AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 12.1996.180
Data decisione, Autorità: 30.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00180
Lugano 30 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione -inc. no. DI.96.00261 (già 157/95) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 20 giugno 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 53’239.15 oltre interessi ed il rigetto in via definitiva per tale importo delle opposizioni interposte ai PE n. __________dell’UEF di Locarno, nonché lo sblocco a suo favore dei due depositi di garanzia di fr. 1’000.- ciascuno;
domande avversate dai convenuti, che hanno postulato l’integrale reiezione dell’istanza, e sulle quali il Segretario Assessore si è così pronunciato:
1.1 I convenuti sono condannati in solido al pagamento a favore dell’istante della somma di fr. 35’190.60 con interessi al 5% per fr. 24’390.60 a far tempo dal 24 novembre 1994, per fr. 6’400.- a far tempo dal 24 novembre 1994, per fr. 6’400.- a far tempo dal 1 dicembre 1994.
1.2 Sono rigettate in via definitiva per tale somma oltre interessi e spese le opposizioni ai precetti esecutivi n. __________ e n. __________dell’UEF di Locarno.
1.3 Vengono liberate a favore dell’istante le garanzie di fr. 1’000.- cadauna.
Appellanti i convenuti con atto di appello 27 settembre 1996, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, con il quale chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza sia accolta limitatamente a fr. 253.80 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
appellante adesivamente l’istante con allegato ricorsuale 4 novembre 1996 con cui chiede a sua volta che in riforma della sentenza pretorile l’istanza sia accolta per fr. 44’070.90 oltre accessori, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la parte convenuta con osservazioni 2 dicembre 1996 ha postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto A. Dal 1° novembre 1992, in forza di tre contratti, __________ e __________ conducevano in locazione due appartamenti al I. ed al II. piano nonché il ristorante bar nello stabile denominato __________ a __________, di proprietà di __________ (doc. A e O): in base agli accordi, gli appartamenti erano locati a tempo indeterminato dietro corresponsione per ciascuno di essi di una pigione mensile di fr. 1’600.-, a cui andavano aggiunti fr. 100.- quale acconto per spese accessorie (doc. A).
Con scritto 5 giugno 1994 i conduttori hanno disdetto i contratti relativi agli appartamenti per il 31 ottobre 1994 (doc. C).
B. Al sopralluogo per la riconsegna dell’ente locato, indetto per il 31 ottobre 1994 alle ore 11.00, i conduttori non si sono presentati. Il perito comunale, pure convocato per l’occasione, ha tuttavia accertato la presenza in entrambi gli appartamenti di numerosi danni e difetti, che il locatore ha in seguito prontamente comunicato alla controparte con la richiesta di una loro tempestiva eliminazione: il tutto, senza alcun risultato.
C. Dopo aver adito l’Ufficio di conciliazione, che si è tuttavia limitato a prendere atto dell’impossibilità di un’intesa tra le parti (doc. S), __________ con istanza 20 giugno 1995 ha chiesto la condanna di __________ e __________ al pagamento in solido di fr. 53’239.15 oltre interessi, il rigetto in via definitiva per tale importo delle opposizioni interposte ai PE n. __________dell’UEF di Locarno (doc. I), nonché lo sblocco a suo favore dei due depositi di garanzia di fr. 1’000.- ciascuno.
L’istante postula in sostanza la rifusione delle spese da lui assunte per la riparazione dei danni (fr. 33’548.85), il versamento di 4 rispettivamente 3 mensilità per l’impossibilità di rilocare immediatamente gli appartamenti al I. ed al II. piano a seguito degli interventi di riparazione (fr. 11’200.-), il pagamento delle spese accessorie dovute per gli appartamenti, nella misura in cui non erano coperte dagli acconti (fr. 3’099.65), come pure di quelle relative al ristorante bar (fr. 5’120.65) ed infine il risarcimento del costo dell’intervento del perito comunale (fr. 270.-).
D. Nel corso dell’udienza di discussione del 4 settembre 1995 i convenuti hanno contestato l’istanza, postulandone l’integrale reiezione.
