AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.195
Data decisione, Autorità: 12.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.96.00195
Lugano 12 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1303 (inc. n. 957) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 27 luglio 1990 da
rappr. dall'avv. __________
chiedente l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani di complessivi fr. 598’931.30 oltre interessi a carico delle quote di comproprietà dei fondi n. __________di __________
contro
…
all’epoca patrocinati dallo studio ____________________, e che con risposta 22 gennaio 1991 si sono opposti alla petizione, mentre la convenuta __________ ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 780’000.-- oltre interessi;
nonché
contro
all’epoca patrocinato dall’avv. __________, __________ che con risposta 15 gennaio 1991 si è opposto alla petizione;
e ancora
contro
…
che non hanno risposto alla petizione.
E ora sul decreto 23 settembre 1996 con il quale, in base ad un’asserita transazione che sarebbe stata raggiunta all’udienza dell’8 luglio 1996, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ordinando nel contempo l’iscrizione in via definitiva delle ipoteche legali di cui al dispositivo n. 2;
Decisione dedotta in appello in data 11 ottobre 1996, per chiederne l’annullamento, da __________, sedicente rappresentante di quasi tutti i convenuti;
Mentre l’attrice con osservazioni 20 novembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Considerato
in fatto e in diritto
che con la petizione l’attrice postula l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale dell’artigiano per complessivi fr. 598’931.30 oltre interessi, somma corrispondente alla parte della sua mercede rimasta impagata e da suddividere proporzionalmente sulle quote di comproprietà dei vari convenuti sui fondi di __________ sui quali l’attrice ha eseguito la sua opera;
che i convenuti indicati sopra con i numeri 1 a 56 si sono opposti alla petizione;
che la convenuta __________ ha inoltre presentato una domanda riconvenzionale di fr. 780’000.-- oltre interessi;
che i convenuti indicati sopra con i numeri 57 a 77 non risultano invece essersi espressi sulla petizione;
che il 2 giugno 1995 la causa è stata sospesa a causa del fallimento della convenuta (e attrice riconvenzionale) __________;
che il 7 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto al Pretore la disgiunzione della procedura contro __________ da quella nei confronti degli altri convenuti;
che l’attrice, stante l’inattività del Pretore, il 30 aprile 1996 ha presentato un ricorso di diritto pubblico per denegata giustizia;
che detto ricorso è stato accolto dalla II Corte Civile del Tribunale federale l’11 giugno 1996;
che l’8 luglio 1996, presenti l’attrice e per le convenute l’avv. __________ e il signor __________, ha avuto luogo un’udienza per discutere la richiesta disgiunzione;
che con ordinanza di pari data il Pretore ha disgiunto la causa tra l’attrice e __________ in fallimento da quella riguardante gli altri convenuti;
che in occasione di quella stessa udienza dell’8 luglio 1996 ha avuto luogo una discussione globale, nella quale è stata proposta una soluzione transattiva della vertenza articolata su 7 punti;
che uno dei punti prevede che “l’accordo di cui sopra sarà controfirmato dalla parte attrice e per le parti convenute dalla __________, amministratrice della comproprietà”;
che con il decreto del 23 settembre 1996 il Pretore ha accertato l’esistenza del necessario consenso, ed ha di conseguenza stralciato la causa dai ruoli, ordinando nel contempo l’iscrizione in via definitiva delle ipoteche legali nei termini comunicati dall’attrice;
che con appello 11 ottobre 1996 presentato da __________ in nome e per conto di 77 convenuti, viene chiesto l’annullamento del decreto di stralcio, sostenendo che non sarebbe stato inteso di accettare l’iscrizione definitiva delle ipoteche legali -atto ai cui fini __________ nemmeno potrebbe rappresentare i proprietari-, ma solo la loro teorica quantificazione;
che l’attrice con osservazioni del 20 novembre 1996 si oppone al gravame;
che l’art. 64 cpv. 1 CPC stabilisce che di principio solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale possono fungere da patrocinatori;
che l’art. 64 bis CPC prevede una parziale deroga a questo principio, nel senso, per quanto concerne la fattispecie, che anche agli amministratori di immobili oggetto della lite viene riconosciuta la rappresentanza processuale;
che tale deroga è tuttavia esplicitamente limitata alle materie di cui all’art. 64 bis cpv. 1 lit. a - f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 64 bis, n. 3);
che l’oggetto della lite -l’iscrizione di ipoteche legali definitive ex art. 839 e segg. CC- non è compreso nel suddetto catalogo di materie;
che l’appello risulta pertanto presentato da persona priva della rappresentanza processuale, e come tale esso è nullo per difetto di un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 64, n. 3 e 5);
che vi sarebbe comunque motivo di dubitare dell’esistenza di una valida procura alla procedente da parte di quei convenuti precedentemente patrocinati dallo studio __________ e da parte di quelli preclusi;
che l’esito della procedura non può comunque essere unicamente quello di dichiarare nullo l’appello;
che in effetti in casi eccezionali l’autorità di appello può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie;
che in effetti i medesimi problemi di rappresentanza processuale e di difetto di procura al riguardo di __________ evidenziati per l’appello sussistevano già all’udienza dell’8 luglio 1996 e all’atto dell’accettazione della transazione che ha condotto allo stralcio della causa, come del resto rettamente evidenziato dall’appellata (osservazioni, pag. 6 e 7);
che si deve perciò ritenere che le parti precluse da questa causa non siano state validamente rappresentate all’udienza in questione;
che di conseguenza la supposta transazione non rispecchia in realtà in alcun modo la volontà di quelle parti;
che l’emanazione del decreto di stralcio, comportante oltretutto un aggravio reale per i loro fondi, senza che quelle parti siano state preventivamente sentite concretizza una grave violazione del loro corrispondente diritto, sanzionata dall’art. 142 lit. b CPC con la nullità del decreto medesimo (II CCA 20 febbraio 1997 in re D./F.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 351, n. 4);
che a tale violazione si aggiunge quella costituita dal fatto che a queste parti il decreto di stralcio nemmeno è mai stato validamente intimato, così da impedire qualsivoglia azione a salvaguardia dei loro diritti;
che non si vede quale altra soluzione se non la declaratoria di nullità del decreto in questione potrebbe consentire di ristabilire una situazione conforme al diritto;
che il decreto di stralcio del 23 settembre 1996 per iniziativa di questa Camera deve pertanto essere dichiarato nullo in tutti i suoi dispositivi;
che per questa decisione non si prelevano tasse o spese, e non si attribuiscono ripetibili ad alcuna delle parti, non a __________ __________ che non era legittimata all’appello, e neppure all’attrice, che a torto ha aderito al decreto viziato;
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. Il decreto di stralcio 23 settembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, nella causa inc. OA.94.1303 (inc. n. 957) è dichiarato nullo.
II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione a tutte le parti.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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