AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.188
Data decisione, Autorità: 17.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00188
Lugano 17 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.103 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 11 febbraio 1993 da
rappr. dallo studio legale __________
Contro
rappr. dall'avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’228.-- oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 12’817.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
Il Pretore con sentenza 6 settembre 1996 ha accolto integralmente la petizione, e limitatamente a fr. 1’296.-- oltre interessi la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 30 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 8’817.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con le osservazioni del 6 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice procede nei confronti della convenuta per l’incasso di tre fatture relative a trasporti con l’elicottero sull’__________ __________, nel Comune di __________, da lei richiesti ed effettuati dall’attrice nei giorni 5 novembre 1991 (fattura doc. C di fr. 3’969.--), 22 novembre 1991 (fattura doc. G di fr. 4’760.--) e 4 giugno 1992 (fattura doc. I di fr. 4’499.--), il tutto per fr. 13’228.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 28 aprile 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, adducendo le inadempienze della ditta attrice.
Questa avrebbe programmato il primo trasporto per il 30 ottobre 1991, e l’avrebbe invece eseguito di propria iniziativa, senza avvisare la convenuta, solo il 5 novembre, trasportando la scavatrice in un luogo sbagliato. Sebbene l’attrice, doverosamente, l’8 novembre abbia trasferito a proprie spese la scavatrice nel luogo previsto, alla convenuta sarebbe derivato un danno di fr. 21’546.--, dato che a causa del ritardo provocato dall’attrice non sarebbe stato possibile terminare i lavori il giorno 22 novembre, e perciò la completazione dell’opera sarebbe slittata all’estate del 1992.
Sarebbero in definitiva dovuti solo gli importi delle prime due fatture dell’attrice, ovvero complessivi fr. 8’729.--, da compensare tuttavia con il maggior danno patito dalla convenuta, la cui eccedenza di fr. 12’817.-- è oggetto di domanda riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale, contestando l’ammontare del danno, come pure l’esistenza di nesso causale con il ritardo di 3 giorni nel trasporto della scavatrice alla destinazione stabilita.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di trasporto soggetto alle norme della Convenzione di Varsavia, e su rimando di questa alle norme del CO sul contratto di trasporto, ha ritenuto che l’attrice avrebbe correttamente effettuato le prestazioni richiestele dalla convenuta, e potrebbe perciò chiedere la retribuzione delle tre fatture emesse, e non solo delle due ammesse dalla convenuta, mentre l’avvenuto rinvio al giugno 1992 della conclusione dei lavori sarebbe dovuto ad inerzia oppure negligenza della convenuta stessa, che avrebbe avuto modo di terminare i lavori prima, o comunque nonostante le nevicate del novembre 1991.
La riconvenzionale sarebbe per sua parte fondata limitatamente al costo di fr. 1’296.-- relativo all’inutile salita sull’alpe di tre operai della convenuta il giorno 6 novembre 1991, allorché la scavatrice per colpa dell’attrice non era alla destinazione stabilita, mentre gli altri danni richiesti non sussisterebbero.
E. Con l’appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 8’817.-- oltre interessi.
Il Pretore avrebbe a torto riconosciuto all’attrice la remunerazione di tre trasporti, quando due soli sarebbero bastati in caso di corretta esecuzione dell’incarico.
Sarebbe inoltre erroneamente stata negata l’avvenuta prova del danno patito dalla convenuta. Essa non avrebbe dovuto versare risarcimenti per il ritardo al proprio committente, ma avrebbe dovuto sopportare l’assottigliamento del proprio margine di guadagno in misura equivalente all’aumento dei costi causatole dall’attrice.
Sarebbero inoltre infondate le tesi del Pretore in materia di nesso causale, avendo egli ritenuto a torto la possibilità per la convenuta di completare l’opera nel novembre del 1991 nonostante l’errore dell’attrice.
F. Delle osservazioni 6 novembre 1996 dell’attrice, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Nella lettera del 14 febbraio 1992 (doc. P e doc. 12), inviata dopo aver ricevuto un sollecito di pagamento, la convenuta ha affermato che l’errore nel trasporto commesso dall’attrice avrebbe causato ritardo nell’esecuzione dell’opera, ragione per cui “non pagheremo quindi nessuna vostra fattura fino all’incasso da parte nostra del Municipio di __________ ”.
In questa lettera non veniva tuttavia addotta l’esistenza di un danno.
Nella lettera del 20 luglio 1992 (doc. 15) la ditta convenuta ha aggiustato il tiro, precisando che nei giorni successivi avrebbe reso noto l’ammontare del danno subito, che sarebbe stato compensato sull’importo delle fatture dell’attrice.
Il 19 agosto 1992 la convenuta ha esposto gli estremi dell’asserito danno (doc. 18):
fr. 1’296.-- costi di manodopera il 6.11.1991;
fr. 2’850.-- costi di manodopera e macchinari il 22.11.1991;
fr. 12’000.-- noleggio dello scavatore fino al 4.6.1992;
fr. 5’400.-- di maggior costo per l’esecuzione a mano della ricolmatura;
il tutto per fr. 21’546.--.
Il 30 ottobre 1992 la medesima pretesa è stata esposta sotto forma di fattura inviata alla ditta attrice (doc. 24), mentre nella risposta e riconvenzionale del 28 aprile 1993 la convenuta ha infine affermato che essa “dovette scombussolare completamente il programma di lavoro” il che avrebbe appunto causato i predetti costi supplementari.