Dopo aver contestato l’ammontare dei danni e la necessità degli interventi effettuati dalla controparte, essi affermano di aver iniziato tempestivamente i lavori di sistemazione e di pulizia: ad un certo momento gli operai incaricati di eseguire tali interventi trovarono però chiusa la porta d’accesso allo stabile, per cui non poterono portare a termine la totalità delle opere previste. Quanto alle spese accessorie, le stesse non erano state solute per il semplice fatto che le relative pezze giustificative non erano state messe a loro disposizione, poiché inoltre erano stati fatturati costi che non rientravano nel concetto legale di spese accessorie e infine in quanto la chiave di riparto applicata era del tutto arbitraria. La pretesa per mancata locazione, oltre che infondata, sarebbe infine addirittura temeraria.
E. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. In quest’ultima sede i convenuti hanno dichiarato di riconoscere a loro carico la somma di fr. 1’720.- relativa ai lavori di pulizia negli appartamenti, pur osservando che tale posizione era coperta dai depositi di garanzia.
F. Con sentenza 13 settembre 1996 il Segretario Assessore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha liberato a favore dell’istante le due garanzie di fr. 1’000.- relative agli appartamenti ed ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 35’190.60 oltre interessi, somma per cui sono state rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai precetti esecutivi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa per spese accessorie, rilevando da un lato che non erano state versate agli atti tutte le pezze giustificative e dall’altro che non risultava con chiarezza quale fosse la chiave di riparto per la loro imposizione. Quanto ai danni riscontrati negli appartamenti, egli ha in primo luogo escluso che la loro mancata riparazione potesse essere ascrivibile al locatore, essendo stato provato che, se anche la porta principale dell’edificio era chiusa, quella sul retro era comunque sempre aperta; l’esistenza dei danni, accertata dal perito comunale -il cui referto aveva piena forza probatoria, anche se non allestito in presenza dei conduttori- non poteva inoltre essere messa seriamente in dubbio: gli stessi sono perciò stati quantificati in fr. 24’390.60 e meglio fr. 533.80 per gli interventi nei bagni, fr. 1’200.- per spese da elettricista relative all’impianto citofono ed alla cucina, fr. 6’164.- per la sostituzione di porte e stipiti, fr. 11’972.80 per la sostituzione delle cucine, fr. 400.- per la riverniciatura dei radiatori, fr. 2’400.- per il ripristino dei parquet, fr. 1’720.- per spese di pulizia; il risarcimento della spesa per il perito comunale è stato pure ammesso. Per il mancato incasso delle pigioni a seguito della necessità di ripristinare i locali, il Segretario Assessore ha infine riconosciuto a favore dell’istante un’indennità pari a 2 mensilità per ogni appartamento.
Di qui il riconoscimento di un credito complessivo a favore dell’istante di fr. 37’190.60, somma che i convenuti sono stati condannati a versare in solido, con la deduzione di fr. 2’000.- corrispondenti ai due depositi di garanzia che sono stati nel contempo liberati a favore del locatore.
G. Con appello 27 settembre 1996 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza sia accolta limitatamente a fr. 253.80 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Gli appellanti hanno preliminarmente contestato e comunque relativizzato il valore probatorio del referto di constatazione dei danni allestito dal perito comunale, e ciò per l’incompetenza professionale del perito stesso e per il fatto che il verbale fu allestito in loro assenza; da tale scritto non si evinceva comunque con certezza l’esistenza o meno di difetti, né tanto meno la necessità di eseguire tutti gli interventi che sono stati posti in atto: l’istante avrebbe in pratica voluto approfittare della particolare situazione per addebitare ai conduttori tutta una serie di spese, che vengono contestate in dettaglio. Controparte non aveva inoltre minimamente provato che i locali avrebbero potuto essere locati a terze persone e che ciò non fu possibile per la necessità di eseguire i lavori di ripristino: il riconoscimento di un indennizzo per mancata locazione durante 2 mesi per entrambi gli appartamenti, oltretutto eccessivo, è perciò contestato, non senza far rilevare che il giudice aveva in ogni caso commesso una svista manifesta riconoscendo all’istante due volte la somma di fr. 6’400.- a questo titolo.
In conclusione, gli appellanti riconoscono come dovuta unicamente la somma di fr. 533.80 relativa alle riparazioni nei bagni, accanto a quella di fr. 1’720.- per spese di pulizia, già ammessa in sede conclusionale: da qui, il loro obbligo a rifondere alla controparte, dedotti i depositi di garanzia, fr. 253.80.
