AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.193
Data decisione, Autorità: 26.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00193
Lugano 26 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.234 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 24 febbraio 1995 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l'attrice ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 36'807.15 oltre interessi ed il rigetto in via definitiva per tale importo delle opposizioni interposte ai PE no. __________rispettivamente no. __________dell'UEF di Lugano;
Domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha accolto con sentenza 23 settembre 1996;
Appellanti i convenuti che, con atto di appello del 14 ottobre 1996, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 4’863.25 oltre interessi;
Mentre l'attrice con osservazioni 25 novembre 1996 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Il 13 maggio 1993 é stato stipulato un contratto d'appalto tra la ____________________ Architetti, __________ e le __________ __________, con oggetto l'esecuzione delle opere di carpenteria metallica nell'ambito dell'ampliamento e della ristrutturazione della casa di proprietà del signor __________ a __________ doc. A).
Il prezzo pattuito, sulla base del preventivo della ditta attrice (doc. B), ammontava a circa Fr. 70’963.60. Nel seguito sono stati ordinati cambiamenti ed opere supplementari, in particolare modifiche agli interassi delle travi principali a seguito dello spostamento di alcuni pilastri e l'aggiunta di un balcone e delle parti ad esso collegate. Per tutte le opere eseguite la ditta appaltatrice ha emesso delle fatture per una mercede complessiva di Fr. 109'807.15 sulla quale sono stati versati acconti per Fr. 73'000.-.
B. Con petizione 24 febbraio 1995 l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti architetti __________ e __________ al pagamento dell’importo a saldo di Fr. 36’807.15 oltre interessi al 6% dal 1 giugno 1994.
C. Nella risposta 3 maggio 1995 la convenuta __________ ha eccepito la sua assoluta carenza di legittimazione passiva poiché titolare dello studio d'architettura __________, parte al contratto d’appalto, risulterebbe essere il solo __________.
Nel merito i convenuti hanno contestato l'importo della mercede complessiva fatta valere dall’attrice. Riconoscono unicamente un importo complessivo di fatturazione di Fr. 77'863.25 al netto degli sconti e dei ribassi contrattuali e quindi un saldo finale, a favore dell’attrice di Fr. 4’863.25 che, tuttavia, pongono in compensazione con il minor valore dell’opera per l’asserita presenza di difetti. Ritengono che il prezzo di preventivo non fosse solo indicativo ma vincolante e che i lavori supplementari sono andati a compensazione del minor prezzo di quelli preventivati siccome posti in opera con dimensioni inferiori, e quindi costo inferiore, della carpenteria metallica. Inoltre sottolineano il fatto che qualora ci fossero stati dei costi supplementari, la ditta appaltatrice avrebbe dovuto accordarsi per scritto con il committente in virtù di specifiche clausole contrattuali e, non essendosi verificata tale evenienza nel caso concreto, non possono essere riconosciuti maggiori costi in relazione ad opere supplementari.
I committenti hanno infine riscontrato un'esecuzione dei lavori non conforme alle regole dell'arte e hanno di conseguenza compensato la mercede ancora dovuta di Fr. 4'863.25 con il minor valore dell'opera.
D. Con sentenza 23 settembre 1996 il Pretore ha accolto la petizione.
Ha ammesso la legittimazione passiva della signora __________ quale responsabile in solido dal momento che, se anche il contratto era stato sottoscritto dal solo __________, egli aveva agito in rappresentanza della __________ , evidente società semplice formata dai due convenuti.
Il Pretore ha stabilito che il contratto d'appalto per opere di carpenteria metallica era da considerare un contratto con prezzi a misura visto che la mercede era stata stabilita in base al quantitativo delle prestazioni da effettuarsi dall'imprenditore moltiplicato per il prezzo unitario delle singole prestazioni e quindi la fatturazione era corretta; ha inoltre respinto l'eccezione sollevata dai convenuti per i quali, in mancanza di un preventivo accordo scritto tra le parti e del benestare della Direzione lavori, le modifiche intervenute nel corso dei lavori e l’esecuzione di nuovi lavori non possono essere riconosciute, siccome atteggiamento costitutivo di un abuso di diritto.
