AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1996.189
Data decisione, Autorità:
10.12.1996, IICCA
Incarto n.
12.96.00189
Lugano
10 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.145 (inc. n. 12'608) della Pretura
di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 16 febbraio 1995 da
rappr.
dallo studio legale __________
Contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
17’992.25 oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda
avversata dai convenuti e che il Pretore con sentenza 23 agosto/16 settembre
1996 ha accolto per fr. 16’592.25 oltre interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 4 ottobre 1996 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
12’724.-- oltre interessi;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 5 novembre 1996 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Le
parti per anni hanno intrattenuto rapporti commerciali nel senso che l’attrice
vendeva ai convenuti, conduttori di esercizi pubblici, caffè di sua produzione.
Le
parti il 5 aprile 1990 hanno inoltre sottoscritto una convenzione (doc. A) in
virtù della quale l’attrice metteva a disposizione dei convenuti un credito di
fr. 40’000.--, con il quale per fr. 28’ 480.-- veniva pareggiata la loro
situazione debitoria, mentre fr. 11’520.-- venivano accreditati su un loro
conto bancario.
In
compenso i convenuti si impegnavano ad acquistare dall’attrice almeno 1500 kg
all’anno di caffè ad un prezzo maggiorato di fr. 6.-- al kg rispetto a quello
di mercato, ritenuto che il maggior prezzo pagato sarebbe andato in deduzione
del loro debito.
B. Dopo
il 10 luglio 1991 i convenuti hanno cessato gli acquisti di caffè presso
l’attrice, che con la presente causa reclama il pagamento delle fatture
scoperte e la restituzione del credito residuo il tutto, dopo deduzione di un
pagamento parziale effettuato dai convenuti e di due ristorni di loro
spettanza, per fr. 17’992.25 oltre interessi.
C. Nella
risposta del 6 aprile 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione.
L’attrice
nei propri conteggi avrebbe omesso di considerare alcuni importi in loro
favore, così che il saldo a lei spettante sarebbe in realtà di soli fr.
8’000.--.
In
particolare, un versamento dei convenuti di fr. 50’000.-- sarebbe stato
erroneamente conteggiato per soli fr. 47’181.75, mentre altre due posizioni in
loro favore sarebbero state omesse, una di fr. 2’450.-- per partecipazione a
spese pubblicitarie e un’altra di fr. 4’724.--, dovuti alla successione fu
__________.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta la sostanziale ammissione da parte dei
convenuti del credito dedotto in causa, ha esaminato le loro pretese compensatorie,
ammettendo per fr. 1’400.-- quella relativa alle spese pubblicitarie e
respingendo tutte le altre.
Dal
che l’accoglimento della petizione per fr. 16’592.-- oltre interessi al 5% dal
17 aprile 1991.
E. Con
l’appello i convenuti postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere la petizione limitatamente a fr. 12’724.-- oltre interessi al 5% dal
16 dicembre 1994.
Il
Pretore avrebbe accollato a torto ai convenuti la perdita sul cambio relativa
al versamento in franchi svizzeri da loro effettuato su un conto in dollari
dell’attrice, essendo tale versamento avvenuto in ossequio al di lei desiderio
con la conseguenza che essa sarebbe tenuta a sopportare il relativo rischio.
Dovrebbe
inoltre trovare integrale accoglienza la pretesa per partecipazione alle spese
pubblicitarie, non giustificandosi la sospensione del contributo a far tempo
dal 1989.
Sarebbe
infine da rettificare la data di decorrenza degli interessi moratori, situabile
al 16 dicembre 1994, data del sollecito doc. C.
F. Nelle
osservazioni del 5 novembre 1996 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame
sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Sulla
differenza di fr. 2’818.25 conseguente alla conversione in dollari dei fr.
50’000.-- versati dai convenuti
1.1 Su
questo argomento l’attrice nella petizione (pag. 4) si è limitata alla
constatazione del fatto di aver ricevuto unicamente fr. 47’181.75 e non fr.
50’000.-- come sostenuto dai convenuti, mentre nella replica (pag. 4 e 5) essa
imputa ai convenuti l’avvenuto versamento sul conto in dollari per il fatto che
da una parte la cassiera li aveva resi attenti che si trattava di un conto in
dollari, e che d’altra parte essi avrebbero dovuto chiedere all’attrice
l’indicazione del di lei conto in franchi svizzeri.
I
convenuti hanno invece sostenuto di avere effettuato il versamento su di un
numero di conto a loro fornito dall’attrice, che dovrebbe perciò sopportare il
rischio delle fluttuazioni del cambio (risposta, pag. 6 e 7; duplica, pag. 4).
Il
Pretore ha seguito la tesi dell’attrice, ritenendo che i convenuti non
sarebbero riusciti a provare di essere stati autorizzati ad effettuare il
versamento sul conto in dollari dell’attrice.
1.2 L’art.
84 cpv. 1 CO stabilisce che i debiti pecuniari devono essere pagati in moneta
del paese.
