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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.184
Data decisione, Autorità: 10.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00184
Lugano 10 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.196 della Pretura della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 28 febbraio 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 56’492.95 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 maggio/9 settembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con gravame datato 30 settembre 1996 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 4 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1987 l’attrice ha venduto alla ditta norvegese __________ __________ una partita di articoli da campeggio.
Della consegna della merce si sono occupate la convenuta e la casa di spedizioni norvegese __________.
La merce non è mai stata pagata.
B. Con la petizione l’attrice addebita alla convenuta il mancato pagamento della merce da parte della destinataria.
Sarebbe infatti stato stabilito che la consegna doveva avvenire unicamente dietro consegna dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento. L’aver contravvenuto a questa istruzione comporterebbe violazione dell’art. 446 CO, con il che la convenuta sarebbe tenuta al risarcimento del danno derivato, corrispondente al prezzo della merce in questione.
C. La convenuta nella risposta si è opposta alla petizione, negando qualsivoglia violazione dei propri obblighi di diligenza.
L’istruzione originaria di consegnare la merce solo contro la rimessa di documenti comprovanti il saldo del prezzo sarebbe stata modificata, nel senso che il controllo dell’avvenuto pagamento sarebbe stato eseguito dallo spedizioniere norvegese __________, agente in virtù di un mandato impartitogli direttamente dall’attrice, e non quale vetturale intermedio della convenuta.
La negligenza sarebbe perciò stata commessa dallo spedizioniere norvegese, contro il quale l’attrice si era infatti originariamente rivolta.
L’azione in quanto proposta contro la convenuta sarebbe inoltre ampiamente prescritta, essendosi compiuto il termine annuale di cui all’art. 454 CO.
D. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti in causa di un contratto di spedizione, ha ritenuto che l’attrice, così come sostenuto dalla convenuta, abbia modificato le istruzioni originarie sollevandola dall’incombenza di verificare il pagamento da parte del destinatario finale della merce, incombenza che passava a carico dello spedizioniere norvegese __________.
Non essendovi stata violazione contrattuale da parte della convenuta, ne conseguirebbe necessariamente la reiezione della petizione.
F. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
L’atto di appello deve di conseguenza constare di una circostanziata critica delle motivazioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata, critica che evidentemente non può emergere dalla pedissequa riproduzione, come nel caso di specie, di ampi stralci del voluminoso allegato conclusionale, per quanto completo e puntuale esso possa essere.
L’appello, a prescindere da questo aspetto formale, deve comunque essere disatteso sulla base della seguente situazione giuridica.
Tra i doveri contrattuali della convenuta vi era esplicitamente anche quello di verificare l’avvenuto pagamento della merce prima di procedere alla sua consegna (doc. A, ultime 3 righe).
Va inoltre rilevato che l’istruttoria ha stabilito che lo spedizioniere norvegese __________ non era legato contrattualmente alla convenuta -che difatti ha sempre negato la circostanza- e non ha perciò agito quale suo vetturale intermedio (diversa la fattispecie in: II CCA 20 agosto 1991 in re S. SA/I. snc), ma era stato incaricato dalla destinataria della merce __________ (cfr. rogatoria di __________, risposte 1 e 3).
La convenuta ha attribuito la dovuta importanza all’obbligo di verifica assunto, al punto di rifiutare addirittura di effettuare l’inizio della spedizione, e non solo la consegna a destinazione, prima di avere avuto la prova certa dell’effettuato pagamento (doc. 2 e 3; deposizione teste __________).
L’attrice insiste nel sostenere che questo atteggiamento della convenuta, che in pratica fino al 10 giugno 1987 ha bloccato la merce a __________, costituirebbe già una violazione contrattuale.
Essa non si avvede tuttavia dell’irrilevanza della questione: quand’anche tale atteggiamento prudente fosse davvero stato anticontrattuale, esso non avrebbe comunque in alcun modo contribuito all’insorgere del danno di cui si chiede il risarcimento, costituito dal mancato pagamento del prezzo della merce.
Tale atteggiamento potrebbe semmai aver causato danni di altro genere (responsabilità dell’attrice per la mora nella consegna della merce, o perdita di guadagno per l’annullamento del contratto a seguito di mora), ma il verificarsi di simili evenienze nemmeno è stato addotto dall’attrice, che perciò non può trarre diritto alcuno dalla circostanza.
“Seguito telefonata odierna autorizziamo inoltro vagoni __________ alla ditta __________ che seguirà pagamento”
Contrariamente all’opinione dell’attrice, e alle irrilevanti riserve mentali della stessa signora __________i rispetto a queste sue parole (cfr. sua deposizione, pag. 2), esse nelle circostanze in cui sono state rese possono unicamente significare, secondo il principio dell’affidamento, che le istruzioni originariamente impartite alla convenuta venivano modificate nel senso che il controllo dell’avvenuto pagamento sarebbe stato effettuato dallo spedizioniere norvegese.
Evidentemente -e in ciò risiede il cardine della presente causa- sollevando la convenuta dall’incombenza della verifica del pagamento, l’attrice ha anche necessariamente rinunciato a rendere la convenuta responsabile nell’ipotesi di mancato pagamento.
Ciò è addirittura ovvio in una fattispecie, come la presente, in cui lo spedizioniere non ha rapporto contrattuale con il vetturale successivo al quale l’incombenza viene trasmessa, ma tale soluzione dovrebbe comunque valere anche qualora la ditta __________ fosse stata incaricata dalla convenuta, non potendosi ammettere la contraria soluzione in cui alla convenuta si chiede di rinunciare all’effettuazione di controlli mantenendo a suo carico il vincolo di responsabilità per l’agire della sua ausiliaria ex art. 449 CO.
Non può che seguirne la conferma del giudizio del Pretore.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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