Con decreto 1° ottobre 1996 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto.
H. Con osservazioni ed appello adesivo 4 novembre 1996 l’istante postula che in riforma della sentenza pretorile l’istanza sia accolta per fr. 44’070.90 oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
A suo dire, il giudizio pretorile che accertava in fr. 24’390.60 i danni da risarcire dai conduttori era senz’altro corretto; il giudice di prime cure aveva tuttavia omesso di conteggiare -e di tale svista si chiedeva perciò la correzione- l’importo di fr. 270.- per l’intervento del perito comunale, che pure egli aveva ammesso nei suoi considerandi; inoltre, avendo parte istante chiaramente dimostrato che gli appartamenti erano rimasti vuoti per 3 rispettivamente 4 mesi, ben si giustificava riconoscere (come postulato con l’istanza) fr. 11’200.- per pigioni non incassate; anche le spese accessorie di complessivi fr. 8’210.30 dovevano infine essere riconosciute: controparte non aveva infatti mai contestato in precedenza il sistema di riparto applicato, che in effetti variava di continuo a dipendenza dei lavori di ristrutturazione dello stabile locato.
I. Delle osservazioni 2 dicembre 1996 della parte convenuta con cui si postula la reiezione dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto 1. Anche a questo stadio della lite, oggetto del contendere sono le tre pretese relative ai danni dell’ente locato (cons. 2), alle spese accessorie (cons. 3) ed alla mancata locazione per la necessità di risanamento degli appartamenti (cons. 4).
Analogamente a quanto stabilito nel diritto previgente sotto l’egida dell’art. 271 v.CO, giusta l’art. 267a CO tali danni, con riserva di quelli nascosti, devono essere immediatamente notificati al conduttore inadempiente, pena la perenzione della pretesa del locatore. Se viene allestito un protocollo di riconsegna, si presume che la responsabilità del conduttore, sempre riservati i difetti nascosti, sia limitata a quelli ivi contenuti. In tal caso il conduttore è tenuto al risarcimento del danno, ritenuto che nello stesso deve essere computato il normale deprezzamento subito dalle parti danneggiate in conseguenza del tempo trascorso (cfr. IICCA 18 dicembre 1995 in re S./V. con rif.; SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1991, N. 22 ad art. 267-267a CO; Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2. ed., Losanna 1992, p. 354 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 4 ad art. 267 CO).
2.1 In questa sede gli appellanti non affermano più che la chiusura della porta principale dello stabile __________ abbia impedito loro di concludere i lavori di ripristino; essi si limitano per contro ad affermare che la circostanza assumerebbe comunque una certa rilevanza, in quanto avrebbe reso impossibile la loro presenza alla riconsegna dei locali, il che comportava una diminuita forza probatoria del verbale di cui al doc. G.
La censura non può essere accolta.
Innanzitutto l’istruttoria ha chiaramente provato che lo stabile in questione aveva 2 entrate e che quella sul retro era sempre aperta e perciò liberamente accessibile (testi __________); nondimeno, per quanto riguarda l’accesso principale, si è effettivamente appurato che verso fine ottobre 1994 la porta, inizialmente sempre aperta, venne in seguito munita di una serratura nuova (teste __________): in un paio di occasioni gli operai incaricati dai convenuti la trovarono chiusa, ma riuscirono comunque ad entrare chiedendo le chiavi ad un dipendente della ditta __________ (testi __________ __________); solo in una circostanza, e meglio la sera del 26 ottobre, allorché il pittore __________ voleva mostrare al signor __________a i suoi interventi, non fu possibile accedere agli appartamenti (doc. E e 3, teste __________). Ora, a parte il fatto che l’accesso secondario -come detto- era comunque sempre aperto (ciò che non poteva ragionevolmente essere ignorato dai conduttori) e che la circostanza circa la chiusura della porta principale quella sera è stata contestata dalla controparte -che ha portato a comprova di ciò la testimonianza del teste __________c- non vi è chi non veda come tale episodio non possa in buona fede aver indotto i convenuti a non presentarsi alla riconsegna dell’ente locato prevista per il giorno 31: da un lato essi non potevano infatti concludere che anche il 31 ottobre la stessa porta sarebbe stata chiusa, né dall’altra potevano ritenere (e in effetti non lo affermano più in questa sede) che, agendo in tal modo, l’istante avesse rinunciato ad una formale riconsegna e con ciò ai suoi diritti in merito ad eventuali danni.