La
norma sottintende che il debito di una certa somma di denaro deve essere pagato
in contanti al creditore, di modo che il pagamento effettuato nelle mani di
terzi a beneficio del creditore (versamento o girata su un suo conto bancario o
postale) oppure effettuato nelle mani del creditore ma senza l’utilizzo di
contanti (assegno, cambiale, carta di credito, ecc.) non costituisce valido
adempimento dell’obbligazione (per l’assegno: II CCA 8 luglio 1996 in re
D./C.), a meno che la diversa forma di pagamento utilizzata dal debitore non sia
stata esplicitamente pattuita o il consenso del creditore non sia tacitamente
deducibile dalle circostanze (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, Zurigo, 1995, n. 2328, 2356, 2357; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 2. edizione, Basilea, 1996, n. 4 ad art. 84 CO; Von Thur/Escher, Allgemeiner
Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, Zurigo, 1974,
pag. 3).
Il
solo fatto che il creditore possieda un conto postale o bancario non comporta ancora
la sua accettazione a che il debitore possa liberarsi per mezzo di un pagamento
su tale conto, se invece l’esistenza di tale conto viene in qualche forma
comunicata dal creditore al debitore, tale consenso può essere ammesso (Von Thur/Escher,
opera citata, loc. cit.; Gauch/Schluep, opera citata, n. 2358).
1.3 Nel
caso di specie i convenuti, come è ovvio secondo l’ordinario andamento delle
cose in presenza di un rapporto di affari protrattosi per decenni (deposizione
__________), possono aver appreso dell’esistenza del conto in dollari presso il
__________ solo dall’attrice stessa, prova ne è che la loro affermazione in tal
senso non è stata seriamente contestata negli allegati introduttivi e neppure
nelle conclusioni (pag. 3).
Tanto
basterebbe, a prescindere dall’esistenza di altri conti dell’attrice in franchi
svizzeri noti ai convenuti, per ritenere il di lei tacito consenso al
versamento su tale conto e la di lei responsabilità per il rischio di
evoluzione negativa del cambio.
Si
deve inoltre rilevare che, diligentemente, i convenuti hanno preannunciato il
versamento di fr. 50’000.-- sul conto in dollari con il fax doc. 4, al quale
l’attrice non ha reagito né nei loro confronti, né eventualmente nei confronti
della banca, dando disposizioni preventive a che il versamento venisse
accreditato ad altro conto.
Non
si può che concludere in favore della tesi dei convenuti e a detrimento di
quella dell’attrice: avendo i convenuti versato fr. 50’000.-- e non il minore
importo riconvertito in franchi dall’attrice, il loro debito va ridotto di fr.
2’818.25.
- Della
pretesa di fr. 2’450.-- per la partecipazione ai costi pubblicitari
Come
rettamente ritenuto dal Pretore, le prestazioni effettuate dall’attrice ai
convenuti a tal titolo avevano natura volontaria ed unilaterale, visto che ad
esse non faceva riscontro alcuna prestazione dei beneficiari.
Il
teste __________ (verbali, pag. 5) ha dichiarato di non essere a conoscenza di
impegni in sospeso dell’attrice assunti dal rappresentante __________, mentre
il __________, dopo aver affermato che in linea di principio entrambi gli
esercizi pubblici condotti dai convenuti potevano beneficiare di questa
prestazione (verbali, pag. 10), ha precisato che il riconoscimento di una somma
per spese pubblicitarie veniva discusso e rinnovato di anno in anno -dal che
l’ovvia constatazione che l’obbligo di pagamento veniva assunto per un solo
anno- e che l’ultimo anno in cui la sovvenzione è stata discussa (ovvero
accettata dall’attrice) è stato il 1989 (verbali, pag. 11).
In
simili circostanze non può che essere confermato l’apprezzamento delle
emergenze istruttorie da parte del Pretore, nel senso dell’inesistenza di un
obbligo dell’attrice a tal titolo dopo il 1989.
- Sulla
data di decorrenza degli interessi di mora
Il
Pretore ha riconosciuto gli interessi moratori a far tempo dal 17 aprile 1991,
data di scadenza media delle fatture dell’attrice di cui al plico doc. I.
Tale
soluzione significa che il Pretore ha applicato l’art. 102 cpv. 2 CO,
ammettendo l’esistenza di un preciso giorno di adempimento.
Ciò
non può però di sicuro essere il caso sulla sola base della dicitura di cui
alle fatture doc. I “Pagamento 30 giorni netto”, dovendo a norma di legge la
fissazione di uno specifico giorno per l’adempimento essere frutto di un
accordo delle parti e non dell’imposizione unilaterale del creditore che invia
la fattura (II CCA 23 agosto 1995 in re B. & Co/F.; Von Thur/Escher,
opera citata, pag. 139; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 10 ad art.
102 CO).
In
assenza di siffatta pattuizione, peraltro neppure addotta dall’attrice, gli
interessi non possono decorrere che dalla data della prima sollecitazione in
atti, ovvero dal 16 dicembre 1994 (doc. C).
Ne segue il parziale accoglimento del
gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 ottobre 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 agosto/16 settembre 1996 della Pretura di Mendrisio-Nord,
è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
e __________, __________, sono condannati a pagare a in solido a __________
__________, fr. 13’774.-- oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 1994.
§ Di
conseguenza, per tale importo e spese esecutive per fr. 196.-- sono tolte le
opposizioni interposte ai precetti esecutivi n__________e __________dell’Office
des Poursuites Lausanne-Est.
- Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 1’100.--, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 2/9 e per 7/9 sono a carico dei convenuti in solido,
che, pure in solido, rifonderanno all’attrice fr. 1’200.-- per parte di
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
300.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/5 e per 4/5 sono a
carico dell’attrice, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 400.-- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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