Con l’appello (pag. 4), dopo che il Pretore ha quasi totalmente respinto la pretesa risarcitoria, la convenuta afferma per la prima volta che il proprio danno risiederebbe in una diminuzione del proprio margine di guadagno, per il fatto che essa non avrebbe scaricato sul proprio committente i maggiori costi sopportati, essendo essa vincolata nella fatturazione ai prezzi unitari fissi previsti dal capitolato.
2.1 La pretesa di fr. 12’000.-- per l’asserito noleggio della scavatrice, ridotta a fr. 8’000.-- in sede di appello (pag. 7) è manifestamente pretestuosa.
In primo luogo la convenuta, come sarebbe stato ovvio in caso di effettivo pagamento, non ha saputo fornire la prova documentale di tale danno, ovvero quella dell’effettivo pagamento alla ditta __________ proprietaria del mezzo, o anche solo quella della ricezione di una fattura a tal titolo.
Contrariamente alla tesi della convenuta, tale grave (e incomprensibile) lacuna non può essere sanata dalla sola affermazione del teste __________ (“La ditta __________ ha dovuto pagare il noleggio sino a tale data”): il teste era in effetti un assistente edile, che oltretutto neppure ricorda se all’epoca era dipendente della convenuta o lavorava in proprio. In tali circostanze difficilmente si può ammettere che egli abbia avuto una conoscenza diretta dell’avvenuto pagamento, questione che il teste non ha peraltro esplicitamente affermato e spiegato, di modo che anche dopo apprezzamento della sua deposizione non si può ancora ritenere la prova certa dell’avvenuto pagamento da parte della convenuta di una somma di denaro per il noleggio della scavatrice.
Del resto, se pagamento vi fosse stato, non si vedrebbe per quale motivo la convenuta dovrebbe accettare di ridurre la propria pretesa nei termini indicati dal perito, dovendosi ammettere, in teoria, il suo diritto al risarcimento del pregiudizio effettivamente subito.
Proprio per la sua natura teorica -è in discussione un concreto danno emergente che la convenuta afferma di avere subito, e non un suo ipotetico lucro cessante- la quantificazione operata dal perito (punto 7, pag. 6) è del tutto inutilizzabile ai fini di questa causa.
E comunque, a prescindere dalla questione della sua effettiva sussistenza la pretesa della convenuta è comunque del tutto fuori luogo: stabilito che la scavatrice non le occorreva più __________, la convenuta per evitare il danno non aveva che da chiederne l’immediato trasporto a valle all’attrice, così da limitare la discussione alla sola spesa di questo trasporto.
2.2 Non meno infondate sono le altre pretese della convenuta (fr. 2’850.-- per i costi di manodopera e macchinari il 22.11.1991 e fr. 5’400.-- di maggior costo per l’esecuzione a mano della ricolmatura), ritenuta anche la sua affermazione secondo cui il danno si concretizzerebbe nel minor guadagno tratto dal contratto con il comune di __________.
Risulta infatti che per l’opera era stato preventivato un costo complessivo per le opere da capomastro di fr. 128’530.--, mentre la liquidazione finale della convenuta, integralmente accettata dal committente, è stata di soli fr. 113’546.80.
In simili circostanze, ritenuto oltretutto che a mente delle parti contrattuali l’esecuzione dell’opera presentava certamente delle incognite (come si deduce dalla voce dell’offerta di ben fr. 36’000.-- per opere a regia), se la convenuta ha realmente dovuto affrontare i due suddetti costi supplementari, non si vede perché essa non avrebbe dovuto fatturarli al committente, visto che anche in tal caso il preventivo sarebbe stato ampiamente rispettato (vi è comunque nella liquidazione una posizione di fr. 10’200.-- per ricolmatura a mano).
Stante tale omissione, e ritenuti i contenuti del contratto con il Comune di __________ la convenuta risulta perciò assai malvenuta nell’addurre pretese per perdita o diminuzione di guadagno, essendo la stessa -sempre che esista- riconducibile in primo luogo al suo stesso comportamento.
2.3 In ogni caso, alla luce degli atti merita conferma anche l’assunto pretorile secondo il quale non vi sarebbe un nesso causale adeguato tra l’errore commesso dalla convenuta -che ha unicamente causato un ritardo di 3 giorni nell’inizio dei lavori (dal 5 all’8 novembre 1991)- e l’asserito danno.
Questo perché si deve ammettere che, pur considerato il maltempo dal 13 al 15 novembre, la convenuta ha avuto il tempo necessario a far sì che in occasione del volo del 22 novembre fosse possibile posare il serbatoio nello scavo di circa 75 mc.
A fronte in effetti di uno scavo realizzato in due soli giorni (deposizione __________ pag. 6), il fatto che a 7 giorni dalla cessazione delle precipitazioni vi si trovassero ancora “della neve soffiata e un po’ di terra” (deposizione __________ ibidem), depositati dalle predette precipitazioni, è sicuramente ascrivibile a negligenza della convenuta medesima, che doveva preparare con la necessaria cura la sede del serbatoio, e che perciò è da ritenere l’unica responsabile della mancata conclusione dei lavori entro il novembre del 1991, senza possibilità di rivalersi sull’attrice per le asserite conseguenze del ritardo.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 settembre 1996 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 680.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster