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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.181
Data decisione, Autorità:
02.10.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00181
Lugano
2 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa LA.96.97 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 giugno 1996
da
__________ rappr. da: __________
contro
__________,
in materia di locazione (riduzione della pigione) che
il Pretore, con sentenza 17 settembre 1996, ha integralmente respinto.
Appellante la parte attrice la quale con ricorso per
cassazione (recte appello) 27 settembre 1996 chiede la riforma della sentenza
del Pretore nel senso di accogliere la domanda di riduzione della pigione.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il ricorso per
cassazione, genericamente inoltrato alla Corte della Camera civile del
Tribunale di Appello, deve essere trattato quale appello (art. 411 cpv. 1 CPC)
poiché il valore di causa, così come indicato dal Pretore (consid. 3 della sua
sentenza) in Fr. 16’884.- ed in modo corretto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
7 n. 1), supera quello limite della competenza inappellabile (art. 13 LOG);
che in ogni caso il
gravame dev’essere respinto perché nullo;
che infatti esso è
presentato dalla signora __________ - e da lei sola sottoscritto - in
rappresentanza di __________ (in forza di procura 28 maggio 1996 agli atti
dell’inc. dell’Ufficio di conciliazione) la quale non può fungere da patrocinatrice
del figlio maggiorenne (nato nel 1967 come si evince dalla delega) non
ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e seg. CPC, in particolare dell’art.
64bis cpv. 1 CPC per quanto riguarda le procedure di locazione;
che la legittimazione dei
rappresentanti è un presupposto processuale da esaminare d’ufficio (art. 97
cifra 4 CPC) e che l’assenza di un presupposto processuale implica la nullità,
rilevabile d’ufficio, dell’atto di procedura in questione (art. 142 cpv. 1 litt.
a CPC e 142 cpv. 2 CPC);
Per i quali motivi
pronuncia
-
Il ricorso per
cassazione (recte appello) 27 settembre 1996 di __________ è nullo.
-
Non si prelevano
tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sez. 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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