AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.19
Data decisione, Autorità: 18.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00019
Lugano 18 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rei-Ferrari (giudice supplente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.01223 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 21 ottobre 1988 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr. dallo studio legale
con la quale è chiesto il pagamento dell’importo di Fr. 22’412.70 oltre interessi al 5% dal 6 giugno 1988 che il Pretore, con decisione 15 dicembre 1995, ha integralmente respinto.
Appellante l’attrice che, con appello 22 gennaio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le sue domande di causa mentre la controparte, con osservazioni 22 febbraio 1996, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
L’importo oggetto della controversia costituirebbe la percentuale del 4% sul fatturato globale - Fr. 560’317.50 - oggetto di vari contratti venuti in essere tra la __________ e due società tedesche: __________ e __________ __________
La parte convenuta resiste alla richiesta dell’attrice contestando l’esistenza di ogni e qualsiasi rapporto contrattuale con la stessa e sostenendo inoltre che __________ non ha indicato con precisione per quali contratti essa avrebbe svolto un ruolo determinante per la loro conclusione.
Con la sentenza oggetto del presente appello il Pretore, accertata l’applicazione del diritto italiano alla fattispecie, ha negato l’esistenza di un contratto di agenzia tra le parti ma ha invece riconosciuto che __________ ha operato quale mediatrice nei rapporti stabiliti dalla __________ con alcune ditte tedesche del ramo tessile, senza peraltro poter stabilire con esattezza quali. Ma in definitiva ha respinto la petizione considerato che, sulla base delle prove offerte dalla ditta attrice, è risultato impossibile determinare l’importo fatturato e la data della fornitura della merce per la quale essa avrebbe funto da mediatrice.
Con tempestiva appellazione l’attrice censura il giudizio pretorile ritenendo che il primo giudice ha valutato in modo errato i fatti ed in particolare le prove documentali e testimoniali giungendo così a conclusioni errate ed arbitrarie.
La parte convenuta, nelle sue osservazioni, contesta le argomentazioni della controparte e chiede la conferma del primo giudizio.
L’appellante, anche in questa sede, non ha indicato la natura del contratto che sarebbe stato da lei concluso con la società __________ - si definisce di volta in volta agente, procacciatrice di affari, mediatrice - ma sostiene comunque la conclusione di un solido continuativo rapporto di affari. È ben vero che, in assenza di un contratto scritto, per la particolarità stessa dei rapporti che si instaurano tra le parti in questo ambito commerciale, non è agevole caratterizzare con precisione la natura giuridica del legame tra le parti: si può spaziare dal contratto generale di mandato (art. 1703 CC italiano, questa legislazione essendo applicabile alla fattispecie per i pertinenti motivi addotti dal primo giudice) a quello di commissione (art. 1731 CC it.), a quello di agenzia (art. 1742 CC it.), a quello di mediazione (art. 1754 CC it.) o anche avere delle forme miste di contratto.
Il Pretore ha correttamente escluso che tra le parti sia stato concluso un contratto di agenzia in virtù del quale l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, in nome e per conto dell’altra parte, la conclusione di contratti in una zona determinata dietro pagamento di una retribuzione.
Né la parte appellante in fondo lo pretende non portando a sostegno della conclusione di un contratto di agenzia alcun elemento probatorio caratteristico di tale contratto; né i documenti prodotti, in mancanza di uno scritto specifico al proposito, né i testimoni sentiti in corso di istruttoria (la sola signora __________ dice di aver avuto l’impressione che la signora __________ agisse quale agente o mediatrice della parte appellata, ma ciò non è manifestamente sufficiente a far concludere che si è confrontati con un contratto di agenzia, mancando altre conferme) portano a far concludere che un contratto d’agenzia sia venuto in essere tra le parti.
Si può invece affermare, per quanto appare dall’istruzione probatoria, che fu __________ a mettere in contatto la società __________ con le società germaniche e che tra queste due società furono passate diverse ordinazioni con il che all’appellante può essere riconosciuta la qualifica di mediatrice. Infatti, per l’art. 1754 CC it. è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ma ciò non significa ancora che le sia dovuta una retribuzione che il mediatore ha diritto di ricevere da ciascuna delle parti solo se l’affare è concluso per l’effetto del suo intervento (art. 1755 CC it.).
Per norma generale valida in ogni ordinamento giuridico chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova (art. 2697 CC it., art. 8 CC, art. 183 CPC) ed il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed apprezzamento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella sentenza (art. 90 CPC). A quest’ultimo proposito cade nel vuoto il rimprovero mosso dall’appellante al Pretore di non aver sufficientemente motivato la sua sentenza. Il primo giudice, seppur parco nell’esprimersi sulle ragioni del suo giudizio, non si è limitato ad esporre il suo convincimento ma ne ha dato, seppur in modo stringato, le ragioni ciò che è in consonanza con i dettami della dottrina (Guldener, Schw. ZPO, 1979, pag. 321/322) e della giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90 n. 2).
Perché possano essere riconosciute le provvigioni chieste dalla parte appellante occorre che la stessa provi, per ogni singolo contratto, la causalità del suo intervento. A mente del Pretore ciò non le sarebbe riuscito.
