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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.190
Data decisione, Autorità: 14.10.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00190
Lugano 14 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.96.00193 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 28 agosto 1996 da
rappr. dalla __________ a
contro
in materia di sfratto dei conduttori che il Pretore, con decisione 1 ottobre 1996, ha accolto pronunciando lo sfratto dei signori __________ e __________ dall’appartamento no. 5 nello stabile “__________ ” in via __________ a
Appellanti i convenuti i quali con atto di appello 9 ottobre 1996 chiedono un periodo di 90 giorni per provare la loro disponibilità nel versamento di acconti sullo scoperto del canone di locazione in vista della conclusione di un nuovo contratto e per tenere conto del lungo periodo di locazione trascorso e delle conseguenti difficoltà pratiche di un immediato trasferimento altrove.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che i convenuti si sono impegnati giudizialmente a consegnare l’appartamento, in modo irrevocabile, entro il 31 luglio 1996 (cfr. verbale discussione 30 maggio 1996 nella causa inc. LA.96.00061 della Pretura di Lugano, sez. 4);
che non avendo adempiuto a tale obbligo la locatrice ha avviato una procedura di sfratto alla quale i convenuti si sono opposti argomentando la possibilità di ottenere disponibilità finanziarie entro breve tempo e l’incomodo di un trasferimento altrove;
che, essendone dati i presupposti di legge, il Pretore ha dichiarato lo sfratto dei convenuti dall’appartamento da loro occupato nello stabile __________ di via __________ a __________;
che, con l’appello, i convenuti insistono con le stesse argomentazioni di prima sede;
che, per espresso accordo tra le parti, il contratto di locazione è cessato con la scadenza del 31 luglio 1996 e di conseguenza la domanda di sfratto, non essendo avvenuta la riconsegna entro il termine, è legittima (art. 506 CPC);
che le argomentazioni avverse degli appellanti tutte intese a procrastinare il termine dello sfratto rispettivamente a comprovare difficoltà finanziarie ed umane nella ricerca di una nuova sistemazione non possono modificare la situazione di una cessata locazione (non contestata) e la conseguenza dell’espulsione dai locali per i quali non esiste più alcun titolo che ne giustifichi l’occupazione;
che, infatti, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non è previsto dal nostro ordinamento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506 n. 4);
che con lo sfratto l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico e che l'autorità di esecuzione del decreto di sfratto può a sua volta concedere eccezionalmente un termine di moratoria, di breve durata, a condizione che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta) (Droit du bail, n. 3/1991 n. 29);
che, nel caso concreto, i convenuti hanno già beneficiato di termini per abbandonare i locali (in pratica da fine maggio 1996 quando hanno concordato la partenza per la fine di luglio 1996) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla giurisprudenza;
che ne segue la reiezione dell’appello, siccome infondato, già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
pronuncia
L’appello 9 ottobre 1996 di __________ è respinto.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sez. 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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