2.2 Gli appellanti contestano con altre e diverse argomentazioni il valore probatorio del verbale di constatazione dei danni allestito dal perito comunale (doc. G).
Innanzitutto il fatto che dall’elenco telefonico non risulti la qualifica professionale del perito comunale __________, per altro neppure richiesta dalla legge, non è certamente circostanza tale da mettere in dubbio le sue constatazioni.
In merito alla censura secondo cui sarebbe stato violato il loro diritto ad essere sentiti, va osservato che essi erano stati regolarmente convocati a quella riunione, anche se poi non hanno ritenuto di presentarsi; del resto, la legge non prescrive espressamente che l’esame dello stato dell’ente locato debba avvenire in contraddittorio o ancora convocando il conduttore (Lachat/Micheli, op. cit., p. 354; Higi, op. cit., N. 24 ad art. 267a CO), bastando per contro che allo stesso vi provveda il solo locatore e che questi successivamente ne dia immediatamente avviso alla controparte (Lachat/Micheli, op. cit., ibidem), ciò che nella fattispecie è regolarmente avvenuto.
Il verbale di constatazione dei danni del perito comunale assume, in quanto emana da un’autorità cantonale competente, una notevole forza probatoria giusta l’art. 9 CC (SVIT, op. cit., N. 39 ad art. 267-267a CO; Higi, op. cit., N. 121 ad art. 267 CO e N. 18 ad art. 267a CO), la quale può tuttavia essere confutata nel caso sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, prova che non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 CC; IICCA 22 novembre 1994 in re U./B.): l’immediata contestazione da parte dei convenuti, concretizzata nel doc. 8, appare quindi di principio assolutamente legittima (Lachat/Micheli, op. cit., p. 355), anche se poi, nel caso concreto -stante la genericità della contestazione stessa- non è tale da mettere in dubbio quanto stabilito nel verbale.
2.3 Premessa la sostanziale validità del rapporto di constatazione dei danni (doc. G), si tratta di esaminare se tutti i danni fatturati o per i quali è stato allestito un preventivo da parte dell’istante debbano effettivamente essere risarciti dai convenuti, che erano entrati -va ricordato- in prima locazione e dopo aver accertato che gli appartamenti erano in perfetto stato (doc. B).
A questo proposito, va precisato che di regola il conduttore non è tenuto a risarcire gli interventi che rimettono a nuovo l’ente locato, ma deve alla controparte solo quelli che le permettono di ricostituire uno stato conforme al contratto (cioè tenendo conto della normale usura), di modo che in sostanza egli dovrà risarcire solo i danni che eccedono la normale usura: così, nel caso di una sostituzione totale, si imporrà di tener conto della durata di vita dell’installazione sostituita; in caso di semplice riparazione, la spesa andrà per contro interamente a carico del conduttore, a meno che i costi di sostituzione totale dell’apparecchio non risultino inferiori; in presenza di piccoli difetti estetici, la cui riparazione comporterebbe una spesa eccessiva o sproporzionata, si giustifica invece mettere a carico del locatario unicamente il minor valore causato (SVIT, op. cit., N. 25 e segg. ad art. 267-267a CO; Higi, op. cit., N. 101 e segg. ad art. 267 CO; SJ 1996 p. 322 con rif.).
fattura __________ (doc. M1)
Gli appellanti ammettono in questa sede il loro obbligo a versare fr. 533.80 per la sostituzione di accessori mancanti nei due bagni: la somma è perciò senz’altro dovuta.
fattura __________ (doc. M2)
Per riparazioni e sostituzioni di parti di impianti, e meglio lampada scale, impianti citofono, smontaggio forno, smontaggio cucina e riscaldamento bagno (con i relativi pezzi di ricambio), erano stati fatturati fr. 1’728.-. Il Segretario Assessore, ritenuto che nel verbale nulla si diceva in merito al riscaldamento, mentre la rottura della lampada delle scale non poteva essere imputata ai conduttori in quanto la stessa si trovava nei vani comuni, ha accolto la posizione limitatamente a fr. 1’200.-.