È pacifico che il contratto di mediazione non può essere inteso come ripetitivo e continuativo ma occorre portare gli elementi probatori atti a concludere che un determinato contratto, o affare, sia venuto in essere grazie all’attività svolta in tal senso dal mediatore. Non basterebbe infatti all’appellante, affinché la sua domanda possa essere accolta, aver solo provato che fu lei a mettere in contatto le società germaniche con quella svizzera, né che per una determinata operazione essa ricevette la relativa provvigione del 4%.
Anche se, come afferma il primo giudice, dalle testimonianze assunte non è emerso il ruolo assunto dalla parte appellante nelle operazioni commerciali per le quali pretende la provvigione questa Camera ritiene che le prove documentali permettano di stabilire, per alcuni affari, il rapporto di causalità tra l’opera prestata dalla mediatrice e la conclusione del negozio giuridico ritenuto che l’intervento mediatorio non deve essere inteso in senso assoluto, né protrarsi sino al termine delle trattative e nemmeno essere esteso alla preparazione materiale e documentale del contratto (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, ad art. 1755 n. 2).
In particolare l’attività dell’attrice ai fini della conclusione degli affari si evince specificatamente per 3 forniture di capi d’abbigliamento: quelle di cui alle fatture del 20.1.1988 (doc. H) per DM 130.055, del 4.9.1987 (doc. N) per DM 13’608.- e del 15.4.1988 (doc. S) per DM 131’250.-.
Per la prima la signora __________ risulta aver partecipato attivamente alle trattative come comprovano il fax inviatole il 16.11.1987 (doc. F) riguardante le ordinazioni __________e __________che sono quelle della fattura doc. H e lo scritto indirizzatole il 15.10 1987 (doc. O) che è l’ordinazione dell’acquirente per la fornitura di pullover i cui numeri di modello si ritrovano nella fattura doc. H.
Per la seconda è sufficiente l’indicazione del suo nome quale __________ ” sulla fattura della __________ (doc. N) non senza dimenticare lo scritto di cui al doc. HH indirizzato all’attrice e nel quale si fa espresso riferimento all’ordinazione n. __________.
Per la terza fornitura la partecipazione dell’attrice alla conclusione dell’affare la si deduce, senza possibilità di dubbio, dal telex doc. R inviatole e nel quale si fa riferimento alla stessa quantità e tipo di merce di cui alla fattura doc. S.
Per la fornitura di cui alla fattura doc. __________di complessivi DM 375’000.- non si può invece concludere convincentemente per il raggiungimento di una prova sull’interessamento dell’attrice dal momento che il formulario d’ordinazione doc. U ed il contenuto del doc. T che si riferisce a quegli articoli non permette in alcun modo di collegare il negozio ad un’attività dell’attrice.
La parte convenuta inoltre sostiene che l’attrice agiva per le ditte acquirenti e che di conseguenza deve rivolgersi a queste ultime per ottenere le provvigioni. Fosse anche questa la reale situazione, il fatto in sé non le può minimamente giovare poiché, per l’art. 1755 CC it. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti senza possibilità di negare il proprio obbligo per il solo assunto che la mediazione è stata provocata dall’iniziativa dell’altra parte, ritenuto che solo la parte che ha preventivamente dichiarato di non volersi obbligare a corrisponderla può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennità (Pescatore/Ruperto, op. cit., ad art. 1755 n. 10).
Per l’art. 1755 cpv. 2 CC it., la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patti od usi, dal giudice secondo equità. Tenuto conto che in altri affari tra le stesse ditte, per la stessa merce, è stata riconosciuta una percentuale del 4% la stessa misura di determinazione del compenso deve valere anche per quanto concerne l’attività mediatoria per gli affari qui riconosciuti. L’equità esige poi che solo la metà dell’intera indennità sia caricata alla parte convenuta, l’altra metà dovendo, se del caso, essere richiesta alle ditte germaniche. Ne consegue un credito in favore dell’attrice di (arrotondati) DM 5’500.- (ossia il totale delle vendite prese in considerazione di DM 274’913 x 4% x 1/2) che corrispondono, al cambio non contestato di 1 DM = Fr. 0,86, a Fr. 4’730.-, oltre interessi di mora al 5% dal 6 giugno 1988, data ultima per la quale l’attrice ha atteso il versamento come al sollecito 25 maggio 1988 (doc. V).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede seguono la reciproca soccombenza delle parti nella misura di 3/4 a carico dell’attrice e appellante e di 1/4 a carico della controparte.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 gennaio 1996 è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 15 dicembre 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformata:
condannata a pagare a __________, __________ l’importo di Fr.
4’730.- oltre interessi al 5% dal 6 giugno 1988.
§ Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
rito, sono poste a carico dell’attrice per 3/4 ed a carico della
convenuta per 1/4; a quest’ultima __________ verserà Fr.
1’300.- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 850.-
spese Fr. 50.-
totale Fr. 900.-
già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico per 3/4 ed a carico della controparte per 1/4.
__________ verserà inoltre alla __________ l’importo di Fr. 500.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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