intervento avvenne al riguardo di opere contrattualmente a carico dell’attrice.
3.2.2 Comunque, anche nella non verificata ipotesi che la convenuta avesse provato che gli operai da lei inviati (per quanto da lei remunerati) hanno effettivamente eseguito lavori contrattualmente a carico dell’attrice, il suo diritto di dedurre la relativa spesa dalla pretesa dell’attrice sussisterebbe solo qualora si provasse anche che le opere eseguite da terzi sono state fatturate dall’attrice.
Tale prova tuttavia non sussiste. Il teste __________ afferma esplicitamente il contrario (verbali, pag. 6, in fine) e del resto, come si è detto, la fatturazione dell’attrice è da ritenere proceduralmente ammessa da parte della convenuta.
3.2.3 In via ulteriormente abbondanziale si deve inoltre osservare che anche se gli operai inviati dalla convenuta avessero svolto mansioni di competenza dell’attrice, questa non perderebbe automaticamente il diritto di fatturarle, come afferma a torto la convenuta fondandosi sulle norme sull’indebito arricchimento.
Infatti, una volta appaltata l’opera, l’appaltatrice in difetto di una sua violazione contrattuale (art. 366 CO) e in assenza di una revoca dell’appalto medesimo (art. 377 CO), l’appaltatore ha il dovere, ma anche il diritto di compiere l’opera e di percepire la relativa mercede.
Dagli atti non risulta che al momento in cui furono inviati gli operai l’attrice fosse in mora nell’esecuzione o nella consegna dell’opera o di parti della stessa nell’ambito del suo rapporto contrattuale con la convenuta.
Semmai era la convenuta ad essere in mora nei confronti della propria committente, ma questo, in assenza di analoga mora dell’attrice in ragione dei suoi accordi con la convenuta, è irrilevante.
Si potrebbe perciò pensare che se la convenuta inviò operai sul cantiere, seppure con il consenso dell’attrice, ciò avvenne principalmente nel suo stesso interesse, in particolare per evitare di incorrere nelle pesanti penali da lei stipulate con la propria committente nel caso di superamento di termini di consegna che, indipendentemente dalla loro conoscenza (e/o dalla conoscenza delle penali) da parte dell’attrice, non la vincolavano in difetto di esplicita pattuizione.
In questo contesto sono perciò irrilevanti le corrispondenze tra la committente __________ e l’appaltatrice generale __________ (doc. prodotti dall’avv. __________ alle quali fa riferimento la convenuta. Nei suoi rapporti con l’attrice risulta unicamente il doc. 6, sicuramente posteriore all’invio di operai sul cantiere da parte della convenuta, e che perciò non può fondare la responsabilità dell’attrice per questa circostanza.
3.3 Pretesa di fr. 20’000.-- per il risarcimento della quota parte di penale a carico della convenuta per la ritardata consegna dell’opera
La convenuta imputa all’attrice la metà della penale da lei sopportata per il fatto che essa sarebbe stata in mora sui termini di consegna da lei stessa stabiliti nel doc. 6 (appello, pag. 11-14).
Il Pretore ha respinto la pretesa in considerazione del fatto che le parti qui in causa non avrebbero pattuito nei loro rapporti alcuna pena convenzionale per il ritardo, il che è vero ma non risolve esaustivamente la questione.
Infatti, benché non sia stata pattuita alcuna pena convenzionale, la convenuta in linea di principio può comunque chiedere all’attrice il risarcimento di quanto da lei pagato a terzi a tal titolo se tale pagamento è da ritenere in relazione di adeguata causalità con una violazione contrattuale dell’attrice.
3.3.1 L’attrice ha sostenuto di aver consegnato l’opera il 13 marzo 1992 (petizione, punto 8, pag. 3; cfr. anche il doc. D).
Questa precisa affermazione non è stata contestata al punto 8 della risposta (pag. 6), che è del tutto silente sul tema, e di principio deve essere ritenuta ammessa (art. 170 cpv. 2 CPC).