Ha pure respinto la richiesta dei convenuti di ridurre la mercede in proporzione del minor valore dell'opera perché i convenuti non hanno mai provato l'esistenza degli asseriti difetti nell'esecuzione dei lavori di carpenteria metallica. Il Pretore ha infine stabilito che il saldo della liquidazione finale era divenuto esigibile visto che era stato verificato dalle parti in contraddittorio senza ulteriori contestazioni.
E. Con appello 14 ottobre 1996 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.
Essi sostengono che la petizione andava già respinta in ordine per il fatto che responsabile dei pagamenti all’attrice era solo ed unicamente il proprietario dell’immobile e non invece il convenuto __________. Insistono nella carenza di legittimazione passiva della convenuta __________ poiché la stessa non fa parte della __________ ed in particolare poiché il contratto d'appalto é stato sottoscritto solo dal suo unico titolare e cioè l'arch. __________.
Le modifiche e le trasformazioni eseguite hanno comportato aumenti e diminuzioni di materiali che dovevano portare ad una compensazione dei rispettivi costi e quindi senza nessuna incidenza sulla fatturazione finale rispetto al preventivo. Le opere supplementari invece non sono mai state oggetto né di preventivi né di fissazione di prezzo né di accordi scritti e quindi la grave violazione contrattuale deve andare a scapito dell’imprenditore che non si è attenuto a patti chiari. I lavori a regia poi non sono mai stati sottoposti per l’accettazione alla Direzione lavori. Da ultimo, i convenuti riconfermano l’esistenza di difetti che hanno causato un minor valore dell’opera.
F. Nelle osservazioni del 25 novembre 1996 l'attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
L’eccezione, sollevata per la prima volta con l’appello, è a non averne dubbi irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, e non merita pertanto disamina alcuna.
La censura è manifestamente pretestuosa.
__________ di __________ non é iscritta a Registro di commercio e quindi deve essere considerata come una società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO.
Secondo l'art. 543 cpv. 3 CO la facoltà di rappresentare la società o tutti i soci si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l'amministrazione. Da notare che secondo l'art. 544 cpv. 3 CO, ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario (in tal senso, per più avvocati di un medesimo studio legale: I CCA 10 marzo 1997 in re W./avv. X e Y).
Nel caso in esame risulta inconfutabile la buona fede dell'attrice nel considerare la signora __________ responsabile in solido; in effetti la carta intestata utilizzata per redigere il contratto d'appalto (doc. A) recava la dicitura "__________ __________ __________ __________ " e la lettera 14 febbraio 1994 (doc. G) indirizzata all'attrice l'intestazione "__________ __________ via __________ casella p.__________ CH- ". Se ciò non bastasse, basta consultare l'elenco telefonico del Cantone Ticino 95/97 per avere la conferma che lo studio di architettura è tutt'oggi intestato a " e __________ architetti dipl. __________ in via __________ " e che l'attrice poteva ritenere in buona fede, che il signor __________ rappresentasse quale socio della __________ anche la moglie __________, e di avere perciò contrattato con entrambi i partner dello studio.
La prassi ha per sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali quella in cui vengono pattuiti dei prezzi unitari.
In tal caso la pattuizione di mercede preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura o di quantità, mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle quantità effettivamente fornite dall’appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 915 e segg.), ritenuto che in caso di dissidio l’appaltatore sopporta l’onere della prova relativamente alla quantità di materiale fornito ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC; II CCA 8 agosto 1996 in re S. SA/D., 26 settembre 1996 in re M. SA/C.).