La somma viene qui confermata, l’unica censura sollevata dagli appellanti -la cui ricevibilità appare oltretutto quantomai dubbia, trattandosi di un fatto nuovo sollevato per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- secondo cui sarebbe stato revisionato l’intero impianto citofonico e non solo l’apparecchio degli appellanti, non essendo stata minimamente provata: la circostanza non può infatti essere ritenuta dimostrata, senza altri riscontri probatori, dalla semplice formulazione nella fattura “impianto citofoni” piuttosto che “impianto citofono”; chiaro comunque che il citofono andasse riparato a spese dei conduttori, risultando dal verbale di constatazione che l’apparecchio in questione non si trovava nei vani comuni, bensì nell’atrio, cioè all’interno dell’appartamento.
fattura ditta __________ n. 100.802 (doc. M3)
La fattura ha per oggetto la sostituzione di 3 porte e del cilindro della porta d’entrata di entrambi gli appartamenti, che il Segretario Assessore ha integralmente riconosciuto, caricando ai convenuti fr. 6’164.-.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la necessità di sostituire ante e stipiti risulta chiaramente dal verbale, come pure dalla documentazione fotografica (doc. T). Atteso però che tra le porte sostituite vi erano anche le 2 porte d’entrata che l’istruttoria ha tuttavia provato essere state danneggiate dal tentativo di effrazione da parte di sconosciuti (teste __________) -fatto che non è evidentemente imputabile ai conduttori (SVIT, op. cit., N. 32 e 34 ad art. 267-267a CO; Lachat/Micheli, op. cit., p. 355; Higi, op. cit., N. 83 ad art. 267 CO)- ben si giustifica ridurre in via equitativa il risarcimento a fr. 4’400.-.
fattura ditta __________ n. 100.799 (doc. M4)
Per le riparazioni e sostituzioni delle 2 cucine l’istante ha allegato una fattura di complessivi fr. 15’531.60, mentre il giudice di prime cure gli ha riconosciuto, dedotto il costo per le finestre in PVC (il cui danno non era stato constatato) e tenuto conto della parziale usura degli apparecchi sostituiti, fr. 11’972.80. Gli appellanti contestano la necessità di queste sostituzioni ed i loro costi.
Nel verbale di constatazione, in merito ai danni nella cucina dell’appartamento al I. piano, si dice che “la combinazione di apparecchi elettrodomestici è in uno stato deplorevole. Lavastoviglie rotta, piano lavoro molto rovinato, cappa aspirazione rotta, antine porte gonfiate, forno elettrico completamente inservibile” (doc. G. p. 2); la documentazione fotografica versata agli atti (non è dato a sapere se riferita a questo o all’altro appartamento) attesta che il piano di lavoro era bruciacchiato a destra e a sinistra del lavello, che vi erano 2 autoadesivi sul frigo, che un paio di antine erano parzialmente scollate o scheggiate (cfr. 6 fotografie, doc. T); le testimonianze confermano a loro volta lo stato di degrado della cucina (la signora __________ ricorda di aver notato incrostazioni di residui alimentari e di non essere riuscita a pulire il forno; il signor __________ ha notato che il piano di lavoro era scalfito e bruciacchiato, mentre il signor __________ attesta l’esistenza di incrostazioni in cucina e di rigonfiamenti dovuti all’umidità).
A giudizio di questa Camera, la situazione così descritta permette di riconoscere un risarcimento solo per le spese di sostituzione del piano di lavoro (fr. 676.50), per le porte e cerniere della lavastoviglie (fr. 220.-), per la cappa di aspirazione (fr. 120.-), per la cucina elettrica (fr. 950.-) e parzialmente per le antine (in via equitativa, un minor valore di fr. 200.-), nonché un contributo di fr. 300.- (pari a circa 5 ore lavorative) per lavoro e fr. 50.- per spese di deposito in discarica.