Ai punti 10 e 11 della riconvenzionale (pag. 7) la convenuta afferma che la convenuta non rispettò il termine convenuto, cioè quello del doc. 6, il che è vero, ma non esclude che la consegna possa essere avvenuta il 13 marzo 1992.
In replica la data del 13 marzo 1992 è stata ribadita (punto 6, pag. 5), e di nuovo essa non è stata contestata (duplica, punto 6, pag. 5).
3.3.2 La data del 13 marzo 1992 non è conforme ai termini stabiliti dal doc. 6, che sono peraltro gli unici che risultano nei rapporti tra le parti qui in causa.
Tali termini non erano però imperativi: l’attrice ha in effetti esplicitamente precisato che il loro rispetto era condizionato al verificarsi di condizioni meteorologiche favorevoli.
Si deve al contrario ritenere che esse siano state avverse (deposizioni __________, pag. 3; __________, pag. 7; __________, pag. 9), così che, essendosi verificata la condizione di cui al doc. 6, se ne deve concludere che il solo decorrere dei termini di cui al doc. 6 non ha comportato l’automatica mora dell’attrice nella consegna dell’opera.
Pertanto la mora avrebbe potuto verificarsi solo a seguito della pattuizione di un nuovo termine di consegna, adeguato in conseguenza delle avverse condizioni climatiche, e di un’interpellazione della convenuta, il che non risulta essere avvenuto.
Non si può perciò ritenere che l’attrice sia stata in mora con la consegna, con il che essa non deve risarcire l’eventuale danno.
3.3.3 Ci si dovrebbe comunque chiedere se la mora dell’attrice, a prescindere dalle considerazioni di cui al capoverso precedente, non sia già da escludere per il solo fatto della mora della convenuta nel pagamento degli anticipi sulla mercede e per i ritardi nella fornitura della merce da parte della convenuta (cfr. l’ammissione di un ritardo di almeno 4 giorni a pag. 13 dell’appello, ritardo evidentemente significativo nell’ambito di un’asserita mora di 13 giorni).
3.3.4 Inoltre la denegata mora dell’attrice sarebbe di soli 13 giorni, mentre la quota di pena convenzionale posta a carico della convenuta, anche se ridotta in sede di trattativa, è stata calcolata sulla base di un ritardo di 6 settimane (doc. 7).
Si porrebbe pertanto un problema di nesso causale tra l’eventuale mora dell’attrice e il danno di cui la convenuta chiede il risarcimento.
Ne deve conseguire la reiezione anche di questa pretesa della convenuta, e perciò dell’intero suo appello.
L’attrice con l’appello adesivo rivendica fr. 15’552.-- per i lavori di foratura delle lastre, sostenendo di avere fatturato solo i fori da lei eseguiti.
Nonostante la fattura, come si è visto, non sia stata realmente contestata, questa Camera, anche in base a considerazioni di carattere equitativo, non ritiene di doversi discostare dall’apprezzamento pretorile delle tavole processuali.
Ritenuto che la convenuta ha effettivamente retribuito dei terzi con oltre fr. 56’000.-- per effettuare lavori di preparazione del materiale (tra cui lavori di foratura) ma anche, in misura non precisata, lavori a carico dell’attrice, pare adeguato ritenere l’intera opera di foratura come eseguita dalla convenuta, e con ciò compensare la parte di posa da lei effettuata, come pure il beneficio indiretto comunque tratto dall’attrice dalla presenza di questi operai e il fatto che i “rinforzi” (doc. 6) furono in qualche misura auspicati dall’attrice medesima.
Ne segue così la reiezione anche dell’appello adesivo per il quale, visto che la convenuta non ha presentato osservazioni, non si dà peraltro luogo all’attribuzione di ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 28 ottobre 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante adesiva, restano a suo carico.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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