Vi è perciò stato accordo su una mercede totale di fr. 70'963.- da cui dedurre uno sconto del 2% pari a fr. 1'419.25, per un'offerta netta di fr. 69'544.35 (doc. B, pag. 1).
Ci si deve tuttavia chiedere quale sia il significato, e l’eventuale conseguenza sulla predetta pattuizione, della frase dell’art. 3.6 del contratto d'appalto, secondo la quale "i quantitativi indicati nei moduli d'offerta hanno carattere indicativo e possono subire delle variazioni. Aumenti in quantitativi, diminuzioni o complete sostituzioni fino al 25% non danno diritto ad indennizzo alcuno".
I convenuti sostengono ora (appello, punto 2, pag. 3; punto 5.2, pag. 9) che detta frase sarebbe da intendere nel senso che aumenti in quantitativi, diminuzioni o complete sostituzioni fino al 25% non comporterebbero alcuna modifica sulla mercede dell’appaltatrice.
Siffatta tesi è però estranea ai loro allegati introduttivi, in cui essi si erano limitati ad invocare la compensazione del costo delle opere supplementari con l’asserito minor dispendio per l’appaltatrice in conseguenza di altre modifiche dei piani originari (risposta, punto 1B, pag. 2), e a lamentare la violazione degli art. 3.2 e 3.7 del contratto per la mancanza di un preventivo accordo sul costo delle opere a regia (risposta, ibidem).
Solo con le conclusioni (punto 5, pag. 7 e 8), e perciò tardivamente (art. 78 CPC), i convenuti hanno per la prima volta invocato l’art. 3.6 del contratto, di modo che la loro tesi difensiva basata su tale pattuizione è irricevibile.
La tesi è comunque infondata anche nel merito: si può infatti di primo acchito escludere che la volontà delle parti fosse quella di concedere ai committenti il diritto di imporre all’appaltatrice un’opera più onerosa fino al 25% sulla base di piani e capitolati allestiti da terzi senza alcun aumento della mercede, trattandosi di ipotesi esclusa, oltre che dalla logica delle cose, dalla specifica pattuizione di una mercede a prezzi unitari, ovvero secondo cui la mercede corrisponde con esattezza ai quantitativi forniti.
La frase invocata dai convenuti vuole inoltre escludere il diritto ad un “indennizzo”, il che nella sistematica del contratto è costantemente riferito a pretese risarcitorie (cfr. l’art. 3.1, lo stesso art. 3.6 poco oltre per i casi di annullamento di esecuzioni previste dall’offerta o di maltempo), e non alla mercede per l’opera che è invece costantemente indicata come “prezzo”.
Se ne deve concludere che il senso della pattuizione era quello di escludere il diritto ad indennità per l’appaltatrice per gli eventuali maggiori costi, indipendenti però da quello unitario delle prestazioni, che le fossero derivati da aumenti o modifiche dell’opera fino al 25% del suo valore.
5.1 L'attrice non è stata particolarmente diligente nell’amministrazione dell’onere probatorio a suo carico, ed in particolare non depone a suo favore la mancata esecuzione di una perizia giudiziaria.
Fatto salvo l’importo di cui al contratto di appalto, la sua pretesa si sorregge per il resto sulle sole sue fatture (prive tuttavia di forza probatoria) e, a mente sua, sulla correttezza della sua liquidazione finale (conclusioni, punto 6, pag. 12).
Tale liquidazione non risulta tuttavia essere stata allestita in contraddittorio (teste __________: “abbiamo allestito una proposta di liquidazione...”; cfr. anche deposizione __________), così da avere di per sé effetto impegnativo per le parti, ed inoltre l’ing. __________, al quale essa è stata sottoposta per verifica, oltre a non poter a sua volta vincolare i convenuti con la propria opinione ha comunque espresso ampie riserve per circa fr. 30’000.--, corrispondenti all’incirca all’importo litigioso, mentre il dipendente __________ l’ha definita corretta.