Mentre della documentazione fotografica e delle testimonianze già si è detto, dal verbale si evince che “il piano di lavoro della combinazione di apparecchi elettrodomestici è seriamente danneggiato in più punti, le portine degli armadi sono gonfiate e presentano spigolature rotte. Il filtro della cappa di aspirazione risulta mancante, la lavastoviglie è inutilizzabile (porta rotta). Visto lo stato generale della combinazione è da ritenere la probabilità di una sostituzione” (doc. G p. 1).
Appare perciò giustificato riconoscere in questo caso le spese per la sostituzione del piano di lavoro (fr. 676.50), per il filtro della cappa di aspirazione (fr. 50.-), per le cerniere della lavastoviglie (fr. 100.-) e parzialmente per le antine rovinate da spigolature e gonfiature (in via equitativa, un minor valore di fr. 300.-), nonché un contributo di fr. 300.- per lavoro e fr. 50.- per spese di discarica.
Complessivamente, per i due appartamenti, aggiunta l’IVA (6.5%) e tenuto conto di un’usura del 20% circa -la durata di vita degli apparecchi di cucina, qui sostituiti dopo 2 anni, essendo mediamente di 10 anni (cfr. SVIT, op. cit., N. 27 ad art. 267-267a CO; Lachat/Micheli, op. cit., p. 358)- si deve concludere per il riconoscimento di fr. 3’402.05.
preventivo ditta __________ (doc. M6)
Per il ritinteggio dei radiatori (cfr. doc. T), posizione per altro regolarmente prevista nel verbale, il Segretario Assessore ha riconosciuto a carico dei convenuti fr. 400.-.
La tesi degli appellanti che, in assenza di una fattura vera e propria non ritengono vi sia ancora un danno risarcibile alla controparte, non può essere accolta, tanto più che essi nemmeno hanno ritenuto di contestare gli importi concretamente esposti: è infatti chiaro che essendo stata accertata la necessità di eseguire la riverniciatura dei radiatori -in quanto l’usura era risultata superiore ad un normale uso secondo contratto- è stato con ciò accertato che il locatore era impoverito ed è stato così danneggiato, indipendentemente dal fatto se la relativa riparazione sia poi stata eseguita o meno; diverso sarebbe il caso -che però non è dato nella fattispecie- se la riparazione non fosse stata effettuata per la volontà del locatore di ristrutturare l’immobile: in tal caso infatti egli non risulterebbe assolutamente danneggiato, dovendo comunque sostituire il tutto.
preventivo ditta __________ (doc. M7)
Per il ripristino dei parquet nei due appartamenti, il Segretario Assessore, tenuto conto dell’usura di 2 anni, ha riconosciuto la somma di fr. 2’400.-.
Mentre la necessità dell’intervento -contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti- è chiaramente provata dal verbale di constatazione dei danni, non vi è motivo per non riconoscere il risarcimento di fr. 2’400.-, anche se agli atti vi è solo un preventivo di costo e non una fattura: al proposito, valgono le considerazioni esposte in merito al preventivo della ditta __________.
spese di pulizia
La posizione di fr. 1’720.- è pacifica, essendo stata riconosciuta dagli appaltanti già in sede conclusionale.
2.4 La parte appellata postula a sua volta che le spese per l’allestimento del verbale di constatazione di fr. 270.- (doc. G) vengano pure caricate alla controparte, come del resto aveva già accertato il giudice di prime cure, il quale aveva tuttavia omesso di conteggiare tale somma tra le pretese riconosciute a favore dell’istante.
L’appellante nelle sue osservazioni, pur rimproverando alla controparte di non aver fatto notare l’altra svista in cui era incorso il primo giudice (quella relativa al doppio computo di fr. 6’400.-, di cui si dirà più oltre, sub cons. 4), non contesta invero di doversi assumere tale importo: lo stesso viene perciò pacificamente riconosciuto.
Il giudizio di primo grado merita integrale accoglimento.
3.1 Giusta l’art. 257a CO le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa locata; esse sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito.
Nel caso di locali di abitazione o commerciali, le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per le prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della cosa. Il locatore deve dar visione, a domanda del conduttore, dei documenti giustificativi (art. 257b CO).
3.2 Nel caso concreto dai contratti di locazione si evince chiaramente che le spese accessorie dovevano essere ripartite secondo la volumetria o in base al numero dei vani locati (doc. A e O, art. 12.3).