5.2 I convenuti con la risposta hanno esplicitamente riconosciuto il fondamento delle fatture dell’attrice relativo alle opere contrattuali per fr. 77’863.25, e pertanto un saldo in suo favore di fr. 4’863.25.
Per il resto, le stesse sono state contestate per il motivo che a seguito della modifica dell’opera sarebbe stato necessario un minor quantitativo di materiale per la sua realizzazione, così da potersi effettuare la compensazione con l’opera supplementare costituita dalla balconata al secondo piano.
Tuttavia, la tesi del minor quantitativo di materiale è rimasta allo stadio di semplice allegazione di parte (in senso contrario: deposizioni __________, pag. 6 in fine; __________, pag. 7; __________, pag. 14) o comunque non ha potuto in alcun modo essere quantificata, mentre invece con le conclusioni prima (pag. 7) e con l’appello poi (punto 5.2, pag. 9), i convenuti hanno rilevato che “da un attento e analitico esame degli atti di causa, si profilano con esattezza le opere non in capitolato e che de facto e de jure sono da considerarsi lavori e forniture non previste o diverse da quelle descritte nell’offerta”, opere che a mente loro avrebbero un valore di fr. 29’694.35.
Tale affermazione non può che essere considerata un’ammissione al riguardo della mercede spettante all’attrice per le opere supplementari, con il che il di lei credito, dedotti fr. 73’000.-- di acconti, risulta essere provato per complessivi fr. 34’557.60 (pari a fr. 4’863.25 + fr. 29’694.35).
A torto.
A prescindere dall’esigenza di una notifica dei difetti, che può verosimilmente essere ravvisata nel doc. 2, e dal fatto che le norme SIA prevedono la preminenza del diritto alla riparazione gratuita, la pretesa è destinata all’insuccesso per il semplice motivo che non vi è in atti alcun elemento oggettivo di giudizio che permetta di quantificare in fr. 3’000.-- (o in qualsiasi altro importo) l’entità dell’asserito pregiudizio, non potendo evidentemente valere in proposito la sola affermazione degli appellanti secondo cui siffatta valutazione costituirebbe “somma più che ragionevole per il danno subito “ (appello, punto 6, pag. 10).
In mancanza di prove attendibili, la pretesa va reietta, a danno della parte che era gravata dell’onere della prova e non vi ha fatto fronte.
Anche questa censura, come rettamente stabilito dal Pretore, deve essere disattesa.
Le modifiche apportate al progetto iniziale sono incontestatamente state ordinate dai convenuti, come si evince dalle deposizioni dei testi __________ del 10 gennaio 1996, __________ del 27 febbraio 1996 e __________ del 27 marzo 1996. Malgrado l'assenza di un preventivo accordo scritto tra le parti, e del benestare della Direzione lavori, il comportamento dei convenuti è da considerare come un'accettazione tacita dal momento che, pur essendo a conoscenza delle intervenute modifiche, non è mai stato richiesto all'attrice di redigere un atto scritto.
In simili circostanze si deve perciò ammettere l’esistenza del necessario consenso sull’opera modificata (Gauch, opera citata, no. 771), mentre le tardive eccezioni di natura formale dei convenuti devono essere ritenute siccome costitutive di abuso di diritto (DTF 116 II 702; II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA), o comunque infondate (II CCA 15 luglio 1996 in re V. SA/C.).
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la preponderante soccombenza dei convenuti.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 14 ottobre 1996 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza impugnata è riformata nel modo seguente:
e __________, __________ sono condannati a pagare a __________ __________, fr. 34’557.60 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 1994.
In tale misura sono tolte le opposizioni interposte ai PE ____________________ dell’UE di Lugano, notificati il 14 dicembre 1994.
La tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese di fr. 650.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico dei convenuti in solido i quali, pure in solido, rifonderanno all’attrice fr. 4’000.-- per ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 900.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dell’attrice, alla quale i convenuti, in solido, rifonderanno all'attrice fr. 1'800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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