Ora, atteso che la parte convenuta negli allegati preliminari aveva espressamente contestato la chiave di riparto indicata nei conteggi di cui al doc. N, in base ai principi che regolano l’onere della prova (art. 8 CC) spettava all’istante dimostrare che la stessa fosse in realtà esatta (cfr. Higi, op. cit., N. 36 ad art. 257a-257b CO), prova che poteva tranquillamente essere portata allegando ad esempio una planimetria completa (e non, invece, quella versata agli atti sub doc. Q p. 3, palesemente incompleta) da cui si potesse determinare la superficie degli appartamenti e del ristorante bar, come pure dell’intero immobile __________: la mancanza della prova circa l’esattezza della chiave di riparto -oltre al fatto che l’appellata non ha contestato l’accertamento del giudice di prime cure secondo cui alcuni costi inseriti nei conteggi non rientravano nel concetto di spese accessorie e che di altri non vi erano le pezze giustificative- implica di respingere la richiesta di pagamento dei conguagli.
Dall’esame degli atti è innanzitutto risultato che le riparazioni da porsi a carico dei conduttori erano di gran lunga meno importanti rispetto a quanto preteso dall’istante. Per la loro effettuazione appare senz’altro giustificato un periodo di tempo non superiore ai 2 mesi: va infatti tenuto conto che se la locazione è formalmente terminata il 31 ottobre 1994, l’istante non ha tuttavia potuto iniziare i lavori di ripristino prima del 15 novembre, dopo cioè aver appurato che controparte (che non aveva ossequiato il termine di 7 giorni per effettuare le riparazioni, assegnatole con lettera 8 novembre (doc. H)) non vi avrebbe da parte sua provveduto; per terminare detti lavori un periodo di altre 6 settimane -per l’ordinazione in fabbrica e la fornitura delle porte con le rispettive antine necessitavano ad esempio dalle 4 alle 8 settimane (cfr. testimonianza __________)- appare sufficiente, in quanto i vari lavori di ripristino potevano essere eseguiti contemporaneamente, riferendosi a parti diverse dell’appartamento: chiaro che nel frattempo gli appartamenti fossero comunque completamente inutilizzabili, se non altro per il fatto che le cucine erano impraticabili.
L’istante ha provato che il solo appartamento al I. piano sarebbe stato immediatamente rilocato (teste __________, doc. G; IICCA 18 dicembre 1995 in re S./V.), mentre nulla risulta per l’altro appartamento: ne discende che viene ammesso un risarcimento pari a 2 mensilità solo per quanto riguarda l’appartamento al I. piano, il che comporta il riconoscimento a favore dell’istante di complessivi fr. 3’200.-.
I convenuti sono pertanto condannati a versare all’istante tali importi, ritenuto che la liberazione a favore di quest’ultimo dei due depositi di garanzia di fr. 1’000.- ciascuno -stabilita dal dispositivo N. 1.3 (che non è stato riformato)- altro non rappresenta che una modalità di (parziale) pagamento di tale somma: la rimanenza, cioè fr. 15’525.85, verrà soluta secondo altre e diverse modalità.
La domanda di intersecazione formulata il 2 gennaio 1997 dall’istante deve infine essere respinta, siccome del tutto inconferente -tanto è vero che la stessa neppure è stata intimata alla controparte-: l’affermazione secondo cui “il signor __________ ha tentato in ogni modo di approfittare clamorosamente della situazione venutasi a creare” non risulta infatti particolarmente lesiva per la parte, rientrando piuttosto nelle tipiche espressioni di litigiosità insite in ogni allegato di causa.
L’esito di questo giudizio implica di accogliere parzialmente l’appello principale ai sensi dei considerandi e di respingere quello adesivo.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 settembre 1996 di __________ e __________ __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 settembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
1.1 I convenuti sono condannati in solido al pagamento a favore dell’istante della somma di fr. 17’525.85 con interessi al 5% a far tempo dal 24 novembre 1994.
1.2 (invariato)
1.3 (invariato)
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 880.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico nella misura di 1/2 e per 1/2 vanno caricate alla parte appellata; compensate le ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 4 novembre 1996 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 230.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 250.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per la procedura di appello adesivo.
V. L’istanza di intersecazione 2 gennaio 1997 di __________ è respinta.
